Sito giuridico ambientale Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V
(Conferma, con diversa
motivazione, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 aprile 1998 n. 249).
Pres.
Quaranta, Est. De Ioanna
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della provincia di Novara (Avv. Contaldi)
contro Comune di Arona (n.c.).
F A T T O
Con sentenza n. 249 del 1998, il TAR
Piemonte dichiarava non ricevibile il ricorso proposto dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Novara e dal sig. Da Vià Massimo,
contro il Comune di Arona, per l’annullamento del bando di gara per
l’affidamento di incarichi professionali di progettazione a tecnici esterni
all’amministrazione comunale.
In particolare veniva impugnata la sezione
E del bando relativa a parchi e giardini: si trattava dello studio, della
progettazione e della direzione dei lavori per la realizzazione di opere di
sistemazione del parco Leuthola, con creazione di percorso botanico, recupero
essenze arboree, rifacimento recinzione, posa di arredo urbano, sistemazione e
pavimentazione dei giardini di corso Repubblica, pavimentazione dei viali,
rifacimento delle aiuole e sistemazione del verde.
Il bando era aperto unicamente agli
ingegneri singoli od associati con periti, geometri, ecc…
Il ricorso impugnava il bando, con
riferimento specifico al gruppo di lavori indicati nella sezione E, in quanto
non veniva prevista la partecipazione autonoma alla gara di professionisti
diversi, laureati o meno, ed in particolare dei dottori Agronomi.
L’Ordine dei Dottori Agronomi ricorreva al
TAR deducendo:
- violazione di legge, con particolare
riferimento all’art.2 della legge 7 gennaio 1976, sull’ordinamento
professionale dei Dottori Agronomi e Forestali;
- violazione di legge, con particolare
riferimento ai principi generali sulla massima partecipazione alle gare
pubbliche e sulla concorrenza tra imprese. Eccesso di potere per manifesta illogicità
ed irragionevolezza.
Il TAR giudicava il ricorso tardivo e lo
dichiarava irricevibile. Infatti, il 10 novembre 1997, l’Ordine con una nota
diretta al Comune di Arona metteva in evidenza la ritenuta illegittimità del
bando, con il chè dimostrando di essere, a quella data, perfettamente a
conoscenza del suo contenuto, nei profili ritenuti lesivi degli interessi di
cui l’Ordine si riteneva portatore.
Facendo decorrere il termine decadenziale
per la proposizione del ricorso dal 10 novembre 1997 e considerando che in
materia di incarichi di progettazione i termini sono ridotti alla metà, il
ricorso doveva essere presentato entro il 10 dicembre 1997, 30 giorni dopo
l’invio dell’esposto sopra richiamato: il ricorso risulta proposto il 31
dicembre 1997, da qui dunque la ritenuta tardività e la pronuncia di
irricevibilità del giudice di primo grado.
Nell’udienza del 15 maggio 2001 il ricorso
è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello va respinto, ma in ragione del
merito della questione e non invece per l’asserita tardività del ricorso di
primo grado. Infatti, in giudice di primo grado non ha considerato che il bando
impugnato, pubblicato inizialmente il 7 novembre 1997, è stato nuovamente
pubblicato il 4 dicembre 1997, sulla base di un riesame novativo della clausole
inizialmente previste, anche, è da presumere, per tener conto delle
osservazioni pervenute, tra cui quella dell’Ordine dei Dottori Agronomi, in
data 10 novembre 1997.
Infatti, nel nuovo bando si legge che:
"Il presente avviso ha valore novativo e generale. Il comune, pertanto,
non prenderà in considerazione segnalazioni pervenute a seguito di precedenti
avvisi, relativi a singole progettazioni. Il Comune inoltre non prenderà in
considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il termine indicato e con
modalità differenti da quelle prescritte nel presente avviso".
In questo caso quindi, il principio
dell’affidamento deve prevalere sul carattere effettivamente in larga misura
confermativo del novo bando di gara: infatti, è la stessa amministrazione che
dichiara di voler eliminare dal mondo del diritto il precedente bando,
chiedendo ai partecipanti alla gara di presentare le domande con riferimento,
nei tempi e nei contenuti, esclusivamente al nuovo bando. La dichiarazione
espressa del Comune è chiara ed univoca e non consente percorsi ricostruttivi
diversi che in definitiva violerebbero il ragionevole affidamento che i
soggetti giuridici privati devono poter fare sulle manifestazioni espresse di
volontà della Pubblica amministrazione.
Il ricorso quindi non è tardivo e non è
irricevibile e deve dunque essere esaminato nel merito.
L’appello deve essere respinto nel merito.
L’art.2 comma 1 della legge 7 gennaio
1976, n.3, come modificato dall’art.2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152,
indica, tra le competenze generali della professione in dottore in Agronomia
"la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico,
anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extra-urbani, nonché ai
giardini ed alle opere a verde in generale …"
In linea generali è quindi aderente alla
realtà giuridica sostenere che, sulla base del richiamato art.2, i dottori
Agronomi hanno titolo per partecipare a gare pubbliche per la progettazione di
aree a verde e parchi pubblici attrezzati.
In concreto tuttavia, questa previsione
normativa generale, deve essere coniugata con le concrete esigenze di
progettazione e direzione dei lavori della stazione appaltante, esigenze che possono
conformarsi in maniera tale da rendere ragionevole la previsione della presenza
di ingegneri e architetti, ai quali gli Agronomi possono affiancarsi, e ciò in
ragione delle specifiche esigenze e priorità che l’amministrazione intende
privilegiare.
È evidente che nel gruppo di
lavori E (punti 17 e 18), la componente tecnica riferibile ad attività
specifiche del contenuto professionale proprio dell’opera degli ingegneri e
degli architetti risulta presente in modo rilevante: si tratta di sistemare l’arredo
urbano e la pavimentazione di giardini e viali in un contesto di rilevante
pregio ambientale, nel centro del Comune di Arona.
È del tutto ragionevole e legittimo che il
Comune intenda garantirsi la perfetta riuscita estetica dell’intervento, che
tocca l’assetto urbanistico di una cittadina di ben note attrattive turistiche,
prevedendo l’intervento di ingegneri ed architetti, singoli od associati, anche
con altre figure professionali.
Si tratta di una scelta che risulta del
tutto legittima nell’ambito di discrezionalità affidato alla cura dell’Ente
territoriale, sia sotto il profilo urbanistico ambientale, sia sotto quello
della realizzazione di un contesto che esalti il richiamo turistico della
cittadina; si tratta di profili che l’Ente locale deve poter valutare e
graduare tenendo conto della tipologia delle opere da realizzare. In questa
prospettiva l’Ente locale ha immaginato interventi, strettamente connessi, che
riguardano opere in muratura e di regolazione delle acque (nel caso di specie
il progetto prevede anche la regolazione di acque bianche), nonché di opere a
verde, in un rapporto che, per la prevalenza delle prime, lo ha portato ad
escludere la partecipazione autonoma, singola od associata dei Dottori Agronomi
e Forestali: e ciò sulla base di un percorso valutativo che risulta ragionevole
nelle motivazioni e agevolmente ricostruibile nel bando di gara.
L’appello pertanto deve essere respinto.
Le spese sono nulle
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale, quinta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, in Camera di
Consiglio con l’intervento di:
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Paolo De Ioanna Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Paolo De Ioanna f.to Alfonso Quaranta
Depositata il 12 ottobre 2001.