Legislazione giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pres. Giallombardo, Est. Quiligotti - Telecom Italia Mobile s.p.a. (Avv. Marotta) c. Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani (Avv. Stato Pollara) - (accoglie).
omissis
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 7038 del 4/8/1997, con il quale è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante smontaggio del palo porta antenna e di un’antenna sita in Castellammare del Golfo, in Via Fausto Coppi, ed utilizzata per il potenziamento del servizio di telefonia cellulare di conversazione nell’ambito del territorio regionale.
FATTO
Con ricorso notificato il 9.9.1997 e depositato il 16.9.1997, la Telecom Italia Mobile s.p.a. ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 7038 del 4/8/1997, con il quale è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante smontaggio del palo porta antenna e di un’antenna sita in Castellammare del Golfo, in Via Fausto Coppi, ed utilizzata per il potenziamento del servizio di telefonia cellulare di conversazione nell’ambito del territorio regionale, per la ritenuta abusività delle opere realizzate nonché per la pregiudizialità alle bellezze del territorio, deducendone l’illegittimità per incompetenza assoluta della Soprintendenza (primo motivo), in quanto la competenza in materia di repressione degli abusi edilizi sarebbe di competenza del Sindaco, e, soltanto in via sussidiaria, in caso di inerzia, dell’Assessorato regionale ed atteso, peraltro, che il preventivo nulla osta della Sovrintendenza sarebbe escluso nella fattispecie, trattandosi di opere di palificazione delle linee telefoniche ex art. 29 del R.D. 3.6.1940 n. 1357, per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 (secondo motivo), in quanto difetterebbe una adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata, essendosi limitata ad enunciare mere petizioni di principio, senza effettuare specifiche valutazioni sul merito della vicenda che interessa ed eccesso di potere per illogicità della motivazione (terzo motivo), in quanto l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che, nella zona interessata dal provvedimento impugnato, la stessa società ricorrente nonché altre società, anche in zone circostanti, avrebbero costruito, con regolare nulla osta del Comune, previo favorevole parere della Sovrintendenza, anche altri tralicci afferenti al servizio di illuminazione del territorio ed altre opere analoghe, senza considerare, altresì, la insistenza di numerose antenne paraboliche sui tetti delle abitazioni civili del paese.
Con ordinanza n. 2130 del 7.10.1997 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando nel marzo 2002 memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 4.4.2002 i procuratori delle parti hanno chiesto che il ricorso venisse posto in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Il primo motivo di censura, con il quale è stata dedotta l’incompetenza assoluta della Sovrintendenza nonché la non necessità del previo rilascio del parere della stessa è infondato sotto entrambi i profili dedotti in ricorso.
Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza nella materia, l’apposizione di una antenna trasmittente per telefonia cellulare comporta una modificazione sensibile dell’assetto edilizio-urbanistico del territorio, di tal che è necessario il previo rilascio di apposita concessione edilizia, con la conseguenza che, nel caso in cui il territorio sul quale la stessa va ad incidere sia sottoposto a vincolo paesaggistico, come nel caso in questione atteso il richiamo espresso nel provvedimento impugnato e non contestato in via di fatto dalla società ricorrente, é necessario che sia previamente acquisito il parere della competente Soprintendenza bb.cc.aa.
Nel caso in cui detto parere non sia stato richiesto o, comunque, fornito in epoca antecedente al rilascio della concessione edilizia, è possibile la sua acquisizione successiva in sanatoria.
Nel qual caso è necessaria la richiesta dell’interessato che, nella specie, non è stata effettuata.
In ogni caso, comunque, la Soprintendenza deve valutare la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’opera con il territorio sul quale va ad incidere, fornendo una adeguata giustificazione al riguardo.
Nel caso in cui il parere di competenza non sia stato previamente richiesto, la Soprintendenza può ordinare, nella sussistenza dei relativi presupposti di legge, ai sensi dell’art. 15 del R.D. n. 1437/1939, la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Né rileva quanto dedotto in merito al tenore del richiamato art. 29 del citato R.D., atteso che la norma non pare attenere alla fattispecie in oggetto, ad essa non riconducibile, in quanto non rispondente alla medesima ratio, considerato che, al tempo della sua redazione, non poteva tenersi conto degli sviluppi tecnologici intervenuti negli ultimi decenni.
Sul punto, peraltro, è stato espressamente affermato che "Va rigettata l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento amministrativo di diniego all'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, laddove nel procedimento concessorio sia stato omesso, da parte dell'impresa istante, di acquisire il parere ambientale di competenza regionale. (T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 6 aprile 2000,ord. n. 543).
Sono, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo di censura, con i quali è stata dedotta l’insufficienza e l’illogicità della motivazione formulata dalla Sovrintendenza al fine di rilevare il pregiudizio ambientale prodottosi in conseguenza della realizzazione delle opere di cui trattasi, per le considerazioni che seguono.
Ed infatti, sebbene l’Amministrazione disponga, nella materia, di una ampia discrezionalità nella formulazione dei giudizi inerenti alla compatibilità paesaggistica ed ambientale delle opere da realizzare sul territorio interessato, tuttavia, dette valutazioni sono, in ogni caso, censurabili per eccesso di potere per illogicità manifesta, nel caso in cui sia dato riscontrare, nel percorso argomentativo fornito, discrasie non colmabili.
Nella fattispecie all’esame, la Sovrintendenza ha rilevato che l’antenna in questione, oltre ad essere estranea alla cultura paesaggistica della zona, emergerebbe dallo sky-line in modo troppo imponente e vistoso, attesa la sua altezza nonché la sua visione da tutti i punti di vista della cittadina.
Con il ricorso la T.I.M. s.p.a. ha dedotto l’illogicità di detta motivazione in quanto l’amministrazione avrebbe formulato il citato giudizio senza tenere in alcuna considerazione alcune circostanze che, invece, avrebbero potuto influire sulla valutazione effettuata e relative allo stato dei luoghi su cui l’opera insiste.
Al riguardo la difesa dell’Amministrazione si è limitata a richiamare quell’orientamento che ritiene sufficiente, ai fini motivazionali, relativamente ai provvedimenti di natura analoga a quella del provvedimento impugnato, la mera indicazione del vincolo.
Deve, invece, ritenersi che una necessaria valorizzazione del dato motivazionale, ai fini di tutela del privato destinatario del provvedimento lesivo, imponga una più articolata motivazione che tenga conto degli aspetti specifici della situazione interessata.
Nella fattispecie in esame, si ritiene, pertanto, necessario che la Sovrintendenza, alla luce delle deduzioni di cui in ricorso, fornisca una motivazione più esauriente in merito al pregiudizio che il territorio ha subito e subirebbe ulteriormente dalla insistenza dell’antenna in oggetto.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione al riguardo.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 4 aprile 2002…..
Depositata in Segreteria il 13.05.2002.
M A S S I M E
1) L’apposizione di una antenna trasmittente per telefonia cellulare comporta una modificazione sensibile dell’assetto edilizio-urbanistico del territorio - necessità di apposita concessione edilizia - in zona vincolata é necessario che sia previamente acquisito il parere della competente Soprintendenza bb.cc.aa. - sanatoria - obbligo di motivazione - a demolizione delle opere abusivamente realizzate. Secondo consolidata giurisprudenza nella materia, l’apposizione di una antenna trasmittente per telefonia cellulare comporta una modificazione sensibile dell’assetto edilizio-urbanistico del territorio, di tal che è necessario il previo rilascio di apposita concessione edilizia, con la conseguenza che, nel caso in cui il territorio sul quale la stessa va ad incidere sia sottoposto a vincolo paesaggistico, come nel caso in questione atteso il richiamo espresso nel provvedimento impugnato e non contestato in via di fatto dalla società ricorrente, é necessario che sia previamente acquisito il parere della competente Soprintendenza bb.cc.aa. Nel caso in cui detto parere non sia stato richiesto o, comunque, fornito in epoca antecedente al rilascio della concessione edilizia, è possibile la sua acquisizione successiva in sanatoria. In ogni caso, comunque, la Soprintendenza deve valutare la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’opera con il territorio sul quale va ad incidere, fornendo una adeguata giustificazione al riguardo. Nel caso in cui il parere di competenza non sia stato previamente richiesto, la Soprintendenza può ordinare, nella sussistenza dei relativi presupposti di legge, ai sensi dell’art. 15 del R.D. n. 1437/1939, la demolizione delle opere abusivamente realizzate. Né rileva quanto dedotto in merito al tenore del richiamato art. 29 del citato R.D., atteso che la norma non pare attenere alla fattispecie in oggetto, ad essa non riconducibile, in quanto non rispondente alla medesima ratio, considerato che, al tempo della sua redazione, non poteva tenersi conto degli sviluppi tecnologici intervenuti negli ultimi decenni. Sul punto, peraltro, è stato espressamente affermato che "Va rigettata l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento amministrativo di diniego all'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, laddove nel procedimento concessorio sia stato omesso, da parte dell'impresa istante, di acquisire il parere ambientale di competenza regionale. (T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 6 aprile 2000,ord. n. 543). TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 13 maggio 2002 n. 1173
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