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Tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile - Non assoggettabilità degli enti locali - Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.

 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


Due recenti sentenze della Commissione Tributaria di Vicenza, la n. 664/09 del 19.10.2009 e la n. 666/09 del 16.11.2009 forniscono una chiara indicazione che induce a concludere che gli Enti Locali non a sono tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa.
Si tratta di una vicenda che interessa tutti gli Enti Locali, generalmente titolari di contratti di servizi di telefonia mobile, che negli ultimi anni si sono visti costretti a pagare la tassa di concessione governativa.
Già nella precedente legislatura erano state avanzate proposte legislative, mai approvate però, allo scopo di stabilire con una norma apposita la non assoggettabilità degli Enti Locali alla tassa.
In una situazione di incertezza normativa, era intervenuta la risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate; in tale risoluzione, in risposta all’interpello di un Ente Pubblico, l’Agenzia delle Entrate concluse che:
Il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali, è regolamentato dal D.M. 13 febbraio 1990, n. 33.
Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate alle società che offrono il servizio (articolo 2), le quali provvedono "... al rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento,(...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio ..." (articolo 3, comma 2).
Sono soggetti alla tassa di concessione governativa, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R n. 641 del 1972, "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa
...".
La corresponsione della tassa di concessione governativa è prevista, tra l'altro, per la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202) per ogni mese di utenza.
La scrivente ha già precisato (risoluzione del 15 maggio 2003 n. 107) che lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze).
Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole amministrazioni statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo).
Il contratto di abbonamento tra le società che operano nel settore della telefonia mobile e le amministrazioni dello Stato, pertanto, non riveste la funzione di "documento sostitutivo" della licenza.
Per i motivi su esposti lo Stato, nonostante la mancanza di una espressa previsione esentativa, non deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative e, in particolare, quella prevista dall'articolo 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà”.
Anche alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti si erano allineate a questa interpretazione.
Le due sentenze della Commissione Tributaria, peraltro non isolate, pronunciate su ricorso di numerosi Comuni, ci appaiono chiarificatrici del problema e contribuiscono fortemente a risolvere un problema interpretativo che ha costretto tutti gli Enti Locali a sopportare esborsi non dovuti.
Si legge nelle sentenze:
Sentenza n. 664/09 del 19.10.2009Il D. Lgs. N. 259/03, recante il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l’art. 3 ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con lì’art. 218 ha abrogato l’art. 318 del D.P.R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza.
Ma, in definitiva, venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l’art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione di cui all’art. 21 della tariffa non risulta più applicabile.
Si ribadisce infatti che il nuovo Codice delle Telecomunicazioni ha profondamente innovato il pregresso regime. Pertanto è venuto meno il sistema concessorio e, con l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 156/73, l’art. 21 della Tariffa non è più applicabile. Ne consegue che la previsione contenuta nell’art. 3 del D. M. 13.02.1990 è illegittima e come tale va disapplicata da questa Commissione, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Infine va sottolineato che la non assoggettabilità alla tassa di concessione governativa è teleologicamente applicabile agli Enti Locali in quanto pubbliche amministrazioni, come di seguito richiamato.
La Carta Costituzionale, all’art. 14 recita, infatti: “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni
”.
Gli Enti Locali nascono in sintesi per la necessità e per lo scopo di decentrare le funzioni dello Stato che delega a tali Enti l’esercizio di funzioni amministrative.
Il T.U.I.R. esclude dall’assoggettamento all’imposta sui redditi i Comuni. Infatti il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma dell’art. 1 precisa che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi le regioni, le province, i comuni…”.
Con le richiamate sentenze, confermate anche dalla Commissione Tributaria di Perugia, sono stati accolti i ricorsi dei Comuni avverso i provvedimenti di diniego dell’Agenzia delle Entrate delle istanze presente dagli Enti Locali con cui chiedevano il rimborso di quanto versato ex art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 a titolo di tassa di concessione governativa.
I ricorsi simili si stanno moltiplicando e diventa estremamente necessaria un’indicazione normativa che sancisca definitivamente i principi contenuti nelle recenti pronunce sopra richiamate per dare certezza agli Enti Locali eliminando l’assoggettamento ad una tassa non dovuta.

 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 09/02/2010

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