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Consiglio di Stato Sezione V del 28 febbraio 2002 n. 1225.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta
Sezione
ha pronunciato
la seguente decisione
sul ricorso in appello R.G. 8651/1998
proposto dal signor Mario Ferraro in qualità di legale rappresentante
dell’impresa Co.fer. s.r.l. risultante dalla trasformazione dell’impresa
individuale Ferraro Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele
Mirigliani presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via della
Frezza, n.59
contro
il Comune di
Falerna non costituitosi in giudizio
e nei confronti
della s.r.l.
Alka, non costituitasi in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Calabria – Sede di Catanzaro n. 124 del 16
febbraio 1998
Visto l’appello con i relativi allegati:
Vista la memoria prodotta dall’appellante
a sostegno delle proprie difese:
Visti gli atti tutti di causa;
Nominato relatore per l’udienza del 10 aprile
2001 il Consigliere Filoreto D’Agostino e udito altresì l’avvocato Villani, su
delega dell’avv. Raffaele Mirigliani;
Visto il dispositivo di decisione n. 208
del 13 aprile 2001;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue
Viene in decisione l’appello avverso la
sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria ha respinto il ricorso proposto dall’odierno
appellante per ottenere l’annullamento della deliberazione della Giunta
municipale di Falerna n. 167 del 9 maggio 1994 recante l’approvazione del
verbale di gara per aggiudicazione dei lavori concernenti progetto di
disinquinamento e costruzione della rete interna di fognatura nera con
potenziamento dell’impianto di depurazione di Falerna Marina, nonché degli atti
connessi e presupposti con particolare riferimento allo stesso verbale di gara.
Nessuno si è costituito per le parti
evocate in appello.
All’udienza del 10 aprile 2001 la causa è
stata assegnata in decisione.
L’appello è fondato.
L’appellante, che ha partecipato alla gara
di appalto per l’aggiudicazione di lavori concernenti il progetto di
disinquinamento e costruzione di rete interna di fognatura nera con
potenziamento dell’impianto di depurazione di Falerna Marina, lamenta che la
Giunta municipale ha approvato l’aggiudicazione in favore dell’impresa alka
s.r.l., la cui offerta, alla stregua della clausola del bando di gara che
richiamava i meccanismi di valutazione automatica delle offerte anomale
previsto dall’articolo 2 bis, comma 2 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65
convertito con modificazioni con legge 26 aprile 1989, n. 155, avrebbe dovuto
essere considerata oltre la soglia di anomalia.
Il Tribunale amministrativo adito ha
ritenuto che, essendo intervenute le operazioni di gara il 14 maggio 1993,
quando oramai era finito il periodo di applicazione della speciale disposizione
contenuta nel suindicato comma secondo dell’articolo 2 bis del decreto legge n.
65/1989 (limitato, come è noto, al 31 dicembre 1992), la clausola del bando di
gara relativa all’applicazione di quel precetto avesse automaticamente cessato
di avere efficacia in ragione della natura transitoria della norma stessa e ha,
per l’effetto, respinto il ricorso dell’odierno appellante.
Le conclusioni cui è pervenuto il primo
Giudice non possono essere condivise.
Va per contro ribadito l’antico principio
giurisprudenziale (ribadito di recente da: C.d.S., VI, 4 marzo 1998, n. 241; V,
11 maggio 1998, n. 224), a’ sensi del quale, in sede di aggiudicazione, la
pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando,
atteso che questo, unitamente alla lettera d’invito, costituisce la lex
specialis della gara e non può essere disapplicato nel corso del procedimento,
neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più
conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di
autotutela (cui il Comune di Falerna non ha comunque fatto ricorso, ritenendo
erroneamente di potersi avvalere di un inesistente potere di disapplicazione).
Invero il bando di gara opera (salvo prova
contraria) un rinvio materiale e non dinamico alle regole in esso contenute con
l’effetto di rendere indifferente la mutazione successivamente intervenuta a
livello legislativo.
Coerente a tale interpretazione è
l’esigenza di salvaguardare così la par condicio dei concorrenti, che sulle
regole fissate nel bando hanno fondato i loro calcoli di convenienza e
quantificato le offerte.
L’accoglimento del motivo comporta
l’annullamento degli atti impugnati.
La mancata costituzione delle parti
appellate consiglia di dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quinta accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
in epigrafe indicata, annulla gli atti impugnati con il ricorso di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese del
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma addì 10 aprile 2001
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta riunito in
camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Presidente Andrea
Camera F.F.
Consigliere Paolo Buonvino
Consigliere Aldo Fera
Consigliere Filoreto D’Agostino estensore
Consigliere Vincenzo Borea
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
f.to Filoreto D’Agostino f.to Andrea Camera
IL SEGRETARIO
f.to Franca Provenziani
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il......................
28/02/2002..........................
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Pier Maria Costarelli
Operatività delle regole fissate nel bando
di gara - lex specialis - jus superveniens - l’esercizio del potere di
autotutela - par condicio dei concorrenti. In sede di aggiudicazione, la pubblica Amministrazione è
tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo, unitamente
alla lettera d’invito, costituisce la lex specialis della gara e non può essere
disapplicato nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle
regole in esso contenute risultino non più conformi allo jus superveniens,
salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (cui il Comune di
Falerna non ha comunque fatto ricorso, ritenendo erroneamente di potersi
avvalere di un inesistente potere di disapplicazione). Invero il bando di gara
opera (salvo prova contraria) un rinvio materiale e non dinamico alle regole in
esso contenute con l’effetto di rendere indifferente la mutazione
successivamente intervenuta a livello legislativo. Coerente a tale
interpretazione è l’esigenza di salvaguardare così la par condicio dei
concorrenti, che sulle regole fissate nel bando hanno fondato i loro calcoli di
convenienza e quantificato le offerte.
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