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Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. del 8 maggio 2002, n. 2456.

 

 

REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1995 ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

Sul ricorso in appello n.7539/1995 proposto da “F.lli Carosi s.r.l.”in persona del legale rappresentante Renato Carosi rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Marino ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Agosta in viale Regina Margherita 157;

 

CONTRO

 

Il Comune di Ciampino in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avv. Marciano Petrillo ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in via Paulucci dè Calboli, 1;    

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale   per il Lazio, sezione seconda, n.269/1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa ;

udita alla pubblica udienza del   14 dicembre 2001   la relazione del Consigliere dottor Goffredo Zaccardi e udito, l’avv. A. Giglio su delega dell’Avv. Petrillo Marciano;

 

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

Con ricorso n.941/1992 notificato il 13 febbraio 1992 la Società indicata in epigrafe impugnava innanzi al Tar per il Lazio il provvedimento del 28 gennaio 1992 con cui il Comune di Ciampino aveva respinto la domanda di concessione edilizia per la sopraelevazione di un fabbricato esistente in via Lucrezia Romana, di proprietà della Società stessa in quanto ”la sopraelevazione e il sottostante edificio insistono su area destinata dal P.R.G. a fascia di rispetto dell’impianto di depurazione dove vige l’inedificabilità assoluta”. Si chiedeva nel ricorso anche l’annullamento della prescrizione di piano risalente al 1983 che imponeva il vincolo di rispetto per l’impianto di depurazione.

I motivi del ricorso di primo grado erano essenzialmente incentrati sulla considerazione che trattandosi della sopraelevazione di un fabbricato già esistente non poteva essere applicata la disposizione del P.R.G. che prevedeva un vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia di rispetto del depuratore nonché sul rilievo della mancanza nella prescrizione di piano in parola, a differenza di quanto era previsto per altri vincoli, di un limite quantitativo posto alla fascia di rispetto con conseguente attribuzione di un potere arbitrario nell’applicazione della norma agli organi comunali.

La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado nella parte in cui era diretto all’annullamento della disposizione del P.R.G. che prevede il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto del depuratore per la tardività della impugnazione ed, inoltre, ha affermato l’applicabilità anche alla sopraelevazione di cui era richiesta la concessione del vincolo di inedificabilità .Ciò in quanto, con evidenza,si tratta di un autonomo intervento edilizio rientrante nel divieto .La decisione ha, altresì, negato che potesse avere un qualsiasi rilievo la circostanza che la sopraelevazione dovesse essere effettuata su un immobile già realizzato, sia pure abusivamente, nell’ambito dell’area in questione.

L’atto di appello introduce una nuova questione, la contestazione che l’immobile di cui trattasi ricadrebbe all’esterno della fascia, che in quanto tale è inammissibile per il divieto, per il giudice di appello di esaminare aspetti della controversia non costituenti oggetto del giudizio di primo grado. E’ pertanto corretto il rilievo mosso in tal senso nei confronti della censura in esame dalla difesa del Comune di Ciampino. Si ripropone, inoltre, la censura diretta a sostenere l’inapplicabilità della disciplina ricordata del P.R.G. perché per l’immobile su cui dovrebbe essere effettuata la sopraelevazione è stata presentata istanza di condono non decisa nei due anni dalla presentazione ed in ordine alla quale si sarebbe formato il silenzio assenso. La tesi è smentita, come ha osservato puntualmente il primo giudice, dall’art. 33, primo comma, della legge 47/1985 che esclude per le opere realizzate abusivamente in aree già sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta il condono e, quindi, a maggior ragione il procedimento di silenzio assenso per il rilascio della concessione in sanatoria. A ben vedere, peraltro, tale argomento,decisivo in via autonoma per rigettare la censura in parola, non è il solo opponibile alla tesi dell’appellante perché in ogni caso la sopraelevazione costituisce un intervento edilizio per il quale è necessaria la concessione edilizia ed, in quanto tale, escluso nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità. La richiesta istruttoria rivolta ad ottenere una verifica sulla distanza dell’immobile in questione dal depuratore non può, evidentemente, essere assecondata per la inammissibilità della censura nuova e proposta in violazione del divieto dello “jus novorum” in appello ed al cui esame sarebbe preordinato l’accertamento richiesto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va rigettato .Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Condanna la Società appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate il £ 3.000.000 (tre milioni) pari ad Euro 1.549.37a favore del Comune di Ciampino.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso addì 14 dicembre 2001 in Camera di Consiglio con l’intervento di:

 

            Alfonso Quaranta                                  Presidente

            Corrado Allegretta                                 Consigliere

            Paolo Buonvino                                     Consigliere

            Goffredo Zaccardi                                  Consigliere rel.

            Filoreto D’Agostino                                Consigliere

 

 

L'ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO

 f.to Goffredo Zaccardi                            f.to Alfonso Quaranta              f.to Francesco Cutrupi

 

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