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ambientale Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), promosso con ordinanza emessa il
22 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui
ricorsi riuniti proposti dal Comune di Baunei e altri contro il Ministero
dell’ambiente e altri, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto
l’atto di costituzione del Comune di Baunei e altri nonché l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky;
uditi
l’avvocato Gianluigi Falchi per il Comune di Baunei e altri e l’avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha
sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2000, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), in relazione agli artt. 5 e 128 della Costituzione;
che la questione è sorta nel corso di un giudizio
sui ricorsi – proposti dai Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa Grande
Strisaili, Seulo e Gairo contro il Ministero dell’ambiente, la Regione
Sardegna, la Provincia di Nuoro, il Comitato istituzionale di coordinamento per
il Parco del golfo di Orosei e del Gennargentu e nei confronti dei comuni i cui
territori sono parzialmente inclusi nella perimetrazione del Parco, del Comune
di Talana e delle comunità montane del Nuorese, della Barbagia Mandrolisai,
dell’Ogliastra, del Sarcidano Barbagia di Seulo – per l’annullamento del d.P.R.
30 marzo 1998 (Istituzione dell’Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del
Gennargentu), delle intese di programma tra il Ministero dell’ambiente e la
Regione Sardegna stipulate il 29 dicembre 1995 e il 19 febbraio 1998 e delle
determinazioni assunte dal Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco
del golfo di Orosei e del Gennargentu;
che – premette il giudice a quo – il citato d.P.R. del 30 marzo 1998 ha istituito l’Ente
parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu in attuazione dell’art.
34 della legge n. 394 del 1991, disponendo l’applicazione, a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, di misure di
salvaguardia, indicate nell’allegato A del medesimo decreto;
che il
rimettente, dopo aver illustrato i contenuti delle intese tra il Ministero
dell’ambiente e la Regione Sardegna che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della
legge quadro, hanno preceduto l’istituzione del Parco, espone i motivi di
ricorso dei comuni, che lamentano il mancato coinvolgimento degli enti locali
nel procedimento di individuazione e delimitazione del territorio del Parco
stesso;
che il
rimettente ritiene pregiudiziale, ai fini della decisione del giudizio a quo, la soluzione della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 394 del 1991 nella parte
in cui, ai fini dell’istituzione del Parco nazionale del golfo di Orosei e del
Gennargentu, prevede la stipula di intese tra lo Stato e la Regione, limitando
il coinvolgimento dei comuni interessati all’espressione di un parere non
vincolante, relativo soltanto alle misure di salvaguardia e non anche alla
delimitazione territoriale del Parco, in quanto la sfera di autonomia assegnata
ai comuni dagli artt. 5 e 128 della Costituzione sarebbe – ad avviso del TAR –
violata dalla disposizione impugnata «nella parte in cui non impone specifiche
modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine
alla delimitazione del parco [...] al fine di garantirne una piena e completa
audizione, finalizzata ad una espressione di adesione, durante la fase
endoprocedimentale dell’istituzione del parco e prima della sua concreta
individuazione»;
che nel
giudizio così promosso si sono costituiti i Comuni di Baunei, Orgosolo e Seulo,
depositando un’ampia memoria nella quale si ripercorrono le vicende relative
all’istituzione del Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, si
rilevano le numerose divergenze tra quanto stabilito in una prima intesa del
1992 e i successivi atti del procedimento di istituzione e si propone
un’accurata ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza
costituzionale in materia di tutela delle aree di interesse naturalistico;
che, secondo la difesa di parte, nel caso di
specie il meccanismo – previsto dall’art. 34 – dell’intesa Stato-Regione non
rappresenterebbe una sufficiente garanzia del rispetto del principio di leale
cooperazione, mentre la diretta partecipazione degli enti locali a tale
procedimento sarebbe imposta, oltre che dal «“pluralismo istituzionale”
riferibile all’art. 9 della Costituzione», dal «disegno delle autonomie
tracciato dagli artt. 5 e 128 della Costituzione», dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale e dal principio di sussidiarietà, dal quale dovrebbe
ricavarsi il riconoscimento per gli enti locali di «un ruolo attivo anche in
sede di delimitazione provvisoria, adozione delle misure di salvaguardia,
istituzione del Parco [...], precisa configurazione dei confini, preposizione
dell’autorità pubblica di gestione», salvo il potere di intervento dello Stato
in caso di inerzia;
che è
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che la questione
sarebbe inammissibile sia in quanto l’ordinanza di rimessione è
insufficientemente motivata riguardo alla rilevanza sia perché essa è formulata
in modo indeterminato e perplesso, prospettando una pluralità di possibili
decisioni di accoglimento di natura additiva;
che l’interveniente
– rilevando che i comuni hanno effettivamente ed a più riprese partecipato al
procedimento istitutivo del Parco, esprimendo pareri sia attraverso i loro
sindaci che con delibere consiliari, dando luogo ad «una lunga e defatigante
serie di incontri e negoziati» nei quali avrebbero fatto valere
«micro-interessi particolari» nell’intento «di trarre qualche profitto sotto
forma di finanziamenti o di attuazione di opere pubbliche locali» – ritiene la
questione comunque infondata perché: a) nell’ipotesi in cui l’ordinanza
solleciti l’obbligo di acquisire pareri obbligatori ma non vincolanti, gli enti
interessati sono stati già sentiti più volte e hanno già fatto conoscere il
loro orientamento; b) qualora invece il rimettente «intenda la richiesta di parere
come subalterna implorazione di un “consenso”», ciò «in pratica impedirebbe
l’istituzione di ogni parco o – in alternativa – la renderebbe oltremodo
costosa»; c) l’invocazione dell’art. 128 della Costituzione quale parametro di
cui si assume la violazione «racchiude una palese petizione di principio»,
posto che tale disposizione rinvia, per la determinazione delle condizioni
dell’autonomia degli enti locali, alle leggi generali della Repubblica, e d)
l’art. 5 della Costituzione, nel riconoscere le esigenze dell’autonomia «non
impone di rendere qualsiasi entità autonoma unico arbitro di quanto può di
fatto interessarla, e in sintesi depositaria di una sorta di primordiale
sovranità»;
che in
prossimità dell’udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria
nella quale ribadisce la posizione assunta nell’atto di intervento, affermando
inoltre che l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non avrebbe
modificato il riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti
locali in materia di istituzione e gestione di parchi e riserve di interesse
nazionale.
Considerato che l’Avvocatura generale dello Stato
sostiene l’inammissibilità della questione sotto vari aspetti, in primo luogo,
in particolare, perché nel prospettare le censure il rimettente non avrebbe
adeguatamente motivato circa la rilevanza del dubbio di costituzionalità
rispetto alla definizione del giudizio innanzi a esso pendente;
che
inoltre, ad avviso dell’Avvocatura, la questione presenterebbe un profilo di
inammissibilità in quanto formulata in modo indeterminato e perplesso, perché
il giudice a quo, nel richiedere a
questa Corte una pronuncia additiva, ipotizzerebbe quattro possibili soluzioni,
tra loro alternative;
che,
successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è entrata in
vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione), che tra l’altro ha disposto, con l’art.
9, l’abrogazione dell’art. 128 della Costituzione;
che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ha da essere
messo in condizione - previa restituzione degli atti da parte di questa Corte –
di effettuare un nuovo esame, sotto
ogni profilo, dei termini della questione sollevata (v. ordinanze n. 416, n.
397 e n. 382 del 2001).
Per questi motivi
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
F.to:
Cesare
RUPERTO, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA