Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7326 del 2000 proposto da Renato Salvatore Celani rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Perrino ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Calcinaia 63 presso lo studio dell'avvocato Claudio Salusti,
contro
Comune di Fiuggi, non costituitosi in giudizio,
per l'annullamento
della sentenza n. 675 in data 13 luglio 2000 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 4577 del 30 agosto 2000, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
Vista la decisione n. 5772 pubblicata in data 9 novembre 2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Nessuno comparso alla pubblica udienza del 26 febbraio 2002;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, ha dichiarato irricevibile il ricorso n. 118 del 1998 proposto dall'attuale appellante avverso il provvedimento 10 novembre 1997 n. 14141 con il quale il Sindaco di Fiuggi gli aveva ingiunto la sospensione dei lavori edilizi eseguiti in località Fonte Anticolana e la demolizione delle opere realizzate.
L'interessato ha impugnato la sentenza chiedendone l’annullamento, attesa la tempestività dell’originario ricorso ed ha chiesto che la causa sia rimessa per l’ulteriore corso al Giudice di primo grado.
Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
Con decisione n. 5772 pubblicata in data 9 novembre 2001, la Sezione ha dichiarato la ricevibilità del ricorso prodotto innanzi al T.A.R. ed ha annullato la sentenza gravata. Ai fini del decidere, inoltre, ha disposto a carico del Comune di Fiuggi incombenti istruttori, regolarmente adempiuti.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2002, fissata nella citata decisione, la causa è stata trattenuta in decisione, sentito il difensore presente.
DIRITTO
Accertata la ricevibilità del ricorso prodotto innanzi al T.A.R. ed annullata la sentenza gravata con la decisione n. 5772 del 9 novembre 2001, questa Sezione ha interpretato la domanda di rimessione degli atti al giudice di primo grado, formulata nell’atto di appello, come una rinnovata istanza di pronuncia di annullamento ai fini ed agli effetti di quanto sostenuto con l’atto introduttivo del giudizio.
Passando, pertanto, ai motivi di censura con questo dedotti, si ritiene di esaminare con priorità il terzo, che denuncia l’incompetenza del funzionario che ha sottoscritto il provvedimento impugnato.
Sostiene il ricorrente che, a norma dell’art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, i provvedimenti sanzionatori edilizi sono emessi dal Sindaco, mentre nel caso di specie l’ingiunzione di demolizione delle opere di cui si tratta e di ripristino dei luoghi è stata emessa da un istruttore direttivo, privo di qualsiasi rappresentanza politica e di cui non sono noti i poteri, né la loro fonte.
La censura è fondata.
Soltanto ad opera dell’art. 2, comma 12, della L. 16 giugno 1998 n. 191, infatti, è stata attribuita ai dirigenti comunali la competenza riguardo a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” (disposizione ora trasfusa nell’art. 107, comma 3, lett. g), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).
Alla data del 10 novembre 1997, in cui l’ingiunzione impugnata risulta adottata, quella competenza spettava, quindi, ancora al Sindaco; risulta dall’atto l’eventuale fonte provvedimentale dei poteri di chi l’ha sottoscritto.
L’acclarata sussistenza del vizio d’incompetenza esime il Collegio dall’esame di ogni altra censura, restando salva ogni determinazione dell’autorità competente.
In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, anche il ricorso proposto in primo grado deve essere accolto ed il provvedimento con esso impugnato deve essere annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2002 con l'intervento dei Signori:
Alfonso Quaranta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Marzio Branca Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Corrado Allegretta f.to Alfonso Quaranta f.to Francesco Cutrupi
M A S S I M A
1) La competenza dei dirigenti comunali riguardo a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” - operatività dei poteri dirigenziali e cessazione dei poteri attribuiti al sindaco. Soltanto ad opera dell’art. 2, comma 12, della L. 16 giugno 1998 n. 191, è stata attribuita ai dirigenti comunali la competenza riguardo a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” (disposizione ora trasfusa nell’art. 107, comma 3, lett. g), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). Alla data del 10 novembre 1997, in cui l’ingiunzione impugnata risulta adottata, quella competenza spettava, quindi, ancora al Sindaco; risulta dall’atto l’eventuale fonte provvedimentale dei poteri di chi l’ha sottoscritto. L’acclarata sussistenza del vizio d’incompetenza esime il Collegio dall’esame di ogni altra censura, restando salva ogni determinazione dell’autorità competente. Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5159
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza