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Tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile - Non assoggettabilità degli enti locali - Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.
CARLO RAPICAVOLI*
Due recenti sentenze della Commissione Tributaria di Vicenza, la n. 664/09 del
19.10.2009 e la n. 666/09 del 16.11.2009 forniscono una chiara indicazione che
induce a concludere che gli Enti Locali non a sono tenuto al pagamento della
tassa di concessione governativa.
Si tratta di una vicenda che interessa tutti gli Enti Locali, generalmente
titolari di contratti di servizi di telefonia mobile, che negli ultimi anni si
sono visti costretti a pagare la tassa di concessione governativa.
Già nella precedente legislatura erano state avanzate proposte legislative, mai
approvate però, allo scopo di stabilire con una norma apposita la non
assoggettabilità degli Enti Locali alla tassa.
In una situazione di incertezza normativa, era intervenuta la risoluzione n.
55/E del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate; in tale risoluzione, in
risposta all’interpello di un Ente Pubblico, l’Agenzia delle Entrate concluse
che:
“Il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che consente
agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite
apparecchiature terminali, è regolamentato dal D.M. 13 febbraio 1990, n. 33.
Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate alle società che offrono il
servizio (articolo 2), le quali provvedono "... al rilascio all'utente del
documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale
documento,(...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio
..." (articolo 3, comma 2).
Sono soggetti alla tassa di concessione governativa, ai sensi dell'articolo 1
del D.P.R n. 641 del 1972, "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti
elencati nell'annessa tariffa ...".
La corresponsione della tassa di concessione governativa è prevista, tra
l'altro, per la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 202) per ogni mese di utenza.
La scrivente ha già precisato (risoluzione del 15 maggio 2003 n. 107) che lo
Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere
limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per
l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni
(licenze).
Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole amministrazioni
statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o
documento sostitutivo).
Il contratto di abbonamento tra le società che operano nel settore della
telefonia mobile e le amministrazioni dello Stato, pertanto, non riveste la
funzione di "documento sostitutivo" della licenza.
Per i motivi su esposti lo Stato, nonostante la mancanza di una espressa
previsione esentativa, non deve corrispondere la tassa sulle concessioni
governative e, in particolare, quella prevista dall'articolo 21 della tariffa
allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le
amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non
riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà”.
Anche alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti si erano allineate a
questa interpretazione.
Le due sentenze della Commissione Tributaria, peraltro non isolate, pronunciate
su ricorso di numerosi Comuni, ci appaiono chiarificatrici del problema e
contribuiscono fortemente a risolvere un problema interpretativo che ha
costretto tutti gli Enti Locali a sopportare esborsi non dovuti.
Si legge nelle sentenze:
Sentenza n. 664/09 del 19.10.2009 “Il D. Lgs. N. 259/03, recante il
nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l’art. 3 ha disposto la
liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo
di preminente interesse generale, e con lì’art. 218 ha abrogato l’art. 318 del
D.P.R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto
di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il
carattere autorizzatorio della licenza.
Ma, in definitiva, venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio
e l’art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di
abbonamento, l’imposizione di cui all’art. 21 della tariffa non risulta più
applicabile.
Si ribadisce infatti che il nuovo Codice delle Telecomunicazioni ha
profondamente innovato il pregresso regime. Pertanto è venuto meno il sistema
concessorio e, con l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 156/73, l’art. 21
della Tariffa non è più applicabile. Ne consegue che la previsione contenuta
nell’art. 3 del D. M. 13.02.1990 è illegittima e come tale va disapplicata da
questa Commissione, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma del D. Lgs. 31.12.1992 n.
546.
Infine va sottolineato che la non assoggettabilità alla tassa di concessione
governativa è teleologicamente applicabile agli Enti Locali in quanto pubbliche
amministrazioni, come di seguito richiamato.
La Carta Costituzionale, all’art. 14 recita, infatti: “La Repubblica si riparte
in Regioni, Province e Comuni”.
Gli Enti Locali nascono in sintesi per la necessità e per lo scopo di decentrare
le funzioni dello Stato che delega a tali Enti l’esercizio di funzioni
amministrative.
Il T.U.I.R. esclude dall’assoggettamento all’imposta sui redditi i Comuni.
Infatti il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma
dell’art. 1 precisa che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le regioni, le province, i comuni…”.
Con le richiamate sentenze, confermate anche dalla Commissione Tributaria di
Perugia, sono stati accolti i ricorsi dei Comuni avverso i provvedimenti di
diniego dell’Agenzia delle Entrate delle istanze presente dagli Enti Locali con
cui chiedevano il rimborso di quanto versato ex art. 21 della tariffa allegata
al D.P.R. 641/72 a titolo di tassa di concessione governativa.
I ricorsi simili si stanno moltiplicando e diventa estremamente necessaria
un’indicazione normativa che sancisca definitivamente i principi contenuti nelle
recenti pronunce sopra richiamate per dare certezza agli Enti Locali eliminando
l’assoggettamento ad una tassa non dovuta.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 09/02/2010