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 Massime della sentenza

  

 

Corte di Cassazione penale, sez. III, 02 Dicembre 2003 (Ud. 17.10.2002), n. 40506

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III del 2 dicembre 2002 (UD.17/10/2002), Sentenza n. 40506.

Pres. Papadia – Est. Gentile Ric. Luci ed altro.

 

Omisis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale del riesame di Udine, con ordinanza emessa in data 25 marzo 2002, rigettava l’istanza di riesame proposta da L.G. e Di M.D. avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Udine in data 22 febbraio 2002, avente per oggetto la discarica di proprietà della Gesteco Spa, sita in Mortegliano, località «Semide».

Avverso la citata ordinanza L.G., rappresentante legale della Spa Gesteco, e Di M.D., direttore tecnico della citata discarica, proponevano ricorso per Cassazione, deducendo:

I motivo: erronea applicazione dell’art. 51 D.Lgs. 22/1997; inosservanza del D.P.G.R. 626/1991 del Presidente della Giunta regionale F.V.G. e dell’art. 8, commi i e 2, L.R. n. 13 del 9 novembre 1998.

La discarica in questione - sulla base continua ed ininterrotta di una serie di provvedimenti amministrativi - poteva legittimamente operare sino al 14 maggio 2002. La Spa Gesteco era stata autorizzata anche allo smaltimento del compost fuori specifica quale rifiuto. Parimenti era stata autorizzata anche la raccolta, iI controllo e lo smaltimento del percolato nella massa dei rifiuti.

II motivo: erronea applicazione dell’art. 51 D.Lgs. 22/1997: La perdurante vigenza del D.P.G.R. 626/1991.

La normativa di cui al D.P.G.R. 626/1991, in base alla quale era stato autorizzato l’uso del compost fuori specifica come materiale di copertura della discarica, era tuttora vigente, non essendo stato abrogato da normativa Statale/o Regionale. Il citato D.P.G.R. F.V.G. 626/1991 continuava a trovare applicazione in virtù della Legge Regionale F.V.G. 9 novembre 1998 n.
13.

III motivo: erronea applicazione dell’art. 51 D.Lgs. 22/1997 e dell’art. 324 c.p.p.
Nella fattispecie mancava il fumus delicti in relazione al reato contestato agli indagati, art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997.

In particolare non sussisteva l’elemento soggettivo della predetta contravvenzione,. poiché gli attuali ricorrenti avevano agito nel personale e giustificato convincimento di essere legittimamente autorizzati ad esercitare la discarica in esame, sia mediante l’uso del compost fuori specifica, sia del percolato.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 17 ottobre 2002, ha chiesto il rigetto del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Ai fini di una completa intelligibilità della vicenda in esame è opportuno riassumere i termini fattuali della fattispecie.

La discarica gestita dalla Spa Gesteco, ubicata in Comune di Mortegliano, località Semide, era stata autorizzata in data 8 aprile 1987 con decreto regionale, come discarica di prima categoria per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. Successivamente l’impianto veniva riclassifica in da prima categoria a seconda categoria tipo

b) per rifiuti speciali, ad esclusione di rifiuti putrescibili e fermentescibili.

Con successivi decreti veniva ampliata la capacità recettiva dell’impianto.

L’autorizzazione all’esercizio della discarica scadeva in data 14 settembre 1999. Con una serie di provvedimenti amministrativi l’esercizio della discarica veniva prorogato definitivamente fino al 14 maggio 2002; entro tale termine dovevano essere ultimati anche i lavori inerenti alla copertura finale della discarica.

A seguito dei controlli, effettuati in data 8 gennaio 2001 dai C.C. per la Tutela dell’Ambiente; nonché delle successive analisi ed investigazioni del PM a mezzo di Consulenza Tecnica irripetibile, era stato accertato l’uso del compost fuori specifica come manto di copertura della discarica; nonché lo spargimento del ricircolo del percolato sui rifiuti da coprire, ivi compreso il compost fuori specifica.

II GIP del Tribunale di Udine, su richiesta del PM - essendo stato ritenuto illegittimo sia l’uso del compost fuori specifica come copertura della discarica, sia lo spargimento del ricircolo del percolato sul compost fuori specifica - disponeva, con decreto emesso il 22 febbraio 2002, il sequestro preventivo della discarica gestita dalla Spa Gesteco, poiché ricorrevano gli estremi dei reati di cui all’art. 51 commi 1, 4 e 3, D.Lgs. n. 22/1997 (capi a, b, c della rubrica). Avverso il citato decreto di sequestro preventivo, gli indagati, L.G., quale rappresentante legale della Spa Gesteco, e Di M.D., quale direttore tecnico della discarica, proponevano richiesta di riesame.

Il Tribunale di Udine, con ordinanza 25 marzo 2002, respingeva l’istanza di riesame. In particolare il Tribunale, pur confermando il decreto di sequestro preventivo, affermava che - contrariamente a quanto ritenuto dal GIP - l’autorizzazione all’esercizio della discarica era autorizzato fino al maggio 2002. Il Giudice del riesame, tuttavia, precisava che la capacità ricettiva della discarica nei termini in cui era stata autorizzata, era del tutto esaurita sin dall’agosto 2001, per cui l’ulteriore apporto di rifiuti (nella specie compost fuori specifica) costituiva attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata. Avverso la citata ordinanza del 25 marzo 2002, i predetti L.G. e Di M.D. proponevano ricorso per cassazione.

Tanto premesso, va, in primo luogo, precisato che, trattandosi di misura cautelare reale, l’impugnazione in sede di legittimità dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Udine è ammessa esclusivamente per violazione di legge (art. 325 c.p.p.). Così determinato il tema giuridico devoluto alla cognizione del giudice di legittimità, va altresì evidenziato che, nella fattispecie in esame, viene - eccepita, sostanzialmente, la mancanza del fumus dei reati contestati nel decreto di sequestro preventivo ed ossia: 1) attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione (art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997; capo a, della rubrica); 2) attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi in violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni (art. 51, commi 1 e 4, D.Lgs. 22/1997; capo b); 3) realizzazione e gestione di una discarica «non autorizzata» di rifiuti non pericolosi (art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997; capo c).

Il punto principale e fondamentale degli addebiti contestati è costituito dal fatto che nella di-scarica gestita dalla Spa Gesteco, era stato illegittimamente utilizzato il compost fuori specifica come materiale di copertura della discarica. Il compost fuori specifica costituisce il residuo della tecnica di trattamento dei rifiuti solidi urbani (il cosiddetto compostaggio), privo delle componenti corrispondenti a determinate caratteristiche agronomiche o di raffinazione, che lo rendono idoneo al riutilizzo in agricoltura, come ammendante organico (tale ultimo prodotto viene denominato compost di qualità).

Il compost fuori specifica (ossia quello attinente alla materia in esame) viene individuato nel catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.) - allegato A) D.Lgs. 22/1997 - con iI codice 190503.

In conclusione il compost fuori specifica costituisce, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 (art. 6), rifiuto a tutti gli effetti; senza che sia prevista possibilità di riutilizzo del medesimo.

Orbene, la Spa Gesteco. in concreto, aveva utilizzato iI compost fuori specifica ai fini della copertura della discarica de qua.

La tesi difensiva dei ricorrenti è costituita dall’assunto secondo cui trattasi di utilizzo legittimo poiché l’autorizzazione per l’attività di gestione della discarica era stata concessa, in virtù della disciplina di cui al D.P.G.R. F.V.G. del 23 dicembre 1991, n. 626. Detto decreto - contenente norme tecniche per l’utilizzo della frazione organica derivante dal processo di trattamento dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio, non impiegabile per fini agran - ammetteva l’utilizzazione di tale prodotto (compost fuori specifica) quale materiale di ricoprimento delle discariche.

Trattasi di tesi errata in diritto.

La Legge Regionale F.V.G. 9 novembre 1998 n. 13, mediante l’art. 8 (relativo all’adeguamento della normativa regionale in materia di smaltimento dei rifiuti: in attuazione dell’art. 1 D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche) elencava le norme regionali che dovevano ritenersi ancora in vigore, perché corrispondenti ai principi della normativa statale di cui al D.Lgs. 22/1997 in materia di smaltimento dei rifiuti. Orbene, la normativa del citato D.P.R.G. F.V.G. 626/1991 non viene richiamata, per cui detta disciplina deve ritenersi abrogata o, comunque, non più applicabile perché non corrispondente ai principi fondamentali dettati dalla normativa di cui al D.Lgs. 22/1997.


Parimenti errato è l'ulteriore assunto difensivo, secondo cui la disciplina del D.P.R.G. F.V.G. n. 626/1991 continuava ad avere vigore, perché emanata in virtù dell’art. 5, comma 1, lett. h); e comma 2, L.R. F.V.G. 30/1987, che, a sua volta, era richiamato dal citato art. 8, comma 2, lett. a) n. 2 L.R. F.V.G. n. 13/1998. Al riguardo ya precisato che l’art. 5, comma I, lett. h), nonché il comma 2, L.R. F.V.G. 30/1987 è una norma procedurale attinente alla individuazione delle competenze della Regione per l’emanazione dei provvedimenti nella materia ivi indicata e relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Mediante il richiamo di tale norma, l’art. 8 L.R. F.V.G. 13/1998 confermava esclusivamente la competenza e le attribuzioni della Regione nella materia ivi indicata, non certo la perdurante vigenza di tutti i provvedimenti già emanati in precedenza in virtù di tali competenze.

D’altra parte, qualora si facesse derivare - come si sostiene erroneamente dai ricorrenti - dal semplice richiamo dell’art. 5, comma 1, lett. h) e comma 2, L.R. F.V.G. n. 30/1987, la conferma di tutti i provvedimenti emanati in precedenza (ossia prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997) dalla Regione F.V.G. in materia di smaltimento di rifiuti, in virtù delle competenze e delle attribuzioni disciplinate dalla summenzionata norma, sarebbe vanificata la finalità dell’art. 8 L.R. F.V.G. 13/1998: ossia l’adeguamento della normativa regionale dello smaltimento dei rifiuti ai principi fondamentali dettati dalla normativa statale di cui al D.Lgs. 22/1997. Invero - mediante il citato procedimento argomentativi - sarebbero ritenuti conformi ai principi fondamentali della normativa statale ex D.Lgs. 22/1997, tutti i provvedimenti regionali emessi in precedenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti a prescindere dal contenuto degli stessi.

Trattasi di evidente errore logico-giuridico.

In conclusione. Il D.P.G.R. F.V.G. n. 626/1991, in base al quale era consentito l’utilizzo del compost fuori specifica quale manto di copertura delle discariche dei rifiuti, non era più applicabile, perché abrogato in quanto non corrispondente ai principi fondamentali della normativa statale in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. 22/1 997.

Nella fattispecie in esame la Spa Gesteco -avendo utilizzato il compost fuori specifica per la copertura della discarica - in concreto aveva svolto attività di smaltimento dei rifiuti senza essere munita della prescritta autorizzazione.

Sussiste, pertanto, il fumus delicri idoneo a legittimare il sequestro preventivo di cui al decreto del GIP del Tribunale di Udine in data 22 febbraio 2002.

Le argomentazioni finora svolte sono determinanti ai fini del rigetto del ricorso, senza necessità di esame analitico di tutte le altre questioni dedotte nei motivi della impugnazione.

Ad abuntatiam (1), si osserva, comunque, che i motivi attinenti alla precisa ed esatta individuazione e valutazione dei numerosi provvedimenti amministrativi, in base ai quali la Gesteco Spa è stata autorizzata a svolgere l’attività di stoccaggio di rifiuti solidi, costituiscono censure in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità.

Parimenti, l’ulteriore assunto difensivo, secondo cui l’uso del ricircolo del percolato (utilizzato per irrorare il manto di copertura finale della discarica) era conforme alle prescrizioni delle autorizzazioni concesse alla Gesteco Spa, costituisce censura in fatto, poiché implica l’esatta individuazione delle circostanze concrete in cui è stato utilizzato il citato prodotto in relazione alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Trattasi di accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Per quanto attiene, infine, alla censura secondo cui nella fattispecie manca l’elemento soggettivo dei reati contestati agli indagati, L.G. e Di M.D., avendo questi ultimi agito nel pieno e giustificato convincimento di essere legittimati a svolgere l’attività in esame, va evidenziato che trattasi di assunto non rilevante in sede di ricorso in materia di misura cautelare reale. Al riguardo va ribadito ed affermato che la verifica della legittimità del sequestro preventivo non si estende al sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, per cui è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (giurisprudenza consolidata e costante; Cass. Sez. Unite Sent. n. 4 del 23 aprile 1993 (c.c. 25 marzo 1993) rv 193117; Cass. Sez. III Sent. n. 1656 del 9 giugno 1999 (c.c. 4 maggio 1999) rv 213736; Cass. Sez. II Sent. n. 5472 del 21 dicembre 1999 (c.c. 15 novembre 1999) rv 215089; Cass. Sez. VI Sent. n. 741 del 6 ottobre 1999 (c.c. 24 febbraio 1999) rv 214626; Cass. Sez. VI Sent. n. 2672 del 5 agosto 1999 (c.c. 9 luglio 1999) rv 214185).

Va respinto, pertanto, iI ricorso proposto da L.G. e Di M.D. con le conseguenze di legge.


P.Q.M.


La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2002
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Gestione dei rifiuti in difetto di autorizzazione - Norme tecniche per l'utilizzo del compost per la ricopertura di discarica - Art. 51, D. L.vo n. 22/1997 – Configurabilità - Processo di trattamento dei r.s.u. non impiegabile per fini agrari come ammendante organico a differenza del compost di qualità. In tema di gestione dei rifiuti le disposizioni di cui al Decreto Presidente Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1991 n. 626, contenente norme tecniche per l'utilizzo del compost fuori specifica quale materiale di ricoprimento delle discariche e' abrogata per effetto del mancato richiamo da parte dell'art. 8 della Legge Regionale F.V.G. 9 novembre 1998 n. 13, atteso che con tale disposizione venivano individuate le norme regionali da ritenersi ancora in vigore per la loro non collisione con le disposizioni introdotte a livello nazionale dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Conseguentemente l'utilizzazione del compost fuori specifica, inteso quale frazione organica derivante dal processo di trattamento dei rifiuti solidi urbani non impiegabile per fini agrari come ammendante organico a differenza del compost di qualita', per la ricopertura di una discarica configura il reato di smaltimento di rifiuti non pericolosi in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma 1, del citato decreto n. 22. CED - Pres. Papadia – Est. Gentile Ric. Luci ed altro. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III del 2 dicembre 2002 (UD.17/10/2002), Sentenza n. 40506.

 

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