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Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

La nuova normativa della Regione Veneto in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009.

 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


La Regione Veneto ha adeguato la propria disciplina normativa in materia di governo del territorio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009, depositata il 30 dicembre 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica».

Con un apposito articolo della Legge Finanziaria 2010 approvata dal Consiglio Regionale il 5 febbraio e di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, la Regione Veneto ha inserito precise disposizioni così colmando il voto normativo che si era determinato a seguito della sentenza e ha ridato certezza agli Enti Locali sull’iter da seguire e sulla legittimità dei provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 58 del D. L. 12/2008.

Dispone la nuova norma regionale in fase di pubblicazione:

“Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di Regione, Province e Comuni
1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all’articolo 58 del D. L. 112/2008, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della L. R. 11/2004 e, nel caso comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all’articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima L. R. 11/2004.
2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1 dell’articolo 48 della L. R. 1/2004, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1 sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della L. R. 61/85 ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il patrimonio immobiliare di Regione, Province ed Enti Locali e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso si applicano le procedure di cui al comma 1 e 2”.


Com’è noto, l’art. 58 del D. L. 12/2008 censurato dalla Corte Costituzionale stabiliva che «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».

La norma in esame, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009, stabilendo l’effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), ha introdotto una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007).

Alla stregua di queste considerazioni la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.

Da tale declaratoria, tuttavia, è rimasta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, secondo cui «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti.



LA NUOVA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO

Con la nuova disciplina, la Regione Veneto ha puntualmente stabilito la procedura da seguire, fissando alcuni principi.

PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTI GLI ENTI

1) Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, con deliberazione consiliare, redigono il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

2) Gli Enti di cui al punto 1) inseriscono nel piano un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

3) L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

4) Contestualmente all’inserimento nel Piano, la deliberazione dispone espressamente la destinazione urbanistica di ogni singolo immobile da valorizzare ovvero da dismettere.


Qualora la destinazione urbanistica disposta per il singolo immobile costituisce variante allo strumento urbanistico generale, è necessario – ai fini dell’efficacia definitiva della variante – fare le distinzioni di seguito indicate.


COMUNI DOTATI DI P.A.T. (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) AI SENSI DELLA L. R. 11/2004


I Comuni già dotati di P.A.T. dovranno procedere all’approvazione della variante con la seguente procedura:

a) Entro otto giorni dall’adozione, la variante è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;

b) Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva la variante;

c) Copia integrale della variante approvata è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione;

d) La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.


Nel caso la variante specifica comporti l’esigenza di una modifica del P.A.T. e non solo della semplice destinazione urbanistica dell’immobile inserito nel piano delle alienazioni, si deve procedere nel modo seguente:

a) Entro otto giorni dall’adozione, la variante è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

b) Nei trenta giorni successivi, allo scadere del termine per proporre osservazioni, la variante adottata è trasmessa alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.

c) La giunta provinciale approva la variante entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali si intende approvata.

d) Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, il termine di 240 giorni può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.

e) La giunta provinciale approva la variante decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d’ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:

• la compatibilità della variante con il PTRC (Piano Territoriale di Coordinamento Regionale) e con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
• la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
• la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.


f) La variante diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR.



COMUNI NON DOTATI DI P.A.T. MA DI P.R.G. AI SENSI DELLA L. R. 61/1985

I Comuni che non sono ancora dotati di P.A.T. ma di Piano Regolatore Generale ai sensi della L. R. 61/1985 devono seguire la seguente procedura:

a) La variante è adottata dal consiglio comunale;

b) Entro cinque giorni è depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia;

c) Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune;

d) Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

e) Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione;

f) La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.



Nel caso in cui la variante è relativa a terreni classificati come agricoli dal P.R.G. o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo stesso P.R.G. si procede nel modo seguente:

a) La variante è adottata dal consiglio comunale;

b) Entro cinque giorni è depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia;

c) Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune.

d) Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

e) Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in Regione per l’acquisizione del parere previsto al successivo punto f);

f) Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante, esprime un parere sulla variante, nonché sulla pertinenza delle osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo della Giunta Regionale;

g) Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio comunale procede all’approvazione della variante prescindendo dal parere;

h) Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante;

i) La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.



IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE, DELLE PROVINCE O DI ALTRI ENTI LOCALI

Nel caso di varianti relativi ad immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del proprio patrimonio immobiliare dalla Regione, dalle Province o da altri Enti Locali si procede nel modo seguente:

a) L’Ente interessato (Regione, Provincia o altro Ente Locale) trasmette al Comune dove è ubicato l’immobile il piano delle alienazioni e valorizzazioni con richiesta specifica di adozione della variante;

b) Il Comune può procedere all’adozione della variante seguendo l’iter previsto per i propri immobili sopra indicato.


 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso


 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 09/02/2010

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