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Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e Tariffa di Igiene
Ambientale (TIA) - Applicazione dell'IVA - Circolare Ministero dell'Economia n.
3/2010
CARLO RAPICAVOLI*
Il Ministero dell’Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha
emanato la Circolare n. 3 del 11 novembre 2010 per fare chiarezza
sull’applicazione dell’IVA alla Tariffa di igiene ambientale.
La Circolare prevede che:
• I regolamenti già approvati dai Comuni che avevano introdotto la TARSU e, in
via sperimentale, la TIA prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
conservano la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione
interpretativa della normativa vigente;
• I Comuni possono introdurre la TIA di cui all’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento
previsto dal comma 6 dello stesso art. 238;
• Si applicano anche alla TIA prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997
n. 22 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio
2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale ha previsto
in ordine alla TIA che le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs. 152/2006
“si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano
nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
La Circolare quindi ricostruisce il quadro normativo al fine di chiarire i dubbi
in ordine al prelievo tributario applicabile in materia di gestione dei rifiuti
e se sulla TIA prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 possa
continuare ad essere applicabile l’IVA a seguito dell’art. 14, comma 33, del D.
L. 78/2010.
Le soluzioni individuate dal Dipartimento delle Finanze sono:
1) I Comuni che alla data del 31 dicembre 2009 erano in regime di TARSU possono
continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della
determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158/1999 secondo
quanto previsto nella circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000 e nella decisione
del Consiglio di Stato n. 750 del 10 febbraio 2009.
2) I Comuni che avevano già introdotto in via sperimentale, la TIA prevista
dall’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 possono continuare ad applicare i
propri regolamenti già vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
152/2006.
In ordine all’applicazione dell’IVA, la Circolare ricorda che, in sede di
conversione del decreto legge n. 78/2010, il Governo ha accolto l’Ordine del
Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei Deputati, in base al quale detto
comma 33 dell’art. 14 deve essere interpretato, fino all’entrata in vigore della
TIA di cui all’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nel snso che la TIA
prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 non ha natura tributaria
ed è pertanto soggetta ad IVA.
A tale conclusione si può pervenire sulla base della lettura sistematica delle
seguenti disposizioni:
- l’art. l4, comma 33, del D. L. n. 78 del 2010, che ha confermato la natura di
corrispettivo della TIA2 già enunciata nell’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del
2006;
- l’art. 5, comma 2-quater, del citato D. L. n. 208 del 2008, il quale
consente ai comuni di adottare la TIA2 “ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti” , in particolare l’art. 238 del D. Lgs.
n. 152 del 2006 e il D.P.R. n. 158 del 1999.
Un’altra argomentazione che può essere formulata a sostegno dell’identità
sostanziale dei due prelievi è offerta dalla circostanza che l’art. 5, comma 2-quater
del D. L. n. 208 del 2008, attribuisce ai comuni la possibilità di introdurre la
TIA2, facoltà che non è contemplata nell’impianto normativo del D. Lgs. n. 152
del 2006, atteso che l’art. 238 prevede che siano le Autorità Territoriali
d’Ambito di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 2006 a determinare la
tariffa, mentre ai comuni sono attribuiti, in base all’art. 198 del D. Lgs. n.
152 del 2006, compiti di collaborazione e supporto.
Occorre, peraltro, ricordare, ad ulteriore sostegno della tesi concernente
l’identità dei due prelievi sin qui avanzata, che il comma 186-bis
dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a partire dal 2011, prevede la
soppressione delle Autorità Territoriali d’Ambito.
Da tali considerazioni discende, quindi, che i comuni che applicano attualmente
la TIA di cui al D. Lgs. 22/1997 in concreto adottano già il regime TIA di cui
al D. Lgs. 152/2006, grazie all’anello di congiunzione operato dal Legislatore
con il comma 2-quater, dell’art. 5 e, pertanto, non appare necessaria
alcuna innovazione regolamentare, a meno che i comuni non ritengano opportuno
esplicitare in maniera formale, attraverso i riferimenti normativi, l’adozione
della nuova TIA.
Un ulteriore approfondimento merita la questione della riscossione della TIA ed,
in particolare, quella del soggetto che la effettua, il quale si identifica
nello stesso soggetto che gestisce il servizio, come stabiliva l’art. 49, comma
13, del D. Lgs. n. 22 del 1997 ed è attualmente previsto dall’art. 10 del D.P.R.
n. 158 del 1999, il quale dispone appunto che “il soggetto gestore provvede
alla riscossione della tariffa”.
In particolare, si deve osservare che detto soggetto continua a svolgere
l’attività di riscossione della TIA senza che debba essere richiesto a
quest’ultimo alcun particolare adempimento, come, ad esempio, l’iscrizione
nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.
Si perviene a tale conclusione considerando che la normativa riguardante la TIA
pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di
controllo, con la conseguenza che il solo fatto dell’affidamento a terzi della
gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di controllo in
luogo del comune.
Si deve sottolineare che il presupposto normativo per la continuazione
dell’attività di riscossione della TIA di cui al D. Lgs. 22/1997 si rinviene
anche nel combinato disposto dell’art. 204 del D. Lgs. n. 152 del 2006,
concernente le “Gestioni esistenti”, secondo il quale “i soggetti che
esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle
Autorità d’ambito” e dell’art. 10 del D.P.R. n. 158 del 1999, il quale
ribadisce che il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa.
3) Per i Comuni che applicano già la TIA di cui all’atrt. 238 del D. Lgs.
152/2006 vale l’interpretazione di cui all’art. 14, comma 33, del D. L. 78/2010.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 16/11/2010