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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente
Decisione
sul ricorso in appello n. 2779 del 2001 proposto dalla GE.CO. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Barone ed elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Annunziatella n. 40, nello studio dell'avv. Gerardo Tuorto,
contro
il Comune di Tufino, non costituito in giudizio,
e nei confronti
della DE.PI. s.r.l., non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della sentenza n. 4881 del 22 dicembre 2000, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione I;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta; nessuno comparso alla pubblica udienza del 30 novembre 2001;
Visto il dispositivo di sentenza n. 631 pubblicato in data 3 dicembre 2001;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 4481 in data 22 dicembre 2000, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, ha dichiarato irricevibile il ricorso, proposto dall’attuale appellante con atto notificato il 7 novembre 2000, per l’annullamento della deliberazione 6 settembre 2000 n. 225, con la quale la Giunta Municipale del Comune di Tufino, approvati i verbali di gara, ha affidato alla parte appellata alcuni lavori di sistemazione stradale. Tanto in base al convincimento che la ricorrente, alla data del 17 luglio 2000, era a compiuta conoscenza sia dell'avvenuta riapertura delle operazioni di gara, sia della nuova aggiudicazione provvisoria disposta.
Avverso la suddetta decisione la società istante interpone gravame, deducendo di aver ritualmente impugnato, nel termine di legge, la deliberazione di aggiudicazione definitiva e gli atti precedenti.
Nel merito, l’appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di decidere sulla domanda di risarcimento del danno ingiusto causatole dall’illegittimo comportamento dell’Amministrazione.
Essa conclude, pertanto, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata; per l’effetto, l’annullamento della deliberazione n. 225 del 6 settembre 2000 della Giunta Municipale di Tufino, nonché di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali e la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica in suo favore o, in via subordinata, per equivalente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, del doppio grado di giudizio.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile l’originario ricorso, proposto dall’attuale appellante mediante atto notificato il 7 novembre 2000, perché già alla data del 17 luglio 2000 l’istante aveva avuto piena conoscenza sia dell'avvenuta rinnovazione delle operazioni della gara di cui si tratta, sia della nuova aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’impresa controinteressata.
A ragione, tuttavia, la ricorrente fa rilevare che, non avendo l’onere d’impugnare l’aggiudicazione provvisoria, il gravame risulta tempestivamente rivolto contro quella definitiva, pronunciata con deliberazione del 6 settembre 2000 e comunicata con nota del 18 seguente.
Si è rilevato, in proposito, infatti, che l'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga all’immediata impugnazione; questa può essere differita al momento in cui si ricorre contro l'aggiudicazione definitiva. Il termine per ricorrere contro l'aggiudicazione di un pubblico contratto, pertanto, decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 16 novembre 2000 n. 6128).
Il ricorso di primo grado, quindi, deve ritenersi prodotto nel termine di legge e va, conseguentemente, esaminato nel merito.
Esso è, per altro, infondato.
Va premesso in fatto che, nella specie, dopo aver provvisoriamente aggiudicato la gara in questione alla ricorrente, la commissione giudicatrice, su segnalazione dell’attuale appellata, è tornata sui suoi passi per verificare l’errore commesso nel trascrivere agli atti di gara il ribasso offerto da questa e, constatato l’errore, ha rinnovato le operazioni, pervenendo a nuova aggiudicazione, questa volta, in favore della controinteressata.
Di tale comportamento e degli atti che ne sono scaturiti, l’istante ha lamentato l’illegittimità per violazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara di cui all’art. 71 R.D. 23 maggio 1924 n. 87 e di quello della trasparenza del procedimento, in quanto, a suo dire, nessuna verifica poteva intervenire dopo l’aggiudicazione provvisoria e, tanto meno, in seduta non pubblica.
L’assunto non può essere condiviso.
Fin quando essa non perde la disponibilità degli atti di gara, a seguito della loro trasmissione all’organo competente ad approvarli, è sempre consentito alla commissione giudicatrice di rivedere il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorsa. Detta facoltà, invero, che sotto lo speculare profilo del buon andamento dell’azione amministrativa è configurabile altresì come dovere, è espressione del potere di autotutela spettante alla pubblica Amministrazione ed a ciascuno dei suoi organi, compresi quelli straordinari, quali, appunto, le commissioni preposte alle procedure di evidenza pubblica.
Nel caso in esame, l’errore di trascrizione del ribasso offerto dall’appellata risulta dagli atti, della cui integrità fa fede il verbale di gara e dei quali, in realtà, neppure la ricorrente lamenta la manomissione. Di qui l’irrilevanza del profilo di doglianza concernente la modalità non pubblica in cui l’accertamento dell’errore è stato eseguito.
Riconosciuta la legittimità degli atti impugnati, anche la domanda di risarcimento del danno, rinnovata con il secondo motivo d’appello, si rivela infondata.
Per le considerazioni che precedono, in riforma della sentenza appellata, il ricorso originario dev’essere respinto.
Sussistono giusti motivi per considerare compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull’appello in epigrafe, annulla la sentenza appellata e respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001 con l'intervento dei Signori:
Alfonso Quaranta - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Alfonso Quaranta f.to Francesco Cutrupi f.to Pier Maria Costarelli
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