Chissà quante volte sarà capitato di leggere articoli, o udire interventi piuttosto animati, in tema di tutela delle acque dall’inquinamento. Con particolare riferimento al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152[1], in effetti, si sono venute a creare delle vere e proprie compagini avversarie; contrapposte, l’una di fronte all’altra, al seguito del proprio baluardo saldamente sorretto, con su scritto il significato “autentico” – ma “di parte” – da fornire alle due scadenze fissate nelle righe dell’undicesimo comma dell’art. 62 (Norme transitorie e finali) del predetto decreto legislativo:
…11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste c presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45….
La prima scadenza – quella dei tre anni (il 13 giugno 2002) – ha visto discutere fra di loro i sostenitori dell’esistenza dello scarico idrico (già in essere all’entrata in vigore del decreto) da intendersi in senso “materiale”; in netta contrapposizione a quelli che, viceversa, ne peroravano la cosiddetta esistenza “giuridica” (quindi lo scarico autorizzato). Sulla seconda scadenza (quella del 13 giugno 2003) non staremo a ripeterci ancora una volta, avendo già consumato circa 6 pagine[2] per disquisire su quanto stabilito con il terzo periodo di tale undicesimo comma; meravigliandosi, osservando, sottolineando, ed evidenziando tutta una serie di particolarità che, oggi come oggi, sono divenute del tutto inutili e possono tranquillamente essere gettate alle ortiche.
La ragione di tale affermazione è dovuta al fatto che, con la stagione estiva, si è verificato un vero e proprio colpo di scena; anzi… un colpo di spugna (astrattamente “rinfrescante” dopo gli abbacinamenti da calura estiva). Tutte le questioni e le dispute anzidette – per il momento – si sono risolte senza vincitori né vinti fra le compagini avversarie; lasciando sul campo un’unica grande “sconfitta”: «la certezza del diritto», accompagnata necessariamente – nel caso di specie – dalla qualità delle nostre “tanto amate” chiare, fresche e dolci acque.
Ci riferiamo al fatto che, nei primi giorni di agosto – quando già il nostro Bel Paese aveva iniziato a chiudere i battenti – sulla G.U. (n. 178 del 2-8-2003) è stata pubblicata la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del DL 24 giugno 2003, n. 147 (già pubblicato in G.U. n. 145 del 25 giugno 2003), recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».
Leggendone il Testo coordinato – fra le varie altre cose – risulta che, al proprio art. 10-bis (rubricato: Adeguamento degli scarichi esistenti), sia stata prevista una proroga alquanto significativa: « I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Se si considera che la legge in questione, per espressa previsione del legislatore, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta (quindi il 3 agosto 2003), ciò significa che fino al 3 agosto 2004, di fatto, il decreto legislativo 152/99 continuerà a rimanere “pienamente” operativo solo per i nuovi scarichi, ma non per quelli esistenti, se non in maniera marginale.
La cosa buffa è che nel testo del D.L., pubblicato sulla gazzetta del 25 giugno 2003, non esisteva alcun art. 10 bis; né tantomeno un qualche accenno a modifiche di termini concernenti norme vigenti in materia ambientale. Tutti gli occhi, all’epoca, erano puntati sulle locazioni, sull’ autotrasporto di merci per conto terzi, su quanto previsto al proprio art. 4 concernente «Norme per la sicurezza degli impianti» (rilevante ai fini dell’entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), ecc. ecc. L’unica preoccupazione (tanto per fare una battuta) poteva essere quella di doversi proteggere da un eventuale “febbrone da cavalli” (art. 8: disposizioni sull’UNIRE; Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine).
Con la legge di conversione, però, sono arrivati i “bis”, i “ter”, i “quater”, e chi più ne ha ne metta. Fra questi è “comparso” dal nulla anche il citato articolo 10-bis; inserito a pagina 15 della G.U. del 2 agosto 2003.
Tenendo presente che dalla consultazione on-line della Gazzetta Ufficiale non si ottiene alcuna indicazione delle “modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 24 giugno 2003, n. 147” (riportata solo sulla versione cartacea), e dovendo pertanto andare a leggerne il testo coordinato (che non è poco!!), non è affatto da escludere che tale “novità” possa essere passata inosservata.
Beh! Poco male (qualcuno potrebbe dire)! In fondo non è mica crollato il mondo! Si tratta semplicemente una proroga di quasi 26 mesi al termine previsto per l’adeguamento alla nuova disciplina del D.Lgs. 152/99 – da parte dei titolari degli scarichi esistenti – ed un’altra di soli 13-14 mesi, all’altro termine, previsto per la richiesta di autorizzazione in conformità alla normativa dettata con il citato decreto. Poteva sicuramente andare peggio!
Tutto sommato, alla resa dei conti, è stato sicuramente «un bene» per tutti che la legge di conversione ed il suo testo coordinato siano stati pubblicati nel mese di agosto, perché almeno, com’è noto, occhio non vede….cuore non duole.
(**) Dottore in giurisprudenza
Consulente legale ambientale
membro A.N.E.A. n° 335
silvanodiros@email.it – silvanodiros@yahoo.it
[1] «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»
[2] Di Rosa Silvano, Abbacinamento per il quarto genetliaco del “decreto acque” : il D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, finalmente compie 4 anni!!; nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «Menù principale»); nel sito www.altalex.it (nella sezione articoli & riviste dal 17 giugno 2003); nel sito www.ambientediritto.it (nella sezione dottrina); nel sito www.provincia.fi.it/sportellounico; in pubblicazione su «L’Amministrazione Italiana», anno 2003;