AmbienteDiritto.it 

Sito giuridico ambientale                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 18 marzo 2002, n. 1557.

 

REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione  anno 2001 ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n.3555/2001, proposto dalla Ditta C.O.R.S.E.A.-Consorzio  per i rifiuti speciali ed assimilabili, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Verino e F. Zambelli, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Lima n.15;

contro

-i Comuni di Sarcedo e di  Montecchio Precalcino, in persona del  rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Mondin, A. Campesan, N. Zampieri e G. F. Romanelli, elettivamente domiciliati  presso quest’ultimo, Via Cosseria n.5;

-Il Comune di Dueville, in persona  del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Campesan e G. F. Romanelli, elettivamente domiciliato  presso quest’ultimo, Via Cosseria n.5;

e nei confronti

della Regione Veneto, rappr. e dif. dall’Avv.tura gen.  dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12.

per  la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. 3°,  n.480   del 2.3.2001.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni e della Regione intimati; 

Vista l’ordinanza n. 2536/2001 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13.11.2001 la relazione del Cons. Aniello Cerreto e uditi altresì gli Avv.ti Verino e Zambelli per l’appellante e l’avv. Romanelli e l’avv. Zampieri per i Comuni appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con l’appello in epigrafe,  la Ditta CORSEA ha fatto presente che con decreto del Presidente della Provincia di Vicenza  n.1705/88, su istanza della SIGECO, era stato approvato il progetto generale ed esecutivo del primo lotto di una discarica di prima categoria ubicata nel Comune di Sarcedo; che avverso detto decreto avevano proposto separati ricorsi al TAR del Veneto i Comuni di Sarcedo e Montecchio Precalcino e l’AMAG, ma il TAR, sez.1°, con sentenza n.658/89  aveva respinto i ricorsi (sentenza confermata in appello con decisione Cons. di Stato, sez.V., n.212/99); che con delibera n.1905/90, la G.R. Veneto aveva poi approvato il progetto presentato dalla Ditta  CORSEA, subentratata alla SIGECO, per la realizzazione di una discarica di 2° categoria tipo B per rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non putrescibili, da realizzare nel Comune di Sarcedo; che  anche tale delibera veniva impugnata davanti al TAR Veneto dall’AMAG  di Padova e dal Comune di Montecchio Precalcino  ed il TAR, con sentenza n. 638/91, aveva respinto i ricorsi (sentenza confermata in appello con la citata decisione sez. V n. 212/99, che aveva riuniti i vari appelli); che nel frattempo la Ditta CORSEA aveva presentato alla Regione Veneto un’istanza in data 26.2.1996 al fine di ottenere l’autorizzazione per l’ampliamento in verticale (colmatazione) della capacità della discarica in atto, fino al raggiungimento del piano di campagna, previa relativa baulatura,  progetto approvato dalla G.R. Veneto con delibera n.4447 dell’8.10.1996; che avverso quest’ultima delibera, ed i relativi pareri  formulati dalla Commissione tecnica regionale sezione ambiente (CTRA) della Regione, avevano proposto separati ricorsi al TAR Veneto  i Comuni di Sarcedo, di Montecchio Precalcino e di Dueville; che il TAR,  sez.3°, con sentenza n. 480/2001 aveva accolto detti ricorsi sul presupposto che alla riunione della CTRA avrebbero dovuto intervenire con voto deliberativo, oltre il comune di Sarcedo nel cui territorio era ubicata la discarica, anche tutti gli altri Comuni interessati e quindi i comuni di Montecchio Precalcino (chiamato a parteciparvi solo con voto consultivo) e di Dueville.

HA dedotto che detta sentenza era ingiusta ed erronea in quanto:

1.i ricorsi originari proposti dai Comuni  di Dueville e di Montecchio Precalcino erano inammissibili, poiché nel loro territorio non era collocata la discarica in questione, tanto più che il Comune di Dueville non era neppure confinante con il Comune di Sarcedo; né il loro interesse all’impugnativa potrebbe discendere dal paventato inquinamento delle falde freatiche dalle quali verrebbe emunta l’acqua gestita dall’AMAG di Padova, atteso che in tal caso l’impugnativa doveva essere promossa dall’AMAG, come del resto era già avvenuto in precedenza; che d’altra parte in caso di incidenza diretta tra la discarica e la falda freatica il ricorso doveva essere promosso davanti al Tribunale superiore delle acque, trattandosi di acque pubbliche; detti ricorsi erano inammissibili anche per carenza di interesse, atteso che il progetto di colmatazione, si innestava su un progetto già approvato;

2. era inammissibile anche il ricorso originario proposto dal Comune di Sarcedo, in quanto tale comune aveva partecipato alla seduta del CTRA con voto deliberativo e non aveva alcun interesse a dedurre violazione di aspettative che riguardavano altri Comuni;

3.i ricorsi  originari proposti dai Comuni di Sarcedo e di Montecchio Precalcino erano altresì inammissibili in quanto notificati a mezzo posta tramite ufficiali giudiziari di Schio;

4.il TAR aveva erroneamente interpretato la disposizione di cui  all’art. 12 L.R. Veneto n.33/1985, come modifcata dalla L.R. n.11/1990, in quanto alla seduta della CTRA dovevano essere invitati solo i Sindaci dei Comuni direttamente interessati (e cioè quello o quelli con un rapporto diretto con la discarica, ovvero nel cui ambito territoriale veniva realizzata), salva la partecipazione su richiesta o su invito della Regione degli altri Sindaci, con voto consultivo; che in tal modo il TAR non aveva tenuto conto della sue precedenti decisioni della sez.1° n.1425/96 e n.1291/97; che d’altra parte la scelta di far partecipare l’uno o l’altro Comune contermine con voto consultivo riguardava una questione di merito ed in quanto tale insindacabile; che la sentenza di 1° grado era anche affetta da errori di fatto dal momento che la frazione di Madonnetta non apparteneva al comune di Montecchio Precalcino ma al Comune di Sarcedo; né il  territorio del Comune di Montecchio Precalcino si trovava prossimo alla discarica; neppure i Comuni di  Roncade (il quale  peraltro faceva parte della provincia di Treviso), di  Thiene e  di Breganze erano interessati alla discarica in quanto collocati a monte di essa; né il parere della CTRA, falsato secondo il TAR dalla incompleta o inidonea partecipazione dei Comuni interessati, aveva carattere vincolante per la Regione.

Costituitisi in giudizio i Comuni di Sarcedo e di Montecchio Precalcino, hanno  chiesto il rigetto dell’appello, rilevando in particolare che:

-la Ditta Corsea non aveva più interesse all’appello in quanto il Presidente G.R. aveva volturato a favore della società Ecoveneta l’autorizzazione all’esercizio della discarica; che comunque l’appello era inammissibile in quanto la sentenza di 1° grado aveva desunto la necessità  della comunicazione dell’avvio del procedimento ai Comuni limitrofi anche in relazione all’art. 7 L.n.241/90, aspetto che non era stato contestato nell’appello;

- essi avevano interesse a partecipare alla seduta della CTRA sia con riferimento alla collocazione geografica sia con riferimento all’assetto idrogeologico del loro territorio; in particolare, la frazione del Comune di Montecchio Precalcino che si situava nelle vicinanze della discarica era quella di Preara (erroneamente indicata dal TAR con il nome di Madonnetta);

-avevano interesse a partecipare alla seduta della CTRA anche gli altri comuni confinanti (Breganze e Thiene);

-avevano comunque interesse a ricorrere, come del resto già riconosciuto dalla decisione Cons. di Stato, sez. V, n.212/99;

-la corretta interpretazione  dell’espressione “comuni interessati” era stata fornita dalla decisione Cons. di Stato , sez. IV, n.1001/1992 e pertanto la illegittima composizione della CTRA, per la mancata partecipazione dei Comuni interessati, aveva inficiato l’istruttoria ed il relativo parere finale;

-nel caso che si dovesse disconoscere ai Comuni interessati la partecipazione alle riunioni istruttorie, sarebbero violati i oprincipi di autonomia di cui agli artt. 5 e 128 Cost. ed il principio di buon andamento e legalità di cui all’art. 97 Cost., essendo i Comuni Enti esponenziali degli interessi della comunità locale; nonché dell’art. 117 Cost. per mancata applicazione dei principi fondamentali ex L.n.241/90 e dell’art. 32 Cost. per mancata ponderazione degli interessi pubblici ambientati;

Hanno poi riproposto i seguenti motivi, ritenuti assorbiti dal TAR:

-violazione art. 12 L.R. n.33/85, in quanto al Comune di Montecchio Precalcino era stato attribuito solo voto consultivo, mentre doveva partecipare a titolo deliberativo alla riunitone della CTRA, con rilevanza sull’esito della votazione dal momento che i voti erano stati sette favorevoli e sette sfavorevoli (con doppia valenza al voto del Presidente della Conferenza in caso di parità);

-violazione aert. 10 L.n.441/87 e incostituzionalità art. 5 D.L. n.462/96, in quanto la Ditta CORSEA non era iscritta all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuto nelle varie fasi;

-vioalzione art. 3 L.n.241/90, in quanto la Regione era pervenuta alla determinazione di rilasciare l’autorizzazione senza esternare le ragioni per discostarsi dai rilievi formulati dal Comune di Sarcedo e dal responsabile del servizio idrogeologico;

-eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, atteso che pur risultando dal parere della CTRA che vi erano dei corsi d’acqua, la roggia Fransana , l’alveo del torrente Astico e la presenza di un pozzo per emungimento idrico, non erano state effettuate le necessarie indagini;

-eccesso di potere per carenza di istruttoria, dal momento che la Regione non  aveva proceduto ad un’autonoma istruttoria, attenendosi a quella predisposta Dalla Ditta CORSEA;

-la CTRA doveva operare con il consenso di tutte le Amministrazioni intervenute e non a maggioranza, come invece era avvenuto;

-violazione del piano regionale dei rifiuti e della delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984, in quanto l’impianto della discarica doveva osservare distanze, che invece non erano state rispettate;

-la CTRA doveva esaminare la possibilità di inserire o ampliare altre discariche;

-occorreva osservare una fascia di rispetto con la cava ancora attiva che si trovava nella zona;

-occorreva procedere alla variante in ordine alla destinazione di zona;

-non si poteva procedere all’approvazione del progetto senza  la previa mappatura delle discariche e degli impianti di smaltimento a cura del Ministero dell’ambiente;

-l’approvazione del progetto doveva avvenire a cura della Provincia e non della Regione, trattandosi di discarica di seconda categoria tipo B;

-occorreva la previa valutazione di impatto ambientale;

-la Ditta CORSEA non poteva conseguire l’autorizzazione in quanto non era iscritta all’albo all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di samltimento rifiuti e l’art. 5 D.L. n.462/96 era incostituzionale;

-non era stata dimostrata la necessità dell’ampliamento della discarica.

Costituitosi in giudizio il Comune di Dueville ha precisato che il suo interesse a partecipare alla riunione della CTRA era dato dal fatto che la discarica era collocata in una zona di ricarica delle falde da cui la popolazione attingeva l’acqua, non essendo dotato il Comune di acquedotto pubblico. Ha poi dedotto analoghi rilievi a quelli avanzati dagli altri due Comuni.

Si è costituita in giudizio anche la Regione Veneto.

Con ordinanza n.2536 del 27.4.2001, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

In prossimità dell’udienza di discussione del ricorso, hanno depositato memoria conclusiva i comuni  di Sarcedo e di Montecchio Precalcino nonchè la Ditta CORSEA.

In particolare, detti  Comuni hanno rilevato altra ragione di improcedibilità dovuta al fatto che la Ditta CORSEA in data 12.7.2001 aveva presentato un nuovo progetto per la colmatazione della discarica in questione, insistendo  comunque per il rigetto dell’appello.

La Ditta CORSEA ha evidenziato che non poteva desumersi l’improcedibilità dell’appello dall’avvenuta volturazione dell’esercizio della discarica a favore della società ECOVENETA, dal momento che la gestione della discarica era aspetto distinto dalla realizzazione e approvazione dell’impianto; che neppure era fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata contestazione in ordine all’applicabilità dell’art. 7 L.n.241/90, atteso che l’asserita violazione di detta disposizione non aveva assunto autonoma rilevanza nella sentenza del TAR. Ha posto in rilievo che il TAR, nell’accogliere i ricorsi, aveva respinto la censura dei Comuni in ordine alla necessità che la CTRA assumesse le proprie decisioni con il consenso di tutte le Amministrazioni interessate per cui, ai  fini del riesame in appello di tale aspetto, occorreva un ricorso incidentale, che invece non era stato proposto. HA poi concluso per l’accoglimento dell’appello, in considerazione dell’infondatezza anche delle censure prospettate nei ricorsi originari  e ritenute assorbite dal TAR.

Alla pubblica udienza del 13.11.2001, l’appello è passato in decisione.

 

DIRITTO

 

1. ILl TAR Veneto,  sez.3°, con sentenza n. 480 del 2.3.2001 ha accolto i tre ricorsi proposti dai Comuni di Sarcedo,  di Montecchio Precalcino e  di Dueville avverso la delibera G.R. Veneto n.4447 dell’8.10.1996 (di approvazione del progetto di ampliamento in verticale della discarica di 2° categoria tipo B,  ubicata in località Quartieri  del Comune di Sarcedo, presentato dalla Ditta CORSEA)  sul presupposto che alla riunione della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, (CTRA) avrebbero dovuto intervenire con voto deliberativo, oltre il comune di Sarcedo nel cui territorio era ubicata la discarica, anche tutti gli altri Comuni interessati e quindi anche i comuni di Montecchio Precalcino (chiamato a parteciparvi solo con voto consultivo) e di Dueville.

2.Propone appello avverso detta Sentenza la Ditta CORSEA.

Resistono all’impugnativa i suddetti Comuni, riproponendo anche le censure  già avanzate in 1° grado e ritenute assorbite dal TAR.

3.Prive di pregio sono le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello prospettate dai Comuni resistenti.

3.1.Relativamente alla prima eccezione è sufficiente far presente che il TAR ha accolto i ricorsi non per una pluralità di ragioni autonome, come invece ritenuto dai Comuni appellati,  ma complessivamente per violazione dell’art.3 bis D. L. 31.8.1987 (convertito dalla L. 29.10.1987 n. 441, dell’art  12. L.R. Veneto 16.4.1985 n.33 (come integrata dalla L.R. Veneto 30.11.1990 N.11) e degli artt. 4, 8 e 9 . L. 7.8.1990 n.241,  ritenendo necessaria la partecipazione alle riunioni della CTRA non solo del Sindaco (o delegato) del Comune ove sorgeva la discarica ma anche dei Sindaci (o delegati) degli altri Comuni interessati.

La contestazione dell’appellante al riguardo è sufficientemente puntuale nel far presente che aveva titolo a partecipare a detta riunione  solo il Sindaco (o delegato) del Comune di Sarcedo con voto deliberativo, salvo il voto consultivo   da parte del Comune di Montecchio Precalcino, a prescindere dalle specifiche disposizioni normative applicabili alla fattispecie.

Per quanto concerne l’avvenuta volturazione dell’esercizio della discarica a favore della società ECOVENETA nelle more del giudizio, occorre rilevare che la gestione della discarica è aspetto distinto dall’ approvazione e realizazione dell’impianto e comunque il legittimo esercizio della gestione della discarica presuppone la persistenza del provvedimento di approvazione del progetto di ampliamento della discarica stessa.

Irrilevante è poi il fatto che la Ditta CORSEA abbia  recentemente presentato un nuovo progetto di ampliamento della discarica in questione,  in quanto l’eventuale riconoscimento della legittimità del provvedimento di approvazione del precedente progetto potrebbe facilitare l’approvazione del nuovo, a prescindere dall’assorbente considerazione che il nuovo progetto non risulta finora  approvato.

4.Si può prescindere dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità dei ricorsi originari sollevate dalla Ditta CORSEA, in quanto l’appello è fondato nel merito.

4.1.La delibera G.R. Veneto n.4447 dell’8.10.1996 ha  approvato, con le  prescrizioni indicate nei voti n.2406/96 e 2426/96 della CTRA, il progetto presentato dalla Ditta CORSEA per lo smaltimento dei rifiuti speciali ed assimilabili agli urbani relativo all’ampliamento in verticale (per 500.000 mc.) della discarica di 2° categoria tipo B,  ubicata in località Quartieri  del Comune di Sarcedo (inizialmente approvata con delibera G.R. n. 1905 del 27.3.1990, per 300.000 mc.).

Alle riunioni  della CTRA per l’esame del progetto è stato invitato inizialmente solo il Comune di Sarcedo (nel cui territorio è ubicata la discarica) e poi, a seguito dell’esame preliminare di esso, anche il Comune di Montecchio Precalcino in quanto interessato in qualità di confinante con la cava Quartieri, oltre che per la presenza sul territorio di quest’ultimo, a circa 1000 metri dalla discarica, di un pozzo per emungimento idrico ad uso potabile dell’acquedotto comunale (V. nota regionale del 6.6.1996 che riferisce di una riunione della CTRA in data 30.5.1996 e  le premesse del parere n.2406/96).

Il parere finale (di cui alla riunione  della CTRA in data 20.6.1996) ha approvato il progetto, imponendo specifiche prescrizioni, con 7 voti favorevoli (tra cui il Presidente -il cui voto ha valenza doppia in caso di parità- ed il rappresentante della Provincia) e 7 voti contrari (tra cui il Comune di Sarcedo ) ed il voto consultivo contrario del  Comune di Montecchio Precalcino.

4.2.Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, alle riunioni della CTRA relative al progetto in questione non dovevano essere invitati altri Comuni oltre quelli di Sarcedo e di Montecchio Precalcino, né a quest’ultimo doveva essere attribuito voto deliberativo.

Il citato art. 3 bis  L. 441/87 statuisce che la Regione provvede all’istruttoria dei progetti di nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonchè tossici e  nocivi  mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, nonché i rappresentanti degli “Enti locali interessati”. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.

La Regione Veneto ha adottato in materia una specifica normativa integrativa in ordine alla composizione della CTRA, che svolge le funzioni della conferenza di cui al suddetto art. 3 bis, stabilendo che essa è presieduta dal Presidente della G.R. o dall’Assessore delegato e composta, tra l’altro, da sei esperti, dai vari Dirigenti regionali competenti in materia, dal Presidente della Provincia o suo delegato, dai Sindaci dei Comuni “direttamente interessati” o loro delegati. E’ poi previsto che il Presidente della commissione possa far intervenire con voto consultivo altri funzionari regionali o studiosi o tecnici  o invitare dirigenti di altri uffici statali o rappresentati di associazioni interessate, ai sensi dell’art. 12 L.R. Veneto 16.4.1985 n.33, come integrata dalla L. R. Veneto 30.1.1990 n.11.

In disparte l’interpretazione del citato art. 3 bis L.n.441/87 nella parte in cui prevede la partecipazione alla Conferenza dei “comuni interessati”  (nello stesso modo si esprime anche l’art. 27 del D. L.vo 5.2.1997 n.22), ciò che rileva in questa sede  è che la normativa regionale ha utilizzato l’espressione “comuni direttamente interessati”, così da restringere la partecipazione alla CTRA con voto deliberativo ai soli comuni sul cui territorio  è localizzata la discarica, salvo la partecipazione  (su invito regionale o su richiesta del Comune) a titolo meramente consultivo degli altri comuni interessati solo di riflesso dalla realizzazione dell’opera pubblica.

Criterio questo cui si può derogare solo in presenza del dimostrato coinvolgimento dei Comuni limitrofi, stante la contiguità dell’opera al loro territorio e la diretta incidenza sul loro equilibrio ecologico. Di ciò, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova essendosi detti Comuni limitati a fornire solo dati, peraltro controversi, relativi alla distanza tra il luogo dove realizare l’opera e la frazione di Preara, senza nel contempo individuzre in modo significativo l’eventuale lesione che sarebbe derivata a loro danno.

D’altra parte, anche in relazione all’art. 3 bis L. 441/87, questo Consiglio, sez. IV, con  decisone n.1001 del 3.12.1992, ha precisato che il concetto di “Comuni interessati” non è rigido, ma di carattere elastico, si che deve essere di volta in volta verificato l’interesse alla partecipazione in relazione allo stato dei luoghi (vicinanza dell’ente rispetto al sito della discarica), alla valutazione fatta dall’Autorità regionale in ordine agli Enti locali da convocare, alle  eventuali esigenze  prospettate nel corso dell’istruttoria da parte  dei Comuni non convocati, pervenendo alla conclusione che nella fattispecie  doveva essere invitato anche altro comune in quanto la discarica era stata localizzata  in area ai confini ed in prossimità  del suo territorio.

4.2.Né sussiste Violazione dell’art. 12 L. R. n.33/85, come integrata dalla L.R. n.11/90, per il fatto che il Comune di Montecchio Precalcino sia stato invitato solo con voto consultivo in quanto, pur non prevedendo espressamente di invitare a detto titolo i rappresentanti di altri comuni,   la disposizione certamente lo consente attribuendo al responsabile del procedimento un ampio potere istruttorio per acquisire elementi utili in possesso dei Comuni contermini.

4.3.E’ manifestamente infondata la questione di legittimità  dell’art. 12 L.R. n.33/85, come integrata dalla L.R. n.11/90, in riferimento  al principio di autonomia degli Enti locali di cui agli artt. 5 e 128 Cost.

La disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dai Comuni appellati, non disconosce l’autonomia dei Comuni ma ne costituisce adeguata tutela al fine di coordinarla con l’autonomia, indubbiamente prevalente,  della Provincia e della Regione.

Non va trascurato che alla conferenza in questione partecipa anche il rappresentante della Provincia, che deve essenzialmente  tener conto degli interessi dei comuni contermini non direttamente interessati alla localizzazione della discarica, ed il rappresentante della Regione, in una visione territorialmente più vasta,   per cui si giustifica la partecipazione limitata dei Comuni direttamente interessati (nel senso sopra indicato).

4.4.Manifestamente infondate sono anche le ulteriori questioni di costituzionalità  del menzionato art. 12 L.R. n.33/85, come integrata dalla L.R. n.11/90, in riferimento agli art. 97 , 117 e 32 Cost.

La disposizione regionale prevede una specifica procedura per l’esame  e per la valutazione dei progetti di localizzazione delle discariche, che sostanzialmente non si discosta dall’art. 3 bis L.441/87 per quanto concerne la partecipazione dei comuni interessati (V. punto 4.3.), per cui la  concreta determinazione del loro interesse dipende dalla particolarità del caso e si riflette eventualmente sulla legittimità della specifica istruttoria svolta dal responsabile del procedimento.

4.5 Le censure prospettate dai comuni appellati in relazione all’esame ed alla valutazione del progetto da parte della CTRA  (difetto di motivazione per non essere state esternate le ragioni per discostarsi dai rilievi formulati dal Comune di Sarcedo e dal responsabile del Servizio idrogeologico, travisamento dei fatti per difetto di autonome indagini in relazione alla presenza di corsi d’acqua, dell’alveo del torrente Astico e della presenza di un pozzo e di falde acquifere) non tengono conto della circostanza che l’impianto era già in esercizio sia pure nei limiti della capacità di 300.000 mc. e non aveva dato mai luogo a problemi di inquinamento; della particolare tipologia dei rifiuti da immettere nella discarica, che in relazione all’elevato contenuto di secco davano luogo a scarsa formazione di percolato e pressoché nulla formazione di biogas;  della  documentazione integrativa presentata dalla Ditta CORSEA  nel corso dell’istruttoria condotta dalla CTRA; delle prescrizioni fornite dalla CTRA per esprimere  parere favorevole all’approvazione del progetto (tra cui, controlli sistematici sul corpo della discarica per verificare la formazione di biogas, con presentazione di una relazione dopo sei mesi per valutarne la necessità di installare un impianto di captazione; controlli periodici delle acque di falda circostanti la discarica; particolare collocazione dei rifiuti in settori di limitata ampiezza; controlli ex art. 7 D.P.R. n.915/82 demandati alla Provincia; predisposizione di  regolare impianto anticendio; sistemazione della scarpata verso la cava attiva, con ripiani a gradoni  e con gli accorgimenti idonei ad impedire il ruscellamento del materiale verso la parte di cava in attività). Dette  prescrizioni sono state poi integralmente richiamate nel provvedimento regionale di approvazione del progetto.

Per cui, in considerazione anche di dette prescrizioni, il provvedimento regionale  di approvazione del progetto  appare adeguatamente motivato, né occorrevano autonome indagini da parte della Regione una volta che la Ditta CORSEA aveva depositato la richiesta documentazione integrativa e la CTRA  aveva dettato specifiche  prescrizioni al riguardo.

La necessità dell’ampliamento della discarica era poi evidentemente fornita dalla circostanza che quella autorizzata nel 1990 aveva quasi esaurito la capacità consentitole di 300.000 mc., come risulta dalle premesse del parere n.2406/96.

4.6.Inammissibile in appello é la censura secondo cui la CTRA doveva operare con il consenso di tutte le amministrazioni intervenute e non a maggioranza.  In conformità a quanto rilevato dall’appellante, detta censura è stata rigettata dal TAR e non poteva essere proposta in appello mediante semplice memoria, occorrendo  apposito ricorso principale o incidentale (V. la decisone di questo Consiglio, A. P., n.21 del 22.12.1982).

4.7.Per quanto concerne le censure relative alla mancata osservanza delle distanze prescritte dal piano regionale dei rifiuti e  dalla delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984, occorre tener presente che il progetto si limita a prevedere un ampliamento in verticale di una discarica già autorizzata nel 1990, per cui tali doglianze dovevano essere eventualmente tempestivamente proposte avverso l’originaria approvazione del progetto.

Ciò vale anche in relazione alla dedotta mancata osservanza delle distanze dalla cava in atto, che già era attiva nel 1990, come risulta dalle premesse della delibera regionale n.1095/90.

4.8.Irrilevante è la circostanza che l’area ove sorge la discarica sia una zona agricola, in quanto tale classificazione non è incompatibile con un impianto del genere in mancanza di specifiche localizzazioni da parte del piano regolatore generale (V. la decisione di questa Sezione n. 85 del 26.1.1996), a prescindere dall’assorbente rilievo che si tratta di mero ampliamento in verticale della discarica esistente.

4.9.Insussistente è poi la censura di incompetenza della Regione in ordine all’approvazione del progetto in questione.

Ciò non per il fatto, come  erroneamente ritenuto dall’appellante, che nella specie si tratterebbe di un impianto di 1° categoria, dal momento che sia l’originario provvedimento regionale del 1990 sia quello attuale del 1996 hanno specificamente approvato un progetto relativo ad un impianto di 2° categoria di tipo B (vedi la relativa classificazione nella delibera del Comitato interministeriale in data 27.7.1984), applicando la normativa riferita a tale tipo di impianto.

Piuttosto, è con riferimento alla circostanza che già il precedente provvedimento autorizzativo del 1990 era stato adottato dalla Regione e le modifiche di un atto sono in genere  di competenza della stessa autorità che ha provveduto inizialmente in mancanza di una nuova normativa al riguardo; inoltre l’attuale istruttoria è stata eseguita dalla Commissione tecnica regionale per l’ambiente, che è organo di consulenza regionale, e non dalla Commissione tecnica provinciale per l’ambiente. Con la conseguenza che eventualmente il vizio di incompetenza doveva essere fatto valere contro il parere della CTRA e solo in via derivata contro il provvedimento regionale.

4.10. contrariamente a quanto sostenuto dai Comuni appellati, il progetto in questione non doveva essere preventivamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Trattasi, come precisato, di un impianto di seconda categoria tipo B per rifiuti speciali assimilabili agli urbani , che non apporta modifiche alla tipologia dei rifiuti  rispetto a quelli che erano già conferibili, come risulta a pag.5 della deliberazione n.4447/96.

Per detto impianto non era all’epoca prescritta  la valutazione  di impatto ambientale (v. ora la disciplina di cui al D.P.R. 12.4.1996, in attuazione dell’art. 40, comma 1, L. 22.2.1994 n.146, applicabile con decorrenza 7.6.1997), prevedendosi tale adempimento solo per gli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico  o stoccaggio a terra, tra i quali non rientra quello in esame (che riguarda rifiuti non tossici e non nocivi), ai sensi dell’art. 6 L. 8.7.1986 n.349 ed art. 1 D.P.C.M. 10.8.1988 n.377.

4.11.La circostanza che non si era proceduto  alla mappatura delle discariche e degli impianti di smaltimento a cura del Ministero dell’ambiente non era preclusiva dell’approvazione del progetto in questione, in quanto il mancato adempimento ministeriale di cui all’art. 6 L.n.361/87 non poteva evidentemente bloccare l’attività amministrativa regionale.

4.12.Non può condividersi neppure la censura secondo cui la Ditta CORSEA non avrebbe potuto conseguire l’autorizzazione richiesta per mancanza dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, in quanto all’epoca dell’adozione della delibera impugnata (8.10.1996) era vigente l’art. 5 del D.L. 6.9.1996 n.462 ( poi non convertito), il quale prevedeva un’iscrizione automatica sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente del rilascio dell’autorizzaziione di cui al D.P.R. 10.9.1982 n.915. Successivamente l’art. 1 L. 11.11.1996 n.575 ha dichiarato validi gli atti adottati sulla base di vari decreti legge non convertiti, tra cui appunto il n.462/96, e quindi anche la delibera regionale n.4447/96.

Risulta poi manifestamente inammissibile la dedotta violazione dell’art. 5 D.L. n.462/96 in quanto la norma di sanatoria dell’atto è l’art. 1 L. n.575/96, contro cui non sono state dedotte questioni di costituzionalità, a prescindere dal rilievo che non risultano precisati   i paramenti costituzionali che sarebbero stati violati.

3.Pertanto, in accoglimento dell’appello della Ditta CORSEA vanno respinti i tre  ricorsi di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in relazione alla complessità della vicenda.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto respinge i ricorsi di primo grado.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2001 con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone                         -Presidente

Corrado Allegretta                      -Consigliere

Goffredo Zaccardi                       -Consigliere

Filoreto D’Agostino                     -Consigliere

Aniello Cerreto                           -Consigliere rel. est.

 

L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto                                     f.to Claudio Varrone

 

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...............18/03/2002.................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL  DIRIGENTE

f.to Pier Maria Costarelli

 

Per ulteriori approfondimenti vedi anche il canale:  Giurisprudenza