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Consiglio
di Stato Sez. V del 28 dicembre 2001, sent. n. 6433.
N.
28/12/20001 R.G. N. 10921 REG.RIC
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10921/1999 proposto dalla s.a.s. Edil Strada di
Caputo Bruno Antonio Salvatore & C., in persona dell’amministratore in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocato
Giuseppe Carratelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Alfredo Mirabelli Centurione, in Roma, Via XX settembre n. 4.
l’impresa individuale Mesiano Gregorio, in
persona del titolare, rappresentata e difesa dagli Avvocati Rosa Maria Laria,
Andrea Manzi e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dei secondi, in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5.
Il Ministero dei lavori pubblici, in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12
E nei confronti del Comune di Capistrano,
non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, 19 novembre 1999,
n. 1449.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti di
costituzione in giudizio delle parti appellate;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 353/2000 con la quale
è stata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 ottobre 2001, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi
l’ avvocato Carratelli. l’avv. Andrea Manzi e l’avv. dello Stato Casentino;
Visto
il dispositivo di decisione n. 449 del 22 ottobre 2001;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
La sentenza appellata, in accoglimento del
ricorso proposto dall’impresa individuale Mesiano Gregorio, ha annullato gli atti adottati dal comune di
Capistrano, concernenti l’aggiudicazione alla s.a.s. Edilstrada, attuale
appellante, dei lavori di costruzione della nuova condotta idrica
Farinazzo-Morsillo.
L’appellante sostiene l’infondatezza
dell’originario ricorso.
L’impresa Mesiano ed il ministero dei
lavori pubblici resistono al gravame, mentre il comune, pur ritualmente
intimato, non si è costituito in giudizio.
Con bando del 22 dicembre 1998, n. 2745,
il comune di Cpaistrano indiceva una gara per l’appalto dei lavori relativi
alla realizzazione della nuova condotta idrica Farinazzo-Morsilio.
All’esito della selezione, l’attuale
appellante, società Edil Strada, risultava collocata al primo posto.
Con nota n. 241 del 3 marzo 1999, il
comune faceva presente all’impresa che essa “non poteva partecipare alla gara
d’appalto indetta da codesto Comune, in quanto ai sensi dell’articolo 24 del
decreto ministeriale 172/1989, l’iscrizione all’A.N.C. posseduta dalla suddetta
impresa risultava scaduta sin dal 14 luglio 1998 e la stessa non aveva
provveduto alla debita richiesta di revisione dell’iscrizione”.
“Per completezza di informazioni si fa
presente che solo in data 20 gennaio 1999, giusta ricevuta n. 1266 rilasciata
da parte di questa segreteria, la suddetta impresa ha presentato regolare
domanda di revisione, ai sensi dell’articolo 17 del suddetto decreto”.
Quindi, con delibera n. 70 del 16 aprile
1999, il comune sospendeva l’aggiudicazione dell’appalto, anche in
considerazione delle istanze proposte dalla società al competente Provveditorato delle opere pubbliche
ed al Ministero dei lavori pubblici, dirette ad ottenere chiarimenti in merito
alla vicenda dell’iscrizione all’albo.
Successivamente, con delibera della giunta
municipale 26 agosto 1999, n. 70, il comune deliberava di aggiudicare l’appalto
alla ditta Mesiano Gregorio e di escludere dalla gara la Ditta Edil Strada.
Con nota n. 2113/A/99, diretta al comune
di Capistrano, ed al difensore della Edil Strada, il Ministero dei lavori
pubblici, Ispettorato Generale per l’Albo Nazionale dei Costruttori, esponeva
quanto segue.
“L’impresa in questione ha presentato
istanza di revisione dell’iscrizione A.N.C. in data 20 gennaio 1999 e, quindi,
successivamente alla data di scadenza della stessa (14 luglio 1998).
L’inosservanza dello stesso termine
comporta, ai sensi dell’articolo 24 del D.M. 172/1989, e conformemente a quanto
disposto con circolare n. 2411 dell’11 aprile 1990, diramata in sede di prima applicazione
dell’istituto revisionale, la sospensione del rilascio del certificato A.N.C.
per tutta la durata del ritardo, che non può essere superiore a 18 mesi.
La presentazione dell’istanza di revisione
entro il citato termine di 18 mesi dalla scadenza, determina il venir meno
della predetta sanzione e consente all’impresa la partecipazione a pubbliche
gare d’appalto, secondo gli importi di iscrizione posseduti, che restano confermati
fino alla loro eventuale riduzione deliberata dal competente organo
collegiale”.
Infine, il comune, con delibera della
giunta municipale n. 80 del 16 settembre 1999, stabiliva di revocare la
precedente delibera n. 70 del 26 agosto 1999 e di aggiudicare in via definitiva
l’appalto alla Ditta Edil Strada.
La sentenza appellata ha annullato
l’aggiudicazione, osservando che nel caso di specie “la regolarizzazione
dell’iscrizione all’A.N.C. ed il relativo effetto sanante sono intervenuti
quando il termine ultimo per la presentazione delle domande – che è anche
quello entro cui devono essere posseduti i requisiti di partecipazione ad una
gara pubblica -–si era ormai consumato, essendo stato fissato dal bando nel 13
gennaio 1999.
L’appellante sostiene che:
la certificazione rilasciata in data 10
febbraio 1999 dal competente Comitato regionale dell’Albo Nazionale Costruttori
(A.N.C.) è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal bando;
la mancata presentazione della domanda di
revisione non ha alcuna conseguenza in ordine alla iscrizione all’A.N.C., provocando
solo la sospensione del rilascio dei certificati.
L’appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal tribunale,
l’impresa interessata non si è limitata a regolarizzare una documentazione
incompleta, ma ha acquisito il prescritto requisito solo in epoca successiva
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il principio di parità delle condizioni
dei concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici impedisce di
attribuire rilevanza a vicende intervenute dopo la conclusione della procedura
selettiva.
L’appellante, poi, non coglie l’esatta
portata delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della domanda
di revisione. Essa non solo impedisce il rilascio del certificato di iscrizione
all’A.N.C., ma costituisce anche una preclusione alla partecipazione alle gare,
per difetto dell’indispensabile presupposto soggettivo.
La presentazione tardiva della domanda di
revisione consente la partecipazione alle gare, ma solo se al momento della
richiesta non è ancora scaduto il termine per la formulazione delle offerte.
In definitiva, quindi, l'appello deve
essere rigettato.
Le spese possono essere compensate.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 16 ottobre 2001, con l'intervento dei signori:
PASQUALE
de LISE - Presidente
Piergiorgio
Trovato - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Lipari Pasquale de
Lise
IL SEGRETARIO
Franca Provenziani