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Consiglio di Stato Sez. V del 28 dicembre 2001, sent. n. 6433.

N. 28/12/20001  R.G. N. 10921 REG.RIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 10921/1999 proposto dalla s.a.s. Edil Strada di Caputo Bruno Antonio Salvatore & C., in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Carratelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alfredo Mirabelli Centurione, in Roma, Via XX settembre n. 4.

CONTRO

l’impresa individuale Mesiano Gregorio, in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli Avvocati Rosa Maria Laria, Andrea Manzi e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei secondi, in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12

E nei confronti del Comune di Capistrano, non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, 19 novembre 1999, n. 1449.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti  di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza n. 353/2000 con la quale è stata respinta  la richiesta  di sospensione della esecuzione  della sentenza appellata;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del  16 ottobre 2001, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi l’ avvocato Carratelli. l’avv. Andrea Manzi e l’avv. dello Stato Casentino;

Visto il dispositivo di decisione n. 449 del 22 ottobre 2001;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La sentenza appellata, in accoglimento del ricorso proposto dall’impresa individuale Mesiano Gregorio, ha annullato gli atti adottati dal comune di Capistrano, concernenti l’aggiudicazione alla s.a.s. Edilstrada, attuale appellante, dei lavori di costruzione della nuova condotta idrica Farinazzo-Morsillo.

L’appellante sostiene l’infondatezza dell’originario ricorso.

L’impresa Mesiano ed il ministero dei lavori pubblici resistono al gravame, mentre il comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

Con bando del 22 dicembre 1998, n. 2745, il comune di Cpaistrano indiceva una gara per l’appalto dei lavori relativi alla realizzazione della nuova condotta idrica Farinazzo-Morsilio.

All’esito della selezione, l’attuale appellante, società Edil Strada, risultava collocata al primo posto.

Con nota n. 241 del 3 marzo 1999, il comune faceva presente all’impresa che essa “non poteva partecipare alla gara d’appalto indetta da codesto Comune, in quanto ai sensi dell’articolo 24 del decreto ministeriale 172/1989, l’iscrizione all’A.N.C. posseduta dalla suddetta impresa risultava scaduta sin dal 14 luglio 1998 e la stessa non aveva provveduto alla debita richiesta di revisione dell’iscrizione”.

“Per completezza di informazioni si fa presente che solo in data 20 gennaio 1999, giusta ricevuta n. 1266 rilasciata da parte di questa segreteria, la suddetta impresa ha presentato regolare domanda di revisione, ai sensi dell’articolo 17 del suddetto decreto”.

Quindi, con delibera n. 70 del 16 aprile 1999, il comune sospendeva l’aggiudicazione dell’appalto, anche in considerazione delle istanze proposte dalla società al competente Provveditorato delle opere pubbliche ed al Ministero dei lavori pubblici, dirette ad ottenere chiarimenti in merito alla vicenda dell’iscrizione all’albo.

Successivamente, con delibera della giunta municipale 26 agosto 1999, n. 70, il comune deliberava di aggiudicare l’appalto alla ditta Mesiano Gregorio e di escludere dalla gara la Ditta Edil Strada.

Con nota n. 2113/A/99, diretta al comune di Capistrano, ed al difensore della Edil Strada, il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per l’Albo Nazionale dei Costruttori, esponeva quanto segue.

“L’impresa in questione ha presentato istanza di revisione dell’iscrizione A.N.C. in data 20 gennaio 1999 e, quindi, successivamente alla data di scadenza della stessa (14 luglio 1998).

L’inosservanza dello stesso termine comporta, ai sensi dell’articolo 24 del D.M. 172/1989, e conformemente a quanto disposto con circolare n. 2411 dell’11 aprile 1990, diramata in sede di prima applicazione dell’istituto revisionale, la sospensione del rilascio del certificato A.N.C. per tutta la durata del ritardo, che non può essere superiore a 18 mesi.

La presentazione dell’istanza di revisione entro il citato termine di 18 mesi dalla scadenza, determina il venir meno della predetta sanzione e consente all’impresa la partecipazione a pubbliche gare d’appalto, secondo gli importi di iscrizione posseduti, che restano confermati fino alla loro eventuale riduzione deliberata dal competente organo collegiale”.

Infine, il comune, con delibera della giunta municipale n. 80 del 16 settembre 1999, stabiliva di revocare la precedente delibera n. 70 del 26 agosto 1999 e di aggiudicare in via definitiva l’appalto alla Ditta Edil Strada.

La sentenza appellata ha annullato l’aggiudicazione, osservando che nel caso di specie “la regolarizzazione dell’iscrizione all’A.N.C. ed il relativo effetto sanante sono intervenuti quando il termine ultimo per la presentazione delle domande – che è anche quello entro cui devono essere posseduti i requisiti di partecipazione ad una gara pubblica -–si era ormai consumato, essendo stato fissato dal bando nel 13 gennaio 1999.

L’appellante sostiene che:

la certificazione rilasciata in data 10 febbraio 1999 dal competente Comitato regionale dell’Albo Nazionale Costruttori (A.N.C.) è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal bando;

la mancata presentazione della domanda di revisione non ha alcuna conseguenza in ordine alla iscrizione all’A.N.C., provocando solo la sospensione del rilascio dei certificati.

L’appello è infondato.

Come correttamente rilevato dal tribunale, l’impresa interessata non si è limitata a regolarizzare una documentazione incompleta, ma ha acquisito il prescritto requisito solo in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il principio di parità delle condizioni dei concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici impedisce di attribuire rilevanza a vicende intervenute dopo la conclusione della procedura selettiva.

L’appellante, poi, non coglie l’esatta portata delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della domanda di revisione. Essa non solo impedisce il rilascio del certificato di iscrizione all’A.N.C., ma costituisce anche una preclusione alla partecipazione alle gare, per difetto dell’indispensabile presupposto soggettivo.

La presentazione tardiva della domanda di revisione consente la partecipazione alle gare, ma solo se al momento della richiesta non è ancora scaduto il termine per la formulazione delle offerte.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.

Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;

 ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2001, con l'intervento dei signori:

PASQUALE  de LISE                  - Presidente

Piergiorgio Trovato                   - Consigliere

Corrado Allegretta                  - Consigliere

Aldo Fera                                  - Consigliere

Marco Lipari                              - Consigliere Estensore

 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Marco Lipari                                                    Pasquale de Lise

IL SEGRETARIO

Franca Provenziani