Sito giuridico ambientale Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V
REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta
Sezione ANNO 1995 n. 5711 reg.ric. ha pronunciato
la seguente
Sul ricorso in appello sub 5711/95
proposto dalla Regione Emilia
Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Predieri e presso il medesimo elettivamente
domiciliato in Roma, Via G. Carducci n.
4;
contro
la SOTER s.r.l., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Luca W. Benzoni ed Enrico Romanelli, e presso il secondo domiciliata in Roma, Via della Cosseria n. 5;
e nei confronti
dei sig.ri Mozzi Giovanni, Mozzi Pietro,
Mozzi Giuseppe, Mozzi Antonio, Mozzi Mario, Rossi Giorgio, Mozzi Anna, Mozzi
Cesarina, Bianchi Lucia, Bellocchio Anna Maria, Lanfranchi Maria Teresa, Piga
Lucia, Florio Roberto, Mozzi Giuseppe, Luppi Luca, Ballerini Maria Luisa,
Monfasani Mirella, Mozzi Piero, Mozzi Giuseppe, Caprioli Giancarlo, Anselmi
Enrico, Piana Anna Maria, Rebecchi Gabriella, Mariani Luciana, Negri Giancarlo, Ferrari Piera, Mazzari
Gabriella, Mazzocchi David, Scagnelli Anna, Gatti Marco, Anselmi Alfreda, Mantovani
Gaetano, Cerri Carlo e Binelli Fabrizio, tutti n.c.;
nonché nei confronti
della Provincia di Piacenza e del Comune
di Bobbio, n.c.;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 161 del 24 maggio 1994;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
della SOTER s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 1383 del 29 settembre 1995 con la quale è
stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della
sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 15
maggio 2001 il consigliere Vincenzo A.
Borea, uditi l’avv. Amorosino, su
delega dell’avv. Predieri per
l’appellante e l’avv. Romanelli per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto
Con ricorso al TAR Emilia Romagna il sig.
Mozzi Giovanni e gli altri in epigrafe indicati impugnavano l’atto di
concessione gratuita per il restauro di una centrale idroelettrica sul fiume
Trebbia rilasciata dal Comune di Bobbio a favore della SOTER s.r.l. in data 14
gennaio 1989.
Successivamente la SOTER s.r.l., la
quale in data 12 gennaio 1988 aveva ottenuto dalla Regione la relativa
concessione di derivazione di acqua, e, in data 2 marzo 1989, dalla Provincia, l’autorizzazione per deviazione
temporanea di acque, con separati ricorsi, impugnava: a) un atto del 4 marzo
1990 della provincia di sospensione di efficacia dell’autorizzazione di cui
sopra; b) un atto sindacale del 5 aprile 1990 di annullamento della concessione
edilizia rilasciata il 14 gennaio 1989 della quale si è detto; c) un ulteriore
atto della provincia del 24 aprile 1991
di apposizione di un termine finale (9 giugno 1991) all’autorizzazione
rilasciata il 2 marzo 1989; d), l’atto regionale 4 marzo 1992 di sospensione a
tempo indeterminato della concessione di derivazione rilasciata a suo tempo.
I primi giudici respingevano il ricorso
Mozzi e , quanto ai ricorsi SOTER, dichiaravano la sopravvenuta carenza di
interesse sul ricorso sub a) e accoglievano gli altri.
Ricorre ora in appello la Regione Emilia
Romagna, in primo luogo denunciando il difetto di giurisdizione del G.A. nella
controversia de qua, e nel merito, contestando le conclusioni alle quali sono
pervenuti i primi giudici.
Come si è accennato in narrativa, la
controversia in esame riguarda lavori di restauro e ripristino di una centrale
idroelettrica in disuso sul fiume Trebbia, lavori i quali l’appellata SOTER
s.r.l., dopo aver a suo tempo ottenuto i necessari titoli abilitanti
(concessione di derivazione di acque pubbliche dalla Regione Emilia Romagna,
autorizzazione alla deviazione di acque dalla Provincia di Piacenza,
concessione edilizia dal Comune di Bobbio), si era, succcessivamente, vista in
vario modo bloccare (sospensione della autorizzazione provinciale alla
deviazione acque, annullamento concessione edilizia, apposizione di un termine
alla autorizzazione suddetta, e, infine, sospensione regionale della
concessione di derivazione a suo tempo rilasciata).
Ciò posto, appare al Collegio fondato il
rilievo dell’appellante Regione secondo il quale nella controversia in esame
difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Va premesso che le opere in questione
hanno una diretta incidenza sulla regimazione delle acque del fiume
Trebbia, dato che il progetto prevede
il ripristino dello scorrimento delle acque nel letto del fiume, fino
all’impatto con la traversa esistente e ora da ripristinare e completare, acque
che attualmente scorrono in una galleria artificiale per un tratto di circa
trecento metri a suo tempo scavata sul fianco del letto del fiume.
Ciò posto ha buon gioco l’appellante a
richiamare la giurisprudenza in materia, in base alla quale, ai sensi dell’art.
143 lett. a) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, spettano al Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche le controversie che attengono a provvedimenti che
incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche: si veda, ad es., in
generale SS.UU. dec. 15 luglio 1999 n. 403, a tenore della quale appartengono
alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche tutti quei
provvedimenti amministrativi che, anche se aventi finalità diverse, incidono in
maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche. Più in
particolare, per quanto riguarda le concessioni edilizie, cfr. T.S.A.P., 29
maggio 1998 n. 52, in cui si afferma che la giurisdizione del detto tribunale
ricomprende tutti gli atti i quali investono direttamente il regime delle acque
pubbliche, nel cui ambito devono essere ricompresi anche gli atti generali in
materia urbanistica nelle parti in cui siano diretti a influire in via
immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, ivi comprese le concessioni edilizie allorchè
incidano sul suddetto regime.
Ciò chiarito, poiché tutti gli atti
impugnati nella presente controversia sono da considerare come direttamente
incidenti sul regime delle acque del fiume Trebbia, appare al Collegio evidente
l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Non vale opporre che i provvedimenti
impugnati (sospensione dell’autorizzazione alla deviazione delle acque,
annullamento della concessione edilizia, apposizione di un termine alla
autorizzazione suddetta e sospensione
della concessione di derivazione acque) avrebbero a proprio presupposto finalità
di tutela paesistica e ambientale, e come tali sfuggirebbero alla
speciale giurisdizione del T.S.A.P., che riguarda la diversa materia della
tutela delle acque pubbliche: al contrario, ciò che rileva, ai fini della
individuazione del giudice competente, è soltanto l’incidenza oggettiva sul
regime delle acque, per cui sono considerati provvedimenti in materia di acque
pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi i quali, pur costituendo esercizio di un potere non
propriamente attinente alla materia in parola, che incidono cioè su interessi
generali o diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle
acque, attengano counque alla utilizzazione del demanio stesso, interferendo
immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione, e
cioè, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (SS.UU., 18 dcembre 1998
n. 12706). E che tali provvedimenti, aventi finalità diverse da quelle
direttamente attinenti alla regimazione delle acque, ricadano comunque nella
giurisdizione del T.S.A.P., nel caso in cui, naturalmente, incidono in maniera
diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche, risulta espressamente
affermato, dalle SS.UU, 15 luglio 1999 n. 403, anche con espresso riferimento a
provvedimenti emanati a tutela di interessi paesistici e ambientali, come nella
specie.
L’appello deve in definitiva essere
accolto, e, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato il difetto
di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Le spese dei due gradi di giudizio possono
comunque essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V),
definitivamente pronunciando:
Accoglie l’appello, e per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
Compensa tra le parti le spese dei due
gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 15 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V), riunito in Camera di Consiglio con
l’intervento dei seguenti Magistrati:
Alfonso Quaranta - Presidente
Andrea Camera - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Vincenzo Borea - Consigliere est.
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to Vincenzo Borea F.to
Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
F.to Luciana Franchini