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Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2002, n. 3194.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE INTERLOCUTORIA

sul ricorso in appello n.8343/96, proposto da Panoramica s.n.c. di Arizza,Contini, Di Giovanni e De Simone, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Fantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ennio Mazzocco,in Roma, alla via Ugo Bassi,n.3,

contro

De Palma Giovanni, non costituitosi,

e nei confronti

del Comune di Rocca San Giovanni,in persona del sindaco pro tempore,non costituitosi,

e di De Simone Donato, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino e Sergio Panunzio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,piazza Borghese, n.3

per l'annullamento

della sentenza n.463 del 1995 del TAR Abruzzo, sezione di Pescara.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista la mancata costituzione in giudizio di De Palma Giovanni e del Comune di Rocca San Giovanni , in persona del Sindaco pro tempore.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti di causa.

Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001, il consigliere Paolo De Ioanna.

Uditi gli avvocati E. Mazzocco su delega dell’avv. N. Fantini e l’avv. G. Guarino.

Ritenuto e considerato quanto segue.

Fatto e diritto.

1. Con sentenza n.463 del 1995, il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso proposto da De Palma Giovanni contro il Comune di Rocca San Giovanni, per l'annullamento della concessione edilizia n.50 rilasciata in data 10 settembre 1992 in favore della ditta S.n.c. Panoramica. La concessione edilizia si riferiva alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, composto da cinque appartamenti , garage e cantine, ubicato in Via Mazzini, su un'area confinante con un terreno di proprietà del ricorrente De Palma.

Il ricorso si fondava sulla asserita violazione della normativa sui limiti della competenza professionale dei geometri ad assumersi per intero la responsabilità progettuale del manufatto, trattandosi di un'opera in cemento armato, di complessivi 1976,78 mc: al riguardo, veniva richiamata la normativa in materia, in particolare l'art.16 del R.D. 11.2.1929, n.274; l'art.1 del R.D. 16.11.1939, n. 2229; l'art.2 della legge n.1086 del 5.11.1971; l'art.57 della legge n.144 del 2.3.1949.

2. La causa investe la questione dei limiti entro i quali è legittima la ripartizione della progettazione di un opera tra più professionisti. E' fuori discussione che nella progettazione di opere di particolare complessità possano concorrere professionalità distinte, ciascuna delle quali (ingegneri, architetti, informatici, geometri, ecc, ecc) interverrà nei limiti delle proprie specifiche competenze professionali, così come definite dalla legislazione vigente. L'art. 57 della legge n.144 del 1949 chiarisce che i geometri, da soli, possono progettare e dirigere la costruzione di modeste opere civili, e in particolare di case di abitazione comuni ed economiche , costruzioni asismiche e a due piani, senza ossature in cemento armato o ferro. L'art. 2 della legge n.1086 del 1971 dispone che la costruzione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile, iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze. Il quadro legislativo in vigore asseconda dunque la possibilità di una integrazione cooperativa tra diverse professionalità nel limite della competenza di ciascuna di esse. Ora i limiti alla progettazione di opere e manufatti posti dalla legge ai geometri, trovano la loro ratio nella necessità che un ingegnere o un architetto si assumano la responsabilità di quei progetti che pongano questioni di statica delle strutture e di resistenza dei materiali che richiedono lo sviluppo di calcoli complessi, come avviene tutte le volte che entrano in gioco progettazioni di strutture in cemento armato o in ferro o in altri materiali che vanno testati con cura nei profili statici, di carico e di resistenza: in tutti questi casi, al di là di valutazioni di congruenza estetica, prevale nella ratio legis il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità: che è poi quello che legittima l'interesse ad agire del ricorrente in primo grado nel caso in esame.

3. Nel caso in esame, a prescindere dalla ricostruzione del carattere "modesto" della costruzione civile in causa, non vi è dubbio che essa si compone di strutture di cemento armato la cui progettazione e controllo esecutivo dovevano essere affidate ad un ingegnere o ad un architetto. Dagli atti prodotti si evince che il progetto era stato attribuito, secondo le rispettive responsabilità, a due distinti professionisti: il geometra Donato De Simone, per la parte architettonica; l'ingegnere Italo Bona per le strutture in cemento armato. Il diverso e distinto ruolo dei due professionisti sembrerebbe risultare dai documenti depositati dalla società Panoramica presso il Comune di Rocca San Giovanni (prot.n.4178 in data 17 novembre 1992) e presso il Genio civile di Chieti ( prot.n.3922 in data 28 settembre 1992). E la denuncia delle opere al Genio Civile è imposta dall'art. 4 della legge n.1086 del 1971 proprio con riferimento agli interventi in conglomerato cementizio armato : a tale denuncia devono essere allegate il progetto dell'opera, in duplice copia firmata dal progettista dal quale risultino …le dimensioni delle strutture, le caratteristiche e le qualità dei materiali e comunque tutti gli elementi idonei a consentire un puntuale ed approfondito controllo sui profili costruttivi che mettono in causa la pubblica incolumità. La progettazione dell'opera in questione è stata presentata al Genio Civile, anche a firma dell'ing. Italo Bona, proprio perché chiamava in causa strutture da realizzarsi in cemento armato.

4. In linea di diritto, va osservato che effettivamente, ai sensi dell'art.3 della legge n.1086 del 1971, è il professionista incaricato della progettazione dei lavori che si assume la responsabilità dell'intera costruzione e non gli eventuali suoi collaboratori, come ricorda la sentenza impugnata. Ma tale considerazione va integrata con l'altra , anche essa chiaramente presente negli orientamenti giurisprudenziali Consiglio di Stato,V, n. 248/1997), che il profilo della responsabilità va specificato e integrato alla luce delle competenze legislativamente previste per ciascun professionista che interviene nella progettazione: come abbiamo osservato, quando entra in gioco la progettazione di strutture per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto è necessario che questa figura professionale si assuma in modo esplicito la responsabilità di tutti quei profili ( calcoli statici , soluzioni tecniche ed architettoniche) che sotto l'ottica della tutela della pubblica incolumità richiedono specificamente l'intervento di queste figure.

5. Il Collegio ritiene che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato mediante tempestiva notifica dell'appello ad almeno uno dei contro interessati. Tuttavia, ad avviso del Collegio, il contraddittorio non è integro, in quanto il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore. Ai fini della decisione è essenziale infatti mettere il Comune in condizione di introdurre nella causa il suo punto di vista, in particolare per quanto attiene il profilo degli elementi che hanno condotto l'ente locale a rilasciare la concessione edilizia n.50 del 10 settembre 1992. E' pertanto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio con le seguenti modalità.

6. L'appello deve essere notificato, a cura del ricorrente, anche al Comune di Rocca San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore. La notificazione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. L'appello, con la prova della eseguita notificazione, deve essere depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione.

7. Ogni ulteriore statuizione in rito , in merito e in ordine alle spese di lite resta riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, con riferimento al ricorso in appello in epigrafe, ordina che si provveda alla integrazione del contraddittorio, con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese di lite resta riservata alla decisione definitiva.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2001, con la partecipazione di:

Emidio Frascione                                 Presidente

Giuseppe Farina                                  Consigliere

Paolo Buonvino                                    Consigliere

Goffredo Zaccardi                                  Consigliere

Paolo De Ioanna                                   Consigliere estensore.

 

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO                IL DIRIGENTE

f.to Paolo De Ioanna               f.to Emidio Frascione            f.to Francesco Cutrupi         f.to Pier Maria Costarelli

 

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