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Ancora incertezze sull’organo competente all’adozione della TARSU in Sicilia
(nota a C.G.A. 30/06/2011 n. 455)
Sommario: 1. Il rapporto tra fonte statale e fonte regionale - 2. Il rapporto
tra fonte statutaria e fonte primaria - 3. Considerazioni finali
In un contesto cronicamente emergenziale che vede la gestione integrata dei
rifiuti in Sicilia permanentemente commissariata, in cui non si riesce a mettere
in moto il nuovo sistema delle società di regolamentazione dei rifiuti previsto
dalla L.r. n. 9/2010 ed in attesa di approfondire gli effetti dell’esito
referendario sulle modalità di affidamento dei servizi anche per quanto concerne
il settore dei rifiuti1,
neanche la giurisprudenza in materia di TARSU riesce a dare certezze agli
Amministratori degli enti locali prima e ai contribuenti dopo.
La questione è sempre la stessa e concerne il riparto di competenza fra gli
organi dell’ente locale nell’approvazione della TARSU. Il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva2
che in sede giurisdizionale3,
ha ritenuto di escludere la competenza dell’organo consiliare sulla base di una
non meglio precisata applicazione della riforma dell’ordinamento degli enti
locali, atteso che in materia di tributi il D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico
degli enti locali) all’art. 42, 2° comma, lett. f), stabilisce la competenza
dell’organo consiliare ai fini dell’istituzione e ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote. Secondo il
C.G.A., “ne discende che all’espressa esclusione della competenza consiliare
in tema di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione
alla giunta della suddetta competenza deriva la residuale competenza del
sindaco”. Il C.G.A. è partito, evidentemente, dal presupposto, sotteso, che
la normativa statale di cui al citato T.U. fosse direttamente applicabile in
Sicilia in forza di un rinvio “dinamico”.
1. Il rapporto tra fonte statale e fonte regionale
Nell’ordinamento siciliano, che com’è noto gode di potestà legislativa esclusiva
in materia di enti locali in forza dell’art. 14 dello Statuto, tale
argomentazione non ci è sembrata convincente4,
ritenendo invece la tipologia del rinvio operato dall’art. 1 della L.r. n.
48/91, nel richiamare l’art. 32, lett. g), della L. n. 142/1990, che attribuisce
al Consiglio comunale la competenza ai fini dell’istituzione e ordinamento dei
tributi, annoverabile nella casistica del rinvio “statico”, o “recettizio”, e
come tale non soggetto alle automatiche modifiche per l’intervento (o,
specularmente, per l’eliminazione) di norme statali5.
Si è quindi ritenuto di dissentire da quanto affermato dal C.G.A., privilegiando
l’impossibilità di applicare nell’ambito regionale, per le ragioni sopra
esposte, quella espressa esclusione dalla competenza consiliare (di cui alla
lett. f), comma 2, dell’art. 42 D.lgs. n. 267/00) della materia relativa alla
determinazione delle aliquote dei tributi, in considerazione del fatto che
l’abrogazione a livello statale delle disposizioni di cui alla legge n. 142/90,
avvenuta col citato T.U., non incide sulla sopravvivenza delle relative norme
nello spazio giuridico siciliano. Versione questa, peraltro condivisa dalla
successiva giurisprudenza del Tar di Palermo6,
dalla Commissione Provinciale Tributaria di Palermo7
e dalla Corte di Cassazione che, sotto la vigenza della L. n. 142/90, ha
recentemente ribadito “…come il Consiglio comunale sia <<competente in via
esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe,
sia perché l’enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in
quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo
attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo,
altro non essendo che la determinazione ex novo del quorum debeatur, sicchè non
ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale>>”8.
2. Il rapporto tra fonte statutaria e fonte primaria
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, investito dal Comune di Cattolica
Eraclea, con la recente decisione 30/06/2011 n. 455 ritorna sull’argomento e,
sfuggendo all’esigenza, avvertita sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza,
di sviluppare l’illustrata e controversa questione, si limita a confermare
quanto già sostenuto con i precedenti pronunciamenti9
affermando che “a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali,
attuata con il D.lgs. n. 267/2000 ha trovato definitiva soluzione la vexata
quaestio relativa all'individuazione, nel vigore dell'art. 32 della legge n.
142/1990, dell'organo competente ad adottare i provvedimenti di determinazione
delle aliquote dei tributi locali, escludendo espressamente la materia tra
quelle di attribuzione del consiglio (art. 42, 2° comma, lett. f, T.U.cit.)”.
In definitiva, il C.G.A. rimane nella posizione che l’art. 42, 2° comma, lett.
f) del Testo Unico degli enti locali si applica anche nell’ordinamento
siciliano, omettendo, non solo di esplicitarne il ragionamento giuridico, ma
anche di entrare nel merito della presunta competenza della Giunta, atteso che,
anche a volere aderire a tale indirizzo, tale competenza riguarda la mera
determinazione delle aliquote, riconoscendosi alla sfera di competenza
dell’organo consiliare tutto ciò che esorbita dalla semplice indicazione di un
parametro numerico. Secondo un recente orientamento del Tar Puglia – Lecce non
risulta legittima una delibera di giunta comunale che contenga valutazioni che
vanno al di là della fissazione delle aliquote, risolvendosi in una modalità di
esercizio della potestà impositiva decisamente assimilabile ad un atto di
pianificazione del prelievo fiscale10.
Tuttavia, ciò che anima la seguente riflessione è l’argomentazione aggiuntiva
contenuta nella citata decisione del C.G.A., secondo la quale “Ciò posto, non
sembra dubbio al Collegio che l'organo competente ad adottare le deliberazioni
impugnate sia la Giunta municipale, dovendosi avere riguardo alla riserva
contenuta nell'art. 4 della L. n. 142/1990, recepita in Sicilia con l'art. 1,
lett. a), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, a mente del quale <<lo statuto
nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali
per l'organizza-zione dell'Ente e in particolare determina le attribuzioni degli
organi>>. Nella specie, lo Statuto del Comune di Cattolica Eraclea, approvato
con atto consiliare del 15 luglio 2005, n. 32, ha, all'art. 7, attribuito alla
Giunta municipale <<la specifica competenza in materia di determinazione e
variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse>>”.
Il C.G.A., richiamando l’art. 1, lett. a) della L.r. n. 48/91, ritiene quindi
legittimo l’operato della Giunta del Comune di Cattolica Eraclea che, in forza
di una specifica previsione statutaria che demanda alla Giunta la competenza in
ordine all’approvazione della TARSU, ha deliberato l’approvazione delle aliquote
della TARSU. Anche tale conclusione non può essere condivisa. La decisione in
commento appare infatti chiaramente influenzata dall’equivoco relativo alla
capacità derogatoria degli statuti in riferimento alle norme di principio ed a
quelle di dettaglio e confonde queste ultime con le norme di regolamentazione
diretta della materia.
Orbene, poiché l’art. 32, lett. g), della L. n. 142/1990, come richiamato
dall’art. 1 della L.r. n. 48/91, prevede espressamente che il Consiglio comunale
ha la competenza ai fini dell’istituzione e ordinamento dei tributi, lo statuto
non può assolutamente derogarvi in quanto non si tratta di una norma di
dettaglio eccedente la competenza attribuita alla fonte, ma una disposizione di
diretta applicazione del principio, che segna, al contrario, quel minimo
inderogabile di competenze che il legislatore stesso ha stabilito in capo
all’organo consiliare. Le fonti normative locali (statuto e regolamenti) come
già affermato in dottrina “non possono incidere l’ordine delle competenze
previsto dalle fonti normative primarie, a pena di porsi in contrasto insanabile
con esse e, pertanto, di dimostrarsi illegittime al vaglio disincantato dei
giudici”11. Anche
la giurisprudenza, granitica sull’argomento12,
ha infatti affermato che “lo statuto municipale non è abilitato a derogare
competenze per legge stabilite”. Dello stesso avviso sembra essere anche la
Sez. I° della Commissione Tributaria Provinciale di Enna, chiamata da un
contribuente a pronunciarsi in ordine alla legittimità di un avviso di
accertamento TARSU relativo all’anno 2010, secondo la quale “…uno statuto del
2004 non poteva derogare alla ripartizione delle competenze tra Giunta e
Consiglio stabilite dalla legge regionale n. 48 del 1991 in materia di tributi
locali. Con la conseguenza che l’invocata norma statutaria, limitatamente alla
TARSU, è viziata da violazioni di legge e, come tale, va disapplicata dalla
Commissione Tributaria”.
Per una più corretta interpretazione del sistema normativo, l’art. 1, lett. a)
della L.r. n. 48/91, lungi dal consentire agli statuti la possibilità di
derogare ai principi di legalità e di gerarchia tra le fonti, ha anzi affermato
nella medesima disposizione l’esatto contrario, cioè quello di assegnare le
attribuzioni degli organi nell'ambito dei principi fissati dalla legge. Coerente
con tale interpretazione è l’art. 13 della L.r. n. 7/92, come modificato
dall’art. 41 della L.r. n. 26/93, che così recita: “Il Sindaco convoca e
presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge
o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri
organi del comune…”.
In tale contesto normativo non è totalmente esclusa la competenza del Sindaco o
della Giunta nella trattazione delle questioni sottese alla TARSU, allorquando
l’approvazione delle relative aliquote non comporta alcun impegno di carattere
finanziario di competenza dell’organo consiliare. Condivisibile è quindi
l’assunto del Tar di Catania che, con sentenza n. 3696/2010, ha affermato
l’infondatezza della censura di incompetenza, atteso che con la determina
sindacale non si è provveduto né a determinare né a modificare le tariffe ma a
confermare quelle dell’anno precedente.
3. Considerazioni finali
In conclusione possiamo ragionevolmente affermare che la competenza in materia
di approvazione di TARSU in Sicilia appartiene:
a) all’organo consiliare nel caso in cui il tributo incida sullo strumento
finanziario del Comune per l’anno in corso;
b) al Sindaco in forza del potere residuale, ovvero alla Giunta se previsto
dallo statuto, nel caso in cui si determini di confermare l’ammontare dell’anno
precedente.
* Funzionario Direttivo Regione Siciliana e Cultore di Politiche Pubbliche
1 Sull’argomento si
consenta il rinvio a: Massimo Greco “Effetti collaterali dell’esito referendario
sulla gestione integrata dei rifiuti”, su Filo Diritto, rivista giuridica
pubblicata su internet all’indirizzo www.filodiritto.it, 16/07/2011; su “Persona
e Danno” – Rivista giuridica elettronica, pubblicata sul web all’indirizzo
www.personaedanno.it, 18/07/2011; su Diritto & Diritti – Rivista giuridica
elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo http://WWW.diritto.it, ISSN
1127-8579, 21/07/2011; su Lexambiente – Rivista giuridica sull’ambiente
pubblicata su internet all’indirizzo www.lexambiente.it, 21/07/2011.
2 C.G.A. SS.RR., parere n.101/2006.
3 C.G.A. 26/7/2006 n.420.
4 Sull’argomento specifico si consenta il rinvio a: Massimo
Greco “La contesa approvazione della TARSU in Sicilia”, su Diritto & Diritti –
Rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo
http://WWW.diritto.it., ISSN 1127-8579, 23/09/2010; su “Norma”, quotidiano
d’informazione giuridica, pubblicato su internet all’indirizzo
http://www.norma.dbi.it/index.jsp, 14/09/2010; su Lexambiente – Rivista
giuridica sull’ambiente pubblicata su internet all’indirizzo www.lexambiente.it,
08/10/2010; in “Segretari enti locali news” pubblicato su internet all’indirizzo
www.segretarientilocali.it, Anno 10° n. 70 del 27/09/2010; su “Persona e Danno”
– Rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo
www.personaedanno.it, 13/10/2010; su Osservatorio Giuridico “La Previdenza”,
pubblicato su internet all’indirizzo www.laprevidenza.it, 16/03/2011; su Filo
Diritto, rivista giuridica pubblicata su internet all’indirizzo
www.filodiritto.it, 17/03/2010; sul portale dell’Associazione Siciliana
Amministratori Enti Locali (ASAEL) pubblicato su internet all’indirizzo
www.asael.pa.it, 21/03/2011.
5 C.G.A., parere n. 592 del 16/11/1993 e C.G.A decisione n.
403/2010.
6 Tar di Palermo, sentenze nn. 1150 del 1/10/2009 e 2017 del
15/12/2009; Tar Catania, ord. n.231/2010; Corte Cass. civ., sent. n. 14376/2010.
7 tra le tante, Comm. Trib. Palermo sent. n. 585/10/10 sez. X°.
8 Cass. Sez. Tributaria, sent. 15/06/2010 n. 14376.
9 C.G.A. SS.RR., parere n.101/2006 e C.G.A. 26/7/2006 n.420.
10 Tar Puglia – Lecce, sez. I°, sent. 28/01/2010 n. 328.
11 Luigi Oliveri “L’araba fenice della separazione delle
competenze”, Giust.it, n. 11-2001.
12 Cons. di Stato sez. V°, 15/11/2001, sent. n. 5833; sez. V°,
21/11/2003 sent. n. 7632; sez. V°, 03/03/2005, sent. n. 832.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 05/08/2011