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Legislazione  giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

Consiglio Stato, sez. V, 8 Ottobre 2002, n. 5321.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1996

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.892/1996, proposto dal Comune di Casalbordino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to R. Valori, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n.23, presso l’avv.to P. Villa;

CONTRO

Lillo Ugo., rappresentato e difeso dall’avv.to G.Cerceo, elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo n.23, presso l’avv.to L. V. Moscarini;

per la riforma

della sentenza TAR Abruzzo, Pescara, n.169 del 10.4.1995, con la quale sono stati accolti i due ricorsi proposti dal sig. Lillo.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Lillo;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 23.4.2002, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

Il Comune di Casalbordino, con l’appello in epigrafe, ha fatto presente che il sig. Lillo, proprietario di un terreno di mq. 2240 ricadente in zona C1 del vigente programma di fabbricazione, aveva richiesto il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un edificio plurifamiliare con locali commerciali; che il Commissario prefettizio, con provvedimento del 6.4.1993, aveva negato la concessione edilizia sul presupposto che la zona era sottoposta a lottizzazione convenzionata; che proposto ricorso al TAR da parte dell’interessato, era stata accolta l’istanza cautelare con obbligo da parte dell’amministrazione di riesaminare l’istanza; che il Commissario prefettizio con provvedimento dell’8.10.1993, dopo aver acquisito i pareri negativi espressi dal tecnico comunale e dalla commissione edilizia, aveva negato nuovamente la concessione in quanto nella zona occorreva il piano di lottizzazione convenzionata, ai sensi dell’art. 4 delle norme di attuazione; che anche quest’ultimo provvedimento veniva impugnato davanti al TAR dal Sig. Lillo; che il TAR, riuniti i ricorsi, li aveva accolti entrambi, considerando la non necessità della lottizzazione convenzionata, trattandosi di lotto intercluso in area totalmente edificata ed urbanizzata.

Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per i seguenti motivi:

-l’art. 4 delle norme tecniche di attuazione prevedeva, per la zona interessata dall’intervento, l’edificazione solo attraverso piani di lottizzazione convenzionata;

-il lotto interessato all’intervento era esteso per mq. 2.240, di forma grosso modo rettangolare, e confinava per piccoli tratti con via del Sole e con la via Segni; che solo su via del Sole esistevano le reti per allacciamento ai servizi pubblici, anche se quella fognaria non sembrava idonea per nuovi allacci; che comunque non esistevano spazi di parcheggio o di verde attrezzato;

-che la zona in questione non era completamente urbanizzata e neppure completamente edificata;

-non si poteva ritenere decaduta la prescrizione della previa lottizzazione, non trattandosi di vincolo di inedificabilità, e comunque nel caso che dovesse ritenersi verificata tale decadenza, nella zona erano applicabili le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 8°, L. n.10/1977.

Costituitosi in giudizio, il Sig. Lillo ha chiesto il rigetto dell’appello.

Ha rilevato che la zona interessata dall’intervento doveva ritenersi completamente urbanizzata, come asserito dal tecnico comunale e dallo stesso Commissario straordinario nella nota del 6.5.1993, per cui doveva ritenersi illegittimo il diniego di concessione.

Ha poi riproposto la doglianza avanzata in primo grado, e ritenuta assorbita dal TAR, in base alla quale era stato dedotto l’avvenuta decadenza della prescrizione che subordinava l’edificazione al piano attuativo, per scadenza del previsto termine quinquennale.

Con memoria conclusiva, il Comune ha evidenziato che l’area in questione ricadeva attualmente in zona destinata all’edilizia residenziale pubblica e subordinata a piano di zona.

Alla pubblica udienza del 23.4.2002, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Il TAR Abruzzo, Pescara, con sentenza n.169 del 10.4.1995 ha accolto i due ricorsi proposti dal sig. Lillo avverso due successivi provvedimenti (in data 6.4.1993 e 10.8.1993) del Commissario prefettizio presso il comune di Casalbordinio di diniego della concessione edilizia, in zona C1 del vigente programma di fabbricazione, su un’area di mq.2440 per la realizzazione di un edificio plurifamiliare con locali commerciali.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Casalbordino.

2.L’appello è fondato.

2.1 Il diniego era motivato con il richiamo dell’art. 4 delle norme di attuazione del vigente programma di fabbricazione, che richiedeva nella zona la previa adozione del piano di lottizzazione convenzionata.

Il TAR ha ritenuto che tale piano non fosse necessario, trattandosi di lotto intercluso in area totalmente edificata ed urbanizzata.

2.2.Perciò il punto controverso della vicenda è se all’epoca del diniego occorresse o meno il previo piano attuativo per assentire detto l’intervento edilizio

Al riguardo, il Collegio non ha motivi per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato di questo Consiglio in base al quale l’esigenza del previo piano attuativo per il rilascio di una concessione edilizia se è insussistente nel caso di zone completamente urbanizzate, assume tutta la sua importanza non solo nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate ma anche in quelle intermedie di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali viene per lo meno a configurarsi un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, tanto più quando le nuove opere edilizie da realizzare siano di una certa entità (V. le decisioni di questa Sezione n.790 del 15.2.2001 e n. 162 del 1°.2.1995 e precedenti ivi indicati).

Tale esigenza di raccordo indubbiamente sussisteva nel caso in esame in quanto le opere progettate consistevano non solo in fabbricati di civile abitazione, ma anche in locali commerciali, e nella zona vi erano per lo meno carenze di parcheggi e verde attrezzato, come rilevato dal Comune.

2.3.Nè può condividersi la doglianza del sig. Lillo, assorbita in 1° grado e riproposta in appello, in base alla quale sarebbe nel frattempo intervenuta la decadenza della prescrizione delle norme di attuazione che subordinava l’edificazione al piano attuativo, per scadenza del previsto termine quinquennale.

Invero, come è stato precisato da questa Sezione (n. 1225 del 30.10.1997 e n. 1908 del 3.4.2000), la decadenza dei vincoli di inedificabilità non avviene nel caso in cui, in alternativa al piano particolareggiato, sia prevista la possibilità di adozione di un piano di lottizzazione ad iniziativa dei privati, consentendosi così ai privati di porre rimedio ad eventuali inerzie o ritardi della P.A., facoltà nella specie espressamente consentita.

3.Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

Accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge i ricorsi originari.

Spese compensate.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2002 con l’intervento dei Signori:

Pres. Alfonso Quaranta

Cons. Corrado Allegretta

Cons. Claudio Marchitiello

Cons. Marco Lipari

Cons. Aniello Cerreto, rel est.

 

 

L'ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO

F.to   Aniello Cerreto                            f.to Alfonso Quaranta                           f.to Francesco Cutrupi

 

 

M A S S I M E

1)  In operatività della decadenza dei vincoli di inedificabilità - adozione di un piano di lottizzazione ad iniziativa dei privati. La decadenza dei vincoli di inedificabilità, come è stato precisato da questa Sezione (n. 1225 del 30.10.1997 e n. 1908 del 3.4.2000), non avviene nel caso in cui, in alternativa al piano particolareggiato, sia prevista la possibilità di adozione di un piano di lottizzazione ad iniziativa dei privati, consentendosi così ai privati di porre rimedio ad eventuali inerzie o ritardi della P.A., facoltà nella specie espressamente consentita. Consiglio di Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5321

2) La necessità del previo piano attuativo per il rilascio di una concessione edilizia in zone assolutamente inedificate ma anche in quelle intermedie di zone parzialmente urbanizzate - l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo e il potenziamento delle opere di urbanizzazione - carenze di parcheggi e verde attrezzato - in operatività della decadenza, per scadenza del termine quinquennale, della prescrizione delle norme di attuazione che subordinava l’edificazione al piano attuativo. L’esigenza del previo piano attuativo per il rilascio di una concessione edilizia se è insussistente nel caso di zone completamente urbanizzate, assume tutta la sua importanza non solo nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate ma anche in quelle intermedie di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali viene per lo meno a configurarsi un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, tanto più quando le  nuove opere edilizie da realizzare siano di una certa entità (V. le decisioni di questa Sezione n.790 del 15.2.2001  e n. 162 del 1°.2.1995 e precedenti ivi indicati). Tale esigenza di raccordo indubbiamente sussisteva nel caso in esame in quanto le opere progettate consistevano non solo in fabbricati di civile abitazione, ma anche in  locali commerciali, e nella zona vi erano per lo meno carenze di parcheggi e verde attrezzato, come rilevato dal Comune. Nè può condividersi la doglianza del resistente, assorbita in 1° grado e riproposta in appello, in base alla quale sarebbe nel frattempo intervenuta la decadenza della prescrizione delle norme di attuazione che subordinava l’edificazione al piano attuativo, per scadenza del previsto termine quinquennale. Consiglio di Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5321

 

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