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Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3071.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

sui ricorsi in appello:

n. 9295/2001, proposto dal Comune di Ancona, in persona del Sindaco, p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Bertinelli Terzi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso il Dott. Gian Marco Grez,

 

CONTRO

 

la S.A.I.E., s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Cristina Faranda e M. Cristina D’Alessandro ed elettivamente domiciliata presso la seconda in Roma, Via Cassiodoro, n. 1,

e l’A.T.I. costituita dall’Astro Sistem, s.r.l., e dalla MAW Campania, s.r.l., non costituita;

n. 9368/2001, proposto dall’Astro Sistem, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la MAW Campania, s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Cocuzza e Antonio D’Angelo, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Giorgio Napoletano,

 

CONTRO

 

la S.A.I.E., s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Cristina Faranda e M. Cristina D’Alessandro ed elettivamente domiciliata presso la seconda in Roma, Via Cassiodoro, n. 1,

e nei confronti

del Comune di Ancona in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. delle Marche, del 9.6.2001, n. 745;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate nei due ricorsi e l’appello incidentale proposto dalla S.A.I.E., s.r.l.;

Visto il dispositivo di sentenza n. 34 del 23.01.02;

Relatore, alla pubblica udienza del 15.1.2002, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli Avv.ti Bertinelli Terzi, D’Alessandro, Cocozza e D’Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La S.A.I.E.,s.r.l., impugnava (con ricorso n. 173/2000) il provvedimento del 29.12.1999, n. 3072, del Dirigente del Servizio Tecnologico del Comune di Ancona, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione all’A.T.I. costituita dalla Astro System, s.r.l., e dalla Maw Campania, s.r.l., del servizio d’illuminazione votiva dei cimiteri di Tavernelle e frazioni.

Con un secondo ricorso (n. 174/2000) la S.A.I.E. impugnava il bando relativo alla predetta gara.

Si costituivano in giudizio per i due ricorsi il Comune di Ancona e l’Astro System, opponendosi al loro accoglimento, con eccezioni in rito e nel merito.

Il T.A.R. delle Marche, con la sentenza del 9.6.2001, n. 745, accoglieva il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione e dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso diretto contro il bando di gara.

Il Comune di Ancona e l’Astro System appellano separatamente tale sentenza, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

La S.A.I.E. ha proposto appello incidentale impugnando la sentenza del T.A.R. nella parte che ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 174/2000, diretto all’annullamento del bando di gara.

Con memoria depositata il 3.1.2001 il Comune di Ancona ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale.

Alla pubblica udienza del 15.1.2002 i due appelli sono stati ritenuti per la decisione.

 

DIRITTO

 

I - Il T.A.R. delle Marche, con la sentenza del 9.6.2001, n. 745, pronunciata su ricorso della S.A.I.E., s.r.l., ha annullato il provvedimento del 29.12.1999, n. 3072, del Dirigente del Servizio Tecnologico del Comune di Ancona, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione all’A.T.I. costituita dalla Astro Sustem, s.r.l., e dalla Maw Campania, s.r.l., del servizio d’illuminazione votiva dei cimiteri di Tavernelle e frazioni.

Con la stessa sentenza, il T.A.R. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse un secondo ricorso della S.A.I.E. (n. 174/2000), diretto all’annullamento del bando di gara.

La sentenza è stata appellata separatamente dal Comune di Ancona e dalla Astro System.

II – I due appelli, che hanno per oggetto la stessa sentenza, devono essere riuniti e definiti con un’unica decisione.

III – Preliminarmente va accolta l’eccezione di irricevibilità dell’appello incidentale proposto dalla S.A.I.E., sollevata dal Comune di Ancona.

La questione oggetto del giudizio concernente una gara di appalto per l’affidamento di un servizio pubblico rientra tra i giudizi compresi tra quelli per i quali l’art. 23 bis, comma 1, lett. c), della legge n. 1034 del 1971 prevede che i termini processuali siano ridotti alla metà con eccezione del termine per la proposizione del ricorso di primo grado.

Anche il termine per la proposizione dell’appello incidentale stabilito dall’art. 37, primo e terzo comma, del R.D. 26.6.1924, n. 1954, di conseguenza è ridotto alla metà.

Nella specie, l’appello principale del Comune di Ancona è stato notificato alla S.A.I.E. in data 26.7.2001. L’appello incidentale proposto dalla S.A.I.E. nel giudizio originato dall’appello del Comune di Ancona, in base alla normativa ora citata, avrebbe dovuto essere notificato nel termine – dimidiato – di quindici giorni successivi a quello, pure dimidiato, assegnato per il deposito dell’appello principale e, quindi, il 10.10.2001, tenuto conto della sospensione feriale.

Esso, invece, è stato notificato soltanto il 25.10.2001 ed è, pertanto, tardivo.

IV- I due appelli sono fondati nel merito.

Il T.A.R. ha ritenuto che l’A.T.I. costituita dalla Astro System e dalla Maw Campania dovesse essere esclusa dalla gara in quanto il relativo bando ammetteva anche la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, subordinando, peraltro, tale partecipazione, per quanto concerne il requisito dell’idoneità professionale allo svolgimento del servizio, al possesso, da parte di ciascuna impresa del raggruppamento, della certificazione di conformità del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI-EN-ISO 9001, ovvero in alternativa 9002.

Di tale certificazione l’Astro System era priva.

La Sezione ritiene che il T.A.R. non abbia correttamente interpretato il bando di gara.

L’art. 6 del bando prevede come requisiti di ammissione alla gara: “a) l’abilitazione alla installazione, manutenzione, realizzazione degli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46 del 1990 e del D.P.R. n. 447 del 1993; b) la certificazione di conformità del sistema di qualità aziendale alle norme UNI-EN-ISO 9001, ovvero in alternativa 9002; c) un fatturato per il triennio 1996-1998 pari a due volte l’importo annuo dei canoni in abbonamento: Lire 1.305.000.000, Euro 673.976,26; d) referenze idonee di almeno un istituto bancario”.

La disposizione stabilisce poi che nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese “i requisiti di cui alle lettere a),b),c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, il requisito di cui alla lett. d) è richiesto a ciascuna impresa associanda”.

Il bando non poteva essere più chiaro sul punto. Quando chiede almeno una referenza bancaria dispone che il requisito è richiesto a “ciascuna impresa associanda”, negli altri casi, comprendenti anche la certificazione di qualità aziendale, il requisito deve essere posseduto dal complesso delle imprese che costituiscono il raggruppamento.

Il T.A.R. ha ritenuto, invece, generica tale prescrizione del bando e specifica quella contenuta negli artt. 16 e 17 dello stesso bando che, secondo i primi giudici, richiederebbe che ciascuna impresa, anche quelle facenti parte di associazioni da costituire o già costituite, dovesse essere in possesso della certificazione UNI-EN-ISO.

L’argomento è evidentemente erroneo.

Gli artt. 16 e 17 del bando indicano il contenuto delle dichiarazioni che le imprese partecipanti alla gara singolarmente o in associazione, già costituita o da costituire, devono presentare in allegato alla istanza di partecipazione.

Tra queste dichiarazioni le imprese devono indicare anche se sono in possesso, tra altri requisiti, anche della certificazione di conformità del sistema di qualità aziendale alle norme UNI-EN-ISO 9001, ovvero in alternativa 9002.

Ciò, non vuol dire che il bando impone che tutte le imprese debbano essere provviste di tale dichiarazione.

L’impresa che ne è sprovvista dichiarerà di non avere tale requisito.

L’amministrazione verificherà, sulla base delle dichiarazioni rese dalle singole imprese, costituite in associazione o che abbiano dichiarato di volersi associare, se nel relativo raggruppamento almeno una di tali imprese sia in possesso del requisito e, in caso positivo, sarà tenuta ad ammettere il raggruppamento alla gara, in quanto l’art. 6 del bando richiede il possesso di tale requisito da parte dell’associazione nel suo complesso e non da ciascuna delle imprese che la compongono.

In conclusione, i due appelli vanno accolti e la sentenza appellata, di conseguenza, deve essere riformata, mentre va respinto l’originario ricorso.

Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, riunisce i due appelli in epigrafe e li accoglie, respingendo per l’effetto, il ricorso di primo grado; dichiara irricevibile l’appello incidentale.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra­tiva.

 

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 15.1.2002, con l'intervento dei signori:

Paolo Buonvino                                          Presidente f.f.

Goffredo Zaccardi                                       Consigliere

Francesco D’Ottavi                                     Consigliere

Claudio Marchitiello                                    Consigliere Estensore

Marco Lipari                                               Consigliere

 

L'ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE f.f.                IL SEGRETARIO

f.to Claudio Marchitiello                         f.to Paolo Buonvino                f.to Francesco Cutrupi

 

 

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