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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V

 

Sentenza del 3.12.2001, n. 6012

 

REPUBBLICA ITALIANA.

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione   ANNO 1995 n.  5711   reg.ric. ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Sul ricorso  in appello sub 5711/95  proposto  dalla Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,   rappresentato e difeso    dall’avv. Alberto Predieri  e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma,  Via G. Carducci n. 4;    

contro

la SOTER s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca W. Benzoni ed Enrico Romanelli,  e presso il secondo domiciliata in Roma,  Via della Cosseria n. 5;

e nei confronti

dei sig.ri Mozzi Giovanni, Mozzi Pietro, Mozzi Giuseppe, Mozzi Antonio, Mozzi Mario, Rossi Giorgio, Mozzi Anna, Mozzi Cesarina, Bianchi Lucia, Bellocchio Anna Maria, Lanfranchi Maria Teresa, Piga Lucia, Florio Roberto, Mozzi Giuseppe, Luppi Luca, Ballerini Maria Luisa, Monfasani Mirella, Mozzi Piero, Mozzi Giuseppe, Caprioli Giancarlo, Anselmi Enrico, Piana Anna Maria, Rebecchi Gabriella, Mariani Luciana,  Negri Giancarlo, Ferrari Piera, Mazzari Gabriella, Mazzocchi David, Scagnelli Anna, Gatti Marco, Anselmi Alfreda, Mantovani Gaetano, Cerri Carlo e Binelli Fabrizio, tutti n.c.;

nonché nei confronti

della Provincia di Piacenza e del Comune di Bobbio, n.c.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma,   n. 161 del 24 maggio 1994;              

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della SOTER s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza  n. 1383 del 29 settembre 1995 con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore  alla pubblica udienza del  15 maggio 2001 il consigliere  Vincenzo A. Borea, uditi  l’avv. Amorosino, su delega dell’avv. Predieri  per l’appellante e l’avv. Romanelli per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto

FATTO

 

Con ricorso al TAR Emilia Romagna il sig. Mozzi Giovanni e gli altri in epigrafe indicati impugnavano l’atto di concessione gratuita per il restauro di una centrale idroelettrica sul fiume Trebbia rilasciata dal Comune di Bobbio a favore della SOTER s.r.l. in data 14 gennaio 1989.

Successivamente la SOTER s.r.l., la quale  in data  12 gennaio 1988 aveva ottenuto dalla Regione la relativa concessione di derivazione di acqua, e, in data 2  marzo 1989, dalla Provincia, l’autorizzazione per deviazione temporanea di acque, con separati ricorsi, impugnava: a) un atto del 4 marzo 1990 della provincia di sospensione di efficacia dell’autorizzazione di cui sopra; b) un atto sindacale del 5 aprile 1990 di annullamento della concessione edilizia rilasciata il 14 gennaio 1989 della quale si è detto; c) un ulteriore atto della provincia del 24  aprile 1991 di apposizione di un termine finale (9 giugno 1991) all’autorizzazione rilasciata il 2 marzo 1989; d), l’atto regionale 4 marzo 1992 di sospensione a tempo indeterminato della concessione di derivazione rilasciata a suo tempo.

I primi giudici respingevano il ricorso Mozzi e , quanto ai ricorsi SOTER, dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso sub a) e accoglievano gli altri.

Ricorre ora in appello la Regione Emilia Romagna, in primo luogo denunciando il difetto di giurisdizione del G.A. nella controversia de qua, e nel merito, contestando le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici. 

 

DIRITTO

 

Come si è accennato in narrativa, la controversia in esame riguarda lavori di restauro e ripristino di una centrale idroelettrica in disuso sul fiume Trebbia, lavori i quali l’appellata SOTER s.r.l., dopo aver a suo tempo ottenuto i necessari titoli abilitanti (concessione di derivazione di acque pubbliche dalla Regione Emilia Romagna, autorizzazione alla deviazione di acque dalla Provincia di Piacenza, concessione edilizia dal Comune di Bobbio), si era, succcessivamente, vista in vario modo bloccare (sospensione della autorizzazione provinciale alla deviazione acque, annullamento concessione edilizia, apposizione di un termine alla autorizzazione suddetta, e, infine, sospensione regionale della concessione di derivazione a suo tempo rilasciata).

Ciò posto, appare al Collegio fondato il rilievo dell’appellante Regione secondo il quale nella controversia in esame difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Va premesso che le opere in questione hanno una diretta incidenza sulla regimazione delle acque del fiume Trebbia,  dato che il progetto prevede il ripristino dello scorrimento delle acque nel letto del fiume, fino all’impatto con la traversa esistente e ora da ripristinare e completare, acque che attualmente scorrono in una galleria artificiale per un tratto di circa trecento metri a suo tempo scavata sul fianco del letto del fiume.

Ciò posto ha buon gioco l’appellante a richiamare la giurisprudenza in materia, in base alla quale, ai sensi dell’art. 143 lett. a) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, spettano al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie che attengono a provvedimenti che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche: si veda, ad es., in generale SS.UU. dec. 15 luglio 1999 n. 403, a tenore della quale appartengono alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche. Più in particolare, per quanto riguarda le concessioni edilizie, cfr. T.S.A.P., 29 maggio 1998 n. 52, in cui si afferma che la giurisdizione del detto tribunale ricomprende tutti gli atti i quali investono direttamente il regime delle acque pubbliche, nel cui ambito devono essere ricompresi anche gli atti generali in materia urbanistica nelle parti in cui siano diretti a influire in via immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, ivi  comprese le concessioni edilizie allorchè incidano sul suddetto regime.

Ciò chiarito, poiché tutti gli atti impugnati nella presente controversia sono da considerare come direttamente incidenti sul regime delle acque del fiume Trebbia, appare al Collegio evidente l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Non vale opporre che i provvedimenti impugnati (sospensione dell’autorizzazione alla deviazione delle acque, annullamento della concessione edilizia, apposizione di un termine alla autorizzazione suddetta e sospensione  della concessione di derivazione acque) avrebbero a proprio presupposto  finalità  di tutela paesistica e ambientale, e come tali sfuggirebbero alla speciale giurisdizione del T.S.A.P., che riguarda la diversa materia della tutela delle acque pubbliche: al contrario, ciò che rileva, ai fini della individuazione del giudice competente, è soltanto l’incidenza oggettiva sul regime delle acque, per cui sono considerati provvedimenti in materia di acque pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi i quali, pur  costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia in parola, che incidono cioè su interessi generali o diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque, attengano counque alla utilizzazione del demanio stesso, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione, e cioè, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (SS.UU., 18 dcembre 1998 n. 12706). E che tali provvedimenti, aventi finalità diverse da quelle direttamente attinenti alla regimazione delle acque, ricadano comunque nella giurisdizione del T.S.A.P., nel caso in cui, naturalmente, incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche, risulta espressamente affermato, dalle SS.UU, 15 luglio 1999 n. 403, anche con espresso riferimento a provvedimenti emanati a tutela di interessi paesistici e ambientali, come nella specie.

L’appello deve in definitiva essere accolto, e, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le spese dei due gradi di giudizio possono comunque essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando:

Accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita  dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in  Roma, addì 15 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), riunito in Camera di Consiglio  con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Alfonso Quaranta                                          - Presidente

Andrea Camera                                             - Consigliere

Paolo Buonvino                                            - Consigliere

Aldo Fera                                                      - Consigliere

Vincenzo Borea                                             - Consigliere est.

 

    L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

F.to Vincenzo Borea                                   F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Luciana Franchini