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Lo Sportello Unico per le attività produttive e le Agenzie per le imprese.
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e D.P.R. 9 luglio 2010 n. 159
CARLO RAPICAVOLI*
1. PREMESSA
Nel supplemento ordinario n. 229 della Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010
è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010
n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008 n. 133”.
Tale Regolamento avrà efficacia dal 29 marzo 2011 per la parte
relativa all’organizzazione del SUAP e all’avvio del procedimento automatizzato
obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA di cui all’art. 19
della Legge 241/1990 e dal 1 ottobre 2011 per la parte relativa al
procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive.
2. LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il SUAP sarà l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti
che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento,
nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività e dovrà assicurare al
richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri
uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità.
Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento soltanto gli impianti e le
infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di
smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.
Il SUAP comunale deve operare esclusivamente in modalità telematica, anche per
quanto attiene ai pagamenti.
Se il comune non provvede all’istituzione del SUAP entro il 29 marzo 2011,
l’esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di
provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio.
Va osservato che il Regolamento automatizza i processi, ma non modifica le
discipline sottostanti, nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali
di settore.
Inoltre, il Regolamento limita la telematica alle fasi di ricevimento delle
pratiche (il front-office) e l’eventuale smistamento ad altre amministrazioni
competenti (Provincia, ASL, VV.FF., etc.) lasciando inalterata la modalità con
la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il back-office).
E’ prevista infine una specifica disciplina nel caso risulti necessario
procedere alla variazione dello strumento urbanistico.
3. LE AGENZIE PER LE IMPRESE
Con un secondo Regolamento, approvato con D.P.R. 9 luglio 2010 n. 159,
pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010 in vigore dal
15 ottobre prossimo, vengono fissati i requisiti e le modalità di accreditamento
delle “Agenzie per le imprese”, alle quali gli imprenditori possono delegare
ogni rapporto con le amministrazioni pubbliche.
Tali Agenzie, se accreditate nelle forme previste dal D.P.R. 159/2010, sono
soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma
societaria, che accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei
presupposti previsti dalla normativa per l’esercizio dell’attività di impresa e,
fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte
dell’amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano
dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per
l’esercizio dell’attività.
Nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte
dell’Amministrazione, le Agenzie potranno esercitare attività istruttoria, su
richiesta del soggetto interessato, in luogo e a supporto dello sportello unico
e, su richiesta del Comune, potranno fornire supporto organizzativo e gestionale
alla conferenza di servizi.
Oltre ad alcuni requisiti generali e strutturali (onorabilità del personale
tecnico, descrizione delle procedure) e di garanzie, sono previsti due livelli
di accreditamento per le due tipologie di funzioni sopra indicate:
- uno più semplice per le attività vincolate (SCIA), che prevede il possesso di
un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all’atto di presentazione
dell’istanza e relativo all’erogazione degli specifici servizi di attestazione
da accredito;
- un secondo livello, che consente di esercitare attività istruttoria nei
procedimenti che comportano attività discrezionale da parte
dell’Amministrazione, richiede il possesso di certificato di conformità alle
norme UNI CEI EN 45011.
4. VALUTAZIONI E CRITICITÀ
Lo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP), ad oltre dieci anni dalla
sua istituzione, non ha avuto diffusione su tutto il territorio nazionale e non
ha sostituito interamente la procedura tradizionale cartacea.
Nelle intenzioni del legislatore, esplicitate nella relazione illustrativa dei
provvedimenti assunti, il nuovo sistema dovrebbe funzionare in quanto la
massiccia informatizzazione, resa obbligatoria con il D.P.R. 160/2010, si
realizza a costo zero, perché richiede strutture minime e, comunque, si avvale
di infrastrutture e reti esistenti e ben funzionanti (facenti capo al sistema
informatico delle Camere di commercio).
Infatti, si legge nella relazione,
il SUAP comunale deve operare esclusivamente in modalità telematica, anche per
quanto attiene ai pagamenti;
chi ha già investito in tecnologia non è penalizzato (è prevista la
possibilità di utilizzare SPC e “accordi di servizio” per automatizzare
ulteriormente i procedimenti tra Enti), mentre per chi deve ancora partire, gli
investimenti in tecnologia richiesti sono minimi (PC, linea ADSL, casella PEC,
applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di
firma digitale con lettore);
se il comune non opera neppure questa minima informatizzazione, è obbligato ad
avvalersi dell’infrastruttura già esistente delle Camere di commercio italiane,
che, negli anni, ha dato ottima prova con la riforma del Registro delle imprese,
interamente informatizzato;
si prevede che le Camere di Commercio possano sopperire alle carenze
informatiche, anche parziali, dei comuni (ad esempio, se lo sportello telematico
presso un comune può fare tutto tranne il pagamento dei tributi, a questo unico
adempimento provvede il sistema informativo delle camere di commercio; inoltre i
comuni possono consultare altre banche dati pubbliche tramite il portale, che è
già collegato al Sistema Pubblico di Connettività);
nell’ottica del risparmio si “riusa”, opportunamente modificato, il portale
“impresa.gov” ribattezzato “impresainungiorno.gov”.
Inoltre, continua la medesima relazione illustrativa,
- Il rilascio automatico e immediato di ricevuta da parte del sistema
informatico, nei casi in cui l’attività dell’amministrazione è vincolata, avrà
l’efficacia di un provvedimento amministrativo favorevole, con tempi immediati
ed effetti certi per il privato (ma anche per i terzi);
- laddove oggi la legge prevede una risposta automatica e vincolata da parte
dell’amministrazione, e l’amministrazione resta inerte, lasciando il privato
nell’incertezza, a ciò sopperisce la risposta automatica del sistema
informatizzato;
- il regolamento chiarisce che al momento della presentazione della
dichiarazione per via telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio di
ricevuta, e che, in caso di attività non discrezionale della p.a., la ricevuta
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda da parte
dell’amministrazione, senza necessità di ulteriori attività da parte
dell’impresa;
- su questa ricevuta-provvedimento potranno intervenire l’amministrazione in
sede di autotutela e i terzi contro interessati in sede di tutela
giurisdizionale, come se si trattasse di un normale provvedimento espresso (solo
che questo è rilasciato immediatamente e non dopo mesi di attesa);
- con la riforma si dà piena attuazione alla “Direttiva servizi” n. 2006/123/CE,
e all’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- la semplificazione si applica non solo ai procedimenti dell’art. 38, ma anche
a tutti quelli previsti dalla direttiva-servizi e a tutte le comunicazioni e
dichiarazioni che a vario titolo vanno inviate al SUAP.
Per quanto riguarda l’Agenzia per le Imprese, gli obiettivi dichiarati da più
parti possono così sintetizzarsi:
- Liberare la pubblica amministrazione da compiti di istruttoria ed assistenza
informativa in merito alla compilazione, predisposizione ed asseverazione di
modulistica relativa a procedimenti amministrativi;
- Sollevare la pubblica amministrazione dal compito di verifica formale della
documentazione necessaria alla predisposizione e definizione di uno o più
procedimenti amministrativi;
- Avviare un processo che porti ad una completa informatizzazione dei
procedimenti, utilizzando le capacità tecnologiche delle “agenzie per le
imprese”;
- Mantenere in capo alla Pubblica Amministrazione solo poteri di controllo, di
sanzione e di eventuali autorizzazioni, ma solo quando ritenuto indispensabile;
- Consentire agli utenti (imprenditori) di scegliere liberamente l’agenzia di
cui servirsi, sulla base della convenienza ed in ordine alla qualità del
servizio offerto;
- Utilizzare le “agenzie per le imprese” in funzione di collaborazione
(sussidiarietà orizzontale) con la pubblica amministrazione;
- Servirsi delle agenzie per le imprese allo scopo di aggregare l’offerta di
servizi esistente nel territorio di riferimento, ma anche per effettuare un
costante confronto con la pubblica amministrazione sul terreno del miglioramento
dei rapporti burocratici;
- Stimolare la concorrenza nel campo dei servizi alle imprese, con effetti
diretti sui costi degli stessi;
- Attuare la direttiva europea sui servizi, favorendo una migliore
organizzazione degli “sportelli unici per le attività produttive”.
Si tratterebbe di un cambio deciso nelle relazioni tra utenti ed uffici della
pubblica amministrazione, con l’intento finale di migliorare il servizio offerto
ma, nello stesso tempo, invertire la percezione che i cittadini hanno delle
questioni burocratico - amministrative.
La tendenza evidente è dunque quella di trasformare la presenza e il ruolo della
pubblica amministrazione da soggetto regolatore delle attività a controllore
successivo della regolarità e liceità delle attività dichiarate e avviate.
Al lodevole intento di snellire le procedure burocratiche e l’appesantimento
normativo, fa da contrasto però la dubbia capacità dell’amministrazione di
riuscire ad espletare meglio le funzioni assegnate per la tutela del territorio.
Spesso la nitidezza degli obiettivi teorici contrasta con i limiti degli
strumenti metodologici e normativi che abbiamo a disposizione: persiste tutta
una serie di norme obsolete o mal ridisegnate, ridondanti se non
contraddittorie, e di competenze troppo frammentate e ingombranti che continuano
a creare ostacoli ad una corretta gestione dei beni e ad una giusta evoluzione
dei processi di sviluppo.
Perché mai l’amministrazione, senza interventi strutturali che ne migliorino
l’efficienza, dovrebbe riuscire in modo più tempestivo nell’attività di
controllo successivo piuttosto che in quello preventivo?
Stato e Regioni, Province e Comuni, Enti Pubblici e Ordini Professionali, Parchi
e Soprintendenze, tutti devono trovare, al di fuori degli schemi tradizionali,
momenti veri di autocritica e tavoli di confronto e di verifica reale delle
problematiche e delle nuove sfide da affrontare.
A livello di Enti Locali, nei prossimi mesi che precedono l’efficacia del
Regolamento, sarà necessario avviare un confronto in particolare tra Regioni,
Province, Comuni e Camere di Commercio per definire le modalità di cooperazione
organizzativa e gestionale per la funzionalità e l’operatività del sistema anche
per giungere alla sottoscrizione di intese ed accordi finalizzati ad assicurare
la standardizzazione dei procedimenti e la definizione della modulistica.
E’ necessario operare congiuntamente affinché il condivisibile obiettivo di
semplificazione e contenimento di tempi e costi delle procedure amministrative
possa essere raggiunto senza ridurre il livello di tutela di interessi
costituzionalmente protetti, fra tutti la tutela della salute, dell’ambiente e
del territorio
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 15/10/2010