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Comunicazione MUD 2010: come la si presenta?
GIOVANNI TAPETTO *
Se quest’anno non bastasse il Sistri a creare problemi, dubbi, incertezze e
spese, nell’approssimarsi della scadenza del 30 Aprile dobbiamo necessariamente
aggiungere la considerazione sul MUD: si deve o non si deve farlo?
Anche il MUD viene a costituire un ulteriore problema generato prevalentemente
dal rinvio dell’entrata in vigore del Sistri al primo di giugno.
Ma andiamo con ordine e vediamo la successione cronologica della normativa per individuare l’esatta situazione al giorno d’oggi.
La sequenza normativa che interessa la comunicazione MUD è la seguente:
• Legge 70/94 (istitutiva del MUD)
• DPCM 02/12/2008 (modifica dei moduli di presentazione dei dati da comunicare)
• DM 17/12/2009 (art. 12) (istitutivo del Sistri)
• D.lgs. 152/2006 (artt. 189 - Catasto rifiuti)
• D.lgs. 205/2010 art.16 che modifica l'art. 189 del D.lgs. 152/2006
• D.lgs. 152/2006 (art. 264bis come modificato dal D.lgs. 205/2010)
• DM 22/12/2010 (modifica dell’art. 12 del DM 17/12/2009)
La norma istitutiva del Sistri (DM 17/12/2009) prevede all’art. 12 che:
Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e
gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che
erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando
l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010
precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel
registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso
per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul
registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
Con questo intervento viene radicalmente modificata la composizione dei soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione in quanto rimangono obbligati i “produttori iniziali di rifiuti nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento” che già lo erano per la precedente comunicazione, mentre vengono esclusi i trasportatori, gli intermediari ed i commercianti.
Anche i dati da comunicare sono stati modificati con una drastica riduzione
delle informazioni a soli quattro tipi, il che rallegra gran parte delle aziende
che si vedrebbero ridotti sia la complessità dell’elaborazione che gli oneri
correlati.
Con il DM 22/12/2010 le parole “Entro il 31 dicembre 2010” sono state
modificate in: “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni
relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle
informazioni relative all’anno 2011”, mentre le parole “relative al
periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI” sono
state soppresse.
Questo intervento normativo si è reso necessario in quanto lo slittamento
dell’entrata in vigore del Sistri ha impedito l’osservanza delle scadenze
indicate nel primo decreto e, nel confermare che la comunicazione dei dati viene
effettuata mediante “apposita scheda Sistri”, viene fissata la nuova
scadenza al 30 aprile per i dati 2010.
Nel frattempo però, veniva pubblicato ed entrava in vigore il D.lgs. 205/2010 a
recepimento della direttiva 98/2008, che apportava numerose e sostanziali
modifiche al D.lgs. 152/2006 fra le quali alcune relative alla comunicazione
annuale:
1. Art. 189, c.3: “I comuni o loro consorzi e le comunità montane
comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70
(…)”
2. Art. 189, c.5: “Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le
informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui
all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”
Il disposto dei due commi obbliga dunque gli enti elencati in comma 3 a presentare integralmente la vecchia comunicazione MUD se non iscritti al Sistri mentre, se iscritti al Sistri, i soli dati dei “costi di gestione”.
L'applicazione dell'articolo 189, così modificato, è però posticipata alla
data di entrata in vigore del Sistri secondo il disposto dell'art.16, c.2 del
D.lgs. 205/2010.
Ne consegue che fino al 31/05/2011 sussiste, a tutti gli effetti, una "prorogatio
legis, del vecchio art. 189 e dunque rimangono inalterati gli obblighi di
comunicazione MUD previgenti all'entrata in vigore del D.lgs. 205/2010.
L’altro intervento relativo al MUD è previsto dall’art. 264bis ai seguenti
commi:
1. Art. 264bis, c.1-a): “al capitolo 1 – Rifiuti, al punto “4. Istruzione per
la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” è
abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “ Sezione
intermediari e commercio”;
2. Art. 264bis, c.1-b): “i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla
dichiarazione relativa al 2011”.
Con tale disposto sono dunque ABROGATE sia la comunicazione MUD in forma
semplificata per i produttori (Cap. 1-p.4)., sia la dichiarazione MUD ormai
tradizionale (Cap. 1-p.6)., ancorché conforme all’ultimo DPCM 02 dicembre 2008,
nonché la dichiarazione MUD di intermediari e commercianti (Cap. 1-p.8).
Il risultato dei due disposti di legge sopra indicati è che rimane inalterato
l'obbligo di dichiarazione MUD ma che sono abrogati i moduli per poterla fare.
Rimangono infatti attivi i soli moduli relativi a:
• dichiarazione relativa ai dati dei “costi di gestione” dei Comuni (Cap. 1-p.7)
• dichiarazione relativa agli imballaggi (Cap. 1-p.9)
• dichiarazione relativa ai veicoli (Cap. 2)
• dichiarazione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Cap. 3).
Le ultime due rimangono valide ancora per i dati 2010 e sono abrogate per i dati
2011.
A ciò si aggiunge che il DM Sistri del 17/12/2009, come modificato dal DM del
22/12/2010, prevede che la dichiarazione relativa ai dati del 2010 debba essere
fatta tramite "apposita
scheda Sistri".
In conclusione il quadro dichiaratorio di quest’anno relativo ai dati del 2010 si presenta come segue:
Produttori: |
sono obbligati i soggetti individuati secondo la previgente disposto l'art.189 che dovrebbero però comunicare con la “apposita scheda Sistri" essendo abrogati i moduli del vecchio MUD |
Produttori di AEE |
comunicano i dati con il vecchio MUD |
Trasportatori: |
dovrebbero comunicare con l'apposita scheda Sistri essendo
abrogati i |
Recuperatori: |
dovrebbero comunicare con l’apposita scheda Sistri essendo
abrogati i |
Smaltitori: |
dovrebbero comunicare con l’apposita scheda Sistri essendo
abrogati i |
Autodemolitori: |
comunicano i dati con il vecchio MUD |
Intermediari: |
dovrebbero comunicare con l'apposita scheda Sistri essendo
abrogati i |
Commercianti: |
dovrebbero comunicare con l'apposita scheda Sistri essendo
abrogati i |
Comuni, consorzi ecc. (iscritti al Sistri): |
dovrebbero comunicare i dati dei rifiuti con la apposita scheda Sistri essendo abrogati i moduli del vecchio MUD e i dati dei “costi di gestione” con il vecchio MUD |
Comuni, consorzi ecc. (non iscritti al Sistri): |
comunicano con il vecchio MUD |
Quanto sopra descritto corrisponde alla situazione di “legittimità” normativa
attuale.
Al momento in cui scriviamo la "apposita scheda Sistri" non esiste né, da
fonti ministeriali, pare sia producibile per tempo e dunque il Ministero dovrà
provvedere a risolvere il caso e creare la condizione di "decifrabilità dei dati
MUD 2010" per gli operatori che non possono usare delle schede abrogate, ferma
restando la prevalenza giuridica del D.lgs. 152/2006 sul DM Sistri.
Quale tipo di provvedimento?
A ragion giuridica la riesumazione delle schede MUD abrogate da un atto avente
rango di leggeè possibile solo con una nuova legge ovvero un decreto emesso per
ragioni d'urgenza (in piena legittimità).
Una riesumazione di un documento abrogato mediante una circolare ministeriale,
come qualcuno sta anticipando, aprirebbe (legittimamente) un caso di
illegittimità del provvedimento.
Evidenziamo infine che, nel nuovo enunciato dell’art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, la cui applicabilità ricorre dal 1 giugno ai sensi dell’art. 30, c.1 del D.lgs 205/2010, non sono previste sanzioni relativamente alla dichiarazione MUD, presentata o meno che sia, con la sola esclusione (e quindi a rischio di sanzione) per i soggetti obbligati a presentare la comunicazione imballaggi (art. 258, c.5bis) ed i sindaci (art. 258, c.6).
* 1 Giurista ambientale - Consulente alla sicurezza del trasporto merci pericolose (ADR) - Responsabile tecnico di gestione rifiuti
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 02/03/2011