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Il
campionamento del compost: le indicazioni dell'ARPA Veneto.
SALVO RENATO CERRUTO*
Rifiuti organici: quadro normativo di riferimento.
In vista di una efficiente e proficua raccolta differenziata il recupero
della frazione organica fornisce un contributo importante evitando che ingenti
quantità di rifiuti vengano avviati alle discariche, le quali vengono utilizzate
ancora troppo spesso e in molti casi sono in via di saturazione.
Con la recente novella del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 (attuativo delle
direttiva 2008/98/CE) sono state introdotte specifiche novità che riguardano i
rifiuti organici.
In primo luogo cambia la definizione normativa: in virtù dell’art. 183 lett. d)
sono tali i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari
e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare
raccolti in modo differenziato”.
Viene così abbandonata la definizione di “frazione organica” che in base
al previgente art. 183 lett. n), come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008,
consisteva nel rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità,
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
urbani.
Nell’ambito del rinnovato quadro definitorio fa capolino anche la nozione di “raccolta
differenziata” ora definita come “la raccolta in cui un flusso di rifiuti
è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di
facilitarne il trattamento specifico” (art. 183 lett. p): il suo ambito di
applicazione viene così riferito, non più soltanto ai rifiuti urbani, ma anche
ai rifiuti speciali.
In secondo luogo va segnalata l’introduzione dell’art. 182-ter appositamente
dedicato al rifiuto organico.
Mentre in passato era prescritto che la frazione organica umida venisse raccolta
separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti
biodegradabili certificati (art. 183, lett. f, previgente), ora è previsto in
termini più precisi che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere
effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili “o con sacchetti
compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”, ovverosia con sacchetti
biodegradabili che, entro il periodo massimo di 12 settimane, si degradano per
almeno il 90% (per un approfondimento sul tema si veda P. Ficco, “Differenziata
a regola d’arte”, il Sole 24 Ore del 30/05/2011).
Mediante il processo di compostaggio (articolato nella fasi della
decomposizione, trasformazione e maturazione) il rifiuto organico diviene “compost”,
il quale è classificabile “di qualità” qualora rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabilite dall’Allegato 2 del D.Lgs. n. 75 del 2010.
Il campionamento dei rifiuti organici.
L’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)
ha realizzato un lavoro in cui vengono riportati gli esiti di una recente
operazione sperimentale di campionamento di compost.
Allo scopo è stato utilizzato un cumulo composto da materiali al medesimo stadio
di maturazione, prodotto presso l’impianto di compostaggio di ETRA spa, una
delle multiutility pubbliche che in Veneto gestisce il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani.
L’obiettivo principale dello studio è la qualificazione della procedura di
campionamento attraverso la stima dei contributi alla dispersione del dato
analitico: in particolare si è voluto stimare la riproducibilità e la
ripetibilità della procedura per valutarne la sua efficienza ed, eventualmente,
un suo perfezionamento.
Di particolare interesse l’approfondimento relativo alla procedura di
campionamento del compost, inserito come
Allegato 3.
In funzione delle tecnologie di trattamento adottate per la produzione di
compost, vengono esaminate le seguenti ipotesi:
1. campionamento da cumuli a diverso stadio di maturazione;
2. campionamento da impianti di scarico continuo e da reattori chiusi;
3. campionamento di compost in contenitori
Il lavoro realizzato dall’ARPAV, unico nel suo genere, merita di essere
segnalato per il contributo che può dare per la diffusione di un modello
operativo uniforme e condiviso.
Un sentito ringraziamento va al Dott. Giovanni Gasparetto (dirigente ARPAV) per
la collaborazione prestata al fine di reperire e rendere disponibile la
documentazione necessaria.
* avvocato del Foro di Venezia - avv.cerruto@virgilio.it
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
l'11/07/2011