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Le società d’ambito per la gestione dei rifiuti in Sicilia ed i poteri sostitutivi della Regione.
Sommario: 1. Il quadro normativo – 2. Il risanamento delle società
d’ambito – 3. Le difficoltà dei Commissari ad acta – 4. L’emersione delle
responsabilità – 5. Conclusioni.
In piena emergenza rifiuti, e nelle more di una più volte annunciata riforma del
settore, la Regione Siciliana sta cercando di limitare i danni di un sistema
ormai collassato attraverso l’uso dei Commissari ad acta nominati in
diverse società d’ambito, con lo scopo di individuare i crediti legittimamente
vantati dalle società stesse alla data del 31 dicembre 2008, al fine della
successiva monetizzazione. I Commissari dovranno altresì accertare le cause che
hanno determinato la situazione di grave dissesto delle società ed eventuali
responsabilità per le disfunzioni acclarate, informandone tempestivamente
l’Agenzia e la Presidenza della Regione per l’adozione delle determinazioni di
competenza. Dovranno inoltre provvedere ai pagamenti delle competenze dei
lavoratori e dei fornitori essenziali per il superamento della situazione di
emergenza anche attraverso la costituzione di una contabilità speciale all’uopo
finalizzata.
Il quadro normativo
Il potere sostitutivo dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque trova la
sua fonte nell’art. 7, comma 5, della L.r. 22/12/2005 n. 19 che così recita: “Nell’esercizio
delle proprie competenze all’Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione
della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi”1.
Tale potere tuttavia, “va riferito ai compiti alla stessa attribuiti,
trattandosi di questione relativa ai rifiuti, dal comma 3 della medesima norma”.
Consapevole di tale limite il legislatore siciliano cerca di correre ai ripari,
e lo fa attraverso l’art. 61 della L.r. n. 6 del 14/05/2009: “La Regione, per
il tramite dell’Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove
indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società
d’ambito con l’incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per
monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali
ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni
finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può
avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla
totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive”.
Il legislatore siciliano parla espressamente di commissari ad acta con
compiti ben precisi e non potrebbe non essere così proprio per la tipologia di
commissariamento utilizzata: quella ad acta, cioè quella in grado di sostituire
l’inadempienza dell’organo sotto ordinato per il mancato esercizio di una
specifica funzione amministrativa. Altra cosa sarebbe il commissariamento
straordinario di tutta la struttura per il quale mancherebbe un’adeguata
copertura legislativa2.
Il risanamento delle società d’ambito
Un obiettivo dell’Amministrazione Regionale è quindi quello di consentire il
recupero dei crediti che le società d’ambito vantano nei confronti dei Comuni
soci in forza dell’art. 21, comma 17, della L.r. 19/2005 che prescrive l’obbligo
per i Comuni, per la quota di propria competenza nell’ambito territoriale
ottimale, di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l’integrale
copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla
propria società d’ambito.
E’ noto infatti, che buona parte delle società d’ambito sono sull’orlo del
fallimento3 per il
semplice motivo che i cittadini hanno avviato vere e proprie campagne
propagandistiche finalizzate a non far pagare la tariffa d’igiene ambientale. A
loro volta i Comuni soci hanno cominciato a rifiutare di contribuire
sussidiariamente alla ricapitalizzazione delle stesse. Un circolo vizioso e
drammatico che sta contribuendo, non poco, ad accentuare l’emergenza rifiuti.
Ritornando sulla questione, la Regione, attraverso l’invio di Commissari ad
acta, vuole tentare di risanare le società d’ambito per ripristinare
l’ordinaria organizzazione aziendale. Facile a dirsi ma estremamente difficile a
realizzarsi. E comunque ogni singola società ha una propria peculiarità
emergenziale. Quella ennese, ad esempio, soffre anche il problema
dell’affidamento del servizio dichiarato illegittimo dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa a seguito di un ricorso presentato da Assoutenti. Quindi il
Commissario ad acta, nominato per attuare le operazioni necessarie per
monetizzare i crediti legittimamente vantati dalle società d’ambito, dovrà
intervenire almeno su due fronti. Uno con i contribuenti morosi e l’altro con i
Comuni soci altrettanto morosi. In tale contesto, i trenta giorni concessi ai
Commissari per affrontare le citate questioni e portare a compimento la propria
mission non solo non appaiono idonei, ma inducono a riflettere sulla
serietà dell’operazione promossa dal Governo regionale.
Le difficoltà dei Commissari ad acta
Per il Commissario ad acta la strada per recuperare i crediti vantati
dalle società d’ambito nei confronti dei contribuenti morosi è tutta in salita
se si considera che ad oggi tre ricorsi su quattro risultano vinti in sede di
Commissione Tributaria. Ciò, in considerazione della difficoltà che ancora
permane nella individuazione della natura patrimoniale della tariffa d’igiene
ambientale. A questa si aggiunge che molte società d’ambito hanno ritenuto di
avocare a sé la competenza in ordine all’approvazione della TIA a discapito dei
consigli comunali.5
Sul fronte del recupero dei crediti nei confronti dei Comuni soci, lo strumento
del potere sostitutivo potrebbe anche funzionare, ma a farne le spese saranno le
casse già vuote dei Municipi e, di riflesso, le comunità amministrate che si
vedranno ridotti i servizi erogati. In ogni caso il Commissario ad acta
dovrà essere nominato non in seno alla società d’ambito ma nel singolo comune
moroso, affinchè possa procedere ad intervenire finanziariamente alla copertura,
quota parte, del servizio obbligatorio alla cui cura è preposta la società
d’ambito. Si tratta di capire se, sotto il profilo giuridico, è bastevole la
recente norma che consente la nomina a cura dell’ARRA del Commissario ad acta
anche nei Comuni o si debba fare riferimento alla via sostitutiva prevista
dall’art. 24 della L.r. 3/12/1991 n. 44, per la quale l’Assessorato Reg.le agli
Enti Locali ha la facoltà di nominare un Commissario ad acta, che, in
sostituzione dell’Amministrazione locale, possa adottare gli atti obbligatori
per legge.
L’emersione delle responsabilità
Come già detto uno dei compiti affidati ai Commissari ad acta è quello di
accertare le cause che hanno determinato la situazione di grave dissesto delle
società d’ambito e le eventuali responsabilità per le disfunzioni acclarate.
Anche su questo fronte appaiono poco impegnativi i trenta giorni di tempo
assegnati dall’ARRA per portare a compimento il lavoro.
Un argomento che non potrà non essere evidenziato dai Commissari ad acta
è quello relativo alla cosiddetta responsabilità amministrativa dei Comuni soci
per il mancato esercizio di azione sociale di responsabilità. Un orientamento
giurisprudenziale pacifico, maturato rispetto ad eventi occorsi nel regime dei
rapporti pubblici istituzionali/societari, ci avverte che il fatto stesso di
ignorare volutamente i segnali di un possibile dissesto della gestione sociale
di una partecipata del Comune è condotta suscettibile di dare luogo ad un
comportamento negligente caratterizzato da colpa grave. Tutto ciò è conseguenza
del fatto che al Comune compete l'onere di svolgere al meglio le proprie
funzioni istituzionali – agendo con tutte le opportune cautele del caso – non
solo nella gestione diretta della res pubblica, ma anche nell'esercizio
dei poteri di indirizzo e di controllo delle società partecipate. A conferma di
ciò, resta insuperata, per eloquenza e chiarezza, la sentenza della Corte dei
Conti, sez. Lazio, del 10 settembre 1999, con la quale il Sindaco del Comune di
Tivoli, socio unico di “Acque Albule SpA”, viene condannato per mancato
esercizio di azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori
della società, resisi responsabili di comportamenti illegittimi ed illeciti,
nonché della violazione delle regole di gestione (efficienza, economicità ed
efficacia) cui deve uniformarsi l'azione di qualsiasi amministrazione pubblica.
In altre parole ciò significa che, in presenza di segnali gravi e certi – come
nel caso di alcune note società d’ambito siciliane finite nel mirino della
magistratura penale - che indicano pressanti difficoltà economico-finanziarie,
pregiudizievoli al regolare funzionamento di una società partecipata, il
Dirigente del settore comunale competente in uno al Sindaco, hanno il dovere di
vigilare sull'andamento della relativa gestione, nonché l'onere di intraprendere
tutte le iniziative in loro potere, utili per agevolare al meglio il ripristino
della normale e corretta gestione societaria, con la messa in atto degli idonei
rimedi correttivi.
Conclusioni
Il sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia presenta una complessità di
questioni che non può essere affrontata con gli ordinari strumenti che ha a
disposizione il legislatore regionale. Ciò anche in considerazione che i criteri
generali relativi all’istituzione degli ATO e all’organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, rappresentano un vincolo anche per il
legislatore regionale, al quale è rimesso soltanto di disciplinare “le forme
e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al
c. 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le
competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione,
l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”
(art. 201, c. 1, D.lgs n. 152/2006).6
Se si vuole evitare un’estate caratterizzata dall’emergenza rifiuti, il Governo
siciliano deve pensare seriamente ed in fretta di richiedere al Governo
nazionale il ripristino delle norme di protezione civile sul Commissariamento
della gestione dei rifiuti in Sicilia, al fine di potere derogare alle numerose
disposizioni di rango primario che, interagendo sulla materia ambientale, hanno
contribuito ad aggrovigliare il sistema.
* Funzionario Direttivo Regione Siciliana e Cultore di Politiche Pubbliche
1 Tar Catania sez.
I°, Ordinanza n. 1029 del 22/07/2008.
2 Si consenta in tal senso il rinvio a Massimo Greco “Il
commissariamento delle società d’ambito per la raccolta dei rifiuti in Sicilia”,
in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet
all’indirizzo http://WWW.diritto.it., ISSN 1127-8579, 30/04/2009; in “Norma”,
quotidiano d’informazione giuridica, pubblicato su internet all’indirizzo
http://www.norma.dbi.it/index.jsp, 14/05/2009; in “Studio Legale Virzì”, portale
d’informazione giuridica, pubblicato su internet all’indirizzo
http://www.studiolegale-virzi.it.
3 Sull’ipotesi di fallimento delle società d’ambito si consenta
il rinvio a: Massimo Greco “Gli ATO in Sicilia possono fallire?”, in Diritto &
Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo
http://WWW.diritto.it., ISSN 1127-8579, 06/11/2008; su Registro giuridico -
jurispedia® enciclopedia giuridica pubblicata su Internet all’indirizzo
www.registrogiuridico.com, 3/12/2008.
4 Sull’argomento si consenta il rinvio a: Massimo Greco “La
controversa natura patrimoniale della TIA ”, in Diritto & Diritti – Rivista
giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo
http://WWW.diritto.it., ISSN 1127-8579, 26/02/2009; su “Norma”, quotidiano
d’informazione giuridica, pubblicato su internet all’indirizzo
http://www.norma.dbi.it/index.jsp, 26/02/2009; su Rassegna di informazione
giuridica della Regione Veneto n. 8 del 9/03/2009.
5 Sull’argomento si consenta il rinvio a: Massimo Greco “In
Sicilia l’approvazione della TIA (tariffa d’igiene ambientale) rimane in capo ai
consigli comunali”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica,
pubblicata su Internet all’indirizzo http://WWW.diritto.it., ISSN 1127-8579,
16/07/2009; su “Norma”, quotidiano d’informazione giuridica, pubblicato su
internet all’indirizzo http://www.norma.dbi.it/index.jsp, 09/07/2009.
6 Tar Lazio, sez. I°, 19/05/2008 n. 4467.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 09/01/2010