Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cassazione Penale, sez. III, 19 dicembre 2002 (ud. 24 ottobre 2002), sentenza n. 42932
- Pres. G. Savignano - Ric. B.V.
OmissisSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 aprile 2001 iI Tribunale di Ravenna - Sezione distaccata di Lugo affermava la penale responsabilità di B .V. in ordine al reato di cui:
- all’art. 21, 1° comma, legge n. 319/1976 (per avere, quale legale rappresentante della «TipoLitografia Lughese», effettuato scarichi di inchiostro dilavato in pubblica fognatura senza la prescritta autorizzazione - acc. in Lugo, iI 21 agosto 1998) e lo condannava alla pena di lire 3.000.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ii B., iI quale ha eccepito:
a) carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in quanto questa sarebbe stata ricollegata a mere presupposizioni, senza tenere nel dovuto conto la circostanza che la macchina tipografica era dotata di un meccanismo di autolavaggio; b) erronea riconduzione della fattispecie all’attuale previsione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 152! 1999, vertendosi in ipotesi di scarico, non industriale ma effettuato da impresa artigiana, di acque aventi «caratteristiche qualitative equivalenti» a quelle reflue domestiche, ai sensi dell’an. 28, comma 7 - lett. e), dello stesso D.Lgs.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso deve essere dichiarato inammissibile. perché le doglianze anzidette, oltre ad introdurre censure «in fatto» della sentenza impugnata, sono manifestamente infondate.
I. La natura degli scarichi derivanti da impianto di tipo-litografico la legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli) distingueva gli scarichi a seconda della loro provenienza da insediamenti civili o produttivi ma non specificava le nozioni di detti insediamenti.
Solo con l’an. 1 quater della legge n. 690/1976 si era proceduto ad una specificazione puntuale delle due nozioni, definendosi:
- come «produttivo» (lett. a), l’insediamento «costituito da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e di permanenza, attività di produzione di beni»;
- come «civile» (lett. b), l’insediamento «adibito ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche ricompressa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi». Con riferimento alle anzidette disposizioni normative, l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte Suprema si è progressivamente orientata in senso sostanziale, attraverso la prevalente considerazione dell’effettiva potenzialità inquinante dello scarico (caratteristiche del refluo in relazione alla tipologia dell’attività svolta) piuttosto che del mero dato formale rap~ presentato dalla natura produttiva o di prestazione di servizi dell’attività medesima (Vedi, per le lavanderie, Cass., sez. unite, 16 novembre 1987, n. 11594, ric. C.; per gli impianti di autolavaggio, Cass., sez. III, 13 novembre 1995, n. 1958, ric. M.; 28 novembre 1985, n. 11514, ric. B.; 28 ottobre 1996, n. 1026, ric. 1.; 2 luglio 1997, n. 6347, ric. T. ed altro; 20 febbraio 1998, a. 2148, ric. P.; 24 marzo 1999, a. 3898, ric. P. ed altro; 29 aprile 1999, n. 5465, ne. F.; per i laboratori di macellazione, Cass., sez. III, 10 giugno 1991, n. 6410, ric. B.; 12 maggio 1994, a. 5629, ric. P.; 20 gennaio 1998, n. 589, ric. 5.; per i caseifici, Cass., sez. III, 17 maggio 1990, n. 7041, ric. C.; 21 giugno 1993, n. 6195, ric. M.; per le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale, Cass., sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1666, ric. B.).
L’art. 2 del D.Lgs. il maggio 1999, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258), che ha abrogato e sostituito la legge Merli, distingue - a sua volta - le acque reflue in «domestiche», «industriali» ed «urbane», inquadrando le stesse secondo la loro tipologia qualitativa piuttosto che in relazione alla natura dell’attività esercitata nell ‘insediamento di provenienza.
Tale anicolo definisce:
- «acque reflue domestiche» quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- «acque reflue industriali» quelle, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali (anche produttive di servizi) o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque me-teoriche di dilavamento.
Entrambe le tipologie di reflui possono derivare, dunque, da attività di servizi, sicché l’elemento determinante di distinzione, più che nella natura dell’attività dal cui ambito fuoriesce lo scarico, va individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche.
L’art. 28, 70 comma - lett. e), del medesimo D.Lgs. (come modificato dal D.Lgs. a. 258/ 2000) dispone, altresì, che «... ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti...».
Deve concludersi, pertanto, che, nella nozione di «acque reflue industriali» - anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 258/2000 -ciò che conta è la diversità del refluo rispetto alle acque domestiche ed in essa rientrano, in defmitiva, tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche.
Viene riconfermata, così, l’interpretazione consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, in relazione alle previsioni della. legge n. 319/ 1976 (vedi Cass., sez. III, 15 novembre 1999, ric. P. e 16 giugno 1999, n. 225, ric. G.) e tale interpretazione vale pure per le acque reflue provenienti da attività artigianali e da attività di prestazione di servizi (Vedi, per le lavanderie, Cass., sez. III, 15 gennaio 2001, a. 248, ric. P.M. in proc. Giovannelli; per gli impianti di autolavaggio, Cass., sez. III, 3 maggio 2000, n. 1709, ric. B.; per le officine meccaniche, Cass., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 324, ric. C. ed altro e 17 gennaio 2001, n. 338, ric. P. ed altri).
Ciò porta perentoniamente ad escludere che le acque reflue provenienti dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica possono essere in qualsiasi modo assimilate ai reflui domestici, proprio in considerazione delle precipue caratteristiche qualitative dei reflui in oggetto ed essendo del tutto irrilevante l’eventuale carattere artigianale dell’attività esercitata.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
2.1 Con riferimento all’ipotesi di reato contestata, deve ricordarsi - nella vigenza della legge n. 319/1976 - il contrasto rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, divisa tra l’affermazione dell’ assoggertabilità al regime penale ovvero a quello amministrativo (introdotto con la legge n. 172/1995) della condotta di sversamento di acque di scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione.
Per la rilevanza penale, vedi Cass., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1773, ric. C.; 12 marzo 1999, n. 3272; 12marzo 1999, a. 3270; 27 gennaio 1999, a. 1136, ric. Di P.; 22 gennaio 1999, n. 842; 24 luglio 1998, n. 8571; 5 marzo 1998, n. 2854, ric. B.; 2dicembre 1997, n. 11043, ric. C.; 29 aprile 1997, n. 4010, ric. C.; 14 novembre 1996, a. 3482, ric. B.; 22 giugno 1996, n. 6234, ric. C.; 30 aprile 1996, ric. 5.; 16 aprile 1996, n. 3692, ric. G.; 11luglio 1995, n. 7706. Per iI contrario orientamento, vedi Cass., sez. IV, 28 aprile 1998, a. 5014, ric. 5.; Cass. sez. III, 17 novembre 1998, n. 11915, ric. G.; 12 febbraio 1998, n. 1790, ric. I.; 3 ottobre 1997, n. 8935, ric. T.; 10 giugno 1997, n. 5524, ric. B.; 17 dicembre 1996, ric. M.; 14 dicembre 1995, n. 3877, ric. P.
L’orientamento che negava la rilevanza penale prendeva le mosse da un’analisi testuale della legge n. 319/1976 e rilevava che:
l’art. 1, 1° comma - lett. a), di detta legge specificava che quel testo normativo aveva per oggetto «la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo»;
- l’an. 21., 1° comma, della stessa legge puniva, invece, con l’arresto o con l’ammenda, la condotta di chiunque avesse aperto o comunque effettuato nuovi scarichi «nelle acque indicate nell’art. 1..., sul suolo o nel sottosuolo, senza avere richiesto la prescritta autorizzazione».
La sanzione penale edittalmente prevista dal 1° comma dell’art. 21, dunque, non risultava espressamente correlata agli scarichi nelle fognature, sicché la condotta vietata non poteva riguardare tali corpi ricettori, non ricompresi tra quelli dettagliatamente elencati dalla norma in termini tassativi.
L’ultimo comma dell’art. 21 in esame (introdotto dall’art. 6 del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172) assoggettava inoltre a mera sanzione amministrativa la condotta di chiunque avesse aperto o comunque effettuato scarichi «... delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell’art. I, sul suolo o nel sottosuolo».
Da tale disposizione si faceva perciò discendere che, essendo stati depenalizzati gli scarichi delle fognature senza autorizzazione, a maggior ragione non potevano costituire reato gli scarichi nelle pubbliche fognature senza autorizzazione. Veniva altresì rilevato che - benché l’art. 9 della legge n. 319/1976 estendesse l’obbligo di autorizzazione a tutti gli scarichi - la violazione di tale imposizione obbligatoria non era penalmente sanzionata in ogni caso e non poteva ritenersi consentita l’integrazione per via giudiziale dell’ipotesi incriminatrice tipica, in quanto un’integrazione siffatta si sarebbe posta in contrasto con il principio costituzionale di tassatività delle fattispecie penali (ant. 25 Cost. ed 1 cod. pen.).
L’orientamento che affermava - al contrario - la rilevanza penale della condotta di scarico non autorizzato da insediamento produttivo in pubblica fognatura conferiva prevalente rilievo alla formulazione testuale dell’art. 1, 1” comma -lett. a), della legge n. 319/1976 (ove veniva espressamente fissato il principio del controllo preventivo anche per gli scarichi in pubblica fognatura) ed evidenziava che non poteva ritenersi corretta alcuna equiparazione degli scarichi dalle pubbliche fognature (depenalizzati) con quelli che in esse confluiscono, anche in considerazione del fatto che la gestione della pubblica fognatura non può assolutamente prescindere dalla conoscenza e dal controllo della quantità e delle caratteristiche dei reflui che in essa vengono immessi.
Detto orientamento e le relative argomentazioni vengono condivisi da questo Collegio, tenuto anche conto che:
- esso non si connette ad un’applicazione analogica «in malam partem» (espressamente vietata, in ambito penale, dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, dagli artt. 1 e 199 cod. pen. e, soprattutto, dall ‘intero assetto costituzionale in materia di libertà e diritto penale che si fonda sull’art. 25 della Costituzione), ma pone in essere un’interpretazione della norma incriminatrice che neppure ne estende la portata sostanziale, allorché si consideri che oggetto di tutela sono le acque.
Suolo, sottosuolo e fognature venivano raggruppati, infatti, nel testo normativo quali mezzi aventi la comune caratteristica di essere idonei a consentire agli agenti inquinanti di raggiungere le acque, interne o marine, superficiali o sotterranee, contenute in bacini pubblici o privati (c.d. «veicoli di inquinamento» delle acque quali «recettori finali»);
- la gestione del pubblico servizio di fognatura e del relativo impianto di depurazione (come pure la predisposizione dei piani di risanamento idrico) non può prescindere dalla conoscenza di tutti gli scarichi, nonché della qualità e quantità dei reflui;
- l’omissione del riferimento alle fognature nell’an. 21 della legge n. 319/1976 non potrebbe trovare alcuna giustificazione alla stregua della ratio della norma, rivolta comunque a punire lo scarico clandestino.
2.2 La fattispecie contestata al ricorrente conserva rilevanza penale anche in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. lì maggio 1999, n. 152.
L’art. 2, 10 comma, del D.Lgs. n. 152/1999, alla lett. bb), definisce scarico «qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione» (con esclusione dei rilasci di acque previsti dall’art. 40).
L’art. 59 dello stesso testo normativo non ripete la dizione letterale dell’art. 21, 10 comma, della legge n. 319/1976 con riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione.
La sanzione penale, dunque, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell’autorizzazione (lesione dell’interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è neppure menzionato ed in relazione al quale la legge non pone più alcuna distinzione, sicché non può più discettarsi di pretesa violazione del principio di tassatività della fattispecie penale (vedi, in tal senso, Cass., sez. III, 26 ottobre 1999, n. 12176; 16 dicembre 1999, n. 14247, ric. P.; 15 gennaio 2001, n. 248, ric. G.; 17 gennaio 2001, n. 324, ric. C. ed altro; 17 gennaio 2001, n. 338, ric. P. ed altri; 1 febbraio 2001, n. 4021).
Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in proposito, che «la logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini» (Cass., sez. III, 26 ottobre 1999, n. 12176, ric. Di L.).
Deve ribadirsi, in conclusione, il principio che lo scarico da insediamento produttivo in fognatura, senza autorizzazione, già costituente reato alla stregua dell’art. 21, 10 comma, della legge n. 319/1976, costituisce tuttora reato sanzionato dall’àrt. 59, 1° comma, del D.Lgs. n. 152/1999.
3. La condotta accertata e la determinazione della pena.
Secondo l’accertamento operato dal giudice del merito - assolutamente razionale e non contrastato dalla prospettazione di una diversa condotta specifica di lavaggio - i reflui derivanti dalla pulizia dei rulli e dei timbri della macchina tipografica (da effettuarsi ad ogni cambio di inchiostro) venivano immessi nella fognatura pubblica previo sversamento in un lavabo di grandi dimensioni situato a pochi metri di distanza.
E rimasta, invece, assolutamente priva di qualsiasi dimostrazione l’asserzione che la stessa macchina tipografica fosse dotata di un meccanismo di autolavaggio.
La determinazione concreta della pena, infine, risulta correttamente correlata alle più favorevoli previsioni edittali dall’an. 21 della legge n. 319/1976.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a nonna dell’an. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli ant. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
1) Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali – L. n. 319/1976 e succ. mod. - Nozione - Acque provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi - Vi rientrano - Fondamento. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano (anche dopo le modifiche apportate dal D. L.gs. n.258/2000 alla Legge 319/1976) tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi. (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica, reato sanzionato dall’art. 59, 1° comma D.L.gs. n. 152/1999). - Pres. Savignano G - Rel. Fiale A - Barattoni V - P.M. (conf.) Iacoviello F. - RV222967 - CASSAZIONE PENALE, sez. III, 19 dicembre 2002 (ud. 24-10-2002), n. 42932
2) Acque - Tutela dall'inquinamento - Insediamento produttivo - Scarico in fognatura - Assenza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 del D.L.G. n. 152 del 1999 - Configurabilità - Fondamento. Lo scarico da insediamento produttivo in fognatura, effettuato in difetto di autorizzazione, previsto precedentemente come reato ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 10 maggio 1976 n. 319, configura il reato di cui all'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che la sanzione penale per lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione si correla alla riscontrata mancanza del controllo preventivo della pubblica amministrazione ed è indipendente dal recapito finale. - Pres. Savignano G - Rel. Fiale A - Barattoni V - P.M. (conf.) Iacoviello F. - RV222967 - CASSAZIONE PENALE, sez. III, 19 dicembre 2002 (ud. 24-10-2002), n. 42932
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