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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

Consiglio Stato, sez. VI, 27 agosto 2002, n. 4302.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

il Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Zanardi S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituitisi in giudizio;

e nei confronti

della Società Sirio S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 327 del 21 febbraio 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le ordinanze collegiali di questa Sezione n.5413 del 15 ottobre 2001 e n.1099 del 25 febbraio 2002 e gli atti depositati in ottemperanza alle stesse;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2002 relatore il Consigliere Pietro Falcone. Udito l'Avvocato dello Stato D’Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con tre decreti ministeriali, tutti di data 10 luglio 1962, il Ministero della pubblica istruzione ha imposto, su alcuni mappali dell'ottocentesca Villa Barbieri, il vincolo di inedificabilità ex art. 21 della legge 1.6.1939, n.1089 per la salvaguardia della libera visuale della Villa.

Tali decreti non sono stati impugnati.

Con successivo D.M. 24.11.69, veniva imposto analogo vincolo a protezione della veduta principale della stessa Villa Barbieri (ora di proprietà della s.r.l. Siria 2000).

Poiché tutte le aree vincolate ricadono nel perimetro della Zona industriale di Padova - istituita con legge 4.2.1958, n. 158 - il Consorzio preposto a tale Zona ha impugnato il secondo D.M., di data 24.11.69, ottenendone l'annullamento, con decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI 20.5.1977, n. 438.

Sul presupposto di detta pronuncia, ritenendo a maggior ragione incongruo e ingiustificato il vincolo originariamente apposto sul retro dell'edificio tutelato, il Consorzio ha chiesto, in data 24 maggio 1993, alla Soprintendenza per i beni architettonici e monumentali di Venezia di disporre 1'annullamento o la revoca del vincolo imposto con D. M. 10 luglio 1962, sul mappale n. 57 – Sez. E – foglio IX del C.T., corrispondente al N.C.T.R. fg. 146 mapp. n. 47.

La Soprintendenza comunicava che la richiesta di riesame non era accoglibile, con nota n. 3853 del 10 dicembre 1993.

Avverso tale determinazione, il Consorzio ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che, con la sentenza impugnata, n. 327 del 21 febbraio 1995, ha accolto il ricorso.

2. La sentenza è appellata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto avverso una mera comunicazione di diniego di riesame, che non ha natura ed effetti di un provvedimento, anche rientra nella competenza del Ministro.

Nel merito, l’appellante ha sostenuto la legittimità del vincolo imposto con DD. MM. 10 luglio 1962.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

3. Il ricorso in appello è fondato.

In punto di fatto, non è in contestazione che il D.M. 10 luglio 1962, di cui il Consorzio ha chiesto l’annullamento o la revoca in sede di riesame, non sia stato, a suo tempo, impugnato.

Rileva, peraltro, che la richiesta di riesame sia stata inoltrata il 24 maggio 1993, ovvero a 31 anni dal decreto impositivo ed a 26 anni dalla citata decisione di questa Sezione n. 438 del 1977.

Premesso che, in via generale, l’amministrazione non ha alcun obbligo di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, a maggior ragione allorché sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla data di definitività del provvedimento, di cui si richiede il riesame.

Inoltre, una simile richiesta doveva essere diretta all’Autorità che ha emesso l’atto, nella specie, al Ministero per i beni culturali e ambientali e non alla Soprintendenza periferica.

Nel caso in esame, comunque, la nota della Soprintendenza n. 3853 del 10 dicembre 1993 è meramente confermativa, in quanto non è preceduta da una rivalutazione del vincolo, di cui era chiesto l’annullamento o la revoca, mediante ulteriore o nuova motivazione del provvedimento.

Né può assumere un qualche rilievo la circostanza che la nota stessa sia stata preceduta da un sopralluogo, considerato che, di seguito, non è stata svolta alcuna istruttoria in punto di fatto e di diritto, in ordine al chiesto riesame.

Pertanto, il ricorso in primo grado era inammissibile, per carenza d’interesse.

Per quanto precede, il ricorso in epigrafe specificato va accolto, con riforma della sentenza appellata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe specificato, con riforma della sentenza appellata. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 10 maggio 2002, presso la sede del Consiglio di Stato, con l’intervento dei signori:

Mario Egidio SCHINAIA                                Presidente

Alessandro PAJNO                                      Consigliere

Luigi MARUOTTI                                          Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI              Consigliere

Pietro FALCONE                                         Consigliere Est.

 

M A S S I M E

1) L'annullamento o la revoca del vincolo imposto con D. M. 10 luglio 1962 - l’amministrazione, in via generale, non ha alcun obbligo di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, una simile richiesta deve, comunque, essere diretta all’Autorità che ha emesso l’atto. Premesso che, in via generale, l’amministrazione non ha alcun obbligo di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, a maggior ragione allorché sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla data di definitività del provvedimento, di cui si richiede il riesame. (In punto di fatto, non è in contestazione che il D.M. 10 luglio 1962, di cui il Consorzio ha chiesto l’annullamento o la revoca in sede di riesame, non sia stato, a suo tempo, impugnato. Rileva, peraltro, che la richiesta di riesame sia stata inoltrata il 24 maggio 1993, ovvero a 31 anni dal decreto impositivo ed a 26 anni dalla citata decisione di questa Sezione n. 438 del 1977.) Inoltre, una simile richiesta doveva essere diretta all’Autorità che ha emesso l’atto, nella specie, al Ministero per i beni culturali e ambientali e non alla Soprintendenza periferica. Nel caso in esame, comunque, la nota della Soprintendenza n. 3853 del 10 dicembre 1993 è meramente confermativa, in quanto non è preceduta da una rivalutazione del vincolo, di cui era chiesto l’annullamento o la revoca, mediante ulteriore o nuova motivazione del provvedimento. Né può assumere un qualche rilievo la circostanza che la nota stessa sia stata preceduta da un sopralluogo, considerato che, di seguito, non è stata svolta alcuna istruttoria in punto di fatto e di diritto, in ordine al chiesto riesame. Pertanto, il ricorso in primo grado era inammissibile, per carenza d’interesse. Per quanto precede, il ricorso in epigrafe specificato va accolto, con riforma della sentenza appellata. Consiglio di Stato Sezione VI, 27 agosto 2002, n. 4302.

 

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