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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. dist.di Aversa - sentenza 22 aprile 2002

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa - sentenza 22 aprile 2002

Giudice Picardi



omissis


Imputato del reato di cui alla lett. B) dell’articolo 20 legge 47/1985, per aver iniziato, continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, le seguenti opere:


realizzazione di un fabbricato composto da un piano terra e un primo piano, costituito da una struttura verticale ed orizzontale portante in c.a., completo di tompanature in mattoni forati e muratura di tufo - Al piano terra risultano realizzati un androne di mq 60 ed un manufatto di mq 100 adibito a deposito, con un ulteriore androne (cassa scale) contenente numero 3 rampe di scale in c.a. che portano al piano primo – Al primo piano risulta realizzato un manufatto di mq 250 allo stato grezzo.


contravvenzione di cui agli articoli 2-13-4-14 legge 1086/71, 81 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in c.a. senza un progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori del Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente.


Reati accertati in S. Cipriano d’Aversa il 3/4/1998


Conclusioni


Per il Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per il capo A).


Per il capo B) concesse le attenuanti generiche, condanna a 250 euro di ammenda;


per la difesa: si associa al PM per il capo A); per il capo B) assoluzione perché il fatto non sussiste o in subordine per prescrizione per decorso del termine massimo legale.


Svolgimento del processo


Per i reati di cui in epigrafe, l’imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica.


Acquisiti gli atti e documenti richiesti, esaminato il teste d’accusa, di difesa e d’ufficio, nonché l’imputato, le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice decideva la causa, pronunciando dispositivo di sentenza con deposito dei motivi nel termine di giorni trenta.


Motivi della decisione


XXXXXXX deve essere dichiarato colpevole del solo reato a lui ascritto al capo B) mentre, nel contempo, va mandato assolto da quello di cui al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.


Ed invero, dalla visione del verbale di sequestro, foto, documentazione amministrativa prodotta dalla difesa e dall’esame dei testi e dell’imputato è emerso quanto segue:


il teste d’accusa yyyyyy, maresciallo dei Carabinieri chiamato a deporre su fatti del suo ufficio, riferiva che in data 3/4/1998 constatava la presenza del manufatto debitamente indicato nel verbale di sequestro e raffigurato nelle foto (in atti) che, vista la presenza di calce ancora «fresca» all’interno e all’esterno di una struttura che, tranne per una parte residua posta al piano terra, non era ancora stata «sporcata» dagli agenti atmosferici, vista l’assenza di infissi, il mancato completamento delle opere interne e la presenza, all’interno dei vano, di materiale edile depositato quali blocchi di mattoni dello stesso tipo e colore di quelli utilizzati per la costruzione, tutto ciò faceva ritenere che il manufatto era stato edificato in data recente e i lavori non erano ancora ultimati, il tutto - si accertava - in assenza di cartellonistica indicante il direttore dei lavori e gli estremi della concessione edilizia.


Egli, verificava, altresì, la presenza, in prossimità della costruzione, dell’imputato come sopra identificato, che abitava nei pressi e che risultava sprovvisto di concessione edilizia e non aveva effettuato i doverosi adempimenti, penalmente sanzionati, previsti dalla legge di cui al capo B) nonostante fosse stata riscontrata la presenza di pilastri e solai in cemento armato.


Il teste procedeva, pertanto, al sequestro della costruzione.


L’imputato, sentito in udienza in sede di interrogatorio, riferiva di essere stato lui l’autore della costruzione in oggetto, ed all’uopo chiariva di essere stato inizialmente destinatario, nella qualità di proprietario di un immobile pericolante preesistente sul luogo dove è avvenuto l’accertamento e il sequestro di cui sopra, di un ordine di immediato abbattimento dei solai pericolanti del fabbricato con successivo ripristino dello stato dei luoghi.


Tuttavia, poiché per effetto dei lavori di ripristino sopra indicati si riscontravano altri crolli e cedimenti, egli decideva di rimuovere tutte le strutture, sia orizzontali che verticali, facendo comunicare all’ente comunale, attraverso il suo tecnico, l’intenzione di effettuazione dei predetti lavori, ma subito dopo procedendo alla materiale esecuzione dei lavori stessi senza presentare la richiesta di concessione edilizia al comune, che veniva presentata solo successivamente quando i lavori erano già stati eseguiti.


L’imputato precisava, altresì, di avere ricostruito lo stesso fabbricato preesistente utilizzando lo stesso perimetro di quello precedentemente demolito e l’utilizzo di volumetrie non superiori a quelle preesistenti.


Le suddette dichiarazioni del XXXXXXX venivano suffragate dalla documentazione amministrativa da lui prodotta, e cioè dall’ordinanza del Sindaco, del 16/9/1996, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle strutture pericolanti, dalla successiva comunicazione al Sindaco, depositata il 18/9/1996, dei sopravvenuti crolli e dissesti realizzatisi nelle more dell’effettuazione dei lavori di cui sopra con contemporanea comunicazione dei nuovi lavori di ristrutturazione da eseguire, dalla successiva comunicazione, del 10/10/1996, dei lavori realizzati nel frattempo e prima del sopravvenuto ordine di sospensione del 7/10/1996 e di quelli ancora da eseguire, che consistevano nella realizzazione di un intervento «fotocopia», cioè nella realizzazione di un manufatto delle stesse dimensioni, morfologia e parametri planovolumetrici di quello preesistente, dalla richiesta di concessione edilizia depositata il 16/12/1997 con parere favorevole della Commissione competente del 5/3/1998.


Il teste xxxxxxxx, tecnico comunale sentito ex art. 507 c.p.p., confermava sostanzialmente quanto già riferito dall’imputato in ordine alla necessità, in ottemperanza ad un preciso ordine sindacale, di demolizione e ripristino di solai pericolanti e della successiva effettuazione, da parte dello stesso in occasione dell’esecuzione del prefato ordine, di lavori di sostanziale integrale demolizione e ricostruzione ex novo del manufatto, attesa la necessità di demolire non solo i solai ma anche le strutture orizzontali del fabbricato.


In particolare, il teste chiariva che la realizzazione delle predette opere avveniva senza preventiva richiesta di concessione edilizia, che veniva presentata dall’imputato solo successivamente e che otteneva anche il parere favorevole della Commissione edilizia, e tuttavia la pratica, che era in fase di rilascio, veniva sospesa dopo l’accertamento dei Carabinieri del 3/4/1998, che riscontravano l’esecuzione anticipata di quanto indicato nel progetto allegato all’istanza concessoria senza che fosse atteso il rilascio della concessione stessa da parte dell’ente comunale.


All’esito dell’istruttoria dibattimentale, è apparso evidente che la condotta dell’imputato è consistita nella realizzazione, prima dell’ottenimento della concessione edilizia che nelle more veniva pure richiesta, di un manufatto ex novo, previa demolizione di quello preesistente, avente le stesse caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, dimensionali e perimetrali di quello preesistente.


Tale intervento, per giurisprudenza costante della Corte Suprema, non poteva qualificarsi come di ricostruzione di un preesistente manufatto ma di vera e «nuova costruzione» di un manufatto, costruzione per la quale, pertanto, occorreva la concessione, e ciò anche nei casi in cui l’immobile ricostruito presentava le stesse caratteristiche tipologiche e planovolumetriche di quello preesistente: (Cfr. Cassazione, sez. III 10/8/1993, in Giustizia Penale 1994, II, 298 e tante altre conformi).


Sul punto vi è stato anche un autorevole intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 296/91, chiamata a pronunciarsi sulla asserita incostituzionalità dell’art. 9 lett. d) della legge 10/1977 nella parte in cui non comprende, tra le ipotesi di cd. «concessione gratuita» di edifici monofamiliari, accanto a quelle tipizzate di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche quella dell’integrale ricostruzione del fabbricato demolito purché adibito anch’esso ad abitazione unifamiliare su area immediatamente adiacente, ha affermato che, ai fini dell’agevolazione prevista dall’articolo 9 lettera d) della legge 10/1977, il concetto di «ristrutturazione» mal si presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata dalla ricostruzione dell’edificio sullo stesso suolo.


Tale orientamento giurisprudenziale deve, tuttavia, «fare i conti» con le recenti normative, ed in particolare con quella del DPR 380/01 (cosiddetto «testo unico dell’edilizia»), che ha trasfuso e coordinato in un unico testo quello «legislativo» di cui al decreto legislativo 378/01 (cosiddetto «testo B») e quello regolamentare di cui al DPR 379/01 (cosiddetto «testo C»).


In particolare, da tale nuovo ordito normativo emerge, oltre ad una differente qualificazione della concessione edilizia, chiamata ora «permesso di costruire», anche una differente regolamentazione proprio del caso in oggetto.


Ma prima di addentrarsi nella disamina della nuova regolamentazione, occorre preliminarmente chiarire che l’operazione ermeneutica di cui sopra risulta imprescindibile poiché, nelle more tra la realizzazione del fatto e la decisione della causa, è entrato in vigore, sia pure per pochi giorni, il citato testo unico, il quale a sua volta, con l’articolo 5bis della legge 463/01 di conversione del decreto legge 411/01, è stato «prorogato» al 30 giugno 2002.


In sostanza, benché solo per pochi giorni, e cioè dall’uno al nove gennaio del 2002, è entrato in vigore il citato testo unico, e pertanto questo giudice non può che verificarne la sua portata ai fini della individuazione della norma più favorevole da applicare all’imputato ed anche, eventualmente, ai fini dell’accertamento di una intervenuta «abolitio criminis».


Non vi sono problemi, invece, ai fini della individuazione della norma applicabile, per quanto riguarda l’altro testo normativo pubblicato nelle more del presente processo, e cioè la cosiddetta «legge obiettivo» o «legge Lunardi» 443/01, che pure ha innovato moltissimo sulla materia «de qua» ampliando i casi di intervento non più sottoposto a preventivo rilascio del permesso di costruire: il comma dodicesimo dell’art. 1 della citata legge 443/01 espressamente stabilisce che le disposizioni di cui al comma 6, cioè di quelle attinenti all’urbanistica e di possibile interesse per la fattispecie in esame, si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno della data di entrata in vigore della suddetta legge, e cioè dal 12/4/2002, data successiva alla lettura del dispositivo della presente sentenza.


In ordine alla necessità di applicare i principi di cui all’art. 2 c.p. per effetto della temporanea vigenza delle norme del testo unico dell’edilizia sovviene anche una recentissima sentenza della Cassazione penale sez. III 8556/02, relatore Novarese e imputato YY.


Pertanto, ed in conclusione, la legge successiva da prendere in considerazione, ai fini dell’art. 2 c.p., per il presente processo è solo quella del testo unico dell’edilizia, temporaneamente entrata in vigore ai primi di gennaio del 2002 e cioè prima della decisione della presente sentenza.


Premesso quanto sopra, occorre all’uopo affermare che l’art. 3 del DPR 380/01 innova proprio in relazione alla definizione di ristrutturazione edilizia quale attività considerata in giurisprudenza come differente da quella di demolizione e ricostruzione ex novo.


Ed invero, l’art. 3 lett. d) statuisce che tra gli «interventi di ristrutturazione edilizia» vi sono anche quelli «consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica».


In sostanza, con tale norma viene «vulnerata» la precedente definizione giurisprudenziale di ristrutturazione edilizia, che deve, per questa nuova legge, ricomprendere anche i casi di demolizione e fedele ricostruzione di un edificio avente le caratteristiche sopra debitamente indicate;


Ma vi è di più: dalla lettura del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 lett. d), 10 comma 1 lett. c) e 22 comma I del citato testo unico, emerge in modo palese che proprio i casi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici e - limitatamente agli edifici compresi nelle zone omogenee A - che non comportino mutamenti della destinazione d’uso, non sono più sottoposti a preventiva concessione edilizia o permesso di costruire ma a semplice denunzia di inizio attività che, se mancante, non comporta l’applicazione di sanzioni penali ma solo amministrative (cfr. art. 37 del DPR citato).


Alla luce della mutata normativa di cui sopra, pertanto, l’intervento edilizio oggetto di causa, essendo consistito nella demolizione e fedele ricostruzione di un precedente manufatto (cosiddetto «intervento fotocopia»), senza aumento di unità immobiliari o modifiche della sagoma, prospetti, superfici, né comunque mutamento della destinazione d’uso, deve ritenersi - quantomeno per il tempo in cui è entrato in vigore il testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/01 – non soggetto a preventiva concessione edilizia ovvero permesso a costruire ma solo a denunzia di inizio attività la cui mancanza, comunque, non comporta l’applicazione di sanzioni penali in capo all’imputato.


Quindi, poiché ex art. 2 c.p. si è verificata una «abolitio criminis» della condotta di cui sopra, l’imputato non può che essere mandato assolto dal reato di edificazione edilizia abusiva di cui all’art. 20 let. B) della legge 47/1985 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, attesa la temporanea e parziale abrogazione della predetta norma limitatamente agli interventi edilizi sopra indicati.


XXXXXXX va pertanto ritenuto colpevole dei soli reati di cui al capo B) poiché relativi alla normativa sul cemento armato e per l’effetto va condannato «in parte qua» alla pena equa di cui al dispositivo, oltre al pagamento delle spese di giudizio, previo riconoscimento della continuazione tra i due reati a lui contestati - ritenuto più grave quello di cui all’art. 13 della legge 1086/71 - e concessegli le attenuanti generiche vista la sua sostanziale incensuratezza.


Pena così determinata: pena base sull’art. 13 legge citata 250 euro di ammenda, ridotta a duecento euro ex art. 62-bis c.p., aumentata ex art. 81 cpv c.p. a 250 euro.


Dissequestro del manufatto ex art. 323 c.p.p. e immediata restituzione all’avente diritto.
Motivazione riservata ex art. 544 comma III c.p.p.


P.Q.M.


Letto l’art. 530 c.p.p., assolve l’imputato dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Letti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti al capo B) e ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di 250,00 (duecentocinquanta) euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese giudiziali.
Dissequestro del manufatto e immediata restituzione all’avente diritto a cura degli ufficiali sequestranti.
Indica in giorni 30 il termine per i motivi.

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) La innovativa definizione di ristrutturazione edilizia in base all’art. 3 del DPR 380/01 - interventi di ristrutturazione edilizia - i casi di demolizione e fedele ricostruzione di un edificio - limitatamente agli edifici compresi nelle zone omogenee A per la ristrutturazione basta una semplice denunzia di inizio attività che, se mancante, non comporta l’applicazione di sanzioni penali ma solo amministrative. L’art. 3 del DPR 380/01 innova proprio in relazione alla definizione di ristrutturazione edilizia quale attività considerata in giurisprudenza come differente da quella di demolizione e ricostruzione ex novo. Ed invero, l’art. 3 lett. d) statuisce che tra gli «interventi di ristrutturazione edilizia» vi sono anche quelli «consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica». In sostanza, con tale norma viene «vulnerata» la precedente definizione giurisprudenziale di ristrutturazione edilizia, che deve, per questa nuova legge, ricomprendere anche i casi di demolizione e fedele ricostruzione di un edificio avente le caratteristiche sopra debitamente indicate; Ma vi è di più: dalla lettura del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 lett. d), 10 comma 1 lett. c) e 22 comma I del citato testo unico, emerge in modo palese che proprio i casi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici e - limitatamente agli edifici compresi nelle zone omogenee A - che non comportino mutamenti della destinazione d’uso, non sono più sottoposti a preventiva concessione edilizia o permesso di costruire ma a semplice denunzia di inizio attività che, se mancante, non comporta l’applicazione di sanzioni penali ma solo amministrative (cfr. art. 37 del DPR citato). Alla luce della mutata normativa di cui sopra, pertanto, l’intervento edilizio oggetto di causa, essendo consistito nella demolizione e fedele ricostruzione di un precedente manufatto (cosiddetto «intervento fotocopia»), senza aumento di unità immobiliari o modifiche della sagoma, prospetti, superfici, né comunque mutamento della destinazione d’uso, deve ritenersi - quantomeno per il tempo in cui è entrato in vigore il testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/01 – non soggetto a preventiva concessione edilizia ovvero permesso a costruire ma solo a denunzia di inizio attività la cui mancanza, comunque, non comporta l’applicazione di sanzioni penali in capo all’imputato. Quindi, poiché ex art. 2 c.p. si è verificata una «abolitio criminis» della condotta di cui sopra, l’imputato non può che essere mandato assolto dal reato di edificazione edilizia abusiva di cui all’art. 20 let. B) della legge 47/1985 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, attesa la temporanea e parziale abrogazione della predetta norma limitatamente agli interventi edilizi sopra indicati. Prima dell’entrata in vigore del testo unico per giurisprudenza costante della Corte Suprema occorre la concessione anche nei casi in cui l’immobile ricostruito presenta le stesse caratteristiche tipologiche e planovolumetriche di quello preesistente (Cfr. Cassazione, sez. III 10/8/1993, in Giustizia Penale 1994, II, 298 e tante altre conformi). Infatti, non poteva qualificarsi come ricostruzione di un preesistente manufatto ma di «nuova costruzione». Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa - sentenza 22 aprile 2002

2) Concessione gratuita - le ipotesi di cd. «concessione gratuita» di edifici monofamiliari e le recenti normative, ed in particolare con quella del DPR 380/01 (cosiddetto «testo unico dell’edilizia» - la differente qualificazione e regolamentazione della concessione edilizia ora «permesso di costruire». Sul punto vi è stato un autorevole intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 296/91, chiamata a pronunciarsi sulla asserita incostituzionalità dell’art. 9 lett. d) della legge 10/1977 nella parte in cui non comprende, tra le ipotesi di cd. «concessione gratuita» di edifici monofamiliari, accanto a quelle tipizzate di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche quella dell’integrale ricostruzione del fabbricato demolito purché adibito anch’esso ad abitazione unifamiliare su area immediatamente adiacente, ha affermato che, ai fini dell’agevolazione prevista dall’articolo 9 lettera d) della legge 10/1977, il concetto di «ristrutturazione» mal si presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata dalla ricostruzione dell’edificio sullo stesso suolo. Tale orientamento giurisprudenziale deve, tuttavia, «fare i conti» con le recenti normative, ed in particolare con quella del DPR 380/01 (cosiddetto «testo unico dell’edilizia»), che ha trasfuso e coordinato in un unico testo quello «legislativo» di cui al decreto legislativo 378/01 (cosiddetto «testo B») e quello regolamentare di cui al DPR 379/01 (cosiddetto «testo C»). In particolare, da tale nuovo ordito normativo emerge, oltre ad una differente qualificazione della concessione edilizia, chiamata ora «permesso di costruire», anche una differente regolamentazione proprio del caso in oggetto. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa - sentenza 22 aprile 2002
 

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