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 Massime della sentenza

  

 

Consiglio di Stato , Sez. IV, 21 luglio 2000, n. 4076.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE


sul ricorso iscritto al NRG 1223\84, proposto da Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, della Giunta regionale rappresentato e difeso dagli avvocati Evandro De Petris e Matteo Pagnes ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Gigli in Roma, via Pisanelli n. 4;
contro
P. E. e P. G., non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 237 dell'11 aprile 1983.
Visto il ricorso in appello;
vista la decisione interlocutoria 6 marzo 1990, n. 161;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 30 maggio 2000 la relazione del consigliere Vito Poli;
nessuno è comparso per le parti;
ritenuto e considerato quanto segue:

 

Fatto


Con ricorso notificato il 22 marzo 1984, la Regione Veneto proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 237 dell'11 aprile 1983, mediante la quale - su istanza dei signori E. P. e G. L. P. - veniva annullata la deliberazione della Giunta della medesima Regione 13 dicembre 1977, n. prot. 15284, oggetto n. 5796 recante l'approvazione con modifiche del piano regolatore generale adottato dal Comune di Monteforte d'Alpone con delibera del Consiglio comunale 1 giugno 1976, n. 45.
Le modifiche consistevano, tra l'altro, nello stralcio di insediamento produttivo della zona agricola.
Non si costituivano i signori P..
Con decisione interlocutoria 6 marzo 1990, n. 161 veniva disposta acquisizione documentale.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 30 maggio 2000.


Diritto


1. L'appello è fondato.


2. Oggetto del presente giudizio è l'approvazione con modifiche d'ufficio, da parte della Regione Veneto, del piano regolatore generale del Comune di Monteforte d'Alpone (Verona).


Il giudice di prime cure ha disposto l'annullamento parziale dell'atto impugnato ritenendo fondate e assorbenti le censure di difetto di motivazione e di violazione dell'articolo 10 l. 17 agosto 1942, n. 1150 per avere la Regione Veneto introdotto alcune modificazioni nel piano regolatore in itinere senza una adeguata ostensione delle ragioni della scelta, avuto riferimento alle controdeduzioni del Comune, e al di fuori dei casi tassativamente previsti dal su menzionato articolo.


Gli appellati, non si sono costituiti in giudizio, sicché non possono essere rimesse in discussione le ulteriori doglianze articolate in primo grado, espressamente disattese dall'impugnata sentenza.


Il thema decidendum risulta così limitato all'indagine sulla esatta natura giuridica e sui limiti del potere regionale di approvazione con modifiche dei piani regolatori generali adottati dai comuni.


3. L'art. 10 comma 2, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 l. 6 agosto 1967, n. 765, prevede e disciplina le possibilità di modifica del piano regolatore da parte della regione nella fase di approvazione dello stesso.


Le modifiche sono dei seguenti tipi: a) obbligatorie, in quanto riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici;.


l'adozione di standards urbanistici minimi; b) concordate, ossia conseguenti all'accoglimento di osservazioni al piano regolatore, accettata dal comune; c) facoltative in quanto consistenti in innovazioni non sostanziali, tali cioè da non mutare le caratteristiche essenziali del piano ed i suoi criteri di impostazione (in termini, ex plurimis e da ultimo, sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; id., 24 dicembre 1999, n. 1943; id., 13 marzo 1998, n. 431; id., 20 febbraio 1998, n. 301; id., 27 marzo 1995, n. 206; id., 14 novembre 1994, n. 901; sez. II, 30 maggio 1990, n. 672).


Le modificazioni apportate dalla Regione Veneto, nel caso che occupa, appartengono al primo tipo. Ciò implica alcune conseguenze precise in ordine al contenuto della motivazione in concreto esigibile, specie in considerazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, la dove esclude dall'obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale. Coerentemente si è affermato che, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso (cfr. sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25 febbraio 1988, n. 99).


Premesso in via generale, che in sede di approvazione dello strumento urbanistico, la Regione è tenuta ad indicare le ragioni (di larga massima, per quanto sopra detto) delle modificazioni d'ufficio di una scelta urbanistica effettuata dal comune, in quanto altrimenti verrebbe menomata l'autonomia dello stesso comune, al quale in definitiva competono le determinazioni sulle modalità di utilizzo del territorio (cfr. sez. IV, 3 agosto 1998, n. 1126), la sezione osserva che tale obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda del tipo di modificazione d'ufficio apportata dall'amministrazione regionale.


La modifica destinata a tutelare il paesaggio o l'ambiente in genere, anche quando si risolve nell'imprimere ad un'area il connotato di zona agricola, non richiede una diffusa analisi argomentativa, specie se, come verificatosi nel caso in esame, la regione si limita a ripristinare la preesistente classificazione di zona agricola espungendo la destinazione complementare ad insediamenti produttivi, introdotta dal comune in sede di adozione del nuovo strumento urbanistico generale.


Invero, il limite delle innovazioni sostanziali, fissato alle modifiche d'ufficio in sede di approvazione del piano dall'art. 10, l. n. 1150 citata, non riguarda le modifiche attinenti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, che pertanto possono anche mutare le caratteristiche essenziali e i criteri di impostazione del piano (cfr. sez. IV, n. 245 del 2000 citata; n. 1943 del 1999 citata; n. 431 del 1998 citata; sez. IV, 15 luglio 1986, n. 522).


Che la zona agricola possieda anche una valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano, è principio espresso dalla giurisprudenza di questo Consiglio ormai da alcuni lustri (cfr. sez. IV, 8 marzo 2000, n. 2639; n. 245 del 2000 citata; n. 1943 del 1999 citata; n. 431 del 1998 citata; sez. IV, 1 ottobre 1997, n. 1059 sez. IV, 28 settembre 1993, n. 968; sez. IV, 1 giugno 1993, 581; sez. V, 19 settembre 1991, n. 1168; sez. IV, 11 giugno 1990, n. 464, sez. IV, 17 gennaio 1989, n. 5).


Inoltre, la sussistenza di specifiche competenze dello stato (ora delegate alle Regioni) in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di queste ultime sia un obbiettivo primario anche per la pianificazione urbanistica. Pertanto, in sede di approvazione di un piano regolatore, l'amministrazione a ciò competente può introdurre vincoli diretti alla protezione del paesaggio, ancorché non siano stati adottati i provvedimenti di cui alla l. 29 giugno 1939, n. 1497 ed anche in maniera caso più restrittiva di quelli previsti da questi ultimi, se emanati.


Nella specie, come risulta da pag. 7 della sentenza impugnata, sulle aree degli originari ricorrenti gravava un vincolo paesaggistico ex lege n. 1497 del 1939.


Giova, infine, rilevare che le ragioni di tutela dell'ambiente - apparentemente alle colline di produzione del vino Soave - sono state indicate in modo adeguato nella relazione della Commissione tecnica regionale in data 26 maggio 1977, posta a base della impugnata delibera 13 dicembre 1977, n. 15284.


Non sussiste, pertanto, nemmeno la carenza di motivazione rilevata dal T.A.R.


4. In conclusione l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata, ma, ravvisando giusti motivi, il collegio compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.


P.Q.M


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2000, con la partecipazione di:
Walter Catallozzi - Presidente
Domenico La Medica - Consigliere
Costantino Salvatore - Consigliere
Anselmo Di Napoli - Consigliere
Vito Poli - Consigliere, relatore ed estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 LUG. 2000.

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica - P.R.G. - zona agricola - valenza conservativa dei valori naturalistici - funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano - giurisprudenza. La zona agricola possieda anche una valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 luglio 2000, sentenza n. 4076

 

2) Approvazione dello strumento urbanistico generale - modifiche “obbligatorie” - obbligo della motivazione in concreto - autonomia del comune - modificazione d'ufficio. In sede di approvazione dello strumento urbanistico, la Regione è tenuta ad indicare le ragioni (di larga massima) delle modificazioni d'ufficio di una scelta urbanistica effettuata dal comune, in quanto altrimenti verrebbe menomata l'autonomia dello stesso comune, al quale in definitiva competono le determinazioni sulle modalità di utilizzo del territorio (cfr. sez. IV, 3 agosto 1998, n. 1126), la sezione osserva che tale obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda del tipo di modificazione d'ufficio apportata dall'amministrazione regionale. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 luglio 2000, sentenza n. 4076

 

3) PRG - le possibilità di modifica del piano regolatore da parte della regione nella fase di approvazione - tipi di modifiche: a) obbligatorie, b) concordate, c) facoltative - definizioni. L'art. 10 comma 2, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 l. 6 agosto 1967, n. 765, prevede e disciplina le possibilità di modifica del piano regolatore da parte della regione nella fase di approvazione dello stesso. Le modifiche sono dei seguenti tipi: a) obbligatorie, in quanto riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici; l'adozione di standards urbanistici minimi; b) concordate, ossia conseguenti all'accoglimento di osservazioni al piano regolatore, accettata dal comune; c) facoltative in quanto consistenti in innovazioni non sostanziali, tali cioè da non mutare le caratteristiche essenziali del piano ed i suoi criteri di impostazione. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 luglio 2000, sentenza n. 4076

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