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Consiglio di Stato, Sez. V, 1 luglio 2002, n. 3596.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

sul ricorso in appello n.9570/1997, proposto da Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. R. Surano, S. Ammendola, M.T. Maffey e R. Izzo, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Cicerone, n.28;

CONTRO

Pommee’ Rodolfo, rappr. e dif. dall’avv.to G. Dal Molin, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato.

per la riforma della sentenza TAR Lombardia, sez. 1°, n.1026 del 23.6.1997 (notificata il 4.7.1997), con la quale sono stati accolti i ricorsi proposti dal sig. Pommeé;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Sig. Pommeé;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 29.1.2002, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì l’avv. Izzo per l’appellante e l’avv. E. Romanelli su delega dell’avv. G. Dal Molin per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

Il comune di Milano, con l’appello in epigrafe, ha fatto presente che i sigg. Rodolfo ed Isabella Pommeé avevano impugnato avanti il TAR Lombardia con un primo ricorso l’ordinanza contingibile ed urgente n.892 del 2.12.1992, contenente l’ordine di smaltire entro 15 giorni tutti gli pneumatici e gli altri rifiuti depositati sull’area di loro proprietà sita in via Selvanesco n. 50/B e di provvedere alla recinzione della stessa; che con un secondo ricorso i medesimi avevano impugnato anche l’atto n.400/93, che disponeva l’esecuzione d’ufficio della precedente ordinanza; che il TAR, riuniti i ricorsi, li aveva accolti con la sentenza appellata; che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:

-il ricorso originario era inammissibile in quanto non notificato al Ministero della sanità, nel cui interesse il Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, aveva adottato l’ordinanza contingibile ed urgente;

-per non aver ritenuto responsabili i proprietari dell’area.

Ha rilevato, in particolare, che nella specie la responsabilità dei proprietari era desumibile dal fatto che essi non si erano attivati per impedire che nel giro di anni un piccolo deposito di copertoni si trasformasse in una vera e propria discarica; né poteva valere a discolparli la mera asserzione di disponibilità a recingere l’area, atteso che fino al 1993 non avevano presentato un progetto edilizio di recinzione al Settore di edilizia privata, essendosi rivolti prevalentemente al Comando della vigilanza urbana di zona;

-per non aver considerato che l’ordinanza contingibile ed urgente si fondava, oltre che sul D.P.R. n.915/82, su alcune disposizioni del Regolamento di igiene locale all’epoca vigente (artt. 154, 157, 160, 161 e 163 bis);

-per non aver considerato il carattere extra ordinem dell’ordinanza in contestazione.

Costituitosi in giudizio, il sig. Pommeé ha chiesto il rigetto dell’appello.

Con memoria conclusiva il Comune ha ulteriormente illustrato le ragioni di erroneità della sentenza appellata, con particolare riguardo alla ritenuta mancanza di responsabilità da parte dei proprietari dell’area.

Con memoria conclusiva il sig. Pommeé ha ribadito l’infondatezza dell’appello e comunque ha riproposto le seguenti censure non esaminate dal TAR:

-violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L.n.241/90, in quanto non gli era stato comunicato alcun avviso di inizio del procedimento;

-violazione e falsa applicazione art. 38 L. n.142/90, dal momento che non era stata accertata la presenza di fatti certi e pericolosi e per l’incongruità del termine di 15 giorni assegnato per provvedere allo smaltimento dei rifiuti.

Alla pubblica udienza del 29.1.2002, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Il TAR Lombardia, con la sentenza n.1026/97, ha riunito ed accolto i due ricorsi proposti dai sigg. Pommeé avverso l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Milano n.892/92, che aveva ordinato ai proprietari di smaltire a proprie spese i rifiuti depositati sull’area sita alla via Selvanesco n.50/B ed il conseguente provvedimento di esecuzione d’ufficio del 2.8.1993, con addebito delle relative spese.

Avverso della sentenza ha proposto appello il comune di Milano.

3.L’appello è fondato.

3.1.Il TAR, dopo aver precisato che la relativa normativa (art. 9 D.P.R. 10.9.1982 n.915, artt. 31 e 31 bis L.R. Lombardia 7.6.1980 n.94, art. 18 L. 8.7.1986 n.349) commina la responsabilità di un soggetto per danno ambientale in conseguenza del compimento di fatti dolosi o per lo meno colposi, ha ritenuto che nella specie non sussistesse alcuna responsabilità dei proprietari (che certamente non erano i produttori dei rifiuti), sia perché un accertamento del genere non era stato compiuto, sia perché i proprietari si sarebbero concretamente attivati richiedendo l’autorizzazione per la recinzione dell’area in data 19.2.1991 sia pure rivolgendosi al Comando di Vigilanza urbana di zona (e non al competente Settore comunale).

3.2. Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal principio enunciato dal TAR, che è stato confermato dall’art. 14 del decreto legislativo 5.2.1997 n.22 (successivo alla vicenda in esame), il quale appunto ha previsto il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti, con l’obbligo a carico di colui che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi, con la responsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa.

Però, nella fattispecie i proprietari dell’area non possono ritenersi esenti da qualsiasi responsabilità, per lo meno a titolo di colpa.

Come risulta dal rapporto dei Vigili urbani del 12.12.1990 (versato in atti), l’area in questione era stata inizialmente data in affitto al Sig. Tripodoro, il quale aveva attivato prima del 1988 un deposito abusivo per l’ammasso di pneumatici; che successivamente, a seguito di contestazione di infrazione nel 1988, detto affittuario aveva abbandonato l’attività, ma era proseguita l’utilizzazione dell’area da parte di gommisti della zona meridionale di Milano; che in data 30.7.1990 i sigg. Pommeé avevano denunciato all’Azienda municipale servizi ambientali, all’Assessorato ai trasporti ed al Comandante dei vigili urbani che il loro terreno era diventato una discarica di gomme usate; che il 13.9.1990 i sigg. Pommeé, in qualità di proprietari dell’area, venivano convocati dai Vigili urbani del Comando di zona e concordavano con essi il recupero dell’area, ma poi non vi provvedevano in relazione all’ingente somma occorrente per i relativi adempimenti (circa £. 100 milioni).

Per cui, i proprietari dovevano essere necessariamente a conoscenza dell’utilizzazione come discarica del loro terreno per lo meno dall’inizio del 1990 ed indubbiamente hanno concorso con la loro negligenza ad aggravare la situazione per non aver provveduto al ripristino della preesistente recinzione, di cui vi è cenno nelle osservazioni del Funzionario della Zona 15 dei Vigili urbani in data 12.12.1990.

Né occorreva evidenziare nell’ordinanza sindacale un’esplicita responsabilità dei proprietari, emergendo questa dallo sviluppo istruttorio della vicenda, conclusosi nel rapporto della USL in data 23.11.1992, che aveva suggerito l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di porre rimedio ai gravi inconvenienti ambientali (con il periodico verificarsi di incendi di grosse proporzioni dei pneumatici abbandonati e l’emissione di fumi acri e tossici).

Semmai vi potrebbe essere un concorso di responsabilità anche a carico dell’Amministrazione comunale (con conseguente riduzione delle spese da porre a carico dei proprietari), per non aver tempestivamente provveduto, ma tale aspetto non è stato specificamente dedotto dagli interessati.

3.3.Non possono condividersi le ulteriori censure proposte dai sigg. Pommeé in primo grado e non esaminate dal TAR, ora riproposte in appello.

Innanzitutto non occorreva alcuna comunicazione di avvio del procedimento in quanto gli interessati erano a conoscenza della situazione già da alcuni anni.

Inoltre, l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente appare adeguatamente motivata, anche con riferimento all’attualità dei gravi pericoli per l’incolumità delle persone, come del resto precisato nella richiamata relazione USL del 23.11.1992.

Inammissibile è poi la censura con la quale si contesta l’incongruità dei 15 giorni assegnati per provvedere allo smaltimento dei rifiuti, atteso che i Sigg. Pommeé non hanno adempiuto neppure dopo la scadenza del termine e l’esecuzione d’ufficio è stata disposta nell’agosto 1993, oltre sei mesi dopo.

 4.Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, vanno respinto i ricorsi originari.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

Accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge i ricorsi originari.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.1.2002 con l’intervento dei Signori:

Agostino Elefante                                  -Presidente

Goffredo Zaccardi                                  -Consigliere

Corrado Allegretta                                 -Consigliere

Francesco D’Ottavi                                -Consigliere

Aniello Cerreto                                      -Consigliere rel. est

 

L'ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO                     IL DIRIGENTE

f.to Aniello Cerreto                         f.to Agostino Elefante              f.to Franca Provenziani            f.to Pier Maria Costarelli

 

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