Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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TAR Campania-Napoli, Sezione I Sentenza 18 aprile 2002 n. 2206
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. I Sentenza 18 aprile 2002 n. 2206
Pres. Coraggio, Est. Pagano – Promart s.r.l. (Avv. E. Angelone) c. Regione Campania (Avv.ra regionale) – (accoglie).
Omissis
per l'annullamento
del bando pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 1 del 7.1.2002 con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica finalizzata alla stipula di convenzioni concernenti l’attività di informazione preliminare, promozione e animazione sul territorio, la gestione, l’istruttoria, l’erogazione degli interventi e il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi agevolati previsti dal POR Campania 2000–2006; di ogni altro atto connesso;
Omissis
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Con il presente ricorso, notificato 5/3/2002 e depositato 14/3/2002, la Promart impugna il bando di gara, predisposto dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC del 7 gennaio 2002, finalizzato alla stipula di convenzioni concernenti l’attività di informazione preliminare, promozione ed animazione sul territorio, la gestione, l’istruttoria, l’erogazione ed il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi agevolati previsti dal POR Campania 2000–2006 e degli altri regimi di aiuto regionali, relativamente alle attività di competenza dell’Area 12 di sviluppo attività settore secondario.
Si duole, in particolare, che per le società di servizi fosse richiesto di essere controllate ex art. 2359 del c.c. da una o più banche singolarmente o in forma associata.
Articola pertanto cinque motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 10/2001; L. r. 28/1987), e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.
2.- Resiste l’amministrazione.
3.- All’udienza indicata, in sede di decisione della relativa domanda cautelare, la causa – sentite sul punto le parti costituite che hanno formalizzato il loro assenso - è stata trattenuta per la decisione di merito, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 21 L. 1034/1971. (Cfr., in generale, CdS IV 29 agosto 2000 n. 4561).
4.- La Promart è soggetto giuridico costituito fra le associazioni di categoria (fed. liberi artigiani, e simili) nonché dalla Banca popolare di Ancona e da M.P.S. Merchant spa (medio credito toscano) ed opera nell’espletamento dei servizi di assistenza e consulenza alle imprese artigiane (e non), con particolare riferimento al compimento degli accertamenti tecnici dei programmi di investimento agevolati e non, nonché al reperimento dei prodotti finanziari, previdenziali ed assicurativi.
In tale sua incontestata condizione, ha interesse a partecipare alla gara di cui al bando in epigrafe.
La difesa della Regione ha controdedotto sul punto che la ricorrente, non avendo presentato la domanda di partecipazione alla selezione indetta con il bando impugnato, difetta di una posizione qualificata ai fini della presente impugnativa.
L’eccezione non è da condividere.
Il Tribunale è consapevole del contrario orientamento del superiore giudice amministrativo che nega l’ammissibilità, per carenza di interesse, al gravame contro le clausole di un bando di una gara prodotto da un soggetto che non ha presentato la relativa domanda di partecipazione (cfr., CdS V 3 gennaio 2002 n. 6; CdS V, 3/11/200 n. 5903; V 3/4/2000, n. 1909; V, 4/11/96, n.1309.).
Osserva, tuttavia, che tale orientamento, almeno con riferimento al caso di specie, possa essere contraddetto.
Non appare, infatti, conforme alla piena esplicazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), della libertà della iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e soprattutto dell’apicale principio di portata comunitaria della libera e massima concorrenza, limitare la legittimazione di un soggetto, sostanzialmente leso da un bando, al mero formalismo della presentazione di una domanda che, con riferimento alla fattispecie in esame, avrebbe comportato la sicura esclusione (cfr., infra).
Tanto anche in adesione al principio –introdotto dalla L. 241/1990 ed incentivato dalla successiva legislazione, attenta ad espungere gli adempimenti inutili o superflui (cfr., ad es., art. 4, lett d), L. 59/1997; art. 6, DL 357/1994 conv. L. 489/1994; art. 1, L. 537/1993)– del non aggravamento del procedimento amministrativo, applicazione diretta dell’ulteriore e generalizzante principio della economicità dei mezzi giuridici.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il bando impugnato limita la partecipazione alle sole società controllate ex art. 2359 C.C. da una o più banche: tanto comporta la esclusione di un soggetto qualificato quale la Promart che è (solo) partecipata da istituti bancari.
Se si analizza però la normativa di riferimento, richiamata nel bando, si deduce che l’art. 5 della legge regionale 11 agosto 2001 n. 10 ha modificato l’art. 8 della legge regionale 4 maggio 1987 n. 28 sancendo che "l’istruttoria, le procedure e l’erogazione delle richieste di contributo sono affidate con procedura ad evidenza pubblica dall’assessore alle attività produttive secondo propri indirizzi, sentite le maggiori associazioni di categoria, ad una o più istituti bancari o società di servizi dalle stesse partecipate..".
Il bando dunque ha richiesto un requisito di partecipazione molto più restrittivo di quanto fosse previsto dalla legge di cui costituisce esplicazione, così penalizzando l’attuale ricorrente della cui legittimazione non si può dubitare alla stregua della normativa primaria richiamata.
Il ricorso è pertanto da accogliere relativamente alla seconda censura ed il bando, per il rilievo centrale della clausola viziata ai fini partecipativi, del tutto da caducare. I restanti motivi possono assorbirsi.
5.- Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo accoglie e per l’effetto annulla il bando impugnato.
Spese di causa a carico della regione Campania, liquidate in 2000/00 euro.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, 3.4.2002, nella camera di consiglio del TAR.
Giancarlo Coraggio pres. Alessandro Pagano rel. est.
Depositata in cancelleria il 18.4.2002
M A S S I M E
1) E’ illegittimo limitare la legittimazione di un soggetto, sostanzialmente leso da un bando al mero formalismo della presentazione di una domanda che, avrebbe comportato, comunque, la sicura esclusione - principio della economicità dei mezzi giuridici - illegittimità del bando di gara che ha richiesto un requisito di partecipazione molto più restrittivo di quanto fosse previsto dalla legge. Il Tribunale è consapevole del contrario orientamento del superiore giudice amministrativo che nega l’ammissibilità, per carenza di interesse, al gravame contro le clausole di un bando di una gara prodotto da un soggetto che non ha presentato la relativa domanda di partecipazione (cfr., CdS V 3 gennaio 2002 n. 6; CdS V, 3/11/200 n. 5903; V 3/4/2000, n. 1909; V, 4/11/96, n.1309.). Non appare, infatti, conforme alla piena esplicazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), della libertà della iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e soprattutto dell’apicale principio di portata comunitaria della libera e massima concorrenza, limitare la legittimazione di un soggetto, sostanzialmente leso da un bando, al mero formalismo della presentazione di una domanda che, con riferimento alla fattispecie in esame, avrebbe comportato la sicura esclusione. Tanto anche in adesione al principio –introdotto dalla L. 241/1990 ed incentivato dalla successiva legislazione, attenta ad espungere gli adempimenti inutili o superflui (cfr., ad es., art. 4, lett d), L. 59/1997; art. 6, DL 357/1994 conv. L. 489/1994; art. 1, L. 537/1993)– del non aggravamento del procedimento amministrativo, applicazione diretta dell’ulteriore e generalizzante principio della economicità dei mezzi giuridici. Il bando dunque ha richiesto un requisito di partecipazione molto più restrittivo di quanto fosse previsto dalla legge di cui costituisce esplicazione, così penalizzando l’attuale ricorrente della cui legittimazione non si può dubitare alla stregua della normativa primaria richiamata. TAR Campania-Napoli, Sez. I Sentenza 18 aprile 2002 n. 2206
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