AmbienteDiritto.it 

Sito giuridico ambientale                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 

Cassazione Civile - Sez. I  sentenza 26 luglio 2001, n. 10187

 

 

REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Omissis

 

Svolgimento del processo

 

Omissis 

1. Vessecchia Anna Maria, con ricorso 23 ottobre 1998, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Larino avverso l’ordinanza-ingiunzione notificatale il 23 settembre 1998, con la quale il Presidente della Giunta regionale del Molise le aveva ingiunto il pagamento di lire 1.030.000 quale sanzione pecuniaria amministrativa  per avere violato l’articolo 2 della legge regionale 2/1994, avendo - in data 7 settembre 1998 - venduto pane dalla propria azienda agrituristica a persona che non usufruivano nè di servizi alberghieri, nè di quelli di ristorazione dell’azienda.

L’opponente deduceva che l’ordinanza era illegittima fondandosi su una interpretazione erroneamente restrittiva dei soggetti che potevano fruire dei prodotti dell’azienda agrituristica, nonché per vizi inerenti alla rispondenza dell’ordinanza alle contestazioni contenute nel verbale di accertamento.

L’Amministrazione si costituiva dinanzi al Pretore chiedendo il rigetto dell’opposizione, deducendo che ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 1994, n.2 le aziende agrituristiche erano autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nell’ambito dell’attività di ristorazione, con divieto assoluto di asporto.

Il Pretore, con sentenza depositata il 24 maggio 1999, accoglieva l’opposizione. Avverso tale sentenza la Regione Molise ha proposto ricorso, con atto notificato alla Vessecchia in data 3 settembre 1999, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.

   

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge della Regione Molise 2/1994, dell’articolo 12 disp. att. Cc, nonché vizi motivazionali.

Si deduce che nella sentenza non sono citate le norme in base alle quali il Pretore ha ritenuto di accogliere l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione impugnata, con la quale era stata irrogata all’opponente una sanzione amministrativa per avere venduto pane prodotto nella propria azienda agrituristica a persone che non usufruivano né dei servizi alberghieri, né di quelli di ristorazione dell’azienda.

Si osserva che, comunque, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 2/1994, della Regione Molise - contrariamente  a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - a chi eserciti una impresa agrituristica è consentito di somministrare alimenti e bevande esclusivamente in relazione alla somministrazione di pasti da consumare nel luogo. Si deduce che la vendita del pane, ancorché prodotto dall’azienda, non costituisce vendita di un prodotto agricolo - per la quale le aziende agricole non hanno bisogno di specifiche autorizzazioni - ma costituisce vendita di un prodotto manifatturiero-alimentare, per la cui commercializzazione è necessaria un’apposita autorizzazione.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che, secondo quanto si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l’opposizione era stata proposta deducendosi che l’attività di vendita del pane prodotto nell’azienda agrituristica dove intendersi consentita ai sensi dell’articolo 2 della legge della Regione Molise 25 gennaio 1994, n. 2 e in tal senso deve ritenersi essersi pronunciato il Pretore - ancorché non abbia menzionato nella motivazione della sentenza tale legge - affermando che «con la licenza di agriturismo si viene autorizzati alla produzione e vendita di tutti i prodotti agricoli del fondo, ivi compresi quelli che hanno bisogno di manipolazione, purché rientranti nell’attività di produzione di alimenti dell’azienda agricola» e che «in tale ambito rientra l’attività di ristorazione nonché di produzione e vendita di prodotti dell’azienda, con materie prime prodotte dall’azienda stessa, tra cui anche il pane».

Pertanto da tali considerazioni, il Pretore ha tratto la conclusione che la produzione del pane esula dall’attività agrituristica solo ove assuma dimensioni tali «da assurgere ad attività prevalente e non subalterna rispetto a quella agrituristica», annullando l’ordinanza-ingiunzione impugnata  perché nel caso di specie era stato accertato che l’attività di panificazione svolta dall’opponente aveva «carattere subalterno e derivato da quella agrituristica rivolta a soddisfare le esigenze dei clienti del ristorante e di un numero limitato di avventori esterni», cosicché gli acquirenti del pane potevano essere anche “persone di passaggio”, diverse dai clienti della struttura alberghiera e di ristorazione.

Tali affermazioni contrastano con il dettato dell’articolo della legge 2/1994 della Regione Molise, invocato dall’opponente a sostegno della opposizione proposta.

Detto articolo 2, al primo comma, statuisce che per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicultura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali. Al secondo comma, precisa espressamente  che fra tali attività rientrano, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, «la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell’azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico», così escludendo dall’attività agrituristica la vendita di prodotti dell’azienda non “consumati sul posto”, e cioè non direttamente collegata con l’attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata.

La norma costituisce puntuale applicazione dell’articolo della legge statale 730/85, che detta i principi generali in tema di disciplina dell’agriturismo, che a sua volta prevede il requisito della “consumazione sul posto” dei prodotti dell’azienda quale caratteristica necessaria perché la loro somministrazione possa farsi rientrare nell’attività agrituristica.

Ne consegue che, mentre la somministrazione del pane, prodotto o non prodotto nell’azienda, rientra nell’attività agrituristica ove effettuato per la consumazione sul posto nell’ambito dell’attività di ristorazione o alberghiera, non vi rientra la vendita del pane prodotto in azienda a terzi, per l’asporto e non per la consumazione nell’ambito delle su dette attività.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame al Tribunale di cassazione.

  

P.Q.M.

 

La Corte di cassazione.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Larino.

  

Per ulteriori approfondimenti vedi anche il canale:  Giurisprudenza