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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V

 

Sentenza 12 ottobre 2001 n. 5395

 

(Conferma, con diversa motivazione, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 aprile 1998 n. 249).

 

 

Pres. Quaranta, Est. De Ioanna

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Novara (Avv. Contaldi)

contro Comune di Arona (n.c.).

 

F A T T O

 

Con sentenza n. 249 del 1998, il TAR Piemonte dichiarava non ricevibile il ricorso proposto dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Novara e dal sig. Da Vià Massimo, contro il Comune di Arona, per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento di incarichi professionali di progettazione a tecnici esterni all’amministrazione comunale.

In particolare veniva impugnata la sezione E del bando relativa a parchi e giardini: si trattava dello studio, della progettazione e della direzione dei lavori per la realizzazione di opere di sistemazione del parco Leuthola, con creazione di percorso botanico, recupero essenze arboree, rifacimento recinzione, posa di arredo urbano, sistemazione e pavimentazione dei giardini di corso Repubblica, pavimentazione dei viali, rifacimento delle aiuole e sistemazione del verde.

Il bando era aperto unicamente agli ingegneri singoli od associati con periti, geometri, ecc…

Il ricorso impugnava il bando, con riferimento specifico al gruppo di lavori indicati nella sezione E, in quanto non veniva prevista la partecipazione autonoma alla gara di professionisti diversi, laureati o meno, ed in particolare dei dottori Agronomi.

L’Ordine dei Dottori Agronomi ricorreva al TAR deducendo:

- violazione di legge, con particolare riferimento all’art.2 della legge 7 gennaio 1976, sull’ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e Forestali;

- violazione di legge, con particolare riferimento ai principi generali sulla massima partecipazione alle gare pubbliche e sulla concorrenza tra imprese. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Il TAR giudicava il ricorso tardivo e lo dichiarava irricevibile. Infatti, il 10 novembre 1997, l’Ordine con una nota diretta al Comune di Arona metteva in evidenza la ritenuta illegittimità del bando, con il chè dimostrando di essere, a quella data, perfettamente a conoscenza del suo contenuto, nei profili ritenuti lesivi degli interessi di cui l’Ordine si riteneva portatore.

Facendo decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso dal 10 novembre 1997 e considerando che in materia di incarichi di progettazione i termini sono ridotti alla metà, il ricorso doveva essere presentato entro il 10 dicembre 1997, 30 giorni dopo l’invio dell’esposto sopra richiamato: il ricorso risulta proposto il 31 dicembre 1997, da qui dunque la ritenuta tardività e la pronuncia di irricevibilità del giudice di primo grado.

Nell’udienza del 15 maggio 2001 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

L’appello va respinto, ma in ragione del merito della questione e non invece per l’asserita tardività del ricorso di primo grado. Infatti, in giudice di primo grado non ha considerato che il bando impugnato, pubblicato inizialmente il 7 novembre 1997, è stato nuovamente pubblicato il 4 dicembre 1997, sulla base di un riesame novativo della clausole inizialmente previste, anche, è da presumere, per tener conto delle osservazioni pervenute, tra cui quella dell’Ordine dei Dottori Agronomi, in data 10 novembre 1997.

Infatti, nel nuovo bando si legge che: "Il presente avviso ha valore novativo e generale. Il comune, pertanto, non prenderà in considerazione segnalazioni pervenute a seguito di precedenti avvisi, relativi a singole progettazioni. Il Comune inoltre non prenderà in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il termine indicato e con modalità differenti da quelle prescritte nel presente avviso".

In questo caso quindi, il principio dell’affidamento deve prevalere sul carattere effettivamente in larga misura confermativo del novo bando di gara: infatti, è la stessa amministrazione che dichiara di voler eliminare dal mondo del diritto il precedente bando, chiedendo ai partecipanti alla gara di presentare le domande con riferimento, nei tempi e nei contenuti, esclusivamente al nuovo bando. La dichiarazione espressa del Comune è chiara ed univoca e non consente percorsi ricostruttivi diversi che in definitiva violerebbero il ragionevole affidamento che i soggetti giuridici privati devono poter fare sulle manifestazioni espresse di volontà della Pubblica amministrazione.

Il ricorso quindi non è tardivo e non è irricevibile e deve dunque essere esaminato nel merito.

L’appello deve essere respinto nel merito.

L’art.2 comma 1 della legge 7 gennaio 1976, n.3, come modificato dall’art.2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, indica, tra le competenze generali della professione in dottore in Agronomia "la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extra-urbani, nonché ai giardini ed alle opere a verde in generale …"

In linea generali è quindi aderente alla realtà giuridica sostenere che, sulla base del richiamato art.2, i dottori Agronomi hanno titolo per partecipare a gare pubbliche per la progettazione di aree a verde e parchi pubblici attrezzati.

In concreto tuttavia, questa previsione normativa generale, deve essere coniugata con le concrete esigenze di progettazione e direzione dei lavori della stazione appaltante, esigenze che possono conformarsi in maniera tale da rendere ragionevole la previsione della presenza di ingegneri e architetti, ai quali gli Agronomi possono affiancarsi, e ciò in ragione delle specifiche esigenze e priorità che l’amministrazione intende privilegiare.

È evidente che nel gruppo di lavori E (punti 17 e 18), la componente tecnica riferibile ad attività specifiche del contenuto professionale proprio dell’opera degli ingegneri e degli architetti risulta presente in modo rilevante: si tratta di sistemare l’arredo urbano e la pavimentazione di giardini e viali in un contesto di rilevante pregio ambientale, nel centro del Comune di Arona.

È del tutto ragionevole e legittimo che il Comune intenda garantirsi la perfetta riuscita estetica dell’intervento, che tocca l’assetto urbanistico di una cittadina di ben note attrattive turistiche, prevedendo l’intervento di ingegneri ed architetti, singoli od associati, anche con altre figure professionali.

Si tratta di una scelta che risulta del tutto legittima nell’ambito di discrezionalità affidato alla cura dell’Ente territoriale, sia sotto il profilo urbanistico ambientale, sia sotto quello della realizzazione di un contesto che esalti il richiamo turistico della cittadina; si tratta di profili che l’Ente locale deve poter valutare e graduare tenendo conto della tipologia delle opere da realizzare. In questa prospettiva l’Ente locale ha immaginato interventi, strettamente connessi, che riguardano opere in muratura e di regolazione delle acque (nel caso di specie il progetto prevede anche la regolazione di acque bianche), nonché di opere a verde, in un rapporto che, per la prevalenza delle prime, lo ha portato ad escludere la partecipazione autonoma, singola od associata dei Dottori Agronomi e Forestali: e ciò sulla base di un percorso valutativo che risulta ragionevole nelle motivazioni e agevolmente ricostruibile nel bando di gara.

L’appello pertanto deve essere respinto. Le spese sono nulle

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, quinta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo respinge.

 

Nulla per le spese.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, in Camera di

 

Consiglio con l’intervento di:

Alfonso Quaranta Presidente

Andrea Camera Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Paolo De Ioanna Consigliere estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Paolo De Ioanna f.to Alfonso Quaranta

Depositata il 12 ottobre 2001.