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Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
La SCIA dei rifiuti.
SALVO RENATO CERRUTO*
1-Premessa.
La legge 30 luglio 2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio scorso, ha
provveduto alla conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica.
In questa sede preme evidenziare l’inserimento del comma 4-bis al corpo
dell’art. 49 che provvede a riscrivere integralmente l’art. 19 della legge n.
241/1990 nel senso di sostituire la nota dichiarazione di inizio attività (DIA)
con il nuovo istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA). Al mutamento di denominazione corrisponde una disciplina che in
più punti di discosta dalla precedente. In sintesi:
1) la SCIA, al pari della vecchia DIA, presenta un ambito di applicazione molto
esteso essendo essa idonea a sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese
le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale: deve trattarsi tuttavia di
atti il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale
(sempre che non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi).
Rispetto al passato, tuttavia, sono state ridotte le specifiche ipotesi di
esclusione: in base al vigente testo normativo la SCIA vale in via generale, “con
la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.”
Va aggiunto che -in virtù del nuovo comma 5 dell’art. 19- la SCIA non si applica
alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
D.Lgs. n. 385/1993, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria
di cui al D.Lgs. n. 58/1998.
2) E’ scomparsa la previsione prima contenuta alla fine del comma 1 dell’art. 19
secondo cui a fronte della documentazione presentata dal privato
l’amministrazione competente poteva richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualità “soltanto qualora non siano attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”.
3) E’ stata inserita la previsione per cui quando la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui all’art. 19, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
4) E’ mutato il termine entro cui l’attività può essere esercitata.
In precedenza occorreva attendere 30 giorni dalla data di presentazione della
DIA; ora invece “L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”,
cioè immediatamente.
In tal modo si è data un’applicazione generalizzata ad una disposizione che già
il vecchio art. 19 prevedeva al comma 2 (come sostituito dal D.Lgs. n. 59/2010)
ma unicamente per l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
5) In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti legittimanti
l’attività, l’amministrazione competente entro 60 giorni dal ricevimento della
SCIA potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che
(ove ciò sia possibile) l’interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine da fissare di volta in
volta, mai inferiore a 30 giorni: resta ferma la possibilità di adozione dei
provvedimenti di cui all’art. 21-quinquies (revoca) e 21-nonies (annullamento
d’ufficio) delle legge n. 241/1990. Con la precisazione che decorso il predetto
termine di 60 giorni “all’amministrazione è consentito intervenire solo in
presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e
previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa
vigente.”
Invece in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di
notorietà false o mendaci, permane in ogni tempo la possibilità di adottare i
citati provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi (ferma restando l’applicazione delle
sanzioni penali).
6) E’ stata espunta la disposizione contenuta nel comma 3 del vecchio art. 19
secondo la quale nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di
organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
7) E’ rimasta la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo per ogni controversia relativa all’applicazione dell’art. 19.
8) Le dichiarazioni mendaci o le false attestazioni fanno scattare la pena della
reclusione da uno a tre; in passato in forza del rinvio all’art. 483 c.p.
(operato dall’art. 21 legge n. 241/1990, per giunta rimasto immutato) trovava
applicazione la pena della reclusione fino a due anni.
2-La SCIA nel settore del recupero dei rifiuti.
In materia di gestione dei rifiuti un’applicazione peculiare dell’istituto
della dichiarazione di inizio attività è data dalle procedure semplificate di
recupero di cui agli artt. 214-216 D.Lgs. n. 152/2006. La “semplificazione” di
dette procedure consiste nella possibilità di avviare l’attività recuperatoria
decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia
competente: essa deve essere rinnovata con cadenza quinquennale, e comunque in
caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
A seguito dell’integrale riscrittura dell’art. 19 della legge n. 241/1990 sorge
il dubbio circa la possibilità di considerare applicabile l’istituto della SCIA
anche nel settore del recupero agevolato dei rifiuti.
Ad avviso di chi scrive sono vari gli argomenti giuridici che militano a favore
di una risposta positiva al proposto quesito.
1.- Come si è già posto in evidenza, la nuova SCIA, analogamente alla vecchia
DIA, esercita la propria efficacia sostituiva rispetto ad atti amministrativi
(di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale) “il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale”: cioè, in altri termini, deve trattarsi di atti a
contenuto vincolato.
Sotto tale profilo non pare contestabile l’applicabilità dell’istituto giuridico
in esame al settore del recupero di rifiuti in regime semplificato. Ed invero
come si legge dall’incipit dell’art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
l’esercizio di tali operazioni è unicamente subordinato al rispetto di norme
tecniche e di specifiche prescrizioni, il cui contenuto viene illustrato al
successivo comma 2 che distingue tra rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Che nella fattispecie non sia rinvenibile un potere discrezionale
dell’amministrazione si evince in maniera ancor più chiara dal comma 3 dell’art.
216 cit. a norma del quale la Provincia provvede ad iscrivere, immediatamente,
in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attività, salvo poi verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti. L’iscrizione al registro provinciale, per conseguenza, non
è il risultato di un’attività amministrativa di scelta tra soluzioni
compatibili, bensì un adempimento legato alla mera presentazione dell’istanza da
parte del privato, ed il successivo controllo dell’amministrazione avrà ad
oggetto soltanto i presupposti e requisiti richiesti dalla legge.
2.- In secondo luogo viene disposta una radicale ed integrale sostituzione della
DIA con la SCIA: al comma 4-ter dell’art. 49 D.L. n. 78/2010 si prevede invero
che le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia»
sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e
«Dia», ovunque ricorrano (anche come parte di una espressione più ampia).
Ma chi fosse indotto a ritenere che si tratti di una mera variazione lessicale
viene smentito dallo stesso comma 4-ter che così prosegue: “e la disciplina
di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di
inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.” Il tenore
della norma non lascia margini di dubbio in merito alla volontà legislativa di
cancellare (e da subito) il vecchio impianto normativo per fare spazio a quello
nuovo, in ossequio alle esigenze di semplificazione e liberalizzazione
dell’attività d’impresa.
3.- In terzo luogo non può essere trascurata la circostanza che sempre ai sensi
del citato comma 4-ter la nuova disciplina della SCIA “attiene alla tutela
della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma”.
Risulta difficile contestare che, proprio in virtù di tale precisazione, la
disciplina della SCIA assume il carattere della inderogabilità: invocare il
principio di specialità per continuare a mantenere un regime differenziato per
il settore dei rifiuti risulta essere una soluzione impervia e poco affidante.
4.- Ancora va aggiunto che non è rinvenibile nel vigente art. 19 legge n.
241/1990 la norma che in precedenza (al comma 4) faceva salve “le
disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.”
Vien da sé che la cancellazione di tale clausola di salvezza è volta a garantire
alla nuova disciplina il più ampio raggio d’azione possibile e, al contempo, ad
evitare che rimangano in vita regimi derogatori in quanto configgenti con le
finalità perseguite dalla norma.
5.- Da ultimo preme osservare che, a seguito della significativa riduzione dei
casi di esclusione, ora non sfuggono più all’applicazione dell’art. 19 gli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente. Lo spazio
applicativo del nuovo regime, pertanto si espande rispetto al passato, in
coerenza con l’obiettivo del legislatore di promuovere lo sviluppo del sistema
produttivo e la competitività delle imprese. Ed allora escludere le attività di
recupero dei rifiuti dalla nuova disciplina significherebbe creare una disparità
di trattamento tra comparti imprenditoriali, priva di base normativa e di valida
giustificazione.
3-Conclusione.
Sicché, in definitiva, non si ravvisano ostacoli di natura giuridica per
applicare la nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio attività
anche alle imprese che intendono svolgere operazioni di recupero in regime
semplificato.
4-Tabella di confronto: art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241
Vecchio testo |
nuovo testo |
(DIA) |
(SCIA) |
1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e
della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa
comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente può richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora
non siano attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. |
1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio
degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,
alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla
cittadinanza, all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La
segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle
imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi
in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti. |
* Avvocato in Venezia
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Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 13/9/2010