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Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Diritto alla salute. Alimenti. Ulteriori riflessioni sull’intervenuta (e contestata) abrogazione della l. 283 del 1962.
GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI*
Il precedente giurisprudenziale ed il primo contributo alla discussione.
Con articolo pubblicato in rete sul portale ambiente-diritto, avevamo dato
contezza dell’esistenza di precedente giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione [Cass. Pen. 25 febbraio 2010 n.12572; Presid. Lupo, Est. Sarno, PM
Passacantando (diff.) ric. Forzella1],
secondo il quale, il recente e complesso meccanismo cd. “taglia-leggi” e “salva
leggi” aveva dato luogo all’effetto abrogativo2
della legge n.283 del 1962, avente ad oggetto la disciplina igienica della
produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande.
Com’è noto, detta legge contempla all’art. 5 una serie di fattispecie penalmente
rilevanti, sanzionate dal successivo art. 63.
Come a suo tempo evidenziato, si tratta di una norma di ampia portata, sia
perché copre tutte le fasi del ‘ciclo vitale’ degli alimenti e delle bevande, da
quella iniziale della produzione, a quella intermedia di commercializzazione, a
quella finale di distribuzione, sia perché concerne non soltanto i prodotti
alimentari ‘finiti’, bensì anche le sostanze destinate a produrli.
Il rilievo della questione, sia sul piano giuridico, sia nella pratica, ha
suscitato notevole interesse, non solo per gli addetti ai lavori, bensì anche
sulla stampa nazionale, con approfondimenti sulle più importanti testate
giornalistiche e televisive4.
Attenzione di pari livello hanno assicurato alle relative questioni le
associazioni di consumatori ed ambientaliste, particolarmente sensibili al tema
in esame5.
L’amplificazione mediatica del dibattito: le due correnti di pensiero
affermatesi tra gli addetti ai lavori.
La tesi dell’intervenuto effetto abrogativo
Le ragioni poste a base della prima interpretazione fornita, in linea con
l’arresto giurisprudenziale di legittimità già richiamato, sono ben note6.
Il d. lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali
anteriori al 1 gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, a norma della l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, non contiene
nell'elenco delle leggi salvate (come espressa e specifica menzione)
l'indicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283.
In altri termini, per effetto dell'applicazione della procedura del cd.
"taglia-leggi", contemplata in origine dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art.
14, si sarebbe verificata l’abrogazione delle disposizioni incriminatrici
contemplate nella legge 283 del 1962.
Si sarebbe trattato di un effetto dirompente sull’ordinamento, aprendosi un vero
e proprio vuoto normativo per condotte di sicuro rilievo nell’ottica di un
diritto penale costituzionalmente orientato.
Avevamo avuto modo, a tale riguardo, di evidenziare che i reati di pericolo
rappresentano lo strumento penale per eccellenza per potenziare la tutela degli
interessi giuridici, consentendo di anticipare la soglia di punibilità ad un
momento precedente a quello in cui il bene verrebbe effettivamente ‘danneggiato’7.
In linea con siffatta conclusione si pongono alcune dichiarazioni rilasciate da
uno dei Magistrati più esperti, sul piano nazionale, in materia di diritto degli
alimenti e frodi alimentari (il Proc. Raffaele Guariniello di Torino8)
ed alcune pronunce dei giudici di merito intervenute dopo il 16 12 2010.
L’opposta tesi della permanenza in vigore9
Deve darsi però conto, per completezza, dell’esistenza di una consistente ed
importante corrente di opinione contraria a suddetta ricostruzione, confortata,
peraltro, da una recente relazione del Massimario della Suprema Corte di
Cassazione10 e da una
nuova pronuncia del medesimo Supremo consesso.
Segnatamente, la Corte di Cassazione, all'udienza del 19 gennaio 2011, sez. III,
con sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, ha escluso che la
legge 283\62 in materia di alimenti rientri tra quelle abrogate dalla legge
246\05 e relativi decreti attuativi.
Nella sopra richiamata relazione -evidentemente diffusa in ottica nomofilattica,
prima del deposito della motivazione della nuova pronuncia-, dopo un’ottima
sintesi della recente disciplina normativa abrogativa di disposizioni
legislative preesistenti si evidenzia che, il testo base di riferimento è
costituito dalla L. 28 novembre 2005, n. 246 che, ai commi 14 e 15
prevedeva che entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12
dell'articolo 14 (ossia, entro il 16 dicembre 2009) il Governo era delegato ad
adottare dei decreti legislativi con il compito di individuare le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si
riteneva indispensabile la permanenza in vigore ed a provvedere alla
semplificazione o al riassetto della materia oggetto di tali decreti.
La stessa Legge delega, - per quanto qui interessa NDR - all’art. 14, comma
diciassettesimo, stabiliva poi espressamente che: “rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di
procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione,
comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo
normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico………
Con specifico riferimento alla questione relativa alla L. 30 aprile 1962, n.
283, detta relazione bolla come allarmistiche11
notizie di stampa divulgate nei giorni scorsi, quelle relative alla (definita
errata) convinzione dell’avvenuta abrogazione, ad opera del cosiddetto decreto
“taglialeggi” della L. 30 aprile 1962, n. 283 (recante “Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, in
G.U. n. 139 del 4 giugno 1962).
Secondo la relazione del Massimario in commento, la questione potrebbe risultare
di agevole soluzione in base ad un’attenta lettura della complessa disciplina in
esame.
E’ ben vero, infatti, come evidenziato dalla Corte nella richiamata sentenza,
che a seguito della successione legislativa richiamata, in base a quanto
disposto dal comma 14 ter dell’art. 14 della legge n. 246/2005,
introdotto dalla L. n. 69/2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore
della legge n. 246/05, l’effetto abrogativo della legge 283 del 1962 avrebbe
dovuto verificarsi nel dicembre 2010 (precisamente il 16 dicembre 2010);
tuttavia, alcuni dati normativi e di carattere sistematico sembrerebbero
condurre ad una diversa soluzione.
1. Proprio facendo applicazione dell’art. 14 l. n. 246/2005, comma 17, lett.
a), che esclude espressamente dall’effetto abrogativo “le disposizioni
contenute (omissis) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico”, la Legge n. 283 del 1962 dovrebbe
essere esclusa dall’abrogazione.
Ed infatti, il testo normativo in esame recita “Modifica degli articoli 242,
243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
2. Altro argomento impiegato nella relazione in commento, per ritenere salva
dall’effetto abrogativo la disciplina sugli alimenti, risiederebbe nel fatto che
la legge n. 283 del 1962, peraltro, ha subito corpose modifiche per effetto
della L. 26 febbraio 1963, n. 441 (recante “Modifiche ed integrazioni
alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750”, in G.U. n. 98 dell’11
aprile 1963), entrata in vigore il 12 aprile 1963.
Analizzando, in particolare, l’Allegato 1 al D.Lgs. n. 179 del 2009
(contenente gli “Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1°
gennaio 1970”), è espressamente eccettuata l’abrogazione del testo
normativo individuato al n. 1891 dell’elenco, rappresentato proprio dalla L. 26
febbraio 1963, n. 441 e, segnatamente delle seguenti disposizioni: artt. da 1 a
14; art. 18,19; artt. da 21 a 29 + tabelle allegate.
L’espressa esclusione dall’effetto abrogativo della legge n. 441 del 1963 che
integrava e modificava il testo normativo della legge n. 283 del 1962 e, nel
contempo, la mancata espressa indicazione di quest’ultima legge tra le
disposizioni eccettuate per effetto della previsione dell’art. 14, comma 17,
della L. n. 246 del 2005, conduce l’autore della relazione del Massimario a
concludere per l’esclusione dell’abrogazione della Legge n. 283 del 196212.
Secondo detta ricostruzione, difatti, non avrebbe avuto alcun senso, da un lato,
escludere espressamente dall’abrogazione la legge modificativa ed integrativa
della legge n. 283 del 1962 e, dall’altro, non includere quest’ultima tra le
leggi “salvate” dall’effetto abrogativo.
In realtà, il legislatore sembrerebbe non aver ritenuto necessario indicare
espressamente la legge n. 283 del 1962 tra le leggi escluse dall’abrogazione,
proprio in virtù della previsione dell’art. 14, comma 17, della Legge n. 246 del
2005.
3. Una possibile conferma della percorribilità di tale soluzione sembrerebbe,
infine, desumibile da un recente atto ufficiale emanato dall’Ufficio legislativo
del Ministero della Semplificazione normativa.
Si tratta della nota n. MSN 000058 P- del 13/01/2011, fornita dal
predetto Ministero in risposta a richiesta di chiarimenti proveniente da
autorevolissimi Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, in cui si conferma espressamente l’attuale vigenza del testo normativo
rappresentato dalla Legge n. 283 del 1962. La conferma che la legge sui cibi
adulterati sia ancora valida deriverebbe anche un dossier dell’Ufficio Studi del
Senato secondo cui il ministero della Salute avrebbe consigliato il mantenimento
della legge 283/1962, poiché la stessa reca un’importante disciplina sanitaria
degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il
provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I, rientrando
nei settori esclusi. Apparirebbe perciò ben fondata la tesi sostenuta dal
ministero della Salute, secondo cui il combinato disposto delle varie norme
escluderebbe l’abrogazione della legge 283/196213.
Argomenti a confutazione della tesi che sostiene la permanenza in vigore.
A ben leggere, nondimeno, la questione è, a nostro sommesso avviso,
tutt’altro che risolta.
Va, a tal proposito premesso che nessuno può mettere in dubbio l’autorevolezza
della Suprema Corte, né il rilievo e la profondità della argomentazioni poste a
sostegno della tesi della permanenza in vigore della legge 283 del 1962.
Nemmeno si può lontanamente immaginare, poi, di non condividere lo spirito che
anima lo sforzo intepretativo profuso, volto ad evitare una falla
nell’ordinamento, con conseguenze nefaste legate all’effetto abrogativo
eventualmente prodottosi.
Anzi, in attesa della pubblicazione integrale della sentenza, come operatori del
diritto, non si può che essere rassicurati che la vicenda si sia risolta per il
meglio.
Epperò, permangono numerosi argomenti, consistenti ed importanti, per sostenere
la tesi dell’intervenuta abrogazione.
Come appena indicato, invero, i fautori della non-abrogazione sostengono che la
legge 283/62 sia salva poiché la legge per la semplificazione esclude
dall’abrogazione tutti i provvedimenti normativi che recano in epigrafe la
dicitura “codice” o “testo unico”; e l’epigrafe della legge 283/62 è la seguente
: “Legge 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande”.
Per fare chiarezza sulla questione, si ritiene opportuno muovere dal dato
letterale della legge 246/05, cha all’art. 14 co. 17 stabilisce che
rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di
procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione,
comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo
normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e
degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative
all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto
della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa
comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati
internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale”.
Occorre altresì premettere che nel diritto italiano per testo unico si
intende una raccolta delle norme e disposizioni che disciplinano materie e
settori omogenei: con tale raccolta, si sostituisce e si coordina una
congerie di provvedimenti normativi.
Il testo unico ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale tutta
la regolamentazione su una materia.
Si parla quindi di testi unici quando si riuniscono più testi di legge in uno
solo che per questo prende il nome di testo unico14.
Ebbene, ciò che il legislatore ha inteso salvare dall’effetto ghigliottina sono
i provvedimenti che si chiamano o denominano codici e testi unici; infatti la
lett. a) comincia con l’enumerazione dei 5 principali codici, per poi sancire
che resta in vigore ogni altro testo normativo designato nell’epigrafe come
codice o testo unico.
In altri termini, per evitare l’effetto abrogativo occorre che il testo
normativo considerato sia esso stesso denominato codice o testo unico.
In proposito, può osservarsi che la legge 283/62 non integra il T.U. Sanitario,
né è a sua volta un codice o un testo unico: è invece vero che essa abroga 5
articoli del T.U. suddetto (art. 20: “Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente
legge. “), introducendo una nuova “disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” .
A conferma di quanto sostenuto vi è poi anche un forte argomento di tipo
sistematico: può difatti osservarsi che, proprio nell’elenco degli atti
normativi salvati, anteriori al 1.1.1970, di cui all’Allegato 1 del D. Lgs
179/2009, compaiono numerosi provvedimenti normativi che recano nell’epigrafe il
riferimento a qualche testo unico o a codici; a mero titolo di esempio si
enumerano i seguenti:
al nr. 662 dell’elenco vi è la legge 234/40, DELEGA AL GOVERNO PER LA
PUBBLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SULL'ORDINAMENTO
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA;
al nr. 1497 dell’elenco vi è la legge 45/57 ESTENSIONE AI LETTORI DI LINGUA E
LETTERATURA ITALIANA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI ESTERI DI ALCUNI BENEFICI
PREVISTI DALL'ART. 98 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE;
al nr. 1946 dell’elenco vi è la legge 663/64 MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA
ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, ED ALLE NORME PER LA
ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CUI ALLE LEGGI 8 MARZO 1951, N. 122, E 10
SETTEMBRE 1960, N. 962;
al nr. 2171 dell’elenco vi è la legge 587/67 RIMBORSO SPESE E COMPENSO AI
COMMISSARI LIQUIDATORI NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE DISPOSTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2540 E 2544 DEL CODICE CIVILE
al nr. 2313 dell’elenco vi è la legge 1202/68 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE
DISTANZE LEGALI DALLA SEDE FERROVIARIA E MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DELLA
LEGGE 20 MARZO 1865, N.2248, ALLEGATO F, ED IL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO
DECRETO 9 MAGGIO 1912, N.1447.
Ebbene, se fosse vero che per la salvezza dall’effetto abrogativo basterebbe
che l’epigrafe della legge recasse, in qualche sua parte, la dicitura “testo
unico” o codice, non si comprenderebbe perché il legislatore delegato abbia
espressamente salvato norme che tale dicitura espressamente contengono.
Di diverso tenore scientifico e spessore logico è l’argomento relativo alle
intenzioni del legislatore delegato.
Deve, difatti, convenirsi che vi fosse l’intenzione di salvare la legge, e che i
Ministeri interessati avessero segnalato la necessità della permanenza in vigore
della legge.
Può altresì convenirsi che sia stato salvato parte dell’articolato della legge
441/283, di modifica ed integrazione della legge 283/62, e che ciò lascia
ritenere che il legislatore delegato intendesse lasciare in vigore anche la
legge 283/62.
Anzi, a dirla tutta, proprio la circostanza che le Amministrazioni Centrali
interessate (Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, aventi competenza concorrente nella materia degli
alimenti disciplinata dalla legge 283/62) avessero, a suo tempo, indicato
all’Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione normativa (che
aveva loro domandato di indicare le leggi statali anteriori al 1.1.70 delle
quali fosse indispensabile la permanenza in vigore o fosse invece possibile
l’abrogazione) la legge 283/62 tra quelle di cui era indispensabile la
permanenza in vigore, avvalora la tesi che essa non rientri tra i settori
esclusi dall’effetto abrogativo.
Forzata e non condivisibile, per quanto già argomentato, è invece
l’interpretazione che tale ultimo testo è da ritenere salvo poiché rientrante
nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 17 dell’art. 14 della legge
246/2005 (cc.dd. settori esclusi dall’effetto “ghigliottina”, cioè sottratti
automaticamente al meccanismo dell’abrogazione generalizzata al 16.12.2010 ).
E’ legittimo ritenere allora che l’effetto abrogativo sia proprio il frutto di
una (involontaria e comprensibile) dimenticanza del legislatore, e che oggi si
tenti di porvi rimedio mediante lodevoli sforzi interpretativi.
Conclusioni
In conclusione, non può non rilevarsi che le note dei Ministeri intervenute
sulla questione non integrano una vera e propria interpretazione autentica, per
la quale sarebbe stata necessaria l’emanazione di un decreto legislativo
delegato ai sensi dell’art. 14 co. 18 e 18-bis legge n. 246/05.
Non resta perciò che continuare ad auspicare un sollecito intervento del
legislatore volto a fugare proprio i dubbi appena illustrati.
* Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Benevento.
1 Pubblicata in Foro
it., Giurisprudenza penale 2010, pagg. 380, 381 e 382.
2 Probabilmente, come avremo modo di vedere, non voluto.
3 Segnatamente, l’art. 5 vietava di impiegare nella preparazione
di alimenti e bevande, vendere, detenere per la vendita, somministrare o
comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze
di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di
esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive,
ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati … o, in
caso siano autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro
impiego;
h) che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione
delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per
l’uomo.
4 Cfr. gli articoli di stampa apparsi su Repubblica, Il corriere
della sera, Il Mattino ecc… ed i servizi nei telegiornali delle principali
testate nazionali.
5 Cfr. i siti delle associazioni dei consumatori e degli addetti
ai lavori, come, ad es. www.ispettorimicologi.it, www.ilfattoalimentare.it,
www.pietronuciari.it.
6 Il meccanismo adottato dal legislatore per semplificare la
normativa in subjecta materia risulta oltremodo complesso: la sua attuazione,
difatti, prevede l'emanazione di una serie di provvedimenti normativi
scaglionati nel tempo.
L'art. 14 cit., infatti, nella sua stesura originaria, ai commi 12 e 14,
stabiliva che: "12...entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge – , (il Governo, n.d.r.) individua le disposizioni
legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie
normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una
relazione finale" (cd. normativa taglia leggi); "14. Entro ventiquattro mesi
dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad
adottare, con le modalità di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, e
successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se
modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile
la permanenza in vigore, nel rispetto della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 1,
comma 2, …..(cd. normativa salva leggi)".
Medio tempore, risultano emanati il d.l. 27 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ed il d.l. 22 dicembre 2008, n.
200, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9 abrogativi
di disposizioni vigenti.
In analogia a quanto previsto per i citati decreti legge, la l. 18 giugno 2009,
n. 69, - come si legge nella relazione di accompagnamento - nel novellare la l.
n. 246 del 2005, art. 14, "ha spostato l'effetto dell'abrogazione in avanti
rispetto all'emanazione del decreto legislativo di "salvezza" degli atti
normativi primari ante 1970...., consentendo un opportuno lasso di tempo idoneo
a correggere eventuali errori ed omissioni, prima che si produca l'effetto
abrogativo".
In particolare la l. n. 69 del 2009, art. 4 ha inciso, modificandolo, sull’art.
14 della l. n. 246 del 2005, ed ha introdotto, tra l'altro, il comma 14 ter che
recita: "Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 (disposizioni dei codici
civile, penale, di procedura e della navigazione), decorso un anno dalla
scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto
dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con
provvedimenti successivi, sono abrogate."
È in detto contesto normativo che si innesta dunque il d .lgs. n. 179 del 2009
(cd. salva leggi) con il quale si prevede all'art. 1 che "1. Ai fini e per gli
effetti della l. 28 novembre 2005, n. 246, recante disposizioni per la
semplificazione ed il riassetto normativo per l’anno 2005", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°dicembre 2005, art. 14, commi 14, 14-bis e
14-ter, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto
legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti
successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore"; "2. Sono
sottratte all'effetto abrogativo di cui al d. l. 22 dicembre 2008, n. 200, art.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le
disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che
permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti della l. 28 novembre 2005,
n. 246, art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, e successive modificazioni".
Per effetto di quanto dispone la l. n. 246 del 2005, comma 14 ter, introdotto
dalla l. n. 69 del 2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore della l.
n. 246 del 2005, si deve necessariamente concludere, quindi, che il termine di
un anno ivi indicato scade il 16 dicembre 2010 e che, pertanto, a quella data,
si dovrebbe ritenere prodotto l’effetto abrogativo rispetto alla l. n. 283 del
1962.
Cfr. Cass. Pen. 25 febbraio 2010 n.12572; Presid. Lupo, Est. Sarno, PM
Passacantando (diff.) ric. Forzella. Annulla senza rinvio Trib. Padova 28 maggio
2009 secondo cui, p er effetto dell’art.14, comma 14 ter, l.246/05 (cd. “taglia
leggi”), come novellato dalla l.69/09, che ha inciso sulla data di entrata in
vigore della citata legge, il termine di un anno ivi indicato scade nel dicembre
del 2010 (Foro it. Giurisprudenza penale 2010, pagg. 380, 381 e 382).
7 Si versa, infatti, in una materia delicatissima, che
interessa, a mero titolo di esempio, casistica di rilievo assoluto, riferita a
vicende dolorosissime come quelle del cd. vino al metanolo, delle uova o dei
polli alla diossina, della BSE ec c…
8 Cfr. tra gli altri, l’articolo pubblicato su newsfood.com di
Alfredo Clerici: i dubbi di Raffaele Guariniello e di Newsfood: la legge 283 del
1962, Il Tetso unico, il decreto taglia leggi, la Corte di Cassazione, del 18 01
2011.
9 Cfr. www.lexambiente.it.
10 Relazione n. III/02/2011 del 19 gennaio 2011 Corte di
Cassazione Ufficio del Ruolo e del Massimario, rel. Alessio SCARCELLA.
11 Alcuni commenti in rete, peraltro, si spingono oltre,
impiegando termini quali “bufala” mediatica nel definire le opposte opinioni.
12 Si è poi, da parte di alcuni, addirittura evidenziato il
mancato inserimento, tra le disposizioni escluse dall’effetto abrogativo, di
quella conecrenente la sanzione penale (art.6) per le condotte illecite di cui
all’art.5 della legge 283 del 1962, e cioè del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 che
aveva disposto, con l'art. 1 del Regolamento allegato, la modifica dell'art. 6
della Legge n. 283 del 1962.
13 Potremmo usare (cfr. opnione dell’Avv.to Dongo responsabile
di Federalimentare apparsa su it.blogbabel.com/tag/dongo/) la metafora dell'Arca
di Noè per descrivere questo meccanismo di semplificazione: si caricano
sull’Arca (che è poi il decreto legislativo di attuazione, d.lgs. 179/09) i soli
provvedimenti, tra quelli anteriori all’1.1.70, che interessa mantenere in vita;
sono tuttavia “membri di diritto” dell’Arca, secondo la norma sopra citata, i
codici e i testi unici tra cui appunto codice civile (del 1942), codice penale
(del 1930) e anche la 283/62; tutte le altre normative vengono spazzate via dal
diluvio universale.
14 Secondo l’enciclopedia wikipedia, “nel diritto italiano per
<<testo unico>> si intende una raccolta delle norme che disciplinano una
determinata materia, che veniva approvato con decreto del Presidente della
Repubblica (D.P.R.) sino al 1988, ma dopo la legge n° 400 del 1988 con Decreto
legislativo, e sempre previa Legge delega.”
[omissis]
”Il testo unico, solitamente di tipo compilativo, ha perciò il pregio di
accomunare in un solo corpo testuale - spesso definito “codice” poiché
generalmente manca della necessaria sistematicità - tutta la regolamentazione su
una materia, evitando così al destinatario (avvocato, giudice, consulente del
lavoro, ingegnere, pubblico funzionario o cittadino), la possibilità di
incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per il sistema
legislativo.”
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 24/01/2011