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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE penale, sez. III, 5 dicembre 2002, (Ud. 15/10/2002), n. 40974.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE penale, sez. III, 5 dicembre 2002, (Ud. 15 ottobre 2002) n. 40974.

 

Omissis

Svolgimento e motivi della decisione

 

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con decreto 12 marzo 2002 - a seguito di disposta perquisizione dello stabilimento EniChem di Priolo Gargallo (Reparto cloro-soda), dei luoghi pertinenziali, di eventuali veicoli nella disponibilità di dipendenti della ditta, di soggetti "sospetti" trovati all'interno dei detti luoghi, ecc. - disponeva il sequestro probatorio di circa kg. 2 di fanghi da salamoia inertizzati, dal punto di scarico del filtro in uscita, ipotizzando - nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe - i reati di miscelazione non autorizzata dei rifiuti indicati, nonché quelli di cui all'art. 53-bis del D.L,gs. n. 22 del 1997, all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 e all'art.. 635 c.p., comma 2.

Le indagini erano state avviate a seguito di una riscontrata anomala colorazione delle acque marine antistanti il detto stabilimento, che poteva esserne quindi causa, ed erano proseguite sulla base di analisi chimiche che confermarono tali sospetti; inoltre dall'esame dei registri di carico e scarico dello stabilimento era emerso, nell'ultimo quinquennio, "un andamento anomalo di quantità di rifiuti", e, dalla documentazione sequestrata presso i destinatari (smaltitori e detentori) dei rifiuti della EniChem, era risultata una "gestione anomala" degli stessi. In particolare era emersa una generazione anomala di rifiuti contenenti mercurio in rapporto alla produzione del "reparto cloro-soda", probabilmente dovuta ad attività (non autorizzata) di inertizzazione dei rifiuti mercuriosi (soprattutto fanghi da salamoia).

Su impugnazione degli indagati, il Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza indicata in premessa, confermava i provvedimenti impugnati, ritenendo sussistente sia il "fumus" dei reati ipotizzati, sia l'esigenza di acquisire elementi probatori attraverso i beni in sequestro.

Ricorrono per cassazione gli indagati, con un unico atto di impugnazione, e chiedono l'annullamento dei decreti di perquisizione e di sequestro, nonché della gravata ordinanza.

A sostegno del ricorso, richiamati i requisiti normativi di legittimità delle perquisizioni e del sequestro probatorio, deducono:

1) inosservanza od erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e c), degli artt. 247 e 253 c.p.p., anche in relazione all'art. 2, punto 37, della legge n. 81 del 1987, agli artt. /3, 14, 24 e 112 Cost., agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ed all'art. i del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione stessa, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, difettando, nei provvedimenti di perquisizione e sequestro in questione, l'individuazione delle concrete condotte che potrebbero astrattamente costituire fatti penalmente rilevanti, e perché esse sarebbero addebitabili agli indagati, contenendo gli atti impugnati solo l'indicazione delle norme che si assumono violate;

2) inosservanza od erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, dell'art. 324 c.p.p. e dell'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 178 c.p.p., lett. c), nonché mancanza della motivazione, avendo il p.m. omesso di trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti sui quali si fondavano i provvedimenti impugnati, con grave pregiudizio dei diritti della difesa; inoltre, irrazionalità della mancata previsione del contestuale deposito del provvedimento del p.m. e degli atti sui quali lo stesso si fonda, ai quali si può accedere solo previa richiesta di riesame;

3) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 247 e 253 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 14, 15, 24, 97 e 111 Cost., agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ed all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione stessa ed in confronto con gli artt. 267, 279 e 291 c.p.p., l 'art. 293 c.p.p., comma 2, gli artt. 317, 321, 390 e 406 c.p.p., contrastando con la Costituzione, informata ai principi del. giusto processo e della parità delle armi tra accusa e difesa, l'attribuzione al p.m., pur sempre parte del processo e non terzo, del potere di disporre la perquisizione personale o domiciliare, e quindi di incidere sui diritti inviolabili della persona senza alcun preventivo controllo giurisdizionale; anche il sequestro probatorio, infatti, come quello conservativo e preventivo, "dovrebbe essere affidato alla competenza del Giudice".

All'odierna udienza camerale, il P.G. ed i menzionati difensori concludono come sopra riportato.


I ricorsi non meritano accoglimento.

La prima doglianza trova risposta puntuale, adeguata ed esauriente nei provvedimenti impugnati, risultando tutt'altro che vago ed indistinto il "thema probandum", e le condotte che potrebbero costituire fatti penalmente rilevanti; pur essendo diversi, come si detto, i reati astrattamente ipotizzati, in ordine ai quali il p.m. ha ritenuto di dover raccogliere prove, attraverso l'adozione del provvedimento de quo, ritiene il Collegio che, al momento, il "fumus delicti" non contestabile quantomeno con riferimento alle contravvenzioni di miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 1997) e di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999).

Il Tribunale ha fornito, sul punto, ampia e corretta motivazione, facendo presente peraltro che i gravati provvedimenti si inseriscono in un complesso procedimento penale nell'ambito del quale sono stati adottati ed impugnati molteplici altri provvedimenti analoghi, per cui la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dei decreti di perquisizione e sequestro "de quibus" deve essere necessariamente operata, non solo in relazione alla cosiddetta "rubrica", ma con riferimento alla situazione complessiva risultante dal coacervo degli atti processuali. Gli indagati, dunque, sono stati concretamente posti, fin dall'inizio, nella condizione di esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa, anche in relazione ai decreto di perquisizione e sequestro in questione, sorretto da motivazione "sufficientemente articolata e completa", come rilevato dal Tribunale.

In ordine alla seconda censura, di natura processuale, ritiene il Collegio che il Tribunale correttamente abbia rilevato l'infondatezza della stessa de iure condito, evidenziando che il principio di tassatività delle nullità non consente di superare la normativa processuale vigente e, quindi, di dichiarare nullo un atto adottato, come quello in discussione, nel pieno rispetto di essa. Peraltro, in difetto di qualsiasi indicazione da parte dei difensori, idonea ad individuare specifici atti di indagine non trasmessi dal p.m., quantunque essenziali per l'adozione dei provvedimenti impugnati, il Collegio non può giungere a conclusioni diverse.

Il Tribunale ha poi anche correttamente rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità posta dalla difesa in sede di riesame, sottolineando le ragioni logiche della scelta del legislatore - in materia di deposito di atti di indagine - di dettare discipline processuali differenti per le misure cautelari personali (art. 293 c.p.p.) e per quelle reali (art. 366 c.p.p.).

Per quanto concerne la terza doglianza, ritiene il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, per quanto suggestiva, sia manifestamente infondata.

Si rileva, infatti, oltre a quanto correttamente osservato dal Tribunale, che i principi del "giusto processo" e della parità delle anni tra accusa e difesa, recepiti dal novellato art. 111 Cost., attengono chiaramente alla fase processuale e non certo a quella delle indagini preliminari. L 'art. 111 Cost. si riferisce sempre al "processo", mai all'attività preprocessuale, e, al comma 4, sancisce il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma la formazione della prova avviene, col nuovo codice di rito, solo in dibattimento.

Dunque la perquisizione ed il sequestro probatorio, finalizzati al riscontro della "notitia criminis" ed all'eventuale raccolta degli elementi di prova, pur incidendo in qualche modo sui diritti della persona, non rientrano nel "processo", ne hanno natura cautelare come il sequestro preventivo, per cui non devono conformarsi ai principi dell'art. 111 Cost. conseguentemente si ritiene insussistente qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale degli artt. 247 e 253 c.p.p.


P.Q.M.

 

la Corte, dichiara la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Cos deliberato in Roma il 15 ottobre 2002.
 

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

1) Rifiuti - Inquinamento acque marine - perquisizione e sequestro probatorio, finalizzati al riscontro della "notitia criminis" - legittimità. La perquisizione ed il sequestro probatorio, finalizzati al riscontro della "notitia criminis" ed all'eventuale raccolta degli elementi di prova, pur incidendo in qualche modo sui diritti della persona, non rientrano nel "processo", né hanno natura cautelare come il sequestro preventivo, per cui non devono conformarsi ai principi dell'art. 111 Cost.; conseguentemente è insussistente qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale degli artt. 247 e 253 c.p.p.. (In specie sono state avviate indagini e perquisizioni nello stabilimento e luoghi pertinenziali dell'EniChem di Priolo Gargallo (Reparto cloro-soda), a seguito di una riscontrata anomala colorazione delle acque marine antistanti all'industria. In particolare era emersa una generazione anomala di rifiuti contenente mercurio in rapporto alla produzione del reparto cloro-soda. Sollevata la questione costituzionale la Suprema Corte ha dichiarato infondata la questione). CORTE DI CASSAZIONE, Penale sezione III - 5 dicembre 2002, (Ud. 15 ottobre 2002), Sentenza n. 40974

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