Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione penale, Sezione I, 17 dicembree 1998, n. 13278
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:Dott. FAZZIOLI EDOARDO
Presidente1.Dott. MABELLINI ANNA
Consigliere2.Dott. GIORDANO UMBERTO
" 3.Dott. GIRONI EMILIO
" rel. est.4.Dott. VANCHERI ANGELO
"ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) <M. G.> n. il 30.06.1929 avverso la sentenza del 07.11.1997PRETORE di VITTORIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorsoudita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere GIRONIEMILIO Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Di Zenzoche ha concluso per rigetto Udito, la parte civile e i difensori.
Fatto-Diritto
<M. G.>, dichiarato con la sentenza in epigrafe colpevole del reato di cui all'art. 674 c.p., così qualificata l'immissione di idrocarburi nelle acque del fiume Ippari, originariamente rubricata come violazione dell'art. 635, 2 co, n. 3 c.p. e dell'art. 21, commi 1 e 3, l. n. 319-1976, ha proposto ricorso denunciando:
- violazione dell'art 162 bis c.p., per essere il titolo del reato, secondo la primitiva contestazione preclusivo della domanda di ablazione, stato modificato solo con la pronuncia della sentenza, allorché l'imputato non era più in termine per proporre la predetta istanza, il che dovrebbe essergli, pertanto, consentito nel giudizio di cassazione ed anteriormente al medesimo;
- violazione dell'art. 674 c.p., la cui previsione astratta sarebbe inconfigurabile nella specie per difetto di danno alle persone nonché di una condotta "attiva" di "lancio o versamento" di cose e della "transitabilità" del corso d'acqua in questione, oltreché per l'esclusiva applicabilità della legge n. 319-1976 a tutte le ipotesi di inquinamento idrico, ex art. 26 della legge medesima.
Il primo motivo è infondato, avendo questa corte già reiteratamente affermato che non può dolersi dell'impossibilità di addivenire ad ablazione, in caso di derubricazione in reato ablabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, l'imputato che non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'ablazione (Cass. 19.4.1985, Bertone, Foro it., Rep. 1986, voce Ablazione, n. 10; 18.12.1984, Meloni, ibid., n. 11 e 10.7.1981, Villa, id., Rep. 1982, voce cit. , n. 10).
Quanto al secondo motivo, esclusa l'inapplicabilità della norma incriminatrice in esame in ipotesi di inquinamento idrico a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 319-1976 (avendo, all'opposto, questa corte ritenuta la possibilità di concorso della previsione dell'art. 674 cod. pen. con le previsioni della c.d. "legge Merli": v. sent. 22.9.1995, Coppa, Ced Cass. rv. 202.545; 6.10.1989, Bimonte, Foro it., Rep. 1990, voce Incolumità pubblica n. 29 e 6.10.1982, Matraduri, id., Rep. 1983, voce cit., n. 25), fondato è, invece, il rilievo circa la necessità del requisito dell'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, affermata dalle sentenze da ultimo indicate e costituente elemento essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica in esame.
Avendo, nella specie, il giudice "a quo" omesso ogni benché minimo riferimento alla natura del corso d'acqua in questione ed alla sua frequentazione o frequentabilità da parte di persone e, quindi, all'attitudine della condotta incriminata a recare molestia ad altri, la sentenza va annullata per nuovo giudizio sul punto da parte del competente giudice di merito.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Pretore di Ragusa.
Roma, 10.11.1998
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 17 DIC. 1998
1) Procedure e varie - Inquinamento - Derubricazione in reato ablabile - Proposizione fuori termine - Causa estintiva - Esclusione. In caso di derubricazione in reato ablabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, non può dolersi dell'impossibilità di addivenire ad ablazione, l'imputato che non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'ablazione (Cass. 19.4.1985, Bertone, Foro it., Rep. 1986, voce Ablazione, n. 10; 18.12.1984, Meloni, ibid., n. 11 e 10.7.1981, Villa, id., Rep. 1982, voce cit. , n. 10). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione I, 17 dicembre 1998 (10.11.1998), n. 13278
2) Inquinamento - Concorso tra norme speciali in materia ambientale e l'art. 674 c.p. - Sussiste - Inquinamento idrico - L. n. 319/1976c.d. "legge Merli"- Attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone - Necessità. E' esclusa l'inapplicabilità della norma incriminatrice prevista dall'art. 674 c.p. in ipotesi di inquinamento idrico a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 319-1976 (avendo, all'opposto, questa corte ritenuta la possibilità di concorso della previsione dell'art. 674 cod. pen. con le previsioni della c.d. "legge Merli": Cass. v. sent. 22.9.1995, Coppa, Ced Cass. rv. 202.545; 6.10.1989, Bimonte). E', tuttavia, fondato il rilievo circa la necessità del requisito dell'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica.CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione I, 17 dicembre 1998 (10.11.1998), n. 13278
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