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Modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 - Principali disposizioni di interesse per gli enti locali
CARLO RAPICAVOLI*
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 gennaio 2011, contiene significative modifiche al Codice
dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) introducendo scadenze
ed obblighi anche per gli Enti Locali.
Di seguito le più rilevanti.
• PAGAMENTI ELETTRONICI (art.5)
Le amministrazioni devono consentire i pagamenti ad esse spettanti con le
tecnologie digitali; il comma 4 impone anche a Regioni ed Enti Locali di
adeguarsi a questo principio.
• COMUNICAZIONI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI (art.5 bis)
La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le
amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le
amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti
amministrativi nei confronti delle imprese.
• PEC
Le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica
certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che
richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di PEC.
• PROCEDIMENTO E FASCICOLO INFORMATICO (art. 41 – art. 54, commi 2 ter e 2
quater)
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La gestione
dei procedimenti amministrativi automatizzati è attuata in modo da consentire,
mediante strumenti automatici, la verifica a distanza da parte del cittadino
dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano. Le amministrazioni pubblicano
nei propri siti un indirizzo di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta, assicurando un servizio che renda noti al pubblico i tempi
di risposta.
• SERVIZI ONLINE (articoli 54 e 63-65)
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dar conto dei servizi online che
hanno messo a disposizione di cittadini ed imprese sul proprio sito
istituzionale; le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione
delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del
procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. È prevista poi una più ampia possibilità di accesso
ai servizi che si basa sia sulla Carta d’Identità elettronica e carta dei
servizi sia su altri strumenti che comunque consentano l’individuazione del
soggetto che richiede il servizio.
• MODULI E FORMULARI (art.57)
Le pubbliche amministrazioni devono provvedere a definire e a rendere
disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i
singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge,
anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle
dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso
di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in
assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale
dei dirigenti responsabili.
• DIRITTO ALL’ USO DELLE TECNOLOGIE (art.3)
I cittadini e le imprese hanno diritto di usare le tecnologie informatiche
per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione pubblica. Non sarà più
possibile quindi per un’amministrazione o per un gestore di pubblico servizio
obbligare i cittadini a presentare documenti cartacei o a firmare fisicamente
domande o documenti. Il nuovo codice amplia questo diritto anche verso i gestori
di servizi pubblici.
• UTILIZZO DEI RISPARMI (art.15)
I risparmi ottenuti attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa
dovranno essere effettivamente misurati e andranno in parte ad incentivare il
personale interessato, secondo le norme dell’art. 27 del d.lgs. 150/09, e in
parte a finanziare nuova innovazione.
• OBBLIGO DI COORDINAMENTO (art.14)
Il nuovo codice impone alle regioni di promuovere un processo di
digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso con le
autonomie locali e dà il compito allo Stato di favorire la collaborazione
interregionale.
LE SCADENZE
La normativa prevista dal Codice entrerà in vigore a scaglioni secondo una
precisa tempistica.
• Entro 3 mesi:
> Le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica
certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che
richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di PEC. Saranno emanate le regole tecniche per
l’estrazione degli elenchi di indirizzi di PEC da parte delle pubbliche
amministrazioni.
• Entro 6 mesi:
> Sarà emanato il decreto che determinerà gli obblighi a carico delle
Amministrazioni per consentire i pagamenti ad esse spettanti per via telematica
> Sarà emanato il decreto che disciplinerà in dettaglio l’obbligo per
amministrazioni e imprese di comunicare tra loro esclusivamente per via
telematica
• Entro 12 mesi:
> Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena
validità alle firme elettroniche diverse da quella digitale, nonché, alle copie
cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così
piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA;
> Saranno emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei
documenti in forma digitale dando il via agli archivi informatizzati;
> Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e
formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali;
> Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica
amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati)
assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre
amministrazioni richiedenti;
> Saranno definite le basi di dati di interesse nazionale;
> Saranno emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD.
• Entro 15 mesi:
> Le PA devono predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare,
in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a
fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 24/01/2011