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Incarichi di consulenza e collaborazione – Chiarimenti della Corte dei Conti
CARLO RAPICAVOLI*
PREMESSA
L’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che: “Al fine
di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere
dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità
indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai
processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non
può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”.
IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti, a sezione riunite in sede di controllo, con delibera n.
7/2011 del 7 febbraio 2011 ha fornito indicazioni sull’individuazione del
parametro di riferimento (cassa o competenza) e l’applicabilità alle spese per
studi e consulenze finanziate mediante programmi comunitari o da privati, dei
limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” in virtù
del quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere
superiore al 20% di quella sostenuta per l’anno 2009”.
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER FISSARE IL LIMITE DI SPESA
Appare evidente secondo la Corte che, la ratio della disposizione intende
valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a
carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante.
La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per
l’annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe
assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell’entità delle
liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009, in ragione
del fisiologico scarto temporale fra l’affidamento dell’incarico e il pagamento
del corrispettivo concordato.
Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all’anno 2009 potrebbe non
essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto
legge n. 78 del 2010.
Mentre la spesa sostenuta per l’anno 2009 per consulenze e studi ha costituito
oggetto di una specifica programmazione, in coerenza con le disposizioni
regolamentari adottate dai singoli enti, il dato relativo a quanto materialmente
pagato nel corso della suddetto esercizio potrebbe dipendere da circostanze
fortuite.
Il concetto di “spesa sostenuta nell’anno 2009”, pertanto, deve riferirsi alla
spesa programmata per la suddetta annualità.
ESCLUSIONI
Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da
ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante
finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o
privati.
Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur
integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la
provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al
principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa
programmato.
Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire
dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese
connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio
dell’ente.
Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro
programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente
locale, non v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e
consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate.
Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da
enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non devono computarsi
nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del
2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010.
Tale esclusione, ovviamente, non incide sul principio di onnicomprensività del
trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali,
invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili
all’interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 16/02/2011