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Tar Lombardia, Sez. Brescia, 21 agosto 2001, n. 712.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Pres. Mariuzzo. Comitato Blello c. Comune Gerosa e Tim.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 445 del 2000 proposto da

Comitato spontaneo famiglie frazione Blello di Gerosa,

in persona del presidente pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cadei, Marzio Tremaglia, Lucia Peroni ed elettivamente domiciliato presso la terza in Brescia, via Moretto n. 42;

 

CONTRO

 

il Comune di Gerosa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di T.I.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini e Michele Bonetti ed elettivamente domiciliata presso il secondo , in Brescia, via Alberto Mario n. 40;

 

per l’annullamento

 

- della concessione edilizia in data 8.11.1999 n. 1079, rilasciata alla TIM per la realizzazione di una stazione radio base per il servizio GSM;

- del parere della Commissione edilizia in data 15.10.1999, verbale n.3;

di ogni atto presupposto, conseguenziale o correlato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese e domande;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 10 luglio 2001 , il cons. Sergio CONTI;

Uditi l'avv. Cadei per i ricorrenti e l 'avv. Bonardi, in sostituzione dell’avv. Bonetti; per la controinteressata;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

 

Con ricorso notificato il 26.4.2000 e depositato presso la Segreteria della Sezione l’11.5.2000, il “ Comitato spontaneo famiglie frazione Blello di Gerosa” impugna la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gerosa alla TIM per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia G.S.M., nonché il presupposto favorevole parere della commissione edilizia, deducendo le seguenti censure:

1)     Violazione dell’art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. di Gerosa e dell’art. 7, comma 2°, della legge 17.8.1942 n. 1150;

2)     Violazione dell’art. 32 della Costituzione;

3)     Eccesso di potere per difetto, incongruenza, illogicità della motivazione.

Si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame, la controinteressata TIM; non si è, invece, costituito il Comune di Gerosa.

Alla Camera di consiglio del 9.6.2000, la Sezione ha respinto (ord. N. 342/2000) la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso all’esame, il “ Comitato spontaneo famiglie frazione Blello di Gerosa” impugna, in uno con il presupposto favorevole parere della commissione edilizia, la concessione rilasciata dal Comune di Gerosa alla TIM per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia G.S.M.

Va preliminarmente esaminata, d’ufficio, l’ammissibilità del gravame.

Invero, la giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato Sez. V 18 novembre 1997 n. 1325, T.A.R. Lazio Sez. I 4 dicembre 1997 n. 2041) afferma che un comitato cittadino non è legittimato ad impugnare una concessione edilizia ove questi non dimostri un legittimante collegamento stabile con il territorio, dato che, di per sé, la sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini.

La legittimazione giurisdizionale, invero, presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla posizione sostanziale dell’istante, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale.

Infatti, secondo un orientamento pacifico, sono legittimati ad impugnare i provvedimenti urbanistico-edilizi quei soggetti che vantino un interesse personale, diretto ed attuale all'annullamento dell'atto - perché proprietari dei fondi confinanti o, più in generale, secondo l'indirizzo che ormai prevale, - per essere titolari di diritti reali su immobili situati nella zona interessata dalla costruzione assentita, o anche per il solo fatto di trovarsi con la zona stessa in una situazione di stabile collegamento o di essere insediati abitativamente in essa - che lamentano una lesione dei valori urbanistici, intesi in senso ampio, garantiti dalle previsioni urbanistiche relative alla zona.

Il confinante è, quindi, legittimato a far valere il proprio interesse qualificato al mantenimento del rispetto della disciplina urbanistica propria della zona (cfr. TAR Brescia n. 29 del 22.1.1998).

Pertanto, l'interesse del privato proprietario a che le aree prossime a quella di sua proprietà ricevano una determinata sistemazione urbanistica, è configurabile come interesse legittimo tutelabile mediante il ricorso contro il piano regolatore (generale o particolareggiato), nonché eventualmente, contro le concessioni edilizie (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 7 febbraio 1990 n. 66).

Alla stregua di tali principi, il Collegio reputa che, nella presente fattispecie, risulti comprovata la sussistenza della posizione legittimante al gravame in capo al ricorrente Comitato, atteso che questo è costituito da soggetti abitanti nei fabbricati circostanti il terreno ove è stato allocata, in forza dell’impugnata concessione edilizia, la stazione radio.

I soggetti che costituiscono il Comitato risultano, dunque, forniti di una propria individuale legittimazione al gravame, di guisa che la proposizione del ricorso da parte del Comitato non è, di per sé sola, capace di far venir meno la legittimazione.

Così definita la questione preliminare, il Collegio può, quindi, passare all’esame del merito del gravame.

Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge, lamentandosi che l’impianto è stato realizzato in zona urbanistica “verde pubblico attrezzato e /o sportivo” normato dall’art. 18 delle N.T.A. del PRG.

La doglianza risulta fondata.

L'art. 7, n. 2 della l. 17.8.1942 n. 1150 stabilisce che il piano regolatore generale deve contenere la divisione in zone dell'abitato con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

La divisione del territorio comunale in zone, con la indicazione dei caratteri e dei vincoli inerenti a ciascuna zona (c.d. zonizzazione), costituisce la parte preminente della pianificazione urbanistica, senza tale suddivisione può ben dirsi che non esiste pianificazione.

Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della L. 28.1.1977, n. 10, la concessione edilizia può essere negata solo per il contrasto dell'opera da realizzarsi con disposizioni di legge, di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi.

Il Sindaco, nel provvedere al riguardo, svolge un'attività che risulta vincolata dalle norme che disciplinano le iniziative edificatorie nell'ambito del comune, dovendosi limitare ad accertare la perfetta corrispondenza di tutti gli elementi progettuali con le anzidette prescrizioni.

Nel caso di specie, al rilascio del titolo concessorio risultava ostativa proprio la specifica destinazione di zona imposta all’area in questione dal vigente PRG del Comune di Gerosa.

Invero, come risulta dalla documentazione versata in atti si tratta si terreno ricompreso in zona “verde pubblico attrezzato e /o sportivo” normato dall’art. 18 delle N.T.A. del PRG.

Secondo la definizione contenuta in detta norma tecnica, si tratta di aree “destinate alla conservazione e creazione di parchi pubblici e giardini, ad attrezzature ed impianti per attività ricreative e sportive”.

In forza di tale, specifica ed esaustiva definizione, non può affatto condividersi la tesi, enunciata dall’estensore del piano (cfr. doc. n. 30 del fascicolo del ricorrente) a seguito di specifica richiesta formulata dalla Commissione edilizia, secondo la quale nella ridetta zona risulterebbe possibile la collocazione dell’impianto tecnologico in questione.

Per contro, va affermato che l’impianto radio non poteva essere collocato sull’area in questione, in quanto in palese contrasto con la destinazione impressa all’area, quale discendente dall’univoco dettato letterale dell’art. 18 della N.T.A.

Va incidentalmente soggiunto che l’affermazione del redattore del Piano regolatore risulta, altresì, erronea là dove afferma che la struttura in questione sarebbe soggetta a semplice autorizzazione.

Invero, costituisce ormai acquisizione giurisprudenziale consolidata (cfr., per tutte, Consiglio Stato Sez. V, 6 aprile 1998 n. 415) l’affermazione che la realizzazione degli impianti in questione, comportando alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, deve essere assoggettata a concessione edilizia.

Da ultimo, sul punto, va rilevato che il piano regolatore di Gerosa, all’art. 24 bis individua le “zone ad impianti tecnologici” nelle quali “è prevista la localizzazione di tutte quelle strutture adatte a servire la comunità di opere di urbanizzazione necessarie a migliorare il tipo di vita”.

Non può, dunque, essere condivisa la tesi, proposta dalla controinteressata, che - traendo le mosse dalla circostanza che l’area in questione, in sede di lottizzazione, venne ceduta, in conto oneri di urbanizzazione, al Comune – sostiene la compatibilità della stazione radio, strumentale all’esercizio di un servizio pubblico, con la funzione della stessa, rinvenuta nell’apprestamento alla zona di standards urbanistici, fra i quali ben può essere ricompreso il servizio pubblico telefonico.

Peraltro, la tesi in esame parte da un presupposto erroneo, dato che, se è vero che l’area è stata originariamente ceduta, in forza della lottizzazione del 1980, come area a standards, va evidenziato che il PRG vigente del Comune di Gerosa è del 1984, di guisa che la destinazione della zona è, solo ed esclusivamente, quella specifica (verde pubblico ed attrezzato ex art. 18 N.T.A. sopra riportato) impressa, nell’esercizio della potestà urbanistica, con tale posteriore e sovraordinato piano regolatore generale.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 32 della Costituzione, asserendosi che non sarebbero stati valutati – da parte degli organi sanitari deputati – i rischi alla salute pubblica derivanti dall’esposizione alle radiazioni emesse dall’apparecchiatura radio nei confronti delle abitazioni circostanti.

La doglianza deve essere disattesa.

Dalla documentazione in atti emerge che, in sede di progettazione dell’impianto, sono stati rispettati i limiti di esposizione discendenti dalla normativa all’epoca vigente, da individuarsi nel regolamento di cui al D.M. 10.9.1998 n. 381, per conseguenza corretta si appalesa la formulazione del favorevole avviso espresso da parte dell’Autorità sanitaria..

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del terzo motivo di gravame, con il quale si deducono mere figure sintomatiche dell’ eccesso di potere, irrilevanti una volta fornita, con la disamina dei due precedenti motivi, una risposta di tipo sostanziale alle questioni giuridiche poste dalla presente controversia.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico, in ragione della metà per ciascuno, del Comune e della controinteressata.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Gerosa e la TIM S.p.A. – in parti eguali - al pagamento delle spese in favore del ricorrente Comitato, che liquida in complessive £. 4.000.000 (quattromilioni) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Brescia, il 10 luglio 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Francesco Mariuzzo        Presidente

Sergio Conti        Consigliere estensore

Rita Tricarico       Referendario