AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti
Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti degli enti locali - Chiarimenti della Corte dei Conti
CARLO RAPICAVOLI*
PREMESSA
L’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che: “a
decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non
possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze
di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di
quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o
comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione
della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed
agli organi di revisione dell'ente (…). A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836
e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione,
non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001
e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi”.
IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti, a sezione riunite in sede di controllo, con delibera n.
8/2011 del 7 febbraio 2011 ha fornito indicazioni sull’applicazione presso gli
enti locali dell’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,
con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale
cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi
inerenti il rimborso delle spese per missioni”.
GLI EFFETTI DELLA NORMA
In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del
decreto legge n. 78 del 2010) non sarebbero più applicabili né l'articolo 15
della legge 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si
stabiliva un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni
ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della
circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i
limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né
l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento
del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del
prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta
per pedaggio autostradale).
IL CONTRASTO INTERPRETATIVO
Sulla questione, fra le altre pronunce, si erano già espresse in modo
contrastante La Sezione regionale della Toscana, con deliberazione del 17
novembre 2010, n. 170 e la
Sezione regionale della Lombardia, con la delibera del 12 ottobre 2010 n. 949.
LA DELIBERA DELLE SEZIONI RIUNITE DEL 7 FEBBRAIO 2011
Le Sezioni Riunite aderiscono all’interpretazione resa dalla Sezione regionale
della Toscana.
Anche nel sistema pregresso, osserva la Corte, l’uso del mezzo proprio da parte
del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per
l’ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la
località non potesse essere raggiunta nell’arco della giornata ovvero al costo
del trasporto di documenti e materiali).
Ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il
dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del
carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a
neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12
della legge n. 122 del 2010.
In senso conforme all’interpretazione già resa dalla Sezione regionale della
Toscana milita la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre
2010 n. 36, secondo cui “le disposizioni in esame non si applicano al personale
adibito a funzioni ispettive… nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività
svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali
relative a compiti di verifica e controlli”, viceversa per il personale
impegnato in funzioni diverse “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente
alla copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti
disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per
l’utilizzo del mezzo proprio”.
Il legislatore ha pertanto ritenuto prevalente l’esigenza del contenimento della
spesa per le missioni del personale.
Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più
agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da
parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura
assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.
Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in
caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente
alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti
pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività,
garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel
pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.
* Direttore Generale
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia
di Treviso
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 14/02/2011