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Diritto alla salute. Alimenti. Ulteriori riflessioni sull’intervenuta (e contestata) abrogazione della l. 283 del 1962.

 

GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI*

 


Il precedente giurisprudenziale ed il primo contributo alla discussione.
Con articolo pubblicato in rete sul portale ambiente-diritto, avevamo dato contezza dell’esistenza di precedente giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione [Cass. Pen. 25 febbraio 2010 n.12572; Presid. Lupo, Est. Sarno, PM Passacantando (diff.) ric. Forzella1], secondo il quale, il recente e complesso meccanismo cd. “taglia-leggi” e “salva leggi” aveva dato luogo all’effetto abrogativo2 della legge n.283 del 1962, avente ad oggetto la disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande.
Com’è noto, detta legge contempla all’art. 5 una serie di fattispecie penalmente rilevanti, sanzionate dal successivo art. 63.
Come a suo tempo evidenziato, si tratta di una norma di ampia portata, sia perché copre tutte le fasi del ‘ciclo vitale’ degli alimenti e delle bevande, da quella iniziale della produzione, a quella intermedia di commercializzazione, a quella finale di distribuzione, sia perché concerne non soltanto i prodotti alimentari ‘finiti’, bensì anche le sostanze destinate a produrli.
Il rilievo della questione, sia sul piano giuridico, sia nella pratica, ha suscitato notevole interesse, non solo per gli addetti ai lavori, bensì anche sulla stampa nazionale, con approfondimenti sulle più importanti testate giornalistiche e televisive4.
Attenzione di pari livello hanno assicurato alle relative questioni le associazioni di consumatori ed ambientaliste, particolarmente sensibili al tema in esame5.




L’amplificazione mediatica del dibattito: le due correnti di pensiero affermatesi tra gli addetti ai lavori.

La tesi dell’intervenuto effetto abrogativo
Le ragioni poste a base della prima interpretazione fornita, in linea con l’arresto giurisprudenziale di legittimità già richiamato, sono ben note6.
Il d. lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma della l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, non contiene nell'elenco delle leggi salvate (come espressa e specifica menzione) l'indicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283.
In altri termini, per effetto dell'applicazione della procedura del cd. "taglia-leggi", contemplata in origine dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, si sarebbe verificata l’abrogazione delle disposizioni incriminatrici contemplate nella legge 283 del 1962.
Si sarebbe trattato di un effetto dirompente sull’ordinamento, aprendosi un vero e proprio vuoto normativo per condotte di sicuro rilievo nell’ottica di un diritto penale costituzionalmente orientato.
Avevamo avuto modo, a tale riguardo, di evidenziare che i reati di pericolo rappresentano lo strumento penale per eccellenza per potenziare la tutela degli interessi giuridici, consentendo di anticipare la soglia di punibilità ad un momento precedente a quello in cui il bene verrebbe effettivamente ‘danneggiato’7.
In linea con siffatta conclusione si pongono alcune dichiarazioni rilasciate da uno dei Magistrati più esperti, sul piano nazionale, in materia di diritto degli alimenti e frodi alimentari (il Proc. Raffaele Guariniello di Torino8) ed alcune pronunce dei giudici di merito intervenute dopo il 16 12 2010.

L’opposta tesi della permanenza in vigore9
Deve darsi però conto, per completezza, dell’esistenza di una consistente ed importante corrente di opinione contraria a suddetta ricostruzione, confortata, peraltro, da una recente relazione del Massimario della Suprema Corte di Cassazione10 e da una nuova pronuncia del medesimo Supremo consesso.
Segnatamente, la Corte di Cassazione, all'udienza del 19 gennaio 2011, sez. III, con sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, ha escluso che la legge 283\62 in materia di alimenti rientri tra quelle abrogate dalla legge 246\05 e relativi decreti attuativi.
Nella sopra richiamata relazione -evidentemente diffusa in ottica nomofilattica, prima del deposito della motivazione della nuova pronuncia-, dopo un’ottima sintesi della recente disciplina normativa abrogativa di disposizioni legislative preesistenti si evidenzia che, il testo base di riferimento è costituito dalla L. 28 novembre 2005, n. 246 che, ai commi 14 e 15 prevedeva che entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12 dell'articolo 14 (ossia, entro il 16 dicembre 2009) il Governo era delegato ad adottare dei decreti legislativi con il compito di individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si riteneva indispensabile la permanenza in vigore ed a provvedere alla semplificazione o al riassetto della materia oggetto di tali decreti.
La stessa Legge delega, - per quanto qui interessa NDR - all’art. 14, comma diciassettesimo, stabiliva poi espressamente che: “rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico………
Con specifico riferimento alla questione relativa alla L. 30 aprile 1962, n. 283, detta relazione bolla come allarmistiche11 notizie di stampa divulgate nei giorni scorsi, quelle relative alla (definita errata) convinzione dell’avvenuta abrogazione, ad opera del cosiddetto decreto “taglialeggi” della L. 30 aprile 1962, n. 283 (recante “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, in G.U. n. 139 del 4 giugno 1962).
Secondo la relazione del Massimario in commento, la questione potrebbe risultare di agevole soluzione in base ad un’attenta lettura della complessa disciplina in esame.
E’ ben vero, infatti, come evidenziato dalla Corte nella richiamata sentenza, che a seguito della successione legislativa richiamata, in base a quanto disposto dal comma 14 ter dell’art. 14 della legge n. 246/2005, introdotto dalla L. n. 69/2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore della legge n. 246/05, l’effetto abrogativo della legge 283 del 1962 avrebbe dovuto verificarsi nel dicembre 2010 (precisamente il 16 dicembre 2010); tuttavia, alcuni dati normativi e di carattere sistematico sembrerebbero condurre ad una diversa soluzione.

1. Proprio facendo applicazione dell’art. 14 l. n. 246/2005, comma 17, lett. a), che esclude espressamente dall’effetto abrogativo “le disposizioni contenute (omissis) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico”, la Legge n. 283 del 1962 dovrebbe essere esclusa dall’abrogazione.
Ed infatti, il testo normativo in esame recita “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

2. Altro argomento impiegato nella relazione in commento, per ritenere salva dall’effetto abrogativo la disciplina sugli alimenti, risiederebbe nel fatto che la legge n. 283 del 1962, peraltro, ha subito corpose modifiche per effetto della L. 26 febbraio 1963, n. 441 (recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750”, in G.U. n. 98 dell’11 aprile 1963), entrata in vigore il 12 aprile 1963.
Analizzando, in particolare, l’Allegato 1 al D.Lgs. n. 179 del 2009 (contenente gli “Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970”), è espressamente eccettuata l’abrogazione del testo normativo individuato al n. 1891 dell’elenco, rappresentato proprio dalla L. 26 febbraio 1963, n. 441 e, segnatamente delle seguenti disposizioni: artt. da 1 a 14; art. 18,19; artt. da 21 a 29 + tabelle allegate.
L’espressa esclusione dall’effetto abrogativo della legge n. 441 del 1963 che integrava e modificava il testo normativo della legge n. 283 del 1962 e, nel contempo, la mancata espressa indicazione di quest’ultima legge tra le disposizioni eccettuate per effetto della previsione dell’art. 14, comma 17, della L. n. 246 del 2005, conduce l’autore della relazione del Massimario a concludere per l’esclusione dell’abrogazione della Legge n. 283 del 196212.
Secondo detta ricostruzione, difatti, non avrebbe avuto alcun senso, da un lato, escludere espressamente dall’abrogazione la legge modificativa ed integrativa della legge n. 283 del 1962 e, dall’altro, non includere quest’ultima tra le leggi “salvate” dall’effetto abrogativo.
In realtà, il legislatore sembrerebbe non aver ritenuto necessario indicare espressamente la legge n. 283 del 1962 tra le leggi escluse dall’abrogazione, proprio in virtù della previsione dell’art. 14, comma 17, della Legge n. 246 del 2005.

3. Una possibile conferma della percorribilità di tale soluzione sembrerebbe, infine, desumibile da un recente atto ufficiale emanato dall’Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione normativa.
Si tratta della nota n. MSN 000058 P- del 13/01/2011, fornita dal predetto Ministero in risposta a richiesta di chiarimenti proveniente da autorevolissimi Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in cui si conferma espressamente l’attuale vigenza del testo normativo rappresentato dalla Legge n. 283 del 1962. La conferma che la legge sui cibi adulterati sia ancora valida deriverebbe anche un dossier dell’Ufficio Studi del Senato secondo cui il ministero della Salute avrebbe consigliato il mantenimento della legge 283/1962, poiché la stessa reca un’importante disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I, rientrando nei settori esclusi. Apparirebbe perciò ben fondata la tesi sostenuta dal ministero della Salute, secondo cui il combinato disposto delle varie norme escluderebbe l’abrogazione della legge 283/196213.

Argomenti a confutazione della tesi che sostiene la permanenza in vigore.
A ben leggere, nondimeno, la questione è, a nostro sommesso avviso, tutt’altro che risolta.
Va, a tal proposito premesso che nessuno può mettere in dubbio l’autorevolezza della Suprema Corte, né il rilievo e la profondità della argomentazioni poste a sostegno della tesi della permanenza in vigore della legge 283 del 1962.
Nemmeno si può lontanamente immaginare, poi, di non condividere lo spirito che anima lo sforzo intepretativo profuso, volto ad evitare una falla nell’ordinamento, con conseguenze nefaste legate all’effetto abrogativo eventualmente prodottosi.
Anzi, in attesa della pubblicazione integrale della sentenza, come operatori del diritto, non si può che essere rassicurati che la vicenda si sia risolta per il meglio.
Epperò, permangono numerosi argomenti, consistenti ed importanti, per sostenere la tesi dell’intervenuta abrogazione.
Come appena indicato, invero, i fautori della non-abrogazione sostengono che la legge 283/62 sia salva poiché la legge per la semplificazione esclude dall’abrogazione tutti i provvedimenti normativi che recano in epigrafe la dicitura “codice” o “testo unico”; e l’epigrafe della legge 283/62 è la seguente : “Legge 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Per fare chiarezza sulla questione, si ritiene opportuno muovere dal dato letterale della legge 246/05, cha all’art. 14 co. 17 stabilisce che rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale”.
Occorre altresì premettere che nel diritto italiano per testo unico si intende una raccolta delle norme e disposizioni che disciplinano materie e settori omogenei: con tale raccolta, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti normativi.
Il testo unico ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale tutta la regolamentazione su una materia.
Si parla quindi di testi unici quando si riuniscono più testi di legge in uno solo che per questo prende il nome di testo unico14.
Ebbene, ciò che il legislatore ha inteso salvare dall’effetto ghigliottina sono i provvedimenti che si chiamano o denominano codici e testi unici; infatti la lett. a) comincia con l’enumerazione dei 5 principali codici, per poi sancire che resta in vigore ogni altro testo normativo designato nell’epigrafe come codice o testo unico.
In altri termini, per evitare l’effetto abrogativo occorre che il testo normativo considerato sia esso stesso denominato codice o testo unico.
In proposito, può osservarsi che la legge 283/62 non integra il T.U. Sanitario, né è a sua volta un codice o un testo unico: è invece vero che essa abroga 5 articoli del T.U. suddetto (art. 20: “Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge. “), introducendo una nuova “disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” .
A conferma di quanto sostenuto vi è poi anche un forte argomento di tipo sistematico: può difatti osservarsi che, proprio nell’elenco degli atti normativi salvati, anteriori al 1.1.1970, di cui all’Allegato 1 del D. Lgs 179/2009, compaiono numerosi provvedimenti normativi che recano nell’epigrafe il riferimento a qualche testo unico o a codici; a mero titolo di esempio si enumerano i seguenti:
al nr. 662 dell’elenco vi è la legge 234/40, DELEGA AL GOVERNO PER LA PUBBLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA;
al nr. 1497 dell’elenco vi è la legge 45/57 ESTENSIONE AI LETTORI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI ESTERI DI ALCUNI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 98 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE;
al nr. 1946 dell’elenco vi è la legge 663/64 MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, ED ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CUI ALLE LEGGI 8 MARZO 1951, N. 122, E 10 SETTEMBRE 1960, N. 962;
al nr. 2171 dell’elenco vi è la legge 587/67 RIMBORSO SPESE E COMPENSO AI COMMISSARI LIQUIDATORI NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE DISPOSTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2540 E 2544 DEL CODICE CIVILE
al nr. 2313 dell’elenco vi è la legge 1202/68 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE DISTANZE LEGALI DALLA SEDE FERROVIARIA E MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N.2248, ALLEGATO F, ED IL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 9 MAGGIO 1912, N.1447.
Ebbene, se fosse vero che per la salvezza dall’effetto abrogativo basterebbe che l’epigrafe della legge recasse, in qualche sua parte, la dicitura “testo unico” o codice, non si comprenderebbe perché il legislatore delegato abbia espressamente salvato norme che tale dicitura espressamente contengono.

Di diverso tenore scientifico e spessore logico è l’argomento relativo alle intenzioni del legislatore delegato.
Deve, difatti, convenirsi che vi fosse l’intenzione di salvare la legge, e che i Ministeri interessati avessero segnalato la necessità della permanenza in vigore della legge.
Può altresì convenirsi che sia stato salvato parte dell’articolato della legge 441/283, di modifica ed integrazione della legge 283/62, e che ciò lascia ritenere che il legislatore delegato intendesse lasciare in vigore anche la legge 283/62.
Anzi, a dirla tutta, proprio la circostanza che le Amministrazioni Centrali interessate (Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, aventi competenza concorrente nella materia degli alimenti disciplinata dalla legge 283/62) avessero, a suo tempo, indicato all’Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione normativa (che aveva loro domandato di indicare le leggi statali anteriori al 1.1.70 delle quali fosse indispensabile la permanenza in vigore o fosse invece possibile l’abrogazione) la legge 283/62 tra quelle di cui era indispensabile la permanenza in vigore, avvalora la tesi che essa non rientri tra i settori esclusi dall’effetto abrogativo.
Forzata e non condivisibile, per quanto già argomentato, è invece l’interpretazione che tale ultimo testo è da ritenere salvo poiché rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 17 dell’art. 14 della legge 246/2005 (cc.dd. settori esclusi dall’effetto “ghigliottina”, cioè sottratti automaticamente al meccanismo dell’abrogazione generalizzata al 16.12.2010 ).
E’ legittimo ritenere allora che l’effetto abrogativo sia proprio il frutto di una (involontaria e comprensibile) dimenticanza del legislatore, e che oggi si tenti di porvi rimedio mediante lodevoli sforzi interpretativi.

Conclusioni
In conclusione, non può non rilevarsi che le note dei Ministeri intervenute sulla questione non integrano una vera e propria interpretazione autentica, per la quale sarebbe stata necessaria l’emanazione di un decreto legislativo delegato ai sensi dell’art. 14 co. 18 e 18-bis legge n. 246/05.
Non resta perciò che continuare ad auspicare un sollecito intervento del legislatore volto a fugare proprio i dubbi appena illustrati.


* Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

 

1 Pubblicata in Foro it., Giurisprudenza penale 2010, pagg. 380, 381 e 382.
2 Probabilmente, come avremo modo di vedere, non voluto.
3 Segnatamente, l’art. 5 vietava di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per la vendita, somministrare o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati … o, in caso siano autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
h) che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.
4 Cfr. gli articoli di stampa apparsi su Repubblica, Il corriere della sera, Il Mattino ecc… ed i servizi nei telegiornali delle principali testate nazionali.
5 Cfr. i siti delle associazioni dei consumatori e degli addetti ai lavori, come, ad es. www.ispettorimicologi.it, www.ilfattoalimentare.it, www.pietronuciari.it.
6 Il meccanismo adottato dal legislatore per semplificare la normativa in subjecta materia risulta oltremodo complesso: la sua attuazione, difatti, prevede l'emanazione di una serie di provvedimenti normativi scaglionati nel tempo.
L'art. 14 cit., infatti, nella sua stesura originaria, ai commi 12 e 14, stabiliva che: "12...entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – , (il Governo, n.d.r.) individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale" (cd. normativa taglia leggi); "14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 2, …..(cd. normativa salva leggi)".
Medio tempore, risultano emanati il d.l. 27 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ed il d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9 abrogativi di disposizioni vigenti.
In analogia a quanto previsto per i citati decreti legge, la l. 18 giugno 2009, n. 69, - come si legge nella relazione di accompagnamento - nel novellare la l. n. 246 del 2005, art. 14, "ha spostato l'effetto dell'abrogazione in avanti rispetto all'emanazione del decreto legislativo di "salvezza" degli atti normativi primari ante 1970...., consentendo un opportuno lasso di tempo idoneo a correggere eventuali errori ed omissioni, prima che si produca l'effetto abrogativo".
In particolare la l. n. 69 del 2009, art. 4 ha inciso, modificandolo, sull’art. 14 della l. n. 246 del 2005, ed ha introdotto, tra l'altro, il comma 14 ter che recita: "Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 (disposizioni dei codici civile, penale, di procedura e della navigazione), decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate."
È in detto contesto normativo che si innesta dunque il d .lgs. n. 179 del 2009 (cd. salva leggi) con il quale si prevede all'art. 1 che "1. Ai fini e per gli effetti della l. 28 novembre 2005, n. 246, recante disposizioni per la semplificazione ed il riassetto normativo per l’anno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°dicembre 2005, art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore"; "2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui al d. l. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti della l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, e successive modificazioni".
Per effetto di quanto dispone la l. n. 246 del 2005, comma 14 ter, introdotto dalla l. n. 69 del 2009, e tenuto conto della data di entrata in vigore della l. n. 246 del 2005, si deve necessariamente concludere, quindi, che il termine di un anno ivi indicato scade il 16 dicembre 2010 e che, pertanto, a quella data, si dovrebbe ritenere prodotto l’effetto abrogativo rispetto alla l. n. 283 del 1962.
Cfr. Cass. Pen. 25 febbraio 2010 n.12572; Presid. Lupo, Est. Sarno, PM Passacantando (diff.) ric. Forzella. Annulla senza rinvio Trib. Padova 28 maggio 2009 secondo cui, p er effetto dell’art.14, comma 14 ter, l.246/05 (cd. “taglia leggi”), come novellato dalla l.69/09, che ha inciso sulla data di entrata in vigore della citata legge, il termine di un anno ivi indicato scade nel dicembre del 2010 (Foro it. Giurisprudenza penale 2010, pagg. 380, 381 e 382).
7 Si versa, infatti, in una materia delicatissima, che interessa, a mero titolo di esempio, casistica di rilievo assoluto, riferita a vicende dolorosissime come quelle del cd. vino al metanolo, delle uova o dei polli alla diossina, della BSE ec c…
8 Cfr. tra gli altri, l’articolo pubblicato su newsfood.com di Alfredo Clerici: i dubbi di Raffaele Guariniello e di Newsfood: la legge 283 del 1962, Il Tetso unico, il decreto taglia leggi, la Corte di Cassazione, del 18 01 2011.
9 Cfr. www.lexambiente.it.
10 Relazione n. III/02/2011 del 19 gennaio 2011 Corte di Cassazione Ufficio del Ruolo e del Massimario, rel. Alessio SCARCELLA.
11 Alcuni commenti in rete, peraltro, si spingono oltre, impiegando termini quali “bufala” mediatica nel definire le opposte opinioni.
12 Si è poi, da parte di alcuni, addirittura evidenziato il mancato inserimento, tra le disposizioni escluse dall’effetto abrogativo, di quella conecrenente la sanzione penale (art.6) per le condotte illecite di cui all’art.5 della legge 283 del 1962, e cioè del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 che aveva disposto, con l'art. 1 del Regolamento allegato, la modifica dell'art. 6 della Legge n. 283 del 1962.
13 Potremmo usare (cfr. opnione dell’Avv.to Dongo responsabile di Federalimentare apparsa su it.blogbabel.com/tag/dongo/) la metafora dell'Arca di Noè per descrivere questo meccanismo di semplificazione: si caricano sull’Arca (che è poi il decreto legislativo di attuazione, d.lgs. 179/09) i soli provvedimenti, tra quelli anteriori all’1.1.70, che interessa mantenere in vita; sono tuttavia “membri di diritto” dell’Arca, secondo la norma sopra citata, i codici e i testi unici tra cui appunto codice civile (del 1942), codice penale (del 1930) e anche la 283/62; tutte le altre normative vengono spazzate via dal diluvio universale.
14 Secondo l’enciclopedia wikipedia, “nel diritto italiano per <<testo unico>> si intende una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia, che veniva approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) sino al 1988, ma dopo la legge n° 400 del 1988 con Decreto legislativo, e sempre previa Legge delega.”
[omissis]
”Il testo unico, solitamente di tipo compilativo, ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale - spesso definito “codice” poiché generalmente manca della necessaria sistematicità - tutta la regolamentazione su una materia, evitando così al destinatario (avvocato, giudice, consulente del lavoro, ingegnere, pubblico funzionario o cittadino), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per il sistema legislativo.”
 

 

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 24/01/2011

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