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OPPOSIZIONE DI TERZO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

 

L’esclusione dell’opposizione di terzo revocatoria dal

 

processo amministrativo.

 

 

di Annalisa Pantaleo

 

 

La sentenza n. 177 del 1995[[1]] della Corte costituzionale introduce nel processo amministrativo la sola opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404[[2]], I comma, cod. proc. civ., mentre resta esclusa l’opposizione di terzo revocatoria di cui all’ art. 404, II comma, cod. proc. civ.[[3]] ossia l’opposizione  proponibile dai creditori e dagli aventi causa di una delle parti, quando la sentenza sia l’effetto del dolo o della collusione a loro danno.

L’esclusione viene imputata alla esigenza di mantenere una stretta aderenza con la questione sollevata dall’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sez. VI, del 29 aprile 1994, n. 615[[4]], che, per l’appunto, riguarda soltanto il primo comma dell’art. 404 cod. proc. civ.[[5]].

 

Tuttavia, nei primi commenti alla sentenza n. 177 del 1995, una parte della dottrina ha formulato l’ipotesi che il mancato riferimento all’opposizione revocatoria operato dalla Corte non potrebbe avere implicazioni decisive sull’inammissibilità del rimedio. Si è, infatti, detto che il giudice delle leggi, nella sua pronuncia riconosce dignità alla posizione giuridica del terzo, nella sua essenza di soggetto legittimato all’impugnativa di una sentenza lesiva, onde il terzo può far valere la sua posizione anche quando la lesione sia l’effetto del dolo o della collusione[[6]].

 

E’ stato anche sostenuto che la proposizione dell’opposizione revocatoria dovrebbe essere consentita nel processo amministrativo dato che essa rappresenta per il terzo l’unico modo per fronteggiare l’altrui condotta processuale intenzionalmente scorretta[[7]]: se la ratio dell’intera disciplina dell’opposizione di terzo è rappresentata dalla possibilità di opporsi al pregiudizio derivante da una sentenza adottata in un processo svoltosi senza il coinvolgimento di chi lo subisce, questa ipotesi si verifica non solo nel caso in cui il terzo sia un controinteressato o sia titolare di una situazione autonoma e incompatibile ma anche nell’ipotesi in cui sia portatore di una situazione dipendente, colpita da riflessione del giudicato[[8]].

 

Al riguardo è stato rilevato che ipotesi di situazioni soggettive di terzi legate da un nesso di dipendenza con l’oggetto della decisione non  sono rare nel diritto amministrativo e che ambito privilegiato di queste possibili ipotesi è quello degli interessi collettivi, quando assurgono ad interessi giuridicamente tutelati e sono collocati dalla legge in capo ad Enti esponenziali, normalmente associativi, legittimati all’impugnazione dei provvedimenti lesivi.

In questo caso, il giudicato che si forma per l’Ente esponenziale si riflette sulle situazioni dipendenti dei singoli associati, per il carattere pregiudiziale della situazione che fa capo al primo rispetto a quelle facenti capo ai secondi. Di conseguenza, se questa sentenza, è affetta da inerzia difensiva dell’Ente per dolo o collusione, l’associato potrà agire mediante la c.d. opposizione di terzo revocatoria[[9]].

 

La dottrina che ammette l’esperibilità dell’opposizione di terzo revocatoria nel processo amministrativo fa leva sul dato che le proposte di riforma fanno riferimento all’istituto dell’opposizione di terzo tout court, senza escludere espressamente l’opposizione revocatoria.

 

Ad avviso di chi scrive le opinioni di tale parte della dottrina, se pur lodevoli sul piano delle proposte di riforma, non possono, tuttavia, essere accettate in quanto sarebbero in contrasto con il diritto positivo vigente: la Corte costituzionale ha, infatti, introdotto la sola opposizione di terzo ordinaria.

Anzi, bisogna rilevare che le stesse introdurrebbero nuovamente, in tema di opposizione di terzo, la configurabilità di quella lacuna normativa non colmabile in via interpretativa: così come è avvenuto per l’opposizione di terzo ordinaria, non è possibile ammettere l’esperibilità dell’opposizione di terzo revocatoria in via “pretoria” stante il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione.

 

Ci si augura che in un futuro non molto lontano intervenga il legislatore o che venga sollevata questione di legittimità costituzionale riguardo agli articoli della legge T.A.R. che non prevedono l’opposizione di terzo revocatoria tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo.


 


[[1]]Corte cost., 17 maggio 1995, n. 177, in Cons. St., 1995, II, 868 e in Foro Amm., 1995, 1815.

[[2]]L’art. 404, I comma, cod. proc. civ., stabilisce che: “Un terzo può fare opposizione contro una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.

[[3]]L’art. 404, II comma, cod. proc. civ., stabilisce che: “Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto del dolo o collusione a loro danno”.

[[4]]Cons. St., sez. VI, 29 aprile 1994, n. 615, Foro Amm.,1994, 834.

[[5]]L’ordinanza del Cons. St. del 29 aprile 1994, n. 615 ha prospettato l’incostituzionalità del solo art. 36 legge T.A.R., che disciplina i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, proprio perché la mancata previsione dell’opposizione di terzo ordinaria tra gli stessi viola gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

[[6]]LASCHENA G., L’opposizione di terzo nel processo amministrativo, in Enti pubblici, 1997, 411.

[[7]]TUCCARI F. F., Riflessioni in tema di opposizione di terzo nel processo amministrativo, in Dir. Proc. Amm., 1995, 364.

[[8]]MASUCCI A., Opposizione di terzo (Dir. proc. amm.), in Enc. Giur. Trec., XXI, 1997, 7.

[[9]]CECCHELLA C., L’opposizione di terzo nella giustizia amministrativa, in Giur. It., 1995, I, 510.