AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

Tutela penale dell'ambiente: una breve introduzione ad un problema irrisolto.

 

Leo Stilo



La diffusa consapevolezza della limitatezza e dell'estrema fragilità delle risorse naturali, un tempo ritenute illimitate, ha messo in chiara evidenza l'esigenza di una maggiore e più incisiva tutela dell'ambiente. L'interesse verso la c.d."questione ambientale" ha subito, anche grazie alle iniziative di numerosi movimenti ambientalisti, un forte impulso che ha creato dei movimenti d'opinione pubblica non più contenibili e che necessitano di una risposta il più possibile concreta ed immediata non solo a livello nazionale, ma anche e principalmente internazionale.


Lo strumento amministrativo, infatti, non appare più idoneo a soddisfare il bisogno di tutela proveniente dalla predetta consapevolezza, tanto da richiedere l'intervento dello strumento ultimo dell'ordinamento giuridico, sua extrema ratio: il diritto penale. Se fino a qualche anno addietro la tutela "penalistica" era diretta a tutelare l'ambiente solo nei limiti in cui l'alterazione o la manipolazione di quest'ultimo poteva direttamente essere ricondotta ad una situazione di danno o di pericolo per l'uomo (si pensi, ad esempio, al delitto di avvelenamento di acque 1), oggi, invece, si avverte l'emersione di una nuova sensibilità verso un bene che appare sempre meno strumentale e sempre più concreto nella sua tragica fragilità.


" Si è diffusa la preoccupazione che mentre nei precedenti periodi storici l'azione distruttiva dell'uomo era sempre compensata, se non altro a livello globale, da quella creativa della natura, oggi questo equilibrio si è rotto e risalta l'elemento negativo: le forze distruttive prevalgono su quelle costruttive. Così che l'uomo comincia ad attingere non più alla rendita del pianeta ma al suo capitale 2" .
Naturalmente, uno dei primi problemi da affrontare sarà quello di verificare se per il legislatore penale il termine "ambiente" ha o meno un significato univoco oppure se, di volta in volta, è utilizzato per indicare realtà sempre diverse che hanno in comune solo la riconduzione astratta ad un concetto sempre più onnicomprensivo di "ambiente".
In questo scritto introduttivo tale termine è utilizzato nella sua accezione più ampia:"complesso delle condizioni esterne all'organismo e in cui si svolge la vita vegetale e animale 3" e con "lo spazio circostante considerato con tutte o con la maggior parte delle sue caratteristiche".
Perché il diritto penale si deve occupare-preoccupare dell'ambiente 4?
Il diritto penale è visto da alcune culture orientali come uno strumento primitivo di controllo e minaccia che con il sistema del "bastone e della carota" riesce a sedare le pulsioni, più primitive dell'animale-uomo. Questa visione si sofferma, però, ad analizzare solo la superficie del fenomeno senza scendere in profondità nelle ragioni più intime e naturali dell'esistenza del diritto. Senza una serie di regole fisse nel tempo e valide per tutti, non possono nascere rapporti se non quelli effimeri basati sulla contingente ed egoistica situazione casuale. Il diritto penale entra in causa tutelando e difendendo i beni che la società ha elevato a suoi interessi primari, perché fondamentali e fragili al punto da richiedere un impegno particolare da parte di tutti i consociati. Le offese da lungo tempo perpetrate all'ambiente - all'ecosistema "Terra"- hanno raggiunto una dimensione ed una gravità tali da richiedere l'impegno di tutti e l'utilizzo degli strumenti più incisivi che l'ordinamento giuridico ha a sua disposizione.


Se all'origine della sua storia, le modifiche che l'uomo è riuscito ad apportare all'ambiente erano strettamente confinate nella zona circostante alla sua sfera di attività quotidiana, andando avanti nei secoli il suo "potere inquinante" e il suo impatto sull'ambiente ha raggiunto, gradualmente, un livello altissimo ed allarmante che si ripercuote oltre la propria sfera personale. Le predette alterazioni, infatti, hanno modificato sostanzialmente e irreparabilmente la natura tanto da fare ritenere irrecuperabile, se non nell'ordine di un numero elevato d'anni, un equilibrio che in modo incisivo e irreparabile è stato alterato.


L'offesa a questo bene, ancora da perimetrare nelle sue numerose sfaccettature e nella sua dimensione illecita, rappresenta sempre più uno stimolo diretto a far scattare l'impianto difensivo posto a tutela del contratto sociale. Il reato perpetrato contro l'ambiente viene avvertito come doppiamente offensivo: in modo diretto si concretizza nella lesione o messa in pericolo del bene degno di tutela specifica; in modo mediato, ma non per questo meno intenso e fecondo di conseguenze, colpisce la generalità dei consociati. Tutti ci sentiamo lesi, offesi, da un delitto perpetrato ai danni della natura che ci circonda e in cui viviamo e svolgiamo la nostra esistenza. La ragione principale di questo comune sentire si ritrova, probabilmente, nel sentimento di appartenenza ad un sistema di relazioni biologiche che ci accomuna agli altri esseri viventi: tutti comparse contingenti in uno scenario naturale da preservare per le future generazioni. Questa affermazione è resa palese dall'atteggiamento che ognuno ha, ad esempio, nel momento in cui viene a conoscenza della notizia di un crimine da inquinamento: l'immedesimazione nello scenario naturale deturpato in modo irrazionale e senza una specifica ragione è immediata e spontanea, anche solo per cercare di comprendere il motivo di un così grave danno i cui effetti, con molta probabilità, sono destinati a durare nel tempo. E' questo comune sentire ad indicare la necessità di un immediato intervento teso ad impedire, o almeno arginare, la possibilità che una nuova offesa venga nuovamente ed impunemente perpetrata. Tutti noi abbiamo compreso di essere parte rilevante di una complessa e delicata catena biologica e che un qualsiasi danno prodotto ad un elemento della stessa si ripercuote, prima o dopo, sull'intero ecosistema determinando gravi e terribili conseguenze. Per questo motivo non si può accettare l'idea di un diritto penale semplicemente diretto a sanzionare violazioni di norme appartenenti ad altre branche del diritto 5. Non è il diritto a creare le situazioni penalmente offensive, il reato, ma è la stessa realtà offensiva, nel suo roccioso rappresentarsi, ad esigere la tutela penale. Anche se ad una prima lettura le fattispecie penali sembrano semplicemente fornire un supporto di tipo sanzionatorio a norme poste in essere da altre branche del diritto, in realtà tutte mantengono una loro autonoma valenza ed una specifica individualità giuridica. Nel momento in cui dalla società proviene una richiesta concreta di tutela dell'ambiente contro determinate modalità d'offesa, non tutelabili in sede civile od amministrativa, il legislatore penale deve farsi carico di fotografare la realtà è fissare in singole e ben determinate fattispecie il comportamento da punire. Il fatto che il diritto penale non tuteli il bene "ambiente" nel suo complesso, come ad esempio è rinvenibile in sede civile con l'introduzione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale, è in piena sintonia con la ratio stessa di questa particolare branca del diritto e con i principi che ne informano l'essenza: strenue ed ultimo difensore dei beni ritenuti dalla società di maggiore importanza.


Questa rigidità e frammentarietà del sistema si rivela una forte e necessaria garanzia posta a tutela della libertà del singolo 6. Parlando di diritto penale, qualsiasi sia l'oggetto di interesse, deve essere tenuto presente l'immortale insegnamento di FRANZ VON LISZT : " Solo la pena necessaria è giusta. La pena è per noi un mezzo per raggiungere uno scopo. L'idea dello scopo postula però l'adattamento del mezzo al fine e la massima parsimonia nella sua applicazione. Questa esigenza ha particolare valore per quanto concerne la pena, essendo essa infatti un'arma a doppio taglio: tutela di beni giuridici attuata attraverso la lesione degli stessi. 7" .


Problematica, quindi, è la scelta che il legislatore compie nell'utilizzare lo strumento del diritto penale per sanzionare alcuni fatti e non altri. Questo particolare strumento ha un'altissima precisione nel colpire mali particolarmente gravi, percepiti dalla società come maligni e d'eccezionale virulenza, ma si rivela poco efficace per situazioni non ben definite e generalizzate. Non si può pretendere di prosciugare un oceano con una cannuccia di pochi millimetri di diametro, ma con lo stesso strumento, utilizzato da mani esperte, si può asportare un tumore particolarmente grave. Il fatto di reato è quindi la descrizione di un singolo e puntuale fatto offensivo che rappresenta normativamente una modalità d'aggressione 8 ad un bene giuridico 9 fondamentale per la coesistenza pacifica della società.


Nella quotidianità si avverte, ancor più di ieri, l'esigenza di poter affidare agli altri noi stessi e il futuro dei nostri figli, nella sicurezza che questi nello svolgere le proprie attività, private e/o professionali, osservino le regole che la società si è data in modo da non fare aumentare il rischio presente nel quotidiano vivere. Senza affidamento i rapporti interindividuali non hanno alcuna garanzia di un corretto svolgimento perché abbandonati alla disciplina di una legge, quella di natura, in cui il più forte, il più ricco, chi ha la tecnologia e le conoscenze tecniche più avanzate può abusare oltre il proprio fabbisogno delle limitate risorse naturali senza pagarne il conto e il tutto a discapito delle popolazioni più povere e meno avanzate dal punto di vista economico ed industriale. L'affidamento porta con sé la fiducia e la responsabilità, concetti sempre presenti, come collante in tutti i rapporti interpersonali. Si tratta della base del contratto sociale, linfa vitale di ogni ordinamento giuridico. Quando un individuo, o un gruppo di essi, non osserva le regole di convivenza rompe il patto stretto con la società, catapultandosi al di fuori delle barriere erette a tutela dei valori sociali e costituzionali. Tale soggetto è un traditore e come tale è visto dagli altri consociati che si erano fidati al punto da affidare nelle sue mani, come in quelle di ciascuno di loro, i beni più importanti (tra questi rientra in modo indiscutibile l'ambiente in cui l'uomo vive ed opera) dell'esistenza della società. L'elemento che porta ad avvertire come insopportabile ingiustizia un dato comportamento nasce dal fatto di considerare tale atto un "tradimento" della fiducia; quello che risulta insopportabile, specie in ambito di tutela ambientale, è la ferma decisione di un individuo di tradire gli altri e se stesso danneggiando, a volte irrimediabilmente, beni così importanti per la vita non solo dei "soci" di oggi, ma anche per quelli di domani. Questo discorso, che può apparire superfluo al fine di presentare il tema della ricerca, è in realtà fondamentale per porre le basi delle future riflessioni. Questa introduzione rappresenta, nell'intenzione dell'autore, la lente attraverso cui si esaminerà ed annoterà la realtà del diritto penale dell'ambiente.
L'intera ricerca avrà come scopo quello di soddisfare due curiosità: l'una di carattere normativo, tentare di comprendere e mettere in risalto, almeno nelle linee fondamentali, le relazioni che sono emerse tra il diritto dell'ambiente e il diritto penale; l'altra tesa alla ricerca, forse utilizzando qualcosa di diverso dalla fredda ricerca sistematico-positiva, di una base emotiva e razionale di cui le norme rappresenterebbero solo l'estrinsecazione positiva, avvertendo quasi per bisogno "naturale", l'esigenza di "appoggiare" il sistema normativo su qualcosa di più umano.


Il legislatore è solo il fabbro delle fattispecie penali perché è la società che infonde nell'opera inerte il soffio della vita alla luce dei propri valori.
 

 www.AmbienteDiritto.it

 

Note:

 

[1] Art. 439, “Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”, del Codice Penale:«Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e , nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.». Naturalmente, alla luce del fatto che nel nostro ordinamento giuridico non trova più spazio la pena di morte la distinzione indicata nel secondo comma non ha più alcuna rilevanza.   

[2] Margiotta, Manuale di tutela dell’ambiente, Milano, 2002, 7 e 8,

[3] Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, XII ed. min, 1994.

[4] Devoto oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1990.

[5] Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna ,ed. III,34:«Un orientamento teorico, risalente a Karl Binding, attribuisce al diritto penale una funzione secondaria o accessoria e sanzionatoria: e cioè la sua funzione specifica consisterebbe nel rafforzare colla propria sanzione i precetti e le sanzioni degli altri rami del diritto. Questa teoria è stata in Italia recepita dal Grispigni, il quale l’ha riformulata attribuendo al diritto penale un carattere ulteriormente sanzionatorio…omissis… La tesi del carattere sanzionatorio, o ulteriormente sanzionatorio, del diritto penale è oggi pressoché unanimemente respinta, nella parte in cui pretenderebbe di disconoscere l’indubbia autonimia funzionale e tecnica dello strumento penalistico.». 

[6] Mantovani,  Diritto penale, parte generale, ed.IV, 2001,XLIII:«Carattere del diritto penale necessario è la c.d. frammentarietà, nel senso che la sua sfera è più ristretta di quella non solo del moralmente riprovevole, ma anche dell’antiguridicità (es. irrilevanza penale, di regola, degli inadempimenti contrattuali); e che la tutela penale di certi beni è circoscritta a specifiche modalità di aggressione(es.delitti contro il patrimonio)».

[7] Franz von Liszt  Der Zweckgedank im Strafrecht ( Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge von Dr. Franz v. Liszt, Bd. I) J. Guttentag, Berlin, 1905. Il testo riportato nell’articolo è estratto dalla traduzione italiana dell’opera (La teoria dello scopo nel diritto penale)  curata da Alessandro Alberto Calvi, Milano, 1962, 46:

[8]Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Padova,1996 ,  76:«per questo il reato è come da tempo si afferma, un illecito modale, o di modalità di lesione»; Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte generale, op.cit., 36:«…l’illecito penale – a differenza ad es. dell’illecito civile aquiliano ( art. 2043 c.c.) – non abbraccia qualsiasi lesione del bene protetto, ma rimane circoscritto as pecifiche forme di aggressione tipizzate dalla fattispecie incriminatrice, per cui esso si caratterizza come illecito di modalità di lesione.».

[9] Sul reato come offesa di beni giuridici v.: Dolcini-Marinucci, Costituzione e Politica dei beni giuridici, RIDPP, 1994, 55 ss; Fiandaca, Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale, RIDPP, 1982, 48 ss.