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Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano composto

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

G.U. Dott. Munno Caminiti (Avv. Vincenti e Castellaneta) c. Comune di Fasano (Avv. Carparelli) e Impresa Generale di Costruzioni s.p.a. (n.c.). 

Fatto  

Con citazione notificata il 15-06-2000, l’ing. Antonino Caminiti evocava in giudizio il Comune di Fasano deducendo: di aver ricevuto nomina alle funzioni di membro della Commissione Giudicatrice dell’Appalto per la costruzione della rete idrica della fognatura nera e dei collettori esterni nell’agro di Fasano, a seguito di delibera n. 189 del 10-02-1988; di avere, all’esito dell’espletamento dell’incarico, inviato al Sindaco del Comune di Fasano la specifica dei propri compensi maturati in L. 17.320.000; che con delibera di G.M. n. 247 del 01-03-1990 il Comune di Fasano inviava la suddetta specifica alla impresa aggiudicatrice dei lavori; che la delibera in parola veniva annullata dal Co.Re.Co. con provvedimento del 06-04-1990 n. 6235; che il T.A.R. Puglia, su ricorso del Caminiti, con sentenza emessa il 07-04-1999 al n. 239 annullava il predetto provvedimento dell’organo di controllo; che il Comune di Fasano, ciononostante, non adottava gli atti necessari per espletare il pagamento richiesto.

L'attore (ing. Antonino Caminiti) concludeva chiedendo la condanna del Comune di Fasano al pagamento in suo favore della somma di L. 21.760.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i compensi professionali dovuti per l’opera prestata; con i favori delle spese e competenze di causa.

Si costituiva il Comune di Fasano con comparsa, contestando ogni avverso assunto e deducendo: l’infondatezza della domanda proposta, per totale assenza di un formale atto di conferimento dello incarico mediante un regolare contratta di opera professionale conferito con la forma scritta richiesta a pena di nullità, essendo al riguardo del tutto insufficiente la mera delibera di Giunta municipale n. 189 del 10-02-1988; la esistenza dell’obbligo in parola in capo alla impresa aggiudicatrice dei lavori, ora Comat s.p.a. corrente in Taranto alla via Polesine n. 8 dell’ing. Vito Fasano, in forza degli artt. 14 e 22 del capitolato d’oneri annesso al contratto di appalto n. 2141 del 30-08-1989; la prescrizione del diritto per decorso dell’ordinario termine decennale; l’infondatezza del merito della domanda.

Concludeva il Comune di Fasano chiedendo la reiezione della domanda attrice e, in via subordinata, l’autorizzazione a chiamare il causa la Impresa Generale di Costruzioni s.p.a., ora Comat s.p.a. dell’ing. Vito Fasano, per esser da questa manlevato nel caso di accoglimento della domanda attrice.

Conseguita la autorizzazione ex artt. 106 e 269 del c.p.c., il Comune evocava in giudizio il terzo chiamato Comat s.p.a., il quale, sebbene regolarmente citato, non si costituiva.

Con ordinanza emessa il 15-10-2001 il G.U., rilevato l’avvenuto pagamento della somma di L. 1.122.400 ad opera del Comune di Fasano in favore di esso attore, come da documentazione depositata in atti.

In difetto di richieste istruttorie, la causa era inviata per la precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Le argomentazioni sviluppate dal Comune di Fasano sulla mancanza di un contratto d’opera professionale regolarmente stipulato tra le parti, sul quale fondare la pretesa attrice al pagamento dei chiesti compensi professionali, sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Per principio generale sancito dal R.D. n. 2440 del 18-11-1923, e dal regolamento di esecuzione contenuto nel R.D. n. 827/24, oltrechè dalla numerosa normativa a carattere speciale succedutasi nella materia, i contratti della Pubblica Amministrazione debbono essere stipulati per iscritto ad substantiam, mediante la redazione di un apposito documento contrattuale distinto dagli atti amministrativi facenti parte del procedimento della c.d. evidenza pubblica, che hanno la diversa funzione di far emergere le ragioni di pubblico interesse poste alla base dello stipulando contratto, e sono elementi costitutivi della c.d. sequenza pubblicistica destinata a sfociare nell’atto di approvazione del contratto vero e proprio, stipulato a sua volta a conclusione della sequenza negoziale sviluppata nel rispetto dei comuni principi civilistici in materia di rapporti obbligatori e contrattuali.

La P.A., infatti, nel perseguimento degli interessi pubblici di cui è attribuita in forza della normazione primaria dell’ordinamento, può avvalersi in alternativa allo strumento provvedimentale, anche degli ordinari negozi giuridici elaborati dalla scienza giusprivatistica.

Quando ciò faccia, tuttavia, ha l’obbligo di estendere le esigenze particolari di cura dell’interesse pubblico settoriale e puntuale, di cui è attributaria, che, in concreto esigono il soddisfacimento mediante la conclusione di quel tipo di negozio giuridico, evidenziandone altresì gli aspetti finanziari connessi all’impiego delle risorse pubbliche, ed il contemperamento con altri interessi concorrenti pubblici e privati, mediante il c.d. giudizio di recessività degli interessi secondari rispetto allo interesse primario prevalente; giudizio che è frutto di una ponderazione tra gli interessi configgenti, e che trova il momento di equilibrio nella decisione amministrativa sorretta da adeguata motivazione.

Così astretta nell’ambito pubblicistico la decisione sul "se" e "perché" contrahendum est, alla concreta instaurazione del rapporto giuridico iure privatorum è demandato il vero e proprio contratto il quale, pur accestivo alla serie procedimentale destinata a dar contezza delle motivazioni pubblicistiche sottese allo stipulando negozio, conserva quasi intatte le proprie prerogative con il correttivo costituito dalla presenza di poteri pubblicistici attribuiti dalla normazione positiva alla P.A. in ragione della posizione di preminenza che questa continua a rivestire in ragione della valenza degli interessi di cui è portatrice, nonostante la struttura giuridica del rapporto sia ex se quella tipica delle relazioni intersoggettive tra soggetti di diritto privato.

Il principio in parola è consolidato in giurisprudenza:

"Tutti i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli enti pubblici, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito all’esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria". (Cass. Civ., Sez. I sent. n. 3662 dell’08-04-1998).

I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione – anche se agente iure privatorum richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione e che, pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia, ossia mediante inizio dell’esecuzione – della prestazione da parte del privato – secondo il modello di cui all’art. 1327 cod. civ." (Cass. Civ. Sez. I sent. 12942 del 29-09-2000).

"Tutti i contratti stipulati dalla P.A. – anche quando agisca iure privatorum – richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, dell’appalto o della fornitura ove tale deliberazione – costituente mero atto interno e preparatorio del negozio – non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive." (Cass. Cisv. Sez. I sent. n. 59 del 03-01-2001).

"La volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo esser manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam." (Cass. Civ. Sezioni Unite sent. n. 12769 del 28-11-1991, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 9246 del 12-07-2000, Cass. Civ. Sez. III sent. n. 188 dell’11-01-2000, Cass. Civ. Sez. III sent. n. 6406 del 30-06-1998).

A siffatta regola generale non si sottrae il contratto d’opera professionale ex artt. 2229 e ss. del cod. civ.: "Il contratto di opera professionale, quando ne sia parte la Pubblica Amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum, richiede ad substantiam la forma scritta e a tal fine è irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in una atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi." (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 6182 del 27-06-1994, Cass Civ. Sez. II sent. N. 7149 del 23-06-1995, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 1117 del 01-02-1997, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 2772 del 14-03-1998).

2.- Il Caminiti non ha fornito alcuna prova in ordine alla esistenza di un contratto scritto avente ad oggetto la prestazione d’opera da egli prestata, né, ovviamente, tale può intendersi la invocata delibera di Giunta Municipale che, come osservato, fa parte della serie procedimentale della c.d. evidenza pubblica e, di conseguenza, è ex se inidonea a costituire fonte di un rapporto contrattuale.

3.- Esclusa così la sussistenza di un rapporto contrattuale d’opera professionale tra il Comune di Fasano e l’ing. Caminiti, fonte di diritti soggettivi oggi azionati dall’attore, occorre ora esaminare la fondatezza delle argomentazioni illustrate dal Comune di Fasano, in ordine alla esistenza di siffatto obbligo in capo alla impresa appaltatrice dell’ing. Vito Fasano, ora Comat s.p.a. corrente in Taranto.

Sostiene infatti il Comune che siffatto obbligo sarebbe fondato sugli articoli 14 del contratto di "Concessione della progettazione e costruzione della rete idrica, fognatura nera ed impianti in agro di Fasano" stipulato il 30-08-1989 al n. 2141 di repertorio, e 22 del capitolato d’oneri ad esso relativo.

All’uopo occorre rilevare che il contratto in parola è intercorso tra il Comune di Fasano e la ditta "Ing. Vito Fasano – Impresa Generale di Costruzioni s.p.a.", quale mandataria capogruppo di associazione temporanea di imprese, e che nel documento in parola non si fa alcuna menzione del rapporto d’opera professionale intercorrente con l’ing. Caminiti che, come tale, è terzo estraneo rispetto alle parti contraenti.

Poiché ai contratti della pubblica amministrazione, anche quando sono stipulati mediante la procedura della c.d. evidenza pubblica, continuano ad applicarsi i comuni principi civilistici, salvo il contemperamento con la natura pubblicistica degli interessi perseguiti e dell’oggetto pubblico pertinente alla sfera di azione della P.A., si ha che con la natura del negozio de quo appare perfettamente compatibile il generalissimo principio di relatività del contratto, solennemente sancito dall’art. 1372 cod. civ. che, al suo secondo comma statuisce che "Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge".

Nessun diritto soggettivo, pertanto, può derivare in favore dell’ing. Caminiti dal contratto intercorso tra il Comune di Fasano e la impresa dell’ing. Vito Fasano.

Ma v’è di più.

Dalla lettura delle clausole contrattuali e del relativo capitolato d’oneri che di quelle costituisce una integrazione disposta dalla P.A. in via generale e preventiva a guisa di ordinarie condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 del cod. civ., non può desumersi neppure la esistenza di un contratto a favore di terzo ex art, 1411 e ss. del cod. civ., principale e vistosa deroga apportata all’art. 1372, comma 2, del cod. civ., perché non è in alcun modo stabilito un diritto soggettivo in favore dell’ing. Caminiti.

Ne consegue, pertanto, che l’odierno attore non ha azione diretta nei confronti del terzo chiamato.

4.- Occorre ora accertare la reale natura e portata degli articoli 14 del contratto, e 22 del capitolato d’oneri, sul quale si è diffusamente soffermata la difesa del Comune.

Questi, in particolare, ha giustificato il pagamento effettuato in corso di causa in favore del Macchia adducendo la esistenza di una delegazione di pagamento ex art, 1269 cod. civ., ditalchè l’attività solutoria posta in essere medio tempore dal Comune di Fasano si atteggerebbe ad assolvimento di un obbligazione esistente a carico della impresa appaltatrice Comat s.p.a. nei confronti del Macchia.

La delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., infatti, da luogo ad una fattispecie solutoria in cui il delegante-debitore incarica il delegato di effettuare un pagamento in favore del delegatario-creditore sulla scorta della esistenza di un rapporto obbligazionario tra esso delegante in veste di debitore, e il delegatario in veste di creditore.

Senonchè siffatta conclusione è del tutto arbitraria ed inaccoglibile in presenza delle osservazioni di cui al punto 3.

In mancanza di un qualsiasi rapporto obbligatorio contrattuale tra la impresa appaltatrice oggi Comat s.r.l. e il Macchia, non si vede davvero perché mai la Comat s.p.a. dovesse delegare il Comune di Fasano alla effettuazione di un siffatto pagamento.

Questo, pertanto, in totale assenza di una causa giustificatrice, è avvenuto sine titulo.

E’ evidente, allora, la insanabile contraddizione in cui è caduta la difesa del Comune: dopo aver dibattuto la nullità del contratto d’opera assertivamente intercorso tra esso Comune e l’attore, invoca in suo favore l’istituto della delegatio solvendi che, invece, ha come presupposto indefettibile proprio la esistenza di una obbligazione civile perfetta tra il delegante ed il delegatario, con il primo in veste di debitore del secondo.

5.- Una ultima soluzione interpretativa passa attraverso la utilizzazione della figura dell’ex art. 1273 del cod. civ.

Ai sensi dell’art. 14 del contratto di appalto intercorso tra la ditta oggi Comat s.p.a. ed il Comune di Fasano, "Nel compenso sono compresi anche i corrispettivi per gli oneri ed obblighi diversi elencati nel capitolato d’oneri".

Nell’art. 22 del capitolato d’oneri integrativo, a carico della ditta appaltatrice figurano, tra le altre, "…le spese per il collaudo di cui all’art. 97 del regolamento n. 350/1895, nonché quelle per competenze spettanti ai componenti la commissione esaminatrice dei progetti, offerte, e per direzione dei lavori…".

Con le clausole in parola la ditta appaltatrice si sarebbe obbligata al pagamento dei compensi professionali spettanti ai componenti della commissione esaminatrice, anche per le prestazioni professionali di direzione dei lavori.

Senonchè l’accordo in parola risulta essere stato concluso dal Comune di Fasano e dalla ditta appaltatrice, senza la adesione del creditore ing. Caminiti, ditalchè la fattispecie configurabile è quella dell’accollo semplice o interno, senza adesione del terzo creditore.

Se così è il patto è valido solo inter partes, e resta del tutto privo di efficacia nei confronti del terzo che non vi ha aderito in alcun modo.

Anche siffatta ricostruzione, tuttavia, è destinata a restare inapplicabile.

Tra gli elementi costitutivi dell’accollo, infatti, vi è indefettibilmente la preesistenza di una valida obbligazione tra il debitore accollato ed il terzo accollatario.

Con il patto in parola, infatti, l’accollante si impegna a sostenere l’onere del debito proprio dell’accollato; con efficacia esterna immediata in caso di adesione del terzo accollatario, creditore dell’accollato – nella duplice forma dell’accollo cumulativo o privativo -, e con rilevanza meramente interna quando tale adesione espressa e formale non vi sia – come nella vicenda odierna -.

In entrambi i casi, tuttavia, è necessario che tra l’accollato e l’accollatario esista una obbligazione civile perfetta, valida ed efficace.

Senonchè come diffusamente e vigorosamente sostenuto dalla difesa del Comune prima, e rilevato in sentenza poi sub n. 1, non essendo mai stato stipulato alcun contratto valido tra il Caminiti e il Comune di Fasano, è da escludere ala esistenza di una obbligazione civile e, di conseguenza, ogni ipotesi di accollo interno e inipotizzabile.

Che questa sia l’unica chiave di lettura della vicenda, è confermato dal tenore della missiva datata 19-05-2000 inviata dalla appaltatrice Comat s.p.a. al Comune di Fasano: la ditta appaltatrice, infatti, dichiara la …disponibilità… a farsi carico di quanto l’amministrazione andrà a pagare per le competenze spettanti ai componenti la commissione esaminatrice dei progetti-offerte…", così inequivocabilmente ancorando la propria disponibilità alla resistenza di una obbligazione di pagamento esistente tra esso comune e il Caminiti, mentre la appaltatrice esclude ogni propria obbligazione diretta nei confronti dell’attore.

Non v’è chi non veda come l’unica ricostruzione possibile con cui attribuire un significato giuridico alle invocate clausole di cui agli artt. 14 dell’appalto e 22 del capitolato d’oneri, sia solo quello dell’accollo semplice o interno, senza adesione del terzo creditore e, pertanto, privo di efficacia esterna.

Ed è altrettanto chiaro come, in assenza di una obbligazione dell’accollato comune di Fasano nei confronti dell’accollatario ing. Caminiti, anche l’accollo semplice o interno sia privo di causa giuridica.

5.- Dagli atti causa tutti emerge inconfutabilmente che l’opera prestata dal Caminiti è stata accettata dalla P.A. che l’ha tratta a proprio profitto ricavandone una utilità oggettiva.

In favore del professionista defraudato delle proprie ragioni, l’ordinamento giuridico offre la azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. che, in forza del carattere di sussidiarietà che le è proprio, trova il campo di applicazione proprio in fattispecie come le odierne, quando nessuna altra azione di merito sia in concreto ipotizzabile in favore dell’attore.

Senonchè "L’azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo esser esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito; essa si differenzia quindi da ogni altra azione, sia nei presupposti, sia nei limiti oggettivi, ed integra una azione autonoma per diversità di causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale. Questa specificità del titolo dell’azione fa si che la questione della sua individuazione esorbiti dai limiti della mera qualificazione della domanda originalmente proposta, ed esclude che essa possa ritenersi formulata, per implicito, in una domanda fondata su altro titolo." (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 381 del 1977 Instel Ditta c. Usl Roma 34).

Non avendo l’attore formulato la domanda di arricchimento senza causa in via subordinata, questo Tribunale non può riqualificare d’ufficio la domanda.

6.- Il pagamento parziale effettuato dal Comune di Fasano rimane formalmente privo di causa giustificativa, per le ragioni si cui sopra e, di conseguenza, è ripetibile dalla Comat s.p.a., con azione esperibile ex art. 2033 cod. civ.

La domanda proposta dal Caminiti verso il Comune di Fasano, pertanto, deve essere rigettata per infondatezza, in assenza di un qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti sul quale trovare fondamento.

Ugualmente è a dirsi in ordine alla domanda proposta dal Comune di Fasano contro la Comat s.p.a..

Ragioni di equità inducono alla integrale compensazione delle spese e competenze di causa tra il Caminiti ed il Comune di Fasano, mentre le stesse devono dichiararsi irripetibili tra esso Comune di Fasano e la Comat s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Civile Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Caminiti Antonino, con atto di citazione notificato il 15-06-2000 nei confronti del Comune di Fasano, e sulla domanda proposta dal Comune di Fasano nei confronti della Comat s.p.a. corrente in Taranto alla via Polesine n. 8, così prevede:

a - rigetta la domanda proposta dal Caminiti Antonino contro il Comune di Fasano;

b - dichiara integralmente compensate le spese e competenze legali tra il Comune di Fasano e Macchia;

c - rigetta la domanda proposta dal Comune di Fasano nei confronti della Comat s.p.a. corrente in Taranto;

d - dichiara irripetibili le spese tra il Comune di Fasano e la Comat s.p.a.;

e - rigetta ogni altra domanda delle parti:

 

Fasano, 08 giugno 2002                                                                   Depositata il 10 giugno 2002.

 

 

 

M A S S I M E

1)  Il contratto di opera professionale - richiede ad substantiam la forma scritta e a tal fine è irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista - prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi. Il contratto di opera professionale, quando ne sia parte la Pubblica Amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum, richiede ad substantiam la forma scritta e a tal fine è irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in una atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi." (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 6182 del 27-06-1994, Cass Civ. Sez. II sent. N. 7149 del 23-06-1995, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 1117 del 01-02-1997, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 2772 del 14-03-1998). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82

2) Tutti i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli enti pubblici, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta - i controlli dell’autorità tutoria. Tutti i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli enti pubblici, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito all’esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria. (Cass. Civ., Sez. I sent. n. 3662 dell’08-04-1998). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82

 

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