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Giudice di Pace di Reggio Calabria, Sentenza del 27.11.2000.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I

 Il Giudice Coordinatore di Reggio Calabria, dott. Giovandomenico Foti, ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 636/97 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: rimborso canone acqua e risarcimento danni, assegnata in decisione alla pubblica udienza del 30/09/00, vertente tra
TRA
TRIPODI Anna, rappresentata e difesa dall’Avv. Pazzano Maria C. presso il cui studio in Reggio Calabria - Via S. Cristoforo 40 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
COMUNE di REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario De Tommasi presso il cui studio in Reggio Calabria - Via Castello n. 1 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
 

CONCLUSIONI DELLE PARTI
 

All’udienza del 20/05/2000 le parti così precisavano le rispettive conclusioni:
 

L’Avv. Scarano per delega dell’Avv. Pazzano per parte attrice precisa le conclusioni riportandosi a quelle dei rispettivi scritti difensivi e dei verbali di causa.
 

L’Avv. Manti per delega dell’Avv. De Tommasi per il convenuto Comune precisa le conclusioni riportandosi a quelle degli scritti difensivi e dei verbali di causa e chiede la rinnovazione della C.T.U. sulla base delle note scritte redatte dal C.T.P. Dott. Melissari o in caso di rigetto della superiore richiesta si chiede un rinvio per chiarimenti al C.T.U..
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto di citazione, regolarmente notificato il 11/03/97, la Sig.ra Tripodi Anna, si rivolgeva a questo Giudice di Pace chiedendo l’accertamento e la dichiarazione che l’acqua erogata dal Comune di Reggio Calabria aveva perso il requisito della potabilità sin dagli inizi dell’anno 1990, con conseguente dichiarazione che il canone annuo doveva essere ridotto a misure più eque e con condanna del Comune di Reggio Calabria alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di canone acqua nonché al risarcimento dei danni per l’inesatto adempimento.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
 

Assumeva in citazione l’attrice:
- di essere titolare di n. 1 contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato con il Comune di Reggio Calabria recante l'utenza n. 3913050 riferito all’immobile di Via Sbarre C.le vico Scardella 24 (Cfr. ricevute di pagamento allegate al fascicolo di parte), e che aveva provveduto regolarmente al pagamento integrale del canone relativo alla suddetta fornitura di acqua ed agli oneri accessori per gli anni 1990/91/92/93/94/95/96/97, con un esborso complessivo di Lire 2.287.385 (Cfr. documenti allegati al fascicolo).
- che il Sindaco di Reggio Calabria, con ordinanza del 31.03.1990, vietava l’uso per scopi potabili dell’acqua della rete idrica comunale.
Tutto ciò premesso, chiedeva la riduzione del 50% del canone di acqua per gli anni indicati nonché il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ex art. 1218 C.C., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
- All’udienza di comparizione parti nessuno era presente per il Comune di Reggio Calabria, già costituitosi in Cancelleria con fascicolo e comparsa nella quale chiedeva il rigetto della domanda in fatto ed in diritto nonché chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della Regione Calabria.
- All’udienza del 27/09/1997, con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di chiamata in garanzia della Regione Calabria in quanto non provata e comunque ininfluente ai fini della decisione.
- All’udienza del 10/11/1997 veniva richiesta da parte attrice C.T.U. al fine di verificare la potabilità o meno dell’acqua in relazione ai parametri di legge. In detta udienza veniva nominato C.T.U. il Dott. Aldo Barbaro.
- All’udienza del 29/11/1997 il C.T.U. nominato prestava giuramento. In detta udienza veniva fissato l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 20/12/1997 con termine di gg. 60 per il deposito della perizia.
- Su richiesta di parte convenuta, con ordinanza fuori udienza del 21/01/1998, veniva prorogato il termine di nomina del C.T.P. e di conseguenza fissato nuovo termine di inizio delle operazioni peritali per il giorno 24/01/1998.
- All’udienza del 30/09/2000, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate e trascritte, la causa veniva assegnata a sentenza, con termine di gg. 45 per note.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

La chiamata in garanzia della Regione Calabria da parte dell’Ente convenuto è stata rigettata con ordinanza di udienza.
 

La stessa è stata dichiarata inammissibile, generica e non provata.
 

1. 1. Inammissibilità.
 

Ai sensi degli artt. 311 e 269 comma 2 c.p.c. la parte convenuta in giudizio che intende chiamare in garanzia un terzo, deve, a pena di decadenza, esprimere detta volontà con dichiarazione espressa nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo al Giudice lo spostamento della prima udienza di comparizione. Il Giudice, con proprio decreto, fissa la nuova udienza alla quale il terzo potrà costituirsi.
 

L’Ente convenuto, invece si è limitato a chiedere al Giudice adito di “disporre la chiamata in garanzia della Regione Calabria”, nel mentre doveva chiedere di essere autorizzata a citare la Regione con contestuale richiesta di nuova udienza di comparizione.
 

2. 2. Genericità e mancanza di prova.
 

Il Comune giustifica la richiesta ai sensi della Legge 183/76, assumendo che la Regione, subentrata alla Casmez, fornisce di acqua potabile la città. Detta Legge è stata poi integrata dal D.L. n. 415 del 22.10.1992 e dalla Legge n. 488 del 19.12.1992.
 

Le disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata riguardano la disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976/80 ed il titolo I riguarda la programmazione ed attuazione degli interventi e rapporti con le Regioni.
 

Il comma 6 titolato “Completamento e trasferimento di opere alle Regioni” prevede che “le opere […] sono realizzate dalla Cassa del Mezzogiorno, mediante concessione agli Enti locali e agli Enti pubblici interessati”.
 

Ancora: “tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle Regioni entro 6 mesi […]”.
 

Orbene dalla normativa richiamata dall’Ente convenuto non si evince alcun rapporto giuridico tra la Regione ed il Comune di Reggio Calabria in merito alla fornitura di acqua potabile.
 

Anche le altre due leggi, connesse alla legge 183/76, nulla dicono sul punto trattandosi di norme disciplinanti l’intervento straordinario nel Mezzogiorno.
 

La richiesta quindi dell’Ente convenuto si appalesa generica, in quanto non prevista dalla norma richiamata e nello stesso tempo sfornita di prova, atteso che lo stesso Ente convenuto avrebbe dovuto provare quanto affermato, non essendovi alcuna previsione legislativa sul quesito.
 

In ogni caso il rapporto controverso è intervenuto tra il Comune di Reggio Calabria e l’attore, il quale, tramite il concessionario, ha corrisposto le somme pretese. Si tratta, quindi, di azione restitutoria a carattere personale che può essere esperita solo nei rapporti tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante (Cfr. Cass. Civ. Sent. 2087/78).
 

La Regione Calabria, pertanto, è del tutto estranea alla presente controversia.
 

Va ora esaminato il merito della causa.
 

Nel caso di specie tra l’attrice ed il convenuto Comune di Reggio Calabria, intercorre un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 C.C., posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt. 1341-1342 C.C.), a cui il soggetto è obbligato a sottostare per potere avere la fornitura del servizio.
 

A detto contratto si applicano anche gli artt. 1560-1562-1563 C.C..
 

Intercorre, quindi, tra le parti, un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 C.C.): alla somministrazione dell’acqua potabile da parte del Comune corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell’utente. Il canone per la fornitura dell’acqua potabile, quindi, rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune in regime di privativa ed i canoni e le tariffe sono determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del sevizio.
 

Stabilito che trattasi di un contratto di natura privatistica, devesi valutare se il Comune di Reggio Calabria ha correttamente eseguito la sua prestazione, talché possa richiedere la controprestazione all’attrice e cioè il pagamento del canone per la fornitura dell’acqua potabile.
 

All’art. 2 del T.U. del Regolamento per la concessione dell’acqua potabile è detto: “L’acqua è principalmente concessa per uso potabile e di igiene”.
 

Il Sindaco, con ordinanza del 31.03.1990 vietò l’uso per scopi potabili limitatamente ad alcune zone della città.
 

L’immobile ove risiede l’attrice (Via Sbarre C.le vico Scardella 24) è esterno all’area di non potabilità dichiarata con l’ordinanza anzidetta per cui è necessaria la prova attinente alla non potabilità dell’acqua nei periodi di cui all’atto di citazione.
 

A tal fine, con ordinanza in udienza del 10/11/1997 veniva ammessa C.T.U., richiesta da parte attrice, al fine di verificare la potabilità o meno dell’acqua in relazione ai parametri C.I.P.E. di cui al D.P.R. 236 del 24/05/1988 relativamente all’acqua fornita dal Comune di Reggio Calabria nella zona ove esiste il fabbricato di parte attrice.
 

Dalla C.T.U. (pag. 12) è emerso che “nel campione di acqua prelevato nella cucina dell’abitazione della Sig.ra Tripodi è stato rilevato un contenuto di sodio di 300 mg, di gran lunga superiore alla concentrazione massima ammessa (CMA) di 175 mg/L come dai parametri CEE di cui al D.P.R. n. 236 del 24/05/1988”.
 

Lo stesso C.T.U. dr. Barbaro afferma infine che “l’elevata introduzione di sodio con l’alimentazione, come verificasi nel caso di assunzione di acqua per uso alimentare ad alto contenuto in sodio, interviene nella patogenesi dell’ipertensione. […] l’impiego per uso alimentare dell’acqua attualmente erogata nell’appartamento abitato dalla Sig.ra Tripodi può causare nel o negli utilizzatori l’insorgenza di uno stato ipertensivo oppure aggravarne uno eventualmente preesistente”.
 

Le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. sono condivise da questo Decidente, perché lo stesso, attraverso scrupolosa ed attenta analisi, ha risposto in maniera esauriente ai quesiti postigli.
 

Il cloruro superiore alla norma è pericoloso per la salute, essendo responsabile dell’ipertensione arteriosa e può determinare anche intossicazioni (Sent. n. 218/98 del 10.06.1998 – Giudice di Pace di Reggio Calabria).
 

Non avendo l’acqua pertanto il requisito della potabilità vi è un inadempimento contrattuale sanzionato dal D.P.R. n. 236 del 24/05/19888 che da’ attuazione alla Direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 16.04.1987. In detto decreto sono indicati i requisiti di potabilità dell’acqua.
 

Da ciò discende l’applicabilità al caso di specie dell’art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/75 che prevede la riduzione del 50% del canone.
 

Detto provvedimento è applicabile in quanto non derogato dal D.L. n. 66/89.


Va infine rilevato che il D.P.R. n. 236/88 all’art. 21 comma 1 recita:


“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I è punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.


2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.


3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'articolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.


4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.”.


Tali violazioni previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi dall’art. 1 del D.Lgs. 30/12/99 n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25/06/1999 n. 205.


Avendo pertanto parte attrice utilizzato l’acqua solo per scopo di igiene (Cfr. art. 2 T.U. citato) e non anche per uso potabile, la stessa è tenuta al pagamento di un corrispettivo inferiore a quello contenuto per l’erogazione dell’acqua potabile.


“Qualora venga acclarata la mancanza di una causa acquirendi, tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo [...] o di parte di esso” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 4268 del 13.04.1995).


Detto corrispettivo va determinato equitativamente da questo Decidente nella misura pari al 50% del canone convenuto. (Cfr. Sent. n. 1/1997 G.d.P. di Reggio Calabria).


Va determinato il periodo di non potabilità dell’acqua, ciò al fine della restituzione del 50% del canone corrisposto all’Ente convenuto.


La consulenza, anche se ammessa nel 1997, è stata eseguita nel 1998 (prelievo del campione di acqua in data 02.04.1998).


Dall’istruttoria è emerso, altresì, che la zona di Sbarre è servita da due pozzi per come precisato dal procuratore di parte attrice all’udienza del 14.12.1998. Alla stessa udienza, veniva altresì evidenziato che “la zona […] è servita dal serbatoio di Modena al quale viene addotta l’acqua proveniente dai pozzi di Modena siti presso il Torrente S.Agata” (Cfr. Verbale di udienza del 14.12.1998).


Orbene, ritiene questo Decidente, che la concentrazione di sodio riscontrata dal C.T.U. superiore ai limiti stabiliti, non possa essere ricondotta nel periodo 1990/1994, in quanto ove ciò si fosse riscontrato in detti anni, la zona di Sbarre sarebbe stata inclusa nell’ordinanza del 31.03.1990 prot. 441/Gab., che vietò l’uso dell’acqua in alcune zone della città. Per l’anno 1995 va confermata la potabilità, stante la continuità con l’anno 1994 e quindi l’aumento lieve della concentrazione di sodio.


Agli anni successivi vanno invece estese le conclusioni della C.T.U., in quanto la concentrazione di sodio, aumentando gradualmente ha superato i parametri di tollerabilità.


La non potabilità va quindi statuita per gli anni 1996-1997 ed anche 1998 epoca del prelievo, anche se non richiesta da parte attrice, avendo esperito l’azione giudiziaria nell’anno 1997.


Conseguentemente delle somme corrisposte per detti anni va ordinato il rimborso del 50% di quanto pagato.


Parte convenuta contesta le conclusioni a cui il C.T.U. è pervenuto a mezzo di una C.T.P. redatta dal Dr. Melissari il quale in data 02.10.1998 deposita delle controdeduzioni alla C.T.U., nelle quali rileva che:
- il campione n. 2 non è attendibile a causa delle non corrette metodiche di campionamento utilizzate;
- sui campioni non è stata effettuata la prova clorometrica;
- le bottiglie usate per il prelievo dei campioni di acqua non erano del modello standardizzato;
- le analisi microbiologiche fondano le loro risultanze esclusivamente su metodi statistici;
- il superamento dei limiti tabellari di cui al D.P.R. 236/88 è di modesta entità ed in nessun caso può dare origine a patologie ipertensive in soggetti sani;
- l’assunzione giornaliere di ione sodio e ione cloruro, non avviene, di norma, solo attraverso l’acqua potabile, ma soprattutto tramite gli alimenti che, contenendo cloruro di sodio nella loro composizione, possono contribuire in maniera ben più consistente e più determinante all’insorgenza di patologie ipertensive.


Orbene ritiene questo decidente che le osservazioni del dr. Melissari non possano confutare le conclusioni a cui il C.T.U. è pervenuto.


Infatti le controdeduzioni sul metodo adottato per il prelievo e sui contenitori usati per il trasporto dell’acqua sono generici, nel mentre la C.T.U. – a pag. 3 – specifica tutte le operazioni eseguite.


La mancanza di prova clorometrica non può inficiare le conclusioni della C.T.U. atteso il risultato negativo dell’esame batteriologico.


Lo stesso C.T.P. ammette che vengono superati i limiti tabellari di cui al D.P.R. 236/88, anche se, a suo dire sono di modesta entità.


Sostanzialmente il dott. Melissari non contesta i risultati a cui è pervenuto il C.T.U. ma solamente evidenzia che non esiste alcun danno per l’organismo nell’assumere “ione sodio e ione cloruro”.


Vanno pertanto confermate le risultanze della C.T.U. con il rigetto di nuova consulenza o di chiarimenti avanzate da parte convenuta.


Va rilevato infine che anche la documentazione proveniente dall’U.S.L. su richiesta di parte convenuta, non è idonea ad inficiare la C.T.U. in quanto la stessa, anche se si riferisce alla zona di Sbarre per il periodo 1990/99, non riveste alcuna caratteristica dell’atto amministrativo. La stessa dott.ssa Calabrese, nella lettera di trasmissione, riferisce “di essere responsabile dell’ufficio dal 06/11/1998” e che quindi non si assume alcuna responsabilità sulla veridicità dei dati ivi contenuti.


Nei documenti forniti non vi è traccia del valore complessivo della concentrazione del sodio.


I tipi di analisi, così come effettuati, sono in contrasto con la normativa vigente, dato che i controlli avrebbero dovuto essere effettuati con una diversa periodicità, così come stabilito dalla direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.


Nella nota 3 della tabella C4 è previsto che il controllo deve essere effettuato con maggiore frequenza, qualora sussistano particolari condizioni locali e in Reggio Calabria, essendo una località marittima, i controlli avrebbero dovuto essere effettuati con maggiore periodicità ed in misura superiore a quelli effettuati dall’U.S.L..


  Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., si osserva: trattandosi di un contratto di natura privatistica, e non avendo il Comune eseguito correttamente la sua prestazione, l’attrice ha diritto, oltre alla riduzione del canone nella misura del 50%, anche al risarcimento del danno patito per il parziale inadempimento dell’Ente convenuto.


L’inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale alla quale si accompagna il diritto al risarcimento del danno e dal rispetto di queste regole non è esentata la P.A. ove non adempia le prestazioni assunte iure privatorum. L’inesatto adempimento, pertanto, comporta la condanna del Comune al risarcimento dei danni causati all’attrice.


Pur tuttavia, trattandosi di danni patrimoniali, questi andavano provati.


L’attrice, pertanto, avrebbe dovuto dare la prova del danno patrimoniale sofferto, lasciando poi la quantificazione equitativa a questo Giudice.
La prova dell’entità del danno non era certo difficoltosa o impossibile, per cui l’attrice avrebbe ben potuto assolvere all’onere probatorio, ex art. 2697 C.C. (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 1489 del 11.02.1987).


Ancora sul punto: “il potere attribuito al giudice dall'art. 1226 cod. civ. non esonera l'interessato dall'onere di offrire gli elementi probatori in ordine alla sua esistenza” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11163 del 24.12.1994).


“L'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno, in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità quando la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto.” (Cfr. Cass. Civ. Sent n. 7067 del 09.06.1992).


Non avendo l’attrice adempiuto a tale onere, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali va rigettata.
E’ invece da risarcire il danno alla salute, determinato dalla eccessiva concentrazione di sodio, che, inteso come danno biologico, pur non potendo essere quantificato, va però liquidato equitativamente dal Giudice stante la effettività e riscontrabilità dello stesso e la impossibilità di provare l’incidenza del pregiudizio economico.


Detto danno va quantificato equitativamente nella misura di Lire 800.000.
Le spese, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazione al procuratore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 L.P..
 

P.Q.M.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE


definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tripodi Anna, contro il Comune di Reggio Calabria così decide:
1. 1. Dichiara inammissibile la chiamata in garanzia della Regione Calabria;
2. 2. Accoglie la domanda attrice e per l’effetto:
a) a) Condanna il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Tripodi Anna della somma di Lire 165.000 pari al 50% del canone versato per gli anni 1996-1997, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
b) b) Condanna il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Tripodi Anna della somma di Lire 800.000 quale risarcimento del danno alla salute;
c) c) Condanna il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessive Lire 2.558.000 di cui Lire 2.108.000 per C.T.U. in favore di Tripodi Anna, Lire 450.000 di cui Lire 200.000 per diritti, Lire 200.000 per onorari e Lire 50.000 per spese oltre IVA e CPA che distrae in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.


Così deciso in Reggio Calabria, addì 27.11.2000.

 

 

M A S S I M E

 

1) Acqua potabile - inquinamento - assenza del requisito della potabilità - inadempimento contrattuale - la riduzione del 50% del canone. Il cloruro superiore alla norma è pericoloso per la salute, essendo responsabile dell’ipertensione arteriosa e può determinare anche intossicazioni (Sent. n. 218/98 del 10.06.1998 – Giudice di Pace di Reggio Calabria). Non avendo l’acqua pertanto il requisito della potabilità vi è un inadempimento contrattuale sanzionato dal D.P.R. n. 236 del 24/05/19888 che da’ attuazione alla Direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 16.04.1987. In detto decreto sono indicati i requisiti di potabilità dell’acqua. Detto provvedimento è applicabile in quanto non derogato dal D.L. n. 66/89. Da ciò discende l’applicabilità al caso di specie dell’art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/75 che prevede la riduzione del 50% del canone. Giudice di Pace Coordinatore di Reggio Calabria sentenza del 27.11.2000

 

2) Acqua priva del requisito della potabilità - l’inadempimento della P.A. - responsabilità contrattuale - diritto al risarcimento del danno - la prova del danno patrimoniale sofferto - il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno, in via equitativa - risarcimento del danno alla salute come danno biologico. L’inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale alla quale si accompagna il diritto al risarcimento del danno e dal rispetto di queste regole non è esentata la P.A. ove non adempia le prestazioni assunte iure privatorum. L’inesatto adempimento, (acqua priva del requisito della potabilità) pertanto, comporta la condanna del Comune al risarcimento dei danni causati all’attrice. Pur tuttavia, trattandosi di danni patrimoniali, questi andavano provati. L’attrice, pertanto, avrebbe dovuto dare la prova del danno patrimoniale sofferto, lasciando poi la quantificazione equitativa a questo Giudice. La prova dell’entità del danno non era certo difficoltosa o impossibile, per cui l’attrice avrebbe ben potuto assolvere all’onere probatorio, ex art. 2697 C.C. (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 1489 del 11.02.1987). Ancora sul punto: “il potere attribuito al giudice dall'art. 1226 cod. civ. non esonera l'interessato dall'onere di offrire gli elementi probatori in ordine alla sua esistenza” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11163 del 24.12.1994). “L'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno, in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità quando la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto.” (Cfr. Cass. Civ. Sent n. 7067 del 09.06.1992). Non avendo l’attrice adempiuto a tale onere, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali va rigettata.E’ invece da risarcire il danno alla salute, determinato dalla eccessiva concentrazione di sodio, che, inteso come danno biologico, pur non potendo essere quantificato, va però liquidato equitativamente dal Giudice stante la effettività e riscontrabilità dello stesso e la impossibilità di provare l’incidenza del pregiudizio economico. Giudice di Pace Coordinatore di Reggio Calabria sentenza del 27.11.2000

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