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Consiglio di Stato, Sez. V, 6 giugno 2002, n. 3185.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

 

Decisione

 

Sul ricorso in appello n. 8228 del 2001, proposto dall'impresa Gavassino cantieri navali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Biagetti, Silvio Pinna e Massimo Murru, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Biagetti in Roma, Via A. Bertoloni n. 35,

contro

la Provincia di Cagliari, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Vignolo, elettivamente domiciliata presso Antonia De Angelis, in Roma, alla Via Portuense n. 104,

e nei confronti

di Conscoop-Consorzio fra cooperative di produzione lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, difeso e rappresentate dall'Avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto in Roma, presso il suo studio, alla Via Massimi n. 154

nonché

di Ope-Compagnia Opere civili non costituitasi

per l'annullamento

della sentenza del Tar della Sardegna, Cagliari, n. 645 del 27 aprile 2001, depositata il 29 maggio 2001.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cagliari e del Conscoop

Vista l'ordinanza n. 5298 in data 25 settembre 2001, con la quale questa sezione ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia di sentenza appellata;

Visto il dispositivo di sentenza n. 707 pubblicato il 19.12.01;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2001, il Consigliere Paolo De Ioanna.

Uditi gli Avvocati V. Biagetti, M. Vignolo e G. Contu;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

 

Fatto.

 

1. Con sentenza n.645 del 2001,il TAR per la Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Gavassino Cantieri Navali s.p.a. per l'annullamento delle determinazioni contenute nei verbali del 15/11/2000 e del 31/10/2000, con cui la Provincia di Cagliari ha aggiudicato alla Conscoop l'appalto per i lavori di risanamento e regolazione idraulica per le attività ittiche nella laguna di Santa Gilla in Cagliari; nonché della determinazione n.124 del 15 dicembre 2000, con la quale il direttore del settore ecologia , approvati gli atti di gara, ha disposto la definitiva aggiudicazione dell'appalto in parola alla Conscoop.

Secondo il ricorrente in primo grado, il Conscoop doveva essere esclusa dalla gara in quanto non ha depositato alcuna dichiarazione per attestare il possesso dei requisiti di ordine pubblico richiesti dal bando , con specifico riferimento alla Compagnia Opere Civili- O.P.E., per la quale il Conscoop dichiarava di concorrere. Tali requisiti sono stati infatti esplicitamente dichiarati dal Conscoop con riferimento allo stesso Consorzio ma non anche alla Compagnia Opere Civili, sua consorziata.

2. La sentenza è stata impugnata da Gavassino Cantieri Navali s.p.a.; con ordinanza cautelare n 5298 del 25 settembre 2001, è stata respinta la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza; l'appello è stato trattenuto per la decisione nella pubblica udienza del 14 dicembre 2001.

 

Diritto.

 

1.Il ricorso in primo grado e l'appello fanno perno su una argomentazione giuridica molto solida ma , come vedremo subito dopo, non conferente nello specifico caso in esame.

 L'argomentazione, supportata con il richiamo ad una stabile giurisprudenza di questo Collegio ( C.d S.V. n.1367/1997; C.d S. V.n.3188/2001) sottolinea che i requisiti di carattere morale e più in generale di affidabilità sotto il profilo dell'ordine pubblico (rispetto della normativa antimafia; regolarità della posizione contributiva; inesistenza di precedenti penali ostativi,ecc,ecc) devono essere posseduti da tutte e da ciascuna delle imprese che partecipano ad un consorzio.

In sostanza la tipologia dei consorzi è ininfluente rispetto all'ambito di applicazione , che deve essere generale, delle disposizioni che dettano i requisiti di legge per la partecipazione a gare pubbliche.

 La questione , nel caso al nostro esame, si poneva in quanto il Conscoop è un consorzio di cooperative di produzione e lavoro , costituito ai sensi della legge 25 giugno 1909,n.422: in base a tale legge ed al suo regolamento di attuazione, approvato con RD 12 /2/1911,n.278,i consorzi in questione sono costituiti mediante provvedimento amministrativo che conferisce loro personalità giuridica e sono sottoposti ai poteri di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Peraltro, i consorzi di cooperative possono assumere anche altre forme giuridiche, a partire dalla configurazione societaria , direttamente disciplinata dal codice civile , ovvero da raggruppamenti di cooperative in cui il consorzio opera insieme alle altre cooperative, portando un suo specifico apporto tecnico-organizzativo.

La diversa natura che i consorzi possono assumere, a seconda della normativa sulla cui base vengono costituiti, anche a fronte dell'evidente favor con cui il legislatore disciplina il fenomeno cooperativo, non giustifica comunque la possibilità di aggirare prescrizioni inderogabili , discendenti da principi di carattere generale che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica.

2. Questa impostazione generale deve comunque essere calata nella concreta vicenda delle modalità con le quali una stazione appaltante organizza le procedure di gara, fissa in modo specifico i requisiti di partecipazione ed ingenera per questa via un ragionevole affidamento nei partecipanti.

 Non vi è dubbio che in carenza di prescrizioni specifiche o in presenza di clausole dubbie , l'interpretazione debba premiare una lettura delle stesse che dia il più ampio spazio alla partecipazione, nel rigoroso rispetto dei requisiti di ordine pubblico previsti dalla legge. E' questo il senso della giurisprudenza richiamata.

Ora nel caso al nostro esame , la lettera di invito (pag.7), con specifico riferimento ai consorzi istituiti ai sensi della legge n422 del 1909 (è appunto il caso del Conscoop) stabiliva in modo espresso che la dichiarazione da presentarsi in sede di gara doveva essere unica e riferita al Consorzio e non già alle consorziate.

 L'appellante, che non ha impugnato la lettera di invito, cerca di sostenere, replicando le argomentazioni già svolte in primo grado, che in realtà la lettera di invita, con la prescrizione richiamata, intendeva riferirsi unicamente ai requisiti economico-finanziari e non a quelli di ordine pubblico. Si tratta di una linea di rilettura della lettera di invito che non regge a fronte di un dato testuale e sistemico molto chiaro.

Nello stesso contesto di pag.7, subito dopo il comma che prescrive che " la dichiarazione dovrà essere unica e riferita al consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso" , nel comma immediatamente successivo si prescrive che per le ATI e gli altri tipi di consorzio (di diritto comune) la documentazione prescritta si deve riferire a ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; ed in questo caso, ove si tratti di ATI, è esplicitamente detto che è la capogruppo ha dover presentare la documentazione secondo questo diverso schema "analitico", impresa per impresa.

Nella tecnica della lettera di invito, per ragioni giuridiche di cui sarebbe stato del tutto legittimo contestare la ratio, si opera una netta distinzione, mantenuta in tutti i passaggi del testo, tra i consorzi costituiti ai sensi dell'art.10,comma 1,lett.b) della legge n.109 del 1994 ( che sono quelli costituiti con provvedimento amministrativo ai sensi della legge n.422 del 1909) e gli altri consorzi.

La formulazione della lex specialis costituita dalla lettera di invito è talmente univoca ed esplicita da ingenerare nei partecipanti un affidamento del tutto plausibile e ragionevole sulla necessità di redigere le offerte secondo una formulazione che "imponeva" la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine pubblico solo al Consorzio costituito ai sensi della legge n.422 del 1909, e non anche a tutte e a ciascuna delle cooperative per conto delle quali il Consorzio così costituito partecipava alla gara.

In questa situazione, non essendo stata impugnata la lettera di invito, e non potendosi proporre in modo piano e plausibile una diversa lettura del bando, la procedura di gara mantiene una sua legittimità e va preservata , per garantire la più ampia partecipazione e l'affidamento ingenerato , del tutto in buona fede, nei partecipanti.

3. Questa linea non è in contrasto con la precedente giurisprudenza di questo Collegio, in quanto nei casi richiamati dall'appellante le clausole di gara o non dicevano nulla o, comunque si prestavano pianamente ad una lettura che equi ordinava gli obblighi a carico di tutti i consorzi di cooperative, senza alcuna plausibile distinzione in ordine alla rispettiva natura giuridica. Nel caso in esame le regole di gara sono state concepite e formulate sulla base della distinzione tra le diverse tipologie di consorzi: si tratta di una impostazione priva di giustificazioni di fondo, ma che tuttavia segna la tecnica delle lettere di invito e tutto lo svolgimento della gara stessa e che non ha formato oggetto di specifica impugnativa.

4.. Per le considerazioni , in fatto ed in diritto, svolte l'appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Spese di lite interamente compensate.

Ordina che la Pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2001, con la partecipazione di:

 

Alfonso Quaranta                                  Presidente

Corrado Allegretta                                 Consigliere

Paolo Buonvino                                     Consigliere

Goffredo Zaccardi                                  Consigliere

Paolo De Ioanna                                    Consigliere estensore.

 

L'ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO

f.ro Paolo De Ioanna                              f.to Alfonso Quaranta                                f.to Francesco Cutrupi

 

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