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Rifiuti da manutenzione e da attività sanitarie tra 152/2006 e Sistri
GIOVANNI TAPETTO *
Da molti anni ormai si discute, imposti dall’avvicendamento normativo, attorno
ad alcuni concetti legati tra loro dalla gestione rifiuti e dalle sue
conseguenze operative ed amministrative. Con il presente documento intendiamo
riprendere e rianalizzare la fattispecie dei rifiuti da manutenzione e da
assistenza sanitaria alla luce delle innovazioni apportate al D.Lgs. 152/2006
dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nonché dalla gestione di tali
attività con l’applicativo Sistri.
Riferimenti normativi
La prima presa in considerazione dei rifiuti prodotti dall’attività di
manutenzione fu fatta dalla Legge 426/98 che aggiunse, all’art. 58 del D.Lgs.
22/97 (Decreto Ronchi), il comma "7-ter. I rifiuti provenienti da attività di
manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il
domicilio del soggetto che svolge tali attività.”
Tale disposto è stato ripreso dal D.Lgs. 152/2006 ed inserito, invariato, come comma 4 dell’art. 266.
Nell’edizione del D.Lgs. 152/2006, che abrogava e sostituiva il D.Lgs. 22/97, il
legislatore aggiunse, inserendolo nel Titolo III – “Gestione di particolari
categorie di rifiuti”, l’articolo 230 “Rifiuti derivanti da attività di
manutenzione delle infrastrutture” che introduceva alcune varianti della
gestione rifiuti relative al particolare aspetto della manutenzione delle “infrastrutture
a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico”.
Il medesimo articolo 230 prevedeva, al comma 5, l’emissione di un decreto
ministeriale con il quale si sarebbe data regola speciale anche ai rifiuti “provenienti
dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature”. Di tale decreto non
si vide esito ma, nell’occasione del recepimento della direttiva 2008/98/CE
operato dal recente D.Lgs. 205/2010, il legislatore modificava il comma 5 nel
testo seguente: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva
delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad
edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di
pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad
impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati
temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività
di pulizia manutentiva.”
La gestione dei rifiuti da attività manutentive
Evidenziamo innanzitutto che il legislatore ha previsto, nella fattispecie
delle attività manutentive, comparti diversificati individuabili in:
1) “attività di manutenzione” (ex art. 266, c.41)
che, mancando di specificazione, assumono il significato di attività generiche;
2) “attività sanitarie” (ex art. 266, c.4), virtualmente associate alla gestione
delle attività manutentive ma, ovviamente, affatto separate dalle medesime; in
questo senso riteniamo evidente il significato disgiuntivo operato dalla
congiunzione “o” posta tra “attività manutentive” e “attività sanitarie”
nell’enunciato di tale comma;
3) Attività di “manutenzione delle infrastrutture a rete e degli impianti per
l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico” (ex art. 230, c.12);
4) Attività di “pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi
tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati...”(ex art. 230,
c.5);
attività che sono diversificabili tra loro nel senso della “genericità”, punto
1), e nel senso della “specialità”, punti 2), 3) e 4). Tali suddivisioni,
operate dal legislatore, pongono nella necessaria e diversa considerazione delle
correlazioni giuridiche e amministrative conseguenti.
La prima considerazione è relativa al significato del termine “manutenzione” che
può essere definito come “il complesso delle operazioni necessarie a
conservare la funzionalità ed efficienza” (dal latino manu tenere = mantenere).
La definizione non ha riferimenti specifici in quanto adattabile a qualsiasi
opera umana, mobile, immobile o naturale (macchine, impianti, edifici, giardini
ecc.) che necessiti di interventi manutentivi periodici, programmati o
straordinari, volti a conservare o ripristinare funzionalità ed efficienza di un
bene.
La seconda considerazione è relativa al significato del termine “attività”
che può essere definito ed individuato nella “esplicazione delle proprie
capacità fisiche, intellettuali e pratiche, operosità”; la definizione trova
la sua correlazione giuridica nella definizione di “imprenditore”, ex art 2082
CC, quale: “chi esercita professionalmente una attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”;
dunque “attività” ha significato di attività d’impresa.
Il “produttore di rifiuti” è altresì definito, ex articolo 183 del D.Lgs.
152/2006 aggiornato dal D.Lgs. 205/2010, come “il soggetto la cui attività
produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti”.
Ne consegue che il produttore di rifiuti generati da un’attività manutentiva,
svolta in piena autonomia e con specifico rischio d’impresa, è individuato nel “titolare
dell’impresa che esegue l’attività da cui i rifiuti derivano”.
A tale figura vanno dunque attribuiti gli obblighi previsti dal TUA in ragione
della tipologia di rifiuti prodotti e delle correlate responsabilità gestionali
e amministrative: deposito temporaneo, registri, formulari, MUD, Albo Gestori,
Sistri ecc..
Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo è definito dalla voce bb) dell’art 183 del vigente D.Lgs.
152/2006, nel “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui gli stessi sono prodotti…”; tale individuazione è da
ritenere immodificabile, salvo eccezioni di legge, ancorché riferita ai rifiuti
prodotti da attività manutentive, e si rendono necessari alcuni distinguo in
ragione della diversificazione delle attività manutentive nei diversi comparti
sopra descritti e delle diverse indicazioni di legge correlate alle singole
fattispecie individuate.
Iniziamo dalla comparazione del disposto del comma 4 dell’articolo 266, rimasto
immutato anche dopo la nuova edizione del 152/2006:
“I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si
considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali
attività”;
con il disposto del comma 1 dell’art. 230:
“Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione
alle infrastrutture (…omissis…) può coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore”;
e con il disposto del comma 5 del medesimo art. 230, come modificato dal
D.Lgs. 205/2010:
“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, (…omissis…) potranno essere (…omissis…)
raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva”.
Seguendo l’antico brocardo giuridico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit
tacuit”, vale ritenere che, se il legislatore ha creato tre diverse
situazioni giuridiche è perché intendeva che le tre diverse situazioni
necessitassero di tre diverse modalità gestionali in quanto correlate a
situazioni oggettivamente diverse.
Se dunque i due disposti dei commi 1 e 5 dell’art. 230 prevedono che, al comma 1
riferito alle attività manutentive delle reti ed impianti di pubblico interesse,
“il luogo di produzione dei rifiuti può coincidere con la sede del cantiere…”
e che, al comma 5 riferito alle attività manutentive delle reti fognarie
(spurghi), “i rifiuti potranno essere (…omissis…) raggruppati temporaneamente
presso la sede o unità…”, quanto disposto dal comma 4 dell’art. 266 indica
esclusivamente che “I rifiuti (…omisis…) si considerano prodotti presso la
sede…”.
La diversità dei predicati verbali utilizzati per le tre definizioni di un
medesimo aspetto comportamentale, deve necessariamente essere considerata
ermeneuticamente al fine di chiarire l’indirizzo dispositivo del legislatore :
• Nell’indicare che “...il luogo di produzione dei rifiuti può coincidere…”
si determina la possibile sostituzione fisica (coincidenza) del luogo reale di
produzione del rifiuto con un altro e diverso luogo fisico;
• Nell’indicare che “...“i rifiuti potranno essere (…omissis…) raggruppati
temporaneamente presso la sede…”, si consente una sosta temporanea dei
rifiuti in un luogo fisico (la sede del manutentore) diverso dal luogo di
produzione del rifiuto per il compimento di un’operazione;
• Nell’indicare che “I rifiuti (…omissis…) si considerano prodotti presso la
sede…)”, l’uso del predicato “considerare” non realizza la medesima
valenza operativa del “coincidere” o del “raggruppare” che sono
indicatori di un’azione, bensì crea una “fictio juris” che non individua una
concreta sostituzione fisica e dunque, proprio in ragione di quest’assenza di
chiarezza (…ubi noluit tacuit), la sua applicazione non può andare oltre
la considerazione virtuale di un’area di produzione di rifiuto allargata
all’area geografica in cui opera il manutentore, consentendo a questi di
centralizzare la gestione del registro presso la sede ma non di spostare
fisicamente in alcun modo il rifiuto dal luogo di produzione.
Il "considerare", sia etimologicamente (cum sidera = guardo le stelle)
sia nelle ulteriori diverse accezioni che può assumere nell'idioma nostrano, è
indicativo di un'attività mentale, intellettuale o come può dirsi oggi, virtuale
ed è quindi possibile relazionare tale virtualità, nella fattispecie della
gestione rifiuti, al solo fine di tenere un unico registro presso la sede ma non
è possibile tradurlo come predicato abilitativo di un’attività concreta che
include un trasporto ed uno stoccaggio.
Per altro verso è ragionevole chiederci per quale ragione il legislatore abbia
creato un’eccezione con l’art. 230 se quanto in esso descritto fosse stato già
desumibile dal 266, c.4 (in claris…).
Tali considerazioni tengono primariamente conto della rilevanza di indirizzo
giuridico determinato dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 05 ottobre 1999, punto 493,
che dispone che “la nozione di "deposito temporaneo" deve interpretarsi in
modo restrittivo e deve rispettare i principi menzionati all'articolo 130 R
del Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, articolo 174 Ce)”.
A tale fondamentale riferimento si aggiunge la nostra giurisprudenza con la
massima stabilita dalla Suprema Corte con la sentenza 338664
del 08 giugno 2007 seguita dalla sentenza 98565
del 29 gennaio 2009, nelle quali si conferma che l'art. 230 costituisce unica
eccezione alla regola generale imposta dalla definizione di "deposito
temporaneo" come descritta all'art. 183, c.1-m), che lega tale operazione
esclusivamente al luogo di produzione del rifiuto, fatto salvo l’esatto
adempimento delle condizioni di eccezione.
Le considerazioni del punto precedente sono applicabili tout-court anche
all’esercizio delle attività sanitarie relativamente alle sedi ambulatoriali
periferiche, umane e veterinarie, che sono dunque esonerate dall’obbligo di
tenuta di “n” registri, uno per ogni sede ambulatoriale territoriale, mediante
la tenuta di un unico registro presso la sede legale ovvero presso la sede di
riferimento per la gestione dei servizi territoriali (ex DPR 254/2003 art 4, c.36).
Non c’è alcuno spazio interpretativo di lettura estensiva che consenta di
spostare il deposito temporaneo dal luogo di produzione ad altra sede con
conseguente possibile trasferimento fisico di rifiuti.
Da quanto esposto è evidente che discordiamo dalla pur ampia tendenza
interpretativa che dà per scontato che il disposto del comma 4 dell’art. 266,
preveda anche la possibilità di trasferimento fisico dei rifiuti, pericolosi e
non, dal luogo di produzione alla sede del manutentore o dell’assistenza
sanitaria, ma l’indicazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee
e dalla massima della Suprema Corte nelle citate sentenze sono ineludibili.
Riteniamo dunque sia possibile affermare che il “deposito temporaneo dei
rifiuti” debba essere osservato esclusivamente in modo cogente, secundum
legem e senza eccezioni fatte salve quelle previste dalla legge stessa
qualora ottemperate in modo esatto.
Analizziamo ora le conseguenze pratiche ed amministrative di tale
interpretazione.
Attività di manutenzione delle infrastrutture (ex art. 230 D.Lgs. 152/2006)
Premesso che, il termine “infrastrutture” individua opere
complementari necessarie allo svolgimento dell’attività principale, che la
precisazione “a rete” indica che tali infrastrutture devono intendersi “estese
nel territorio”, che l’aggiunta del termine “impianti”, preceduto
dalla congiunzione “e” include, nel novero delle attività considerate, le
opere di natura impiantistica produttiva o di servizio dell’infrastruttura con
vincolo di asservimento necessario al pubblico interesse; con l’inserimento di
questo articolo, il legislatore individua una situazione di specialità per
questo comparto di attività, estrapolandolo dal complesso delle generali
attività manutentive (cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 266), stabilendo
eccezione alla regola della inamovibilità del deposito temporaneo rispetto al
luogo di produzione del rifiuto, disponendo che “Il luogo di produzione dei
rifiuti (…) può coincidere con la sede del cantiere che gestisce
l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura (…)
ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera
viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata
all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.
L’eccezione prevista dal disposto di quest’articolo è soggetta a tre condizioni
di vincolo desunte dal medesimo enunciato:
• Deve essere riferita esclusivamente alle attività manutentive della specifica
fattispecie e cioè delle “manutenzioni delle infrastrutture a rete e degli
impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico”,
eseguite sia dal medesimo gestore che tramite terzi;
• Deve essere effettuata esclusivamente per consentire “la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale
effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere
sottoposto ad alcun trattamento”;
• La valutazione tecnica deve essere effettuata entro sessanta giorni.
Su tali condizioni si è chiaramente espressa la Corte Suprema con le sentenze
33866/2007 e 9856/2009, con le quali veniva riconfermato il concetto di
inamovibilità del deposito temporaneo rispetto al luogo di produzione del
rifiuto, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 230 a condizione che
vengano rispettate, in modo esatto, entrambe le condizioni di specialità della
manutenzione e della effettiva ed oggettiva riutilizzabilità del materiale tolto
d’opera.
Va anche rilevato che nell’enunciato dell’articolo 230-1, nell’indicare il luogo
di “concentramento”, sostitutivo del luogo di produzione dei rifiuti, non
riferisce a rifiuto bensì a “materiale tolto d’opera” che in tale luogo
viene trasportato per essere sottoposto alla “valutazione tecnica finalizzata
all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.
Ciò significa che il materiale tolto d’opera può essere individuato come
rifiuto, in tutto o in parte, solo dopo la valutazione tecnica effettuata
entro 60 giorni e anche che, prima di tale valutazione, il materiale tolto
d’opera non può essere considerato rifiuto.
Da ciò deriva che:
• il trasferimento fisico di materiale tolto d’opera da un cantiere alla sede
operativa può essere fatto esclusivamente per del materiale che necessariamente
abbia la caratteristica di “effettiva ed oggettiva riutilizzabilità”,
quantomeno potenziale;
• tale riferimento esclude dal novero dei materiali trasferibili ogni altra
sostanza od oggetto che non abbia caratteristica di “effettiva ed oggettiva
riutilizzabilità” e che quindi sia oggettivamente qualificabile come rifiuto
fin dalla sua prima generazione;
in quest’ambito vanno inclusi indistintamente tutti i rifiuti pericolosi nonché
tutti quei rifiuti non pericolosi che, in ogni caso, sono oggettivamente tali
fin dall’origine (p.e.: fanghi);
• il trasporto del “materiale tolto d’opera” fino al centro operativo per la
valutazione tecnica, può dunque avvenire senza formulario accompagnatorio in
quanto non costituisce rifiuto;
• i rifiuti non pericolosi (tali fin dall’origine) devono rimanere in deposito
temporaneo “in situ” e possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di
recupero o smaltimento tramite trasportatore autorizzato ovvero con mezzi propri
del manutentore iscritti all’Albo Gestori, nella sezione speciale del trasporto
in conto proprio (212-8) accompagnati da formulario;
• i rifiuti pericolosi devono rimanere in deposito temporaneo “in situ” e
possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento
esclusivamente tramite trasportatore autorizzato accompagnati da formulario;
• il formulario è escluso relativamente ai trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario,
che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di
raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati
occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per
non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta
litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri complessivi
l’anno;
• la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere
effettuata in modo centralizzato presso la sede legale od operativa (ex art.
266, c.4) del manutentore;
• la scrittura di ogni riga di registro va riferita esattamente al luogo di
produzione del rifiuto indicandolo nella parte alta della quarta colonna (ex DM
148/98);
• la scrittura delle righe di registro relative alla produzione e allo scarico
di rifiuti del centro operativo, non necessitano di alcuna indicazione nella
parte alta della quarta colonna, in quanto riferite al medesimo luogo di tenuta
del registro indicato nel frontespizio.
L’art. 230, al comma 3, fa un’ulteriore precisazione: “Le disposizioni dei
commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva (…)
dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1”
che estende la speciale condizione prevista per le infrastrutture e per gli
impianti ad esse integrati, anche agli impianti fruitori delle medesime
infrastrutture.
Quanto sopra include reti ed impianti:
• per il trasporto dell’energia e dei combustibili (elettrodotti, gasdotti,
oleodotti),
• reti di comunicazione ferroviaria, stradale e telefonica,
• reti di distribuzione civile (acquedotti), ecc.;
Attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie
La nuova definizione introdotta dal nuovo comma 5 dell’art. 230: “I
rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di
qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si
considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.
Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o
recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità
locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva” merita la
dovuta attenzione in quanto passibile di varie modalità interpretative.
Il primo periodo individua nel “soggetto che svolge l'attività di pulizia
manutentiva”, il “produttore del rifiuto”; una tale chiarezza si
rendeva necessaria da tempo ma è bene identificare quali siano i limiti di tale
attesa innovazione.
• L’attività di “pulizia manutentiva” è riconosciuta quale attività
produttrice di rifiuto in capo all’operatore che la effettua: lo spurghista.
• L’attività di “pulizia manutentiva” è riferita a “reti fognarie di
qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati”; questa
definizione potrebbe costituire una limitazione che escluderebbe le attività di
“pulizia manutentiva” effettuate su fosse, pozzi, vasche e quant’altro la
tecnologia includa, in postazione “unica” escluse cioè dal collegamento
fisico a rete fognaria ma, in considerazione del fatto che il disposto del comma
5, indicando “reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private”,
include sia le reti fognarie quali “infrastrutture del pubblico servizio”
sia le reti fognarie di adduzione dei liquami, a servizio di case o condomini di
civile abitazione (privati) ancorché costituite da un’unica tubazione e da un
unico elemento impiantistico di destinazione; ne consegue l’inclusione nel
novero di “rete fognaria”, di ogni tipologia di fossa, pozzo ecc. che
abbia la mera funzione di punto terminale di una rete fognaria privata
(domestica).
• La specialità di tale disposto esclude altresì dalla medesima considerazione
di cui sopra, le attività effettuate dal manutentore/spurghista diverse dalla
effettiva “pulizia manutentiva delle reti fognarie” quali quelle di mero
“svuotamento” di qualsiasi tipo di contenitore contenente liquidi diversi dai
liquami, “raccolti” dallo spurghista mediante operazioni di aspirazione o
di svuotamento per gravità, nelle autobotti per trasportarli a recupero o
smaltimento.
In tali casi il produttore rimane individuato in colui il quale, persona fisica
o giuridica, la cui attività ha prodotto rifiuto e riempito tali contenitori; il
raccoglitore rimane esclusivamente tale.
Il secondo periodo crea eccezione, attenzione, non al “deposito temporaneo”
ma alla fase di “trasporto del rifiuto”; tale eccezione viene infatti
configurata successivamente alla fase di “produzione del rifiuto” ed in un
contesto di alternativa al diretto conferimento a recupero/smaltimento;
• il disposto precisa che “tali rifiuti potranno essere conferiti
direttamente (…) o, in alternativa, raggruppati temporaneamente (...)” e
quindi riferisce chiaramente alla fase di trasporto che, alternativamente può
essere fatta con destinazione finale o con destinazione la sede del manutentore;
• presso la sede del manutentore si costituisce pertanto un “raggruppamento
temporaneo” affatto innovativo che non trova alcuna definizione nella norma;
il rischio intrinseco di tale indefinita indicazione è che, come in molti altri
casi già occorsi, l’interpretazione operativa (diritto vivente7)
possa essere affatto diversa da quella giuridica con ogni correlata conseguenza;
• va doverosamente detto che, su tale aspetto, si apre un ampio spettro di
ulteriori considerazioni e correlazioni che, necessariamente, dovranno essere
riprese in una apposita trattazione;
Da ciò deriva che:
• la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere
effettuata in modo centralizzato presso la sede legale od operativa (ex art.
266, c.4);
• la compilazione del formulario va fatta indicando la ragione sociale
dell’impresa come produttore ed il luogo esatto di produzione del rifiuto nella
riga “unità locale”;
• la sosta per il “raggruppamento temporaneo” presso la sede dovrà essere
riportata sul formulario con indicazione di data e ora di inizio e fine sosta;
• la scrittura di ogni riga di registro (carico e scarico) va riferita
esattamente al luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni
ovvero nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive
da infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la
completezza dell’informazione data e l’assimilabilità operativa);
• si ritiene comunque un obbligo di diligenza d’impresa, il trasmettere al
titolare dell’immobile presso cui si è eseguita l’opera di manutenzione con la
quale si è prodotto il rifiuto, una copia della IV copia del formulario a
seguito del conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista.
Attività di manutenzione generica (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006)
Le attività di manutenzione generica sono molteplici e, nell’impossibilità
di darne un elenco esaustivo, ci si propone di valutare la questione in modo
astratto talché sia possibile trovarne applicazione in modo diffuso. Ogni
attività manutentiva prevede la prestazione d’opera presso una sede diversa da
quella in cui ha sede l’impresa manutentrice e, nella gran parte dei casi,
l’esecutore materiale dell’attività manutentiva non è il titolare dell’attività
bensì uno o più operatori da lui organizzati e dipendenti. L’espletamento
dell’attività può comportare, di norma, la sostituzione di materiali (pezzi
meccanici di materiali vari, liquidi di vario genere e composizione,
apparecchiature ed oggetti di vario genere ecc.) con la conseguente origine di
simili quantità di materiali sostituiti.
Rimangono inalterate le considerazioni già esposte e riferite all’individuazione
del luogo di produzione del rifiuto e all’inamovibilità del “deposito
temporaneo” se non per preciso disposto di legge applicabile solo in
correlazione al disposto dell’art. 230 e perciò, in relazione ai rifiuti
prodotti da attività manutentive generiche, il luogo di produzione del rifiuto
rimane il luogo effettivo di produzione, presso terzi, ed il produttore rimane
identificato nell’impresa che ha prodotto il rifiuto nell’esecuzione della
propria attività.
Costituendo “eccezione”, non riteniamo sia applicabile alle generiche
attività manutentive la gestione toutcourt del “materiale tolto
d’opera” prevista dal comma 1 dell’art. 230. Riteniamo altresì che, nella
generica fattispecie, vada individuato esattamente il produttore del rifiuto per
trarne alcune conseguenze giuridiche; in quest’ambito riprendiamo l'esaustiva
analisi del Prof. Pasquale Giampietro8
che, con considerazioni giuridicamente attuali e affatto condivise, affermava
che “è il titolare dell’attività da cui derivano i rifiuti che viene
titolato dalla legge – comunitaria e nazionale – produttore degli stessi
e, in quanto tale, gravato di specifici oneri per la loro successiva gestione in
base alla regola del chi inquina paga”.
Considerato che, nell’ambito dell’attività manutentiva, l’opera viene in larga
misura effettuata da personale sottoposto al titolare dell’attività, si rende
necessario estendere l’analisi alla definizione di “rifiuto”, ex 183, c.1-a,
quale: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”, in correlazione alla
fattispecie manutentiva.
Se infatti assumiamo che il produttore del rifiuto sia individuato nel titolare
dell’attività che lo produce e gli attribuiamo la responsabilità decisoria del ”disfarsi
o dell’intenzione del disfarsi” affinché individui un rifiuto, dobbiamo
verificare se, come e quando sia consentito al titolare di prendere tale
decisione.
Escludiamo subito dal novero di considerazione i casi relativi alla generazione
di rifiuti pericolosi, in quanto la decisione del titolare non può modificare la
natura pericolosa del rifiuto fin dalla sua origine, l’impossibilità del
riutilizzo e quindi la necessarietà del disfarsi.
Se mettiamo in correlazione la decisione del titolare nei confronti dei residui
dell’attività manutentiva (effettuata, ricordiamo, da soggetti diversi dal
titolare ma a lui sottoposti), che di rifiuto hanno solo la potenzialità
(valvole idrauliche, rubinetteria, tubazioni di vario materiale, contatori ecc.,
smontati o sostituiti), ci si rende conto che l’intervento decisore del titolare
diventa condizione “sine qua non” per l’esatta individuazione del momento
e del luogo in cui si genera un rifiuto e che tale momento decisionale non può
avvenire in più luoghi diversi per l’oggettiva impossibilità della contestuale
presenza del titolare in ogni luogo in cui l’attività della sua impresa viene
svolta.
Riteniamo quindi essere condizione affatto aderente alla realtà, sia operativa
che giuridica, sostenere che la generazione di un rifiuto non pericoloso
prodotto da attività manutentiva possa avvenire solo presso la sede legale od
operativa dell’impresa, dove il titolare può esercitare il suo diritto/dovere di
decidere sul disfarsi o meno dei materiali oggetto d’intervento.
Ciò comporta le seguenti conseguenze operative:
• è possibile il trasporto presso la sede, legale od operativa, di materiali od
apparecchiature da sottoporre alla decisione del titolare del disfarsi; in tal
caso non si configura trasporto di rifiuti ma di materiali e/o apparecchiature
residuali;
• il trasporto presso la sede, legale od operativa, è escluso sia per i rifiuti
pericolosi che per i rifiuti non pericolosi comunque non reimpiegabili che non
possono essere oggetto di decisione diversa dal disfarsi; tali rifiuti devono
rimanere in deposito temporaneo “in situ” e possono essere trasportati a
destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento tramite trasportatore
autorizzato accompagnati da formulario ovvero, per i soli non pericolosi, dalla
medesima impresa manutentrice iscritta all’Albo Gestori nella sezione speciale
dell’art. 212, c.89
alle condizioni previste in tale comma;
• La tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere
effettuata in modo centralizzato presso la sede legale od operativa;
• la scrittura di ogni riga di registro (carico o scarico che sia) va riferita,
per i rifiuti pericolosi e per i non pericolosi lasciati in deposito temporaneo
presso terzi, all’esatto luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo
annotazioni ovvero nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività
manutentive da infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si
privilegia la completezza dell’informazione data e l’assimilabilità operativa);
• per i rifiuti raccolti presso i luoghi di attività manutentiva, la
compilazione del formulario va fatta, a cura del trasportatore incaricato,
indicando la ragione sociale dell’impresa manutentrice come produttore ed il
luogo esatto di produzione del rifiuto nella riga “unità locale”;
• si ritiene comunque un obbligo di diligenza d’impresa, il trasmettere al
titolare dell’azienda presso cui si è eseguita l’opera di manutenzione con la
quale si è prodotto il rifiuto, una fotocopia della IV copia del formulario a
seguito del conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista;
• il formulario è escluso relativamente ai trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario,
che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di
raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati
occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per
non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta
litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri complessivi
l’anno.
Attività di Assistenza Sanitaria (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006; ex art. 4, c.2 e c.3 DPR 254/2003)
La gestione dei rifiuti sanitari costituisce “gestione speciale” in quanto
normata dal DPR 254/2003, ma si evidenzia che il disposto dei commi 2 e 3
dell’art 4 del DPR 254/2003 applica alla fattispecie l’art. 58, c.7-ter
dell’abrogato D.Lgs. 22/97 che aveva la medesima formulazione dell’attuale art.
266, c.4 del vigente D.Lgs. 152/2006.
La formulazione dei commi 2 e 3 del DPR 254/2003, è infatti la seguente:
2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario (…) sia svolta
all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti
sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del
decreto legislativo n. 22 del 1997. (…).
3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento
i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti
presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento
Il comma 2 riferisce alle prestazioni di attività sanitarie infermieristiche
domiciliari (ADI) e individua il luogo di produzione dei rifiuti prodotti da
tali attività, nel distretto da cui organizzativamente dipendono e presso il
quale gli operatori sanitari depositano il contenitore di rifiuti al termine
della quotidiana attività.
Il comma 3 riferisce ai rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori
decentrati che si considerano prodotti “presso le strutture sanitarie di
riferimento”.
I distretti (ambulatori decentrati) delle aziende sanitarie costituiscono quindi
“luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi” derivanti sia dalle
prestazioni sanitarie in loco sia da quelle domiciliari.
Rimangono inalterate, anche in riferimento a tale fattispecie, le considerazioni
già esposte e riferite all’individuazione del luogo di produzione del rifiuto e
all’inamovibilità del “deposito temporaneo” se non per preciso disposto di legge
e perciò, anche in relazione ai rifiuti sanitari prodotti nei distretti o
ambulatori decentrati, il luogo di produzione del rifiuto rimane il luogo
effettivo di produzione (distretti o strutture decentrate) mentre può essere
centralizzata la sola tenuta del registro.
Da ciò deriva che:
• i rifiuti sanitari pericolosi devono rimanere in deposito temporaneo “in situ”
(ambulatori territoriali o distretti) e possono essere trasportati a
destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento esclusivamente tramite
trasportatore autorizzato accompagnati da formulario;
• la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere
effettuata in modo centralizzato presso la sede legale o la struttura sanitaria
di riferimento;
• la scrittura di ogni riga di registro va riferita esattamente al luogo di
produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero nella parte alta
della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da infrastrutture ma può
essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la completezza
dell’informazione data e l’assimilabilità operativa);
• la scrittura delle righe di registro relative alla produzione e allo scarico
di rifiuti della sede legale o della struttura sanitaria di riferimento, non
necessitano di alcuna indicazione nella parte alta della quarta colonna, in
quanto riferite al medesimo luogo di tenuta del registro indicato nel
frontespizio.
Iscrizione al Sistri delle attività manutentive e sanitarie
L’iscrizione al sistema Sistri, come disposto dall’art. 1 del DM 17 dicembre
2009, è obbligatoria indistintamente per tutti gli enti ed imprese produttori di
rifiuti pericolosi.
Le modalità di iscrizione sono previste e descritte nell’allegato IA al medesimo
DM, come da art. 3, c.3, e dal medesimo articolo, comma 6-a), si evince che “È
necessario dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna unità locale
dell'impresa(…)”
L’allegato IA, pag. 1, definisce Unità Locale: “l’impianto o l’insieme delle
unità operative ubicato in un luogo diverso dalla sede legale, nel quale
l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche da cui sono
originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i
rifiuti per il recupero o lo smaltimento.”
Dall’indicazione del comma 11 dell’art. 3 “Al fine di consentire la
consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione,
i dispositivi USB sono tenuti presso l’unità o la sede dell'impresa per la quale
sono stati rilasciati (…)” e dal modulo d’iscrizione al Sistri si evince che
l’iscrizione è obbligatoria per la sede legale dell’impresa o ente e per le
“eventuali” unità locali come sopra descritte individuate come “luogo di
produzione di rifiuti”.
Da quanto disposto dal punto 2, capitolo I Prima fase - Iscrizione dell’allegato
I-A al DM17/12/2009, “i dati comunicati dagli operatori (relativi quindi
alla sede legale ed alle unità locali dell’impresa oggetto di iscrizione –
n.d.r.) saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese
gestito dalle CCIAA (…)” .
Il disposto dell’art. 6, c.7 del DM 17 dicembre 2009 prevede che “Nel caso di
rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori
della sede dell'unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato
della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce
l'attività manutentiva”.
Da quanto sopra esposto si evince che le caratteristiche delle sedi o unità
locali oggetto di iscrizione devono corrispondere con quelle che regolano
l’iscrizione al Registro delle Imprese gestito dalla CCIAA e che ogni "USB
produttore" individua una unità locale e un registro.
Per l’integrale applicazione degli obblighi derivanti dal DM Sistri e dei
diritti acquisiti sulle facoltà operative determinati dall’applicazione dei
disposti degli artt. 230, c.1 e 266, c.4 del D.Lgs. 152/2006 nonché dei
correlati disposti dell’art. 4, c.3 del DPR 254/2006 e dell'art. 6, c.7 del DM
17/12/2009, possiamo dedurre quanto segue:
Imprese di manutenzione di reti diffuse
1. Le imprese che effettuano manutenzione di reti diffuse (ex art. 230) che
producono rifiuti pericolosi e che non hanno sedi (unità) locali iscritte al
Registro delle imprese, si iscrivono al Sistri solo per la sede legale o
(alternativo) la/le sedi operative dove viene identificato il luogo di
produzione (ex art. 230, c.1 e 4);
2. Le imprese che effettuano manutenzione di reti diffuse (ex art. 230) che
hanno sedi (unità) locali iscritte al Registro delle imprese ma facenti parti
dell’infrastruttura gestita, possono iscrivere al Sistri la sola sede legale o
(alternativo) la/le sedi operative dove viene identificato il luogo di
produzione (ex art. 230, c.1 e 4);
Imprese di manutenzione generica
1. le imprese di manutenzione generica (ex art. 266, c.4 D.Lgs. 152/2006 e
art. 7 DM 17/12/2009) che producono rifiuti pericolosi e che non hanno unità
locali iscritte al Registro delle imprese, si iscrivono al Sistri per la sola
sede legale o (alternativo) la/le sedi operative dove viene svolta (gestita,
organizzata) l’attività di manutenzione;
2. le imprese di manutenzione generica (ex art. 266, c.4 D.Lgs. 152/2006 e art. 7 DM 17/12/2009 ) che hanno unità locali iscritte al Registro delle imprese iscrivono al Sistri la/le sedi operative da dove viene svolta (gestita, organizzata) l’attività di manutenzione;
Spurghisti
1. le imprese che effettuano la pulizia manutentiva delle reti fognarie (ex
art. 230, c.5) si iscrivono per la sola sede legale;
Aziende sanitarie
le aziende sanitarie, in quanto enti non commerciali, non esercitano attività
economiche e dunque non hanno alcuna correlazione con il Registro delle Imprese;
l’iscrizione di tali aziende sarà quindi correlata esclusivamente al disposto
congiunto degli art. 266, c.4 del D.Lgs. 152/2006, ed al disposto dell’art. 4,
c.2 e c.3 del DPR 254/2006, nonché degli artt. 1 e 6, c.710
del DM 17/12/2009 e art. 8, c.211
del DM 15/02/2010; le aziende sanitarie si iscrivono dunque secondo due diverse
modalità alternative:
• per le strutture (sedi) di riferimento delle attività territoriali
ovvero,
• per le sedi legali
L’iscrizione di ogni singolo distretto o ambulatorio territoriale rimane
facoltativa.
Uso del Sistri per la gestione delle attività manutentive e sanitarie
Nell’introdurre l’argomento, stante la provvisorietà di funzionamento (work in
progress) del sistema informatico Sistri, necessitano alcune premesse di
carattere giuridico:
• Il sistema di tracciabilità Sistri è stato istituito dal DM 17 dicembre 2009
in applicazione dei disposti delle seguenti norme:
o D.Lgs. 152/2006, art. 189, c.3-bis;
o Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1116;
o D.Legge 172/2008, art. 2, c.2‐bis, convertito, con modifiche, dalla L. 30
dicembre 2008, n. 210;
o D.Legge 78/2009, convertito, con modifiche, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102,
art. 14-bis.
• Il mandato di Legge per l’attuazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti
prevede, ex art. 189, c.3-bis, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.
4/2008, “(…)l'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni
su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione
in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei
registri di carico e scarico e del Mud, da stabilirsi con apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,(…)” ;
• tale mandato di Legge stabilisce, ex art. 17 L. 400/8812,
i limiti della competenza regolamentare ministeriale nell’istituzione del
sistema informatico Sistri.
Per quanto sopra si esclude che il DM istitutivo del Sistri possa introdurre
modifiche a modalità e criteri di gestione già previsti e regolati dal D.Lgs.
152/2006 e/o dalle altre leggi speciali di gestione di particolari categorie di
rifiuti.
Ancora in ragione di ciò rileviamo che quanto previsto dall'art. 6, c.8 possa
indurre a far ritenere attuabile il trasporto di rifiuti pericolosi da un
cantiere alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa (ex art. 230, c.1),
trasporto che, come descritto nella prima parte del presente documento, in
ragione dell’attuazione degli indirizzi giurisprudenziali comunitari e della
nostra Suprema Corte, rappresenta un illecito non essendo possibile alcuna
“valutazione tecnica” sull’eventuale effettivo ed oggettivo riutilizzo di un
rifiuto pericoloso e, in correlazione, non è possibile alcuna decisione diversa
dal “disfarsi” da parte del produttore.
Si esclude altresì che quanto descritto nei manuali operativi del Sistri o si
possa desumere dalle funzionalità del Sistri, possa assurgere a titolo di Legge
o di indirizzo operativo/comportamentale e, conseguentemente, riteniamo
inapplicabile la procedura prevista al cap. 5.3.2 del manuale Sistri, v. 1.5 del
30.11.2010, in quanto identificativa di un trasporto illecito.
Si esclude infine che le funzionalità operative del sistema informatico Sistri
possano limitare o impedire le modalità gestionali delle attività di gestione
rifiuti come previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal DM 17/12/09, istitutivo del
medesimo sistema.
Ciò premesso ed in ragione del fatto che, ad oggi, nei manuali Sistri non si
descrive l’uso per le speciali modalità gestionali relative alla gestione delle
attività manutentive (fatta salva l’inapplicabile descrizione del capitolo
5.3.2), si ritiene che queste necessariamente debbano e possano essere gestite
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal DM 17/12/09, ancorché non
descritte nei manuali.
Fermo restando che, per quanto sopra esposto, la gestione delle attività
manutentive e sanitarie può avvenire in modo centralizzato in una delle sedi
previste dalla norma che, in seno al Sistri, sono identificate quali “Unità
Locali” oggetto d’iscrizione e sede di tenuta e gestione del registro
cronologico, la gestione conseguente correlata alle procedure operative Sistri,
si individua in due modalità:
- produttore iscritto con raccolta dei rifiuti da trasportatore iscritto dal “luogo
di produzione” coincidente con l’unità locale; procedura descritta
dal Manuale Operativo Sistri – V. 1.5 del 30.11.2010, al cap. 5.1.1;
- produttore iscritto con raccolta dei rifiuti da trasportatore iscritto ma da “luogo
di produzione” diverso dalla unità locale; il caso è affatto
equipollente alla procedura prevista per la raccolta presso cantieri di durata
inferiore a sei mesi descritta dal Manuale Operativo Sistri – V. 1.5 del
30.11.2010, al cap. 5.3.1;
Riportiamo di seguito la descrizione delle procedure per la speciale
fattispecie.
Modalità d’uso del Sistri per attività manutentive
Per la produzione e raccolta di rifiuti in sedi diverse dalle unità locali:
i. Qualora dall'attività di manutenzione svolta presso terzi, derivino
rifiuti speciali pericolosi, l’operatore dell’impresa che ha effettuato
l’attività manutentiva, deve contattare la sede legale o l’unita locale di
riferimento, fornendo le informazioni sul rifiuto prodotto.
ii. Il delegato della sede deve quindi provvedere alla compilazione del Registro
Cronologico (cfr. Guida Utente Produttori) entro 10 giorni dalla produzione del
rifiuto e comunque prima della movimentazione dello stesso, indicando nel “campo
annotazioni” il luogo esatto di produzione del rifiuto, nonché alla raccolta del
medesimo da parte di un trasportatore iscritto presso il luogo di origine del
rifiuto (luogo di produzione).
iii. Il delegato della sede dell’impresa manutentrice è tenuto a compilare la
Scheda SISTRI Area Movimentazione almeno 4 ore prima della movimentazione,
inserendo nel campo “Annotazioni” l’esatto indirizzo del luogo di origine del
rifiuto.
iv. A questo punto il trasportatore accede al sistema SISTRI, completa la Scheda
SISTRI Area Movimentazione almeno 2 ore prima ella raccolta (cfr. Guida Utente
Trasportatori) inserendo (se effettua attività di microraccolta) il percorso e
le altre informazioni necessarie: il percorso da indicare e quello che va dalla
sede del luogo di origine del rifiuto all’impianto di gestione.
v. Stampa quindi due copie della Scheda SISTRI Area Movimentazione e le consegna
al conducente.
vi. Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente, il
responsabile del luogo di origine del rifiuto, ancorché impresa terza oggetto
dell’attività manutentiva del produttore, scrive data e ora di presa in carico
del rifiuto sulle due copie cartacee della scheda SISTRI Area Movimentazione già
firmata elettronicamente dal delegato dell’impresa che ha prodotto il rifiuto e
dal delegato dell’impresa di trasporto, le sottoscrive e trattiene una copia
(che conserva x 5 anni), mentre l’altra viene consegnata al conducente affinché
accompagni il trasporto.
vii. Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box
inserendovi il dispositivo USB (2.3).
viii. Entro due giorni dalla presa in carico del rifiuto da parte del
conducente, il trasportatore accederà al sistema per inserire data ed ora della
presa in carico dei rifiuti desunte da quelle indicate sulla scheda cartacea
Sistri;
ix. La consegna all’impianto di gestione avverrà secondo la procedura in cui
produttore e trasportatore sono iscritti al SISTRI (5.1.2).
x. Se il manutentore stesso si occupa del trasporto, si applica la procedura
prevista per un produttore che trasporta i propri rifiuti (5.1.4).
Per la produzione e raccolta di rifiuti nelle sedi costituenti unità locali:
i. Se il rifiuto viene prodotto presso la sede del manutentore ed il
trasporto all’impianto di destinazione viene effettuato da terzi, si applica la
procedura prevista per un produttore che conferisce ad un trasportatore iscritti
al Sistri (5.1.2).
ii. Se il rifiuto viene prodotto presso la sede del manutentore ed il
manutentore stesso si occupa del trasporto all’impianto di destinazione, si
applica la procedura prevista per un produttore che trasporta i propri rifiuti
(5.1.4).
Procedura d’uso del Sistri per le aziende sanitarie
Per la produzione e raccolta di rifiuti nelle sedi ambulatoriali
territoriali, diverse dalle unità locali:
i. Quando in una sede di assistenza ambulatoriale territoriale (distretto) si
producono rifiuti speciali pericolosi, l’operatore incaricato presso tale sede,
deve contattare la sede legale o l’unita locale di riferimento, fornendo le
informazioni del rifiuto prodotto.
ii. Il delegato della sede deve quindi provvedere alla compilazione del Registro
Cronologico (cfr. Guida Utente Produttori) entro 10 giorni dalla produzione del
rifiuto e comunque prima della movimentazione dello stesso, indicando nel “campo
annotazioni” il luogo esatto di produzione del rifiuto, nonché alla raccolta del
medesimo da parte di un trasportatore iscritto.
iii. Il delegato della sede è tenuto a compilare la Scheda SISTRI Area
Movimentazione almeno 4 ore prima della movimentazione, inserendo nel campo
“Annotazioni” l’esatto indirizzo del luogo di origine del rifiuto.
iv. A questo punto il trasportatore accede al sistema SISTRI, completa la Scheda
SISTRI Area Movimentazione almeno 2 ore prima della raccolta (cfr. Guida Utente
Trasportatori) inserendo (se effettua attività di microraccolta) il percorso e
le altre informazioni necessarie: il percorso da indicare e quello che va dalla
sede del luogo di origine del rifiuto all’impianto di gestione.
v. Stampa quindi due copie della Scheda SISTRI Area Movimentazione e le consegna
al conducente.
vi. Al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente,
l’operatore incaricato del luogo di origine del rifiuto scrive data e ora di
presa in carico del rifiuto sulle due copie cartacee della scheda SISTRI Area
Movimentazione già firmata elettronicamente dal delegato della sede e dal
delegato dell’impresa di trasporto, le sottoscrive e trattiene una copia (che
conserva per 5 anni), mentre l’altra viene consegnata al conducente affinché
accompagni il trasporto.
vii. Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box
inserendovi il dispositivo USB (2.3).
viii. Entro due giorni dalla presa in carico del rifiuto da parte del
conducente, il trasportatore accederà al sistema per inserire data ed ora della
presa in carico dei rifiuti.
ix. La consegna all’impianto di gestione avverrà secondo la procedura in cui
produttore e trasportatore sono iscritti al SISTRI (5.1.1).
Per la produzione e raccolta di rifiuti nelle sedi coincidenti con
l’“unità locale”:
x. Se il rifiuto viene prodotto presso una sede dell’azienda sanitaria individuata come unità locale ed il trasporto all’impianto di destinazione viene effettuato da terzi, si applica la procedura prevista per un produttore che conferisce ad un trasportatore iscritti al Sistri (5.1.2).
Procedura d’uso del Sistri per spurghisti
La procedura per gli spurghisti descritta al capitolo 5.3.5 del manuale
operativo, è applicabile solo alla raccolta di rifiuti fatta presso produttori
terzi “non iscritti”.
La procedura per il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotto dalla medesima
impresa dovrà essere necessariamente formulata “ex novo” per adeguarla al
nuovo disposto del comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
dal D.Lgs. 205/2010, ovvero riferita alla procedura descritta al capitolo
5.1.4..
* 1 Giurista ambientale - Amm.re Unico Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl - Studio Legale Avv. Stefano Pinosio – Mestre - Consulente alla sicurezza del trasporto merci pericolose (ADR) - Responsabile tecnico di gestione rifiuti
1 I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che
svolge tali attività.
2 Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore
dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e
servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del
cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore
della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura
interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento
dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione
tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente,
direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento
3 49. La Commissione aggiunge tuttavia che, in quanto deroga a
norme che mirano a conseguire obiettivi di una fondamentale rilevanza, quali la
protezione dell'ambiente e della salute, la nozione di "deposito temporaneo"
deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare i principi menzionati
all'articolo 130 R del Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, articolo
174 Ce).
4 Massima: In tema di rifiuti, costituisce regola generale in
tema di deposito temporaneo (art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152) quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il
luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle
attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può
coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per
la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale
effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere
sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006).
5 Massima: Alla regola generale che prevede che il deposito
temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è
stata introdotta un'eccezione dall'art. 230 d.lg. n. 152 del 2006 relativamente
ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata
direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico; eccezione
inapplicabile allorché i materiali depositati costituiscono rifiuti
oggettivamente non riutilizzabili e la valutazione tecnica del gestore
dell'infrastruttura non venga eseguita nei sessanta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.
6 Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie
di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli
urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di
riferimento.
7 Citazione del Prof. G.Arieta – Università di Camerino
8 P. Giampietro – Classificazione e disciplina dei rifiuti
prodotti da imprese di manutenzione – da Rivista giuridica amministrativa nr. 27
9 I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto
dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5,
6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed
accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione lla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta
giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità,
ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i
rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il
trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del
trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro
rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente
28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a
comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le
iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi
e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere
aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10 Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o
da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, il registro
cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal
delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva.
11 Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture
medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori
decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM
17 dicembre 2009.
12 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti
in base agli accordi sindacali] (32).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 24/01/2011