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Il Decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale - Il pareggio in commissione - I possibili effetti giuridici
CARLO RAPICAVOLI*
PREMESSA
In data 9 novembre 2010 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due
Camere lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale.
La Commissione parlamentare per l'Attuazione del federalismo ha concluso l'esame
dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale il 3 fennraio 2011 (atto n. 292 - relatori: on.
La Loggia, PdL e sen. Barbolini, PD).
I voti sul parere espressi nella seduta del 3 febbraio 2011 sono stati 15
favorevoli e 15 contrari, secondo l'articolo 7 del Regolamento della
Commissione, la proposta si intende respinta.
LA COMMISSIONE BICAMERALE
L’istituzione della Commissione è stata prevista dall’art. 3 della Legge 5
maggio 2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell’art. 119 della Costituzione”.
La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale è composta
da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la
proporzione.
Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati d’intesa tra loro.
L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un
regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le province
e i comuni, è stato istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie
territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli
enti locali nell’ambito della Conferenza unificata.
Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle
regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei
comuni.
La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di
audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge delega e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale prevista dall’art. 4 della Legge delega o dalla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui
all’art. 5 della Legge;
c) sulla base dell’attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce
al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi.
d) La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso
periodo all’esame della Commissione. Con la proroga del termine per
l’espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine
finale per l’esercizio della delega.
I DECRETI LEGISLATIVI
L’iter per l’approvazione dei decreti legislativi di attuazione della legge
delega è descritto dall’art. 2, commi 3 e 4 della Legge Delega.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per
la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del
Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri
Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.
Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di
Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di
relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal
medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico,
perché su di essi sia espresso il parere della Commissione Bicamerale e delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario,
entro sessanta giorni dalla trasmissione.
In mancanza di intesa in Conferenza Unificata, il Consiglio dei ministri
delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione
sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.
Decorso il termine di sessanta giorni per l’espressione dei pareri da parte
della Commissione Bicamerale e delle Commissioni Parlamentari competenti, i
decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette
i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e
rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono
comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari,
non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette
alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono
indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha espresso il parere sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale nella seduta del 3
febbraio 2011, con 15 voti favorevoli e 15 voti contrari.
Secondo l'articolo 7 del Regolamento della Commissione, la proposta si intende
dunque respinta.
L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DEL GOVERNO
Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in via straordinaria il 3
febbraio 2011, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia
di federalismo fiscale municipale.
LE CONSEGUENZE E I POSSIBILI EFFETTI GIURIDICI
Il parere della Commissione pone diversi problemi interpretativi di tipo
tecnico, tralasciando volutamente la lettura politica del voto.
La Commissione, ai sensi di legge, avrebbe dovuto esprimersi entro sessanta
giorni dal 9 novembre 2010, salvo la possibile proroga del termine di venti
giorni.
Il termine di legge per l’espressione del parere, alla data del 3 febbraio 2011,
era dunque scaduto.
La votazione del 3 febbraio non ha approvato la proposta di parere del relatore
on. La Loggia, presidente della Commissione, con il quale si esprimeva parere
favorevole, condizionato alla riformulazione del testo secondo le indicazioni
contenute nella proposta stessa.
La Commissione, pertanto, ha ritenuto di non condividere detta proposta, senza
peraltro indicare o votare proposte alternative né quindi esprimendosi
chiaramente in senso contrario allo schema di decreto legislativo.
Dunque gli scenari possibili sono i seguenti:
a) Inutile decorso del termine
L’art.2, comma 4, della Legge Delega prevede: “Decorso il termine per
l’espressione dei pareri delle Commissioni Parlamentari, i decreti possono
essere comunque adottati”.
Pertanto, ove si voglia seguire l’aspetto meramente formale, il semplice decorso
del termine legittimerebbe il Governo ad emanare il decreto legislativo.
Sennonché è facile obiettare che il medesimo Governo aveva acconsentito ad una
dilazione dei tempi di discussione proponendo emendamenti ed integrazioni al
testo, fino ad attendere la prevista formale espressione del parere del 3
febbraio 2011.
b) L’approvazione definitiva del decreto in difformità dal parere della
Commissione
L’art. 2 comma 4, seconda parte, della Legge Delega aggiunge: “Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva
dal Governo”.
Questa ipotesi appare quella maggiormente coerente con la situazione che si è
determinata.
Il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 3 febbraio, ha evidentemente mostrato
di non adeguarsi al parere della Commissione espresso in pari data, ed ha
approvato – “in via definitiva”, come si legge nel comunicato ufficiale del
Governo – il decreto legislativo.
Tale approvazione “definitiva” giunge in un momento successivo all’espressione
del parere, con ciò ponendosi evidentemente in conflitto con quest’ultimo.
Sembra tuttavia che possa parlarsi di approvazione “definitiva” in senso stretto
però solo dando rilievo al decorso del termine piuttosto che al contenuto del
parere.
In considerazione dell’espressa previsione normativa, appare invece maggiormente
rispettoso della procedura prevista dalla Legge Delega, al fine di evitare
censure successive, che l’approvazione “definitiva” del Governo vada intesa ai
sensi del comma 4, seconda parte, dell’art. 2, come approvazione non conforme al
parere della Commissione.
Tale testo “definitivo”, prima di essere sottoposto alla firma del Presidente
della Repubblica per la promulgazione, andrebbe trasmesso alle Camere con le
osservazioni del Governo e le successive comunicazioni davanti a ciascuna
Camera.
Il decreto potrebbe quindi essere promulgato decorso il termine di trenta
giorni.
Non resta che attendere le decisioni che il Governo intenderà assumere e quali
saranno le eventuali indicazioni in merito del Presidente della Repubblica.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 05/02/2011