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Il campionamento del compost: le indicazioni dell'ARPA Veneto.

SALVO RENATO CERRUTO*

 

 

 


Rifiuti organici: quadro normativo di riferimento.
In vista di una efficiente e proficua raccolta differenziata il recupero della frazione organica fornisce un contributo importante evitando che ingenti quantità di rifiuti vengano avviati alle discariche, le quali vengono utilizzate ancora troppo spesso e in molti casi sono in via di saturazione.


Con la recente novella del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 (attuativo delle direttiva 2008/98/CE) sono state introdotte specifiche novità che riguardano i rifiuti organici.


In primo luogo cambia la definizione normativa: in virtù dell’art. 183 lett. d) sono tali i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato”.


Viene così abbandonata la definizione di “frazione organica” che in base al previgente art. 183 lett. n), come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, consisteva nel rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.


Nell’ambito del rinnovato quadro definitorio fa capolino anche la nozione di “raccolta differenziata” ora definita come “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico” (art. 183 lett. p): il suo ambito di applicazione viene così riferito, non più soltanto ai rifiuti urbani, ma anche ai rifiuti speciali.


In secondo luogo va segnalata l’introduzione dell’art. 182-ter appositamente dedicato al rifiuto organico.


Mentre in passato era prescritto che la frazione organica umida venisse raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati (art. 183, lett. f, previgente), ora è previsto in termini più precisi che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili “o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”, ovverosia con sacchetti biodegradabili che, entro il periodo massimo di 12 settimane, si degradano per almeno il 90% (per un approfondimento sul tema si veda P. Ficco, “Differenziata a regola d’arte”, il Sole 24 Ore del 30/05/2011).


Mediante il processo di compostaggio (articolato nella fasi della decomposizione, trasformazione e maturazione) il rifiuto organico diviene “compost”, il quale è classificabile “di qualità” qualora rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’Allegato 2 del D.Lgs. n. 75 del 2010.

Il campionamento dei rifiuti organici.
L’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) ha realizzato un lavoro in cui vengono riportati gli esiti di una recente operazione sperimentale di campionamento di compost.
Allo scopo è stato utilizzato un cumulo composto da materiali al medesimo stadio di maturazione, prodotto presso l’impianto di compostaggio di ETRA spa, una delle multiutility pubbliche che in Veneto gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
L’obiettivo principale dello studio è la qualificazione della procedura di campionamento attraverso la stima dei contributi alla dispersione del dato analitico: in particolare si è voluto stimare la riproducibilità e la ripetibilità della procedura per valutarne la sua efficienza ed, eventualmente, un suo perfezionamento.
Di particolare interesse l’approfondimento relativo alla procedura di campionamento del compost, inserito come Allegato 3.
In funzione delle tecnologie di trattamento adottate per la produzione di compost, vengono esaminate le seguenti ipotesi:
1. campionamento da cumuli a diverso stadio di maturazione;
2. campionamento da impianti di scarico continuo e da reattori chiusi;
3. campionamento di compost in contenitori
Il lavoro realizzato dall’ARPAV, unico nel suo genere, merita di essere segnalato per il contributo che può dare per la diffusione di un modello operativo uniforme e condiviso.
Un sentito ringraziamento va al Dott. Giovanni Gasparetto (dirigente ARPAV) per la collaborazione prestata al fine di reperire e rendere disponibile la documentazione necessaria.



 

* avvocato del Foro di Venezia - avv.cerruto@virgilio.it

 


 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it l'11/07/2011

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