Sito giuridico ambientale
Tar Lombardia,
Sez. Brescia, 21 agosto 2001, n. 712.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pres. Mariuzzo. Comitato
Blello c. Comune Gerosa e Tim.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 445 del 2000 proposto da
Comitato
spontaneo famiglie frazione Blello di Gerosa,
in persona del
presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni
Cadei, Marzio Tremaglia, Lucia Peroni ed
elettivamente domiciliato presso la terza in Brescia, via
Moretto n. 42;
CONTRO
il Comune di Gerosa, in
persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
T.I.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
De Vergottini e Michele Bonetti ed
elettivamente domiciliata presso il
secondo , in Brescia,
via Alberto Mario n. 40;
per
l’annullamento
- della concessione
edilizia in data 8.11.1999 n. 1079, rilasciata alla TIM per la realizzazione di
una stazione radio base per il servizio GSM;
- del parere della
Commissione edilizia in data 15.10.1999, verbale n.3;
di ogni atto
presupposto, conseguenziale o correlato;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle proprie difese e domande;
Visti gli atti tutti della
causa;
Designato relatore, per
la pubblica udienza del 10 luglio 2001 , il cons.
Sergio CONTI;
Uditi l'avv. Cadei per i ricorrenti e l 'avv. Bonardi, in
sostituzione dell’avv. Bonetti; per la controinteressata;
Ritenuto in fatto ed in
diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato
il 26.4.2000 e depositato presso la Segreteria della
Sezione l’11.5.2000, il “ Comitato
spontaneo famiglie frazione Blello di Gerosa” impugna la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gerosa
alla TIM per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia G.S.M., nonché il
presupposto favorevole parere della commissione edilizia, deducendo le seguenti
censure:
1)
Violazione dell’art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. di Gerosa e
dell’art. 7, comma 2°, della legge 17.8.1942 n. 1150;
2)
Violazione dell’art. 32 della Costituzione;
3)
Eccesso di potere per difetto, incongruenza, illogicità della
motivazione.
Si è costituita in
giudizio, chiedendo la reiezione del gravame, la controinteressata TIM; non si
è, invece, costituito il Comune di Gerosa.
Alla Camera di
consiglio del 9.6.2000, la Sezione ha respinto (ord. N.
342/2000) la domanda incidentale di sospensione degli
effetti dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza
del 10 luglio 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso
all’esame, il “ Comitato
spontaneo famiglie frazione Blello di Gerosa” impugna, in uno con il presupposto favorevole parere della
commissione edilizia, la concessione rilasciata dal Comune di Gerosa alla TIM
per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia G.S.M.
Va preliminarmente
esaminata, d’ufficio, l’ammissibilità del gravame.
Invero, la
giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato Sez. V 18 novembre 1997 n. 1325, T.A.R.
Lazio Sez. I 4 dicembre 1997 n. 2041) afferma che un comitato cittadino non è
legittimato ad impugnare una concessione edilizia ove questi non dimostri un
legittimante collegamento stabile con il territorio, dato che, di per sé, la
sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella
propria della generalità dei cittadini.
La legittimazione
giurisdizionale, invero, presuppone la specificazione, con riferimento alla
situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il
provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla posizione sostanziale
dell’istante, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere
attuale.
Infatti, secondo un
orientamento pacifico, sono legittimati ad impugnare i provvedimenti
urbanistico-edilizi quei soggetti che vantino un interesse personale, diretto
ed attuale all'annullamento dell'atto - perché proprietari dei fondi confinanti
o, più in generale, secondo l'indirizzo che ormai prevale, - per essere
titolari di diritti reali su immobili situati nella zona interessata dalla
costruzione assentita, o anche per il solo fatto di trovarsi con la zona stessa
in una situazione di stabile collegamento o di essere insediati abitativamente
in essa - che lamentano una lesione dei valori urbanistici, intesi in senso
ampio, garantiti dalle previsioni urbanistiche relative alla zona.
Il confinante è,
quindi, legittimato a far valere il proprio interesse qualificato al
mantenimento del rispetto della disciplina urbanistica propria della zona (cfr.
TAR Brescia n. 29 del 22.1.1998).
Pertanto, l'interesse
del privato proprietario a che le aree prossime a quella di sua proprietà
ricevano una determinata sistemazione urbanistica, è configurabile come interesse
legittimo tutelabile mediante il ricorso contro il piano regolatore (generale o
particolareggiato), nonché eventualmente, contro le concessioni edilizie (cfr.
Consiglio Stato sez. IV, 7 febbraio 1990 n. 66).
Alla stregua di tali
principi, il Collegio reputa che, nella presente fattispecie, risulti
comprovata la sussistenza della posizione legittimante al gravame in capo al
ricorrente Comitato, atteso che questo è costituito da soggetti abitanti nei
fabbricati circostanti il terreno ove è stato allocata, in forza dell’impugnata
concessione edilizia, la stazione radio.
I soggetti che
costituiscono il Comitato risultano, dunque, forniti di una propria individuale
legittimazione al gravame, di guisa che la proposizione del ricorso da parte
del Comitato non è, di per sé sola, capace di far venir meno la legittimazione.
Così definita la
questione preliminare, il Collegio può, quindi, passare all’esame del merito
del gravame.
Con il primo motivo
viene dedotta violazione di legge, lamentandosi che l’impianto è stato
realizzato in zona urbanistica “verde pubblico attrezzato e /o sportivo”
normato dall’art. 18 delle N.T.A. del PRG.
La doglianza risulta
fondata.
L'art. 7, n. 2 della l.
17.8.1942 n. 1150 stabilisce che il piano regolatore generale deve contenere la
divisione in zone dell'abitato con la precisazione delle zone destinate
all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei
caratteri da osservare in ciascuna zona.
La divisione del
territorio comunale in zone, con la indicazione dei caratteri e dei vincoli
inerenti a ciascuna zona (c.d. zonizzazione), costituisce la parte preminente
della pianificazione urbanistica, senza tale suddivisione può ben dirsi che non
esiste pianificazione.
Ai sensi dell'art. 4,
primo comma, della L. 28.1.1977, n. 10, la concessione edilizia può essere
negata solo per il contrasto dell'opera da realizzarsi con disposizioni di
legge, di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi.
Il Sindaco, nel
provvedere al riguardo, svolge un'attività che risulta vincolata dalle norme
che disciplinano le iniziative edificatorie nell'ambito del comune, dovendosi
limitare ad accertare la perfetta corrispondenza di tutti gli elementi
progettuali con le anzidette prescrizioni.
Nel caso di specie, al
rilascio del titolo concessorio risultava ostativa proprio la specifica
destinazione di zona imposta all’area in questione dal vigente PRG del Comune
di Gerosa.
Invero, come risulta
dalla documentazione versata in atti si tratta si terreno ricompreso in zona “verde
pubblico attrezzato e /o sportivo”
normato dall’art. 18 delle N.T.A. del PRG.
Secondo la definizione
contenuta in detta norma tecnica, si tratta di aree “destinate alla
conservazione e creazione di parchi pubblici e giardini, ad attrezzature ed
impianti per attività ricreative e sportive”.
In forza di tale,
specifica ed esaustiva definizione, non può affatto condividersi la tesi,
enunciata dall’estensore del piano (cfr. doc. n. 30 del fascicolo del
ricorrente) a seguito di specifica richiesta formulata dalla Commissione
edilizia, secondo la quale nella ridetta zona risulterebbe possibile la
collocazione dell’impianto tecnologico in questione.
Per contro, va
affermato che l’impianto radio non poteva essere collocato sull’area in
questione, in quanto in palese contrasto con la destinazione impressa all’area,
quale discendente dall’univoco dettato letterale dell’art. 18 della N.T.A.
Va incidentalmente
soggiunto che l’affermazione del redattore del Piano regolatore risulta,
altresì, erronea là dove afferma che la struttura in questione sarebbe soggetta
a semplice autorizzazione.
Invero, costituisce
ormai acquisizione giurisprudenziale consolidata (cfr., per tutte, Consiglio
Stato Sez. V, 6 aprile 1998 n. 415) l’affermazione che la realizzazione degli
impianti in questione, comportando alterazione del territorio avente rilievo
ambientale ed estetico, deve essere assoggettata a concessione edilizia.
Da ultimo, sul punto,
va rilevato che il piano regolatore di Gerosa, all’art. 24 bis individua le
“zone ad impianti tecnologici” nelle quali “è prevista la localizzazione di
tutte quelle strutture adatte a servire la comunità di opere di urbanizzazione
necessarie a migliorare il tipo di vita”.
Non può, dunque, essere
condivisa la tesi, proposta dalla controinteressata, che - traendo le mosse
dalla circostanza che l’area in questione, in sede di lottizzazione, venne
ceduta, in conto oneri di urbanizzazione, al Comune – sostiene la compatibilità
della stazione radio, strumentale all’esercizio di un servizio pubblico, con la
funzione della stessa, rinvenuta nell’apprestamento alla zona di standards
urbanistici, fra i quali ben può essere ricompreso il servizio pubblico
telefonico.
Peraltro, la tesi in
esame parte da un presupposto erroneo, dato che, se è vero che l’area è stata
originariamente ceduta, in forza della lottizzazione del 1980, come area a
standards, va evidenziato che il PRG vigente del Comune di Gerosa è del 1984,
di guisa che la destinazione della zona è, solo ed esclusivamente, quella
specifica (verde pubblico ed attrezzato ex art. 18 N.T.A. sopra riportato)
impressa, nell’esercizio della potestà urbanistica, con tale posteriore e
sovraordinato piano regolatore generale.
Con il secondo motivo
si lamenta la violazione dell’art. 32 della Costituzione, asserendosi che non
sarebbero stati valutati – da parte degli organi sanitari deputati – i rischi
alla salute pubblica derivanti dall’esposizione alle radiazioni emesse
dall’apparecchiatura radio nei confronti delle abitazioni circostanti.
La doglianza deve
essere disattesa.
Dalla documentazione in
atti emerge che, in sede di progettazione dell’impianto, sono stati rispettati
i limiti di esposizione discendenti dalla normativa all’epoca vigente, da
individuarsi nel regolamento di cui al D.M. 10.9.1998 n. 381, per conseguenza
corretta si appalesa la formulazione del favorevole avviso espresso da parte
dell’Autorità sanitaria..
Conclusivamente il
ricorso deve essere accolto, con assorbimento del terzo motivo di gravame, con
il quale si deducono mere figure sintomatiche dell’ eccesso di potere,
irrilevanti una volta fornita, con la disamina dei due precedenti motivi, una
risposta di tipo sostanziale alle questioni giuridiche poste dalla presente
controversia.
Le spese di giudizio,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico, in
ragione della metà per ciascuno, del Comune e della controinteressata.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia –
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di
Gerosa e la TIM S.p.A. – in parti eguali - al
pagamento delle spese in favore del ricorrente Comitato, che liquida in complessive £. 4.000.000
(quattromilioni) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Brescia,
il 10 luglio 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in
Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Francesco Mariuzzo Presidente
Sergio Conti Consigliere estensore
Rita Tricarico Referendario