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Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. del 13 maggio 2002, n. 2575.

 

 

REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1995 ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 3365/1995 proposto dal Comune di Pecetto Torinese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gustavo Romanelli e Marco Siniscalco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Cosseria n. 5,

contro

il Sig. Camillo Bartoletti, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte Sez. I n. 638 del 7 dicembre 1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la decisione interlocutoria n. 362/01;

Udita alla pubblica udienza del 14 dicembre 2001 la relazione del Consigliere Filoreto D’agostino e uditi, altresì, l’Avv. Gustavo Romanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Sig. Camillo Bartoletti, in data 3 novembre 1983 presentava domanda al Sindaco del Comune di Pecetto Torinese intesa ad ottenere l’autorizzazione a costruire un’autorimessa su un’area di sua esclusiva proprietà e senza alcun impegno unilaterale o contratto con altri privati, dal quale risultasse che i box erano di pertinenza del complesso residenziale, di cui alla licenza edilizia n. 15 del 4 agosto 1984, ottenuta dalla società “Orto” della quale il Bartoletti era socio.

La società “Orto” aveva realizzato le palazzine ma, per problemi operativi sopravvenuti, non aveva realizzato i box.

L’autorizzazione richiesta veniva assentita dal Sindaco di quel Comune con provvedimento n. 72 del 13 maggio 1985 ed, in tale sede, il Sig. Bartoletti si era dichiarato disponibile a pagare i contributi ex art. 3 della legge 10/1977; ma successivamente si rivolgeva al Comune, affermando che il Comune non avrebbe potuto pretendere la somma di lire 10.922.000 dei quali lire 3.690.000 per costo di costruzione, lire 3.508.200 e lire 3.723.800 rispettivamente per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto i box in questione, ricadenti in area già avente i connotati di cui all’art. 18 della legge 765/1967, dovevano essere soggetti ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell’art. 7, 2° comma della legge 94/1982.

Il Sig. Bartoletti proponeva poi ricorso al TAR Piemonte per l’accertamento del diritto alla ripetizione degli oneri concessori, relativi alla concessione edilizia n. 72 in data 13.5.1985, deducendo, altresì, che l’art. 7 della legge 94/1982 non escludeva le pertinenze dal regime di gratuità, anche se per aree vincolate dalla legge 1497/1939; inoltre, non avendo i box determinato aumento del carico urbanistico, già verificatosi al momento della realizzazione del complesso residenziale di cui costituirebbero pertinenza e trattandosi di zona già urbanizzata, il ricorrente affermava di avere titolo al suindicato rimborso.

Il TAR, con la sentenza in epigrafe, dopo aver rilevato che l’autorimessa di cui si tratta è opera di non indifferente entità e suscettibile, in astratto, di utilizzazione autonoma, ha ritenuto non dovuto il contributo di concessione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione ed ha condannato il Comune di Pecetto Torinese alla restituzione di questi ultimi, maggiorati degli interessi al tasso legale dal momento del versamento sino all’effettivo rimborso.

Contro questa parte della sentenza propone appello il Comune intimato che, nel confutare la sussistenza della gratuità della concessione, nella fattispecie, chiede la riforma e l’accertamento dell’inesistenza del diritto del Sig. Bartoletti alla restituzione delle somme corrisposte al Comune a titolo di contributo per le spese di urbanizzazione.

Il ricorrente originario non si è costituito in giudizio.

Con pronuncia n. 362 pubblicata mediante dispositivo il 1° febbraio 2001 questa Sezione disponeva adempimenti istruttori.

La causa è stata nuovamente chiamata in decisione all’udienza del 14 dicembre 2001.

 

D I R I T T O

 

L’appello è fondato.

La questione sottoposta allo scrutinio del Collegio è la seguente: se la realizzazione di una autorimessa, che costituisca pertinenza di complesso residenziale precedentemente edificato, nel contesto territoriale del Comune di Pecetto Torinese determini o meno il pagamento del contributo di concessione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione.

Il Giudice di prime cure ha risposto negativamente al quesito sul rilievo che, essendo le autorimesse poste al servizio di preesistente complesso residenziale, le medesime non determinerebbero un maggior carico urbanistico, presupposto indispensabile per l’applicazione del contributo di urbanizzazione.

L’appellante Comune afferma che la costruzione in esame non rientrava tra i casi di autorizzazione gratutita e richiama, a questo fine, il disposto dell’articolo 7 comma 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni con legge 25 marzo 1982, n. 94: “sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497:

le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;…”.

In particolare, la zona in cui sorge la costruzione per cui è vertenza è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto del Ministro per i beni culturali 1° agosto 1985.

Tale circostanza è stata comprovata attraverso la produzione documentale disposta in esecuzione della decisione interlocutoria n. 363 del 1° febbraio 2001 di questa Sezione.

Ne consegue che, ai sensi del richiamato precetto contenuto nell’art. 7 del decreto legge n. 9 del 1982 (pienamente applicabile all’epoca dei fatti), la realizzazione dell’autorimessa non era soggetta a autorizzazione gratuita, ma a concessione e come tale imponeva il pagamento per oneri di urbanizzazione, quale corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne trae (C.d.S., V, 27 febbraio 1998, n. 201).

In effetti, la soggezione ai vincoli paesaggistici e ambientali determina, di per sé, nel caso di nuova costruzione, uno specifico carico urbanistico determinato dall’alterazione, anche se non vulnerante, dello specifico contesto.

La ratio dell’art. 7, comma 2 del richiamato decreto legge n. 9 del 1982 è evidentemente quella di impedire la libertà di costruzione anche di opere pertinenziali, per gli effetti distorsivi del paesaggio e dell’ambiente che anche da queste ultime possono derivare.

Lo strumento tecnico per questa finalità è l’assoggettamento a concessione edilizia dell’intervento, cui naturalmente consegue, quasi come naturale negotii, il pagamento del contributo per costruzione e oneri di urbanizzazione.

La pronuncia va pertanto riformata.

Sembra equo compensare le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, respinge il ricorso di prime cure.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso addì 14 dicembre 2001 in Roma dal Consiglio di Stato – Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere

Filoreto D’Agostino Consigliere est.

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO                          IL DIRIGENTE

f.to Filoreto D’Agostino f.to Alfonso Quaranta             f.to Francesco Cutrupi                  f.to Pier Maria Costarelli

 

 

 

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