AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 Vedi altra: DOTTRINA
 

 

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

 

CARLO RAPICAVOLI*
 

 


L’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. 150/2009, prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, con le medesime modalità previste per il settore privato.

Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Nella Gazzetta Ufficiale del 19.03.2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010 contenente la “definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC (Sistema di Accoglienza Centrale)”.

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, con Circolare n. 1/2010 del 19.03.2010, ha emanato le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 55-septies.

La citata Circolare, dopo aver fornito indicazioni per i medici sulle modalità di acceso ai servizi erogati dal SAC e di registrazione delle relative credenziali, prevede le seguenti disposizioni per il lavoratore:

1) deve fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;

2) deve dichiarare al medico l’amministrazione di appartenenza;

3) deve fornire al medico l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza o domicilio abituale in precedenza comunicato all’amministrazione;

4) può chiedere al medico copia cartacea del certificato oppure l’invio ad una propria casella di posta elettronica o il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia all’amministrazione entro 2 giorni successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo del dipendente di segnalare tempestivamente all’amministrazione la propria assenza all’indirizzo di reperibilità per i successivi controlli medico fiscali.

L’INPS (o INPDAP) mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relativi ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato, il lavoratore potrà accedere direttamente al sistema dell’istituto previdenziale per visualizzare il relativo attestato.

L’INPS (o INPDAP) mette a disposizione dell’amministrazione le attestazioni di malattia secondo le seguenti modalità:

a) con accesso diretto al sistema INPS (o INPDAP) tramite apposite credenziali che vanno richieste all’INPS entro 20 giorni dall’emanazione della circolare del 19 marzo;

b) mediante invio alla casella di posta certificata comunicata dall’amministrazione all’istituto di previdenza (INPS o INPDAP).

Se il lavoratore lo richiede, l’Amministrazione deve trasmettere entro 24 ore dalla ricezione, gli attestati di malattia alla casella di posta elettronica nominativa o di posta certificata del dipendente.

I tempi di attuazione delle nuove modalità sono i seguenti:

1) a decorrere dal 3 aprile 2010, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia;

2) fino al 19 giugno è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente vigenti;

3) dal 19 giugno 2010 la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.


Sono previste apposite sanzioni a carico dei medici che non osservano gli obblighi di trasmissione telematica; l’amministrazione è tenuta a segnalare le eventuali violazioni o anomalie riscontrate entro 48 ore alla ASL di riferimento.

Restano confermate tutte le altre disposizioni relative alla disciplina delle assenze per malattia.


 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 26/03/2010

^