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Una nuova normativa in materia di rifiuti: primi spunti di riflessione.
ADA LUCIA DE CESARIS
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 2051
ha sostanzialmente modificato la parte IV del Dlgs 152/2006 recante la
regolamentazione in materia di rifiuti.
Il nuovo sistema normativo regola le attività connesse alla gestione dei rifiuti2,
garantendone la tracciabilità e il controllo in ogni fase, in un sistema di
responsabilità condivisa, che può coinvolgere anche il produttore e il
distributore dei prodotti.
1. La gestione dei rifiuti
L’attività di gestione dei rifiuti - oltre a conformarsi ai principi
comunitari di precauzione, prevenzione, sostenibilità,
proporzionalità,responsabilità condivisa, chi inquina paga, e partecipazione –
dovrà rispondere a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e
fattibilità economica. Una declinazione del principio di sviluppo sostenibile.
Alle singole attività di gestione la nuova normativa assegna un ordine di
priorità vincolante, che pone al primo posto le attività di prevenzione e subito
dopo la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro
tipo (compreso quello di energia) e, come ultima istanza, lo smaltimento. E’
possibile derogare all’ordine delle priorità, qualora l’analisi dell’impatto
complessivo dell’attività dimostri che nello specifico caso si tratti della
scelta più adatta sia sotto il profilo sanitario e ambientale, sia sotto il
profilo sociale ed economico.
Nuova è la nozione di preparazione al riutilizzo, che concerne le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere
reintegrati senza altro trattamento. Una nozione che farà molto discutere,
laddove parrebbe far rientrare le attività di manutenzione e riparazione tra le
attività di gestione dei rifiuti.
Nell’ambito della gerarchia, il riutilizzo, il riciclaggio e ogni altra
operazione di recupero sono preferite all’utilizzo dei rifiuti per il recupero
di energia.
Per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio ( il 65% entro il 2012) lo
strumento centrale rimane la raccolta differenziata.
Lo smaltimento è la fase residuale della gestione dei rifiuti, si potrà
ricorrere ad esso solo dopo aver verificato che effettivamente non vi erano
altre opzioni di recupero possibili, tecnicamente e economicamente. Non è chiaro
però a chi competa effettuare questa valutazione e in quale momento
dell’attività dell’operatore essa debba essere introdotta.
2. Responsabilità e tracciabilità
La responsabilità è declinata diversamente per coloro che aderiscono al
SISTRI e per coloro che, potendo, ne rimangono fuori.
Per i primi la responsabilità è limitata alla sfera di competenza stabilita dal
SISTRI; per i secondi, raccoglitori e trasportatori di rifiuti non pericolosi,
la responsabilità è esclusa se i rifiuti vengono conferiti, su convenzione, al
servizio pubblico di raccolta o vengono consegnati a soggetti autorizzati alle
attività di recupero o smaltimento, a condizione che il produttore ritorni in
possesso del formulario controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi
dalla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla cadenza di
questo termine provvedano a darne immediata comunicazione alla Provincia.
L’art. 188 dispone peraltro, in termini generali, che il produttore iniziale o
altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento,
affermando poi che qualora il produttore iniziale o detentore trasferisca
rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, indicati
nella medesima norma e di cui si è detto sopra, tale responsabilità comunque
sussiste.
La prima parte della norma parrebbe voler ricordare che la responsabilità del
produttore e detentore dei rifiuti è connotata da un obbligo generale di
attenzione e diligenza qualificato, che sussiste anche per le ipotesi in cui
vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. Non si
tratta di adempimenti formali, ma sostanziali che richiedono un verifica
preventiva di tutto l’iter che si sceglie di far fare al rifiuto. Il riferimento
al trattamento preliminare è invece assai difficile da interpretare. La nuova
normativa non reca una nozione di trattamento preliminare, quindi non è facile
capire a che fase il legislatore abbia inteso riferirsi. L’unica nozione che
potrebbe essere equiparata al trattamento preliminare è quella del
raggruppamento preliminare, con la conseguenza di assoggettare questa fase,
delle attività di recupero o dello smaltimento, ad un regime di responsabilità
diverso.
Il nuovo quadro delle responsabilità, come detto, è conseguente all’avvio del
sistema di tracciabilità introdotto con il SISTRI.
Gli strumenti per il controllo della tracciabilità sono infatti l’iscrizione al
SISTRI e l’adempimento degli obblighi previsti dallo stesso, per coloro che sono
obbligati ad aderirvi; la tenuta dei registri di carico e scarico e i formulari
di identificazione, per tutti i soggetti che non aderiscono al SISTRI.
La nuova normativa ha riordinato e sistemato l’indicazione dei soggetti e gli
obblighi di coloro che devono aderire al SISTRI e ulteriormente individuato gli
adempimenti per coloro che ne rimangono estranei.
L’operatività del SISTRI è tuttavia, come noto, rinviata al giugno 2011 e con
essa quindi anche l’applicazione delle nuove regole, inerenti il controllo e le
responsabilità, introdotte dal Dlgs 205/2010 con riferimento a tale sistema.
3.Rifiuti, rifiuti cessati e sottoprodotti.
Cambia la nozione di rifiuto, viene meno il riferimento all’allegato e
quindi il cd. elemento oggettivo: è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui
detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
Non esistono più le materie prime seconde, ma è stata introdotta la possibilità
di cessare la qualifica di rifiuto.
Un rifiuto cessa di essere tale quando viene sottoposto a un’operazione di
recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
criteri specifici che verranno definiti sulla base dei requisiti indicati dalla
normativa. Nelle more dell’adozione di questi requisiti, continueranno ad
applicarsi le disposizioni delle cd materie prime seconde di cui ai DM 5/2/1998,
12/62002 n. 161 e 17/11/2005, n. 269 e art. 9 bis lett. a) e b) Dl 6/11/2008, n.
172, convertito nella Legge 30/12/2008 n. 210.
Non sono rifiuti neppure i sottoprodotti, quelle sostanze o oggetti originati da
un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, anche se non
sono il risultato principale della stessa. Perché si possa effettivamente
considerarli sottoprodotti è tuttavia necessario che essi vengano utilizzati,
direttamente e effettivamente, nell’ambito dello stesso o di un altro processo
produttivo, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale.
Da ultimo, non deve sfuggire che sono mutate le regole del deposito temporaneo,
l’unica attività connessa ai rifiuti non compresa nella gestione e non soggetta
ad autorizzazione, se realizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla
normativa.
Il produttore può scegliere di inviare i propri rifiuti al recupero o allo
smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure
quando il quantitativo di rifiuti depositati raggiunga complessivamente i 30
metri cubi, tra i quali al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Se i
rifiuti non superano nell’anno questo quantitativo, il deposito può durare sino
all’anno, ma non superare tale periodo. Permangono le condizioni di sicurezza
con cui deve essere organizzato il deposito, che deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle specifiche norme tecniche, e
per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle normative che regolano il deposito
delle sostanze pericolose.
4. Alcune osservazioni conclusive
Una analisi accurata della nuova normativa richiede sicuramente ulteriori e
più approfondite riflessioni, anche al fine di verificarne la reale conformità
alle direttive comunitarie.
In prima battuta ciò che emerge è l’assenza di qualsiasi tentativo reale di
organizzare e sistemare la materia, eliminando contraddizioni, duplicazioni,
punti oscuri. Al contrario si è fatto uso di un linguaggio spesso criptico e
facile a diverse interpretazioni. Il testo è pieno di refusi, rinvii a norme
inesistenti e a nozioni non definite. A ciò si aggiunga che l’operatività della
maggior parte delle disposizioni dipende dall’approvazione di successive
normative regolamentari di attuazione, per l’approvazione delle quali vi è , a
parte casi specifici, tempo due anni. E’ il caso della disciplina per le terre e
rocce da scavo, che sarà superata solo dopo l’adozione di una di queste
normative, che dovrebbero stabilire come applicare a questa ipotesi la normativa
sul sottoprodotto.
Non si può poi non evidenziare l’ampio spazio di discrezionalità lasciato
all’amministrazione nel decidere se introdurre o estendere adempimenti e
obblighi per ulteriori attività e operatori, come per il caso della possibilità
di estendere l’obbligo di adesione al SISTRI.
Infine, l’aspetto di maggiore criticità è forse rappresentato dall’assenza di
una regolamentazione transitoria che dia chiara indicazione di quali obblighi
devono ritenersi immediatamente efficaci. Non si può infatti non considerare che
una parte sostanziale della nuova disciplina richiede l’operatività del sistema
SISTRI. Delicato sul punto è in particolare l’aspetto sanzionatorio, laddove non
è certo sufficiente aver affermato che le sanzioni introdotte con riferimento al
SISTRI saranno applicabili solo quando il sistema sarà operativo, senza nulla
dire con riferimento agli obblighi e alle sanzioni mutati o venute meno in
relazione all’introduzione di questo sistema. Vi è infatti la possibilità che
sia stata introdotta un sorta di sanatoria implicita per alcuni comportamenti,
che tuttavia per le ragioni di certezza che ogni operatore rivendica avrebbe
richiesto più attenzione e una regolamentazione di maggior dettaglio.
1 che reca
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazz.Uff. 10 dicembre 2010,
n. 288, S.O.
2 L’art 183, primo comma lettera d), del Dlgs 152/2006, come
modificato dal Dlgs 205/2010, definisce la gestione dei rifiuti come : la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il
controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante
e intermediario.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 02/03/2011