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Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
D. P. R. 9 luglio 2010 n. 139
CARLO RAPICAVOLI*
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010 il Decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità,
a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.
42, e successive modificazioni.
Il Regolamento, che entrerà in vigore il 10 settembre, contiene le
semplificazioni procedurali di seguito descritte per gli interventi di lieve
entità elencati nell’allegato 11.
1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la
domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato
dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure
se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In
tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è
soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del
rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia
assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del
procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove
occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono
presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione
della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto
termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 30
giorni, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in
cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica
rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o
l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio
di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara
l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone
immediata comunicazione al richiedente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed
edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la
conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel
piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel
provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i
valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
4. Nel caso in cui la suddetta valutazione sia negativa, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della
stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione
sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le
osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda
entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla
ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con
istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda
di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è
contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento
negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie
deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i
successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle
prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità
paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando
l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è
pronunciata in senso negativo.
6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità
paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza,
unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata
proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del
soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole
entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della
documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile
per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro
il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia
l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146,
comma 9, del Codice.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il
provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni
successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al
richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione
rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo
legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.
L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del
parere della soprintendenza.
8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro
venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di
rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano
all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i
motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni
eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è
immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In
caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del
comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente
al rilascio dell'autorizzazione.
9. Decorsi inutilmente il termine di 60 giorni senza che l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato
la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli
articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area
interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche
prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole
interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del
vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è
valida cinque anni.
12. Nel procedimento semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni
locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla
legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la
conclusione del procedimento di 60 giorni.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
____________________
1 ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R.)
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non
si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e
c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a
procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e
sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni
(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e
finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o
modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere,
parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante
installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale
esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai
sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del
manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche
indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla
inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari
o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o
comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;
realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a),
b) e c), del Codice);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra
ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc,
compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di
realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e'
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti
consimili aperti su piu' lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni
(volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche
comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici,
ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure
semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si
applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del
terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai
sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di
altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali:
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m,
modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a),
b) e c), del Codice);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone
cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui
all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese
le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non
si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1,
lettere a), b) e c) del Codice);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali
destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali:
adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di
banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione,
nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che
assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la
realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di
altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle
medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di
manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna,
caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni
centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione
elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume
non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino
la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su
edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti
come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati
di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali
comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti
e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a
13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione
produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni
esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne
etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere
di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la
presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui
all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse
assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli
previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia
e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo
1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)";
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico,
preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la
realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed
esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli
interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione,
manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di
difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle
sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle
isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti,
per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle
amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche,
mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non
superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui
all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente
assentito dalle amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie
non superiore a 10 mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con
strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche,
sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
l'1/9/2010