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Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2002, n. 3260.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 7426/2001 proposto dal Comune di Belvì, in persona del Sindaco p.t., rappresen­tato e difeso dall’Avv. Maria Giovanna Murgia con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, n. 32, presso l’avv. Lidia Cibattini Sgotto;

CONTRO

la Ditta Manca Igor Salvatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Maria Papadia, con il quale è  elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro n. 9,

e la società Giorgi rag. Silvio e C., s.n.c., non costituita,

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna del 28.4.2001, n. 501;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ditta Manca Igor Salvatore in data 11.12.2001;

Visto il dispositivo di sentenza n. 30 pubblicato il 23.01.02;

Relatore, alla pubblica udienza del 15.1.2002, il Consigliere  Claudio Marchitiello;

Uditi gli avv.ti Viviani su delega dell’avv. Murgia, e l’avv. Papadia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La Ditta Manca Igor Salvatore, concorrente alla gara indetta dal Comune di Belvì, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827, per la fornitura di “materiali ed attrezzature varie occorrenti per il cantiere di lavoro relativo ad azione bosco, III annualità (1997)”, impugnava il provvedimento di aggiudicazione della gara alla  Giorgi Rag. Silvio e C., s.n.c.

Il ricorrente deduceva che illegittimamente la stazione appaltante non aveva proceduto a sottoporre a verifica l’offerta della  società Giorgi e C. che offrendo un ribasso del 43,5 per cento sul prezzo a base d’asta di Lire 43.270.000 doveva ritenersi anomala.

Il Comune di Belvì si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Non si costituiva in giudizio la società controinteressata.

Il T.A.R. della Sardegna, con la sentenza del 28.4.2001, n. 501, accoglieva il ricorso.

Il Comune di Belvì appella tale sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Resiste all’appello la Ditta Manca che chiede la conferma della sentenza appellata.

All’udienza del 15.1.2002, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il T.A.R. della Sardegna, con la sentenza del 28.4.2001, n. 501,  ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Manca Igor Salvatore, titolare dell’omonima ditta individuale, annullando il provvedimento di aggiudicazione alla Giorgi e C., s.n.c., della gara di appalto indetta dal Comune di Belvì per la fornitura “di materiali ed attrezzature varie” per un importo a base d’asta di Lire 43.270.000.

In fatto, la ditta Giorgi e C. aveva vinto la gara, da aggiudicarsi con il sistema del prezzo più basso, offrendo il  ribasso del 43,5 per cento.

Secondo il T.A.R., il Comune, trovandosi di fronte a tale offerta eccessivamente bassa, e quindi oggettivamente anomala, tale da ingenerare “quantomeno il sospetto” della non corrispondenza del materiale offerto dalla ditta aggiudicataria con quello richiesto dal capitolato, avrebbe dovuto procedere ad effettuare delle verifiche.

A ciò l’amministrazione era tenuta in base al principio di buona amministrazione, pur se nella specie,  trattandosi di gara relativa ad un appalto “sotto soglia comunitaria”, non era applicabile la procedura di verifica della congruità del prezzo disciplinata per gli appalti di livello comunitario dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. del 24.7.1992, n. 358, come sostituito dal D.Lgs. del 20.10.1998, n. 402.

La inapplicabilità di tale disciplina, anzi, comportava la possibilità di escludere automaticamente l’offerta ritenuta anomala, senza neppure chiedere giustificazioni nè instaurare un contraddittorio con l’aggiudicataria, non previsti dalla normativa nazionale.

Il T.A.R., inoltre, ha indicato la causa dell’anomalia, operando un raffronto fra i prezzi relativi alle diverse tipologie del porfido, cioè di uno dei materiali oggetto della fornitura, e rilevando che il porfido offerto dalla ditta aggiudicataria era di tipo “normale” e non del tipo “sottile”, di maggior pregio, stabilito nella lista dei materiali indicata dal capitolato d’appalto.

La ditta Giorgi e C., conclude il T.A.R., ha potuto effettuare un’offerta più bassa, tale da aggiudicarsi la gara, in quanto fornirà un materiale di qualità inferiore e di più basso costo non corrispondente alla tipologia richiesta dal bando.

Da ciò la pronuncia di illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto a tale ditta.

L’appello proposto dal Comune di Belvì è fondato.

Come è noto, per gli appalti pubblici di forniture di rilievo comunitario, l’art. 19, comma 4, del D.Lgs. del 24.7.1992, n. 358, come sostituito dal D.Lgs. del 20.10.1998, n. 402,  indica precisi parametri matematici per la individuazione delle offerte che devono qualificarsi come anomale e che, di conseguenza, devono essere sottoposte al procedimento di verifica disciplinato dallo stesso art. 19.

Nella vigente disciplina degli appalti pubblici di forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, manca, invece, una norma che stabilisca i presupposti per l’individuazione di offerte che, per presentare un’eccessiva convenienza per l’amministrazione appaltante, si profilino come anomale e richiedano una verifica della loro congruità da parte della stazione appaltante.

La valutazione della congruità dell’offerta in tali gare, pertanto, è rimessa esclusivamente all’amministrazione, giacché mancando dei parametri prestabiliti dalla legge, la qualificazione di un’offerta come anomala può solo conseguire ad un giudizio di carattere tecnico-discrezionale della stazione appaltante.

Si è in presenza, cioè, di giudizi che, per loro natura, attengono al merito dell’azione amministrativa, in quanto effettuati alla stregua di regole tecniche o di esperienza, e sono insindacabili dal giudice di legittimità, salvo che non si manifestino palesemente irrazionali o viziati da errori di fatto.

Erroneamente, pertanto, il T.A.R. si è sostituito in tali valutazioni all’amministrazione e ha addirittura portato il proprio esame (ovviamente solo cartolare) sul profilo qualitativo del materiale offerto dalla ditta aggiudicataria,   per convalidare le sue affermazioni circa l’anomalia dell’offerta della ditta stessa.

Ciò premesso, l’appello proposto dal Comune di Belvì, fondato su argomentazioni del tutto conformi a quelle fin qui esposte, deve essere accolto in entrambi i motivi su cui è articolato.

E’ fondato, invero, il primo motivo, con il quale il Comune appellante ha contestato che il T.A.R. potesse autonomamente e in sostituzione della stazione appaltante qualificare un’offerta come anomala e configurare, in assenza di una prescrizione normativa, un obbligo per l’amministrazione appaltante di sottoporre a verifica tale offerta (ovvero di escluderla direttamente).

E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale il Comune ha dedotto che il T.A.R., al fine di convalidare la sua osservazione sul carattere anomalo dell’offerta della ditta Giorgi, si è indebitamente addentrato in valutazioni sulla qualità dei prodotti e sulla congruità dei corrispondenti costi senza avere la necessaria competenza tecnica per effettuare tali stime.

In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi. 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra­tiva.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 15.1.2002.

 

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