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Incarichi di consulenza e collaborazione – Chiarimenti della Corte dei Conti

 

CARLO RAPICAVOLI*

 


PREMESSA

L’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”.



IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti, a sezione riunite in sede di controllo, con delibera n. 7/2011 del 7 febbraio 2011 ha fornito indicazioni sull’individuazione del parametro di riferimento (cassa o competenza) e l’applicabilità alle spese per studi e consulenze finanziate mediante programmi comunitari o da privati, dei limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” in virtù del quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta per l’anno 2009”.



PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER FISSARE IL LIMITE DI SPESA

Appare evidente secondo la Corte che, la ratio della disposizione intende valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante.

La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l’annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell’entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009, in ragione del fisiologico scarto temporale fra l’affidamento dell’incarico e il pagamento del corrispettivo concordato.

Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all’anno 2009 potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010.

Mentre la spesa sostenuta per l’anno 2009 per consulenze e studi ha costituito oggetto di una specifica programmazione, in coerenza con le disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti, il dato relativo a quanto materialmente pagato nel corso della suddetto esercizio potrebbe dipendere da circostanze fortuite.

Il concetto di “spesa sostenuta nell’anno 2009”, pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità.




ESCLUSIONI

Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.

Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato.

Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente.

Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, non v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate.

Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non devono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010.

Tale esclusione, ovviamente, non incide sul principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali, invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all’interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente.



 

* Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 16/02/2011

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